Sentenza 26 marzo 1999
Massime • 3
Poiché l'autorizzazione paesaggistica è sottoposta al potere di annullamento del ministro per i B.C.A., essa non può considerarsi efficace prima che siano decorsi sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento è pervenuto all'autorità tutoria; ne deriva che la concessione edilizia relativa a lavori che richiedono l'autorizzazione paesaggistica può a sua volta dirsi efficace solo dopo il decorso di tale ulteriore termine. (Fattispecie in cui è stato ritenuto che non fosse stato integrato il reato consumato di cui all'art. 323 cod. pen. - relativamente alla concessione edilizia ritenuta illegittima ma ad un tempo inefficace - per mancata realizzazione dell'ingiusto profitto).
La normativa sulla costruzione di opere pubbliche in vista dei mondiali di calcio non deroga ai vincoli urbanistici relativamente alla realizzazione di strutture turistico-alberghiere a carattere privatistico. (Fattispecie in tema di abuso di ufficio concernente il rilascio di concessione edilizia per la ristrutturazione di un albergo in zona per la quale gli strumenti urbanistici prevedevano la possibilità di soli interventi di manutenzione e consolidamento).
In tema di abuso di ufficio, gli atti posti in essere dal commissario "ad acta" nominato dal giudice amministrativo non si sottraggono al sindacato incidentale di legittimità del giudice penale, ben potendo il delitto in questione essere perpetrato attraverso la dolosa distorsione a fine di utilità privata della funzione giurisdizionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/1999, n. 8631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8631 |
| Data del deposito : | 26 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 26.3.99
1 Dott. Renato FULGENZI Consigliere SENTENZA
2 Dott. Luciano DI NOTO Consigliere N. 620
3 Dott. Giangiulio AMBROSINI Consigliere REGISTRO GENERALE
4 Dott. Arturo CORTESE Consigliere N.96/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
AL NZ, n. a Ravello, il 2 marzo 1939
IO NO, n. a Pagani, il 6 aprile 1944
GR TO, n. a Salerno, il 27 luglio 1926
RO AN, n. a Amalfi, l'8 maggio 1962
RA UI, n. a Ravello, il 6 agosto 1937
avverso la sentenza 4 novembre 1998 della Corte di Appello di Salerno. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi.
Udita in udienza pubblica la relazione del Cons. Dott. Luciano Di Noto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore degli imputati AL e RE, avv. Diego Cacciatore che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Osserva
1 . Con sentenza in data 9 dicembre 1997 il Tribunale di Salerno, all'esito del dibattimento, dichiarava non doversi procedere nei confronti di AL NZ, AL ON, RE NO e TE TO in ordine ai reati loro ascritti ai capi c) e d) della rubrica perché estiti per intervenuta prescrizione. Dichiarava invece AL NZ, RE NO, RI TO, RO AN, LL ES, RA UI, AL ON e TE TO colpevoli dei delitti loro rispettivamente ascritti ai capi a), b), ed e) della rubrica, nonché - il RE - del delitto contestato dal p.m. nel corso dell'udienza del 31.05.1996, e riuniti ex art. 81 cpv. c.p. i fatti di abuso di ufficio e di falso rispettivamente addebitati a AL NZ e RE NO, concesse a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle aggravanti di cui al secondo comma dell'art. 349 c.p. quanto a AL NZ, AL ON e TE
TO (capo a), di cui all'art. 62 n. 2 c.p., quanto al delitto di falso ideologico per RE NO, e di cui all'art. 112 c.p., in riferimento al delitto di cui al capo b) della rubrica, li condannava, ciascuno, alle pene ritenute di giustizia.
2. AL NZ, RE NO, RI TO, RO AN, LL ES, RA UI, AL ON e TE TO erano stati citati a giudizio per rispondere:
- AL NZ e RE NO -
A)del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 323, secondo comma, c.p. - perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, il RE quale commissario ad acta nominato dal TAR per la Campania sezione di Salerno in data 4.04.1991, in sostituzione dell'amministrazione comunale di Ravello, su istanza del AL NZ, legale rappresentante della societa VI.PA. Alberghi di NZ AL e C. s.a.s., per l'esame del progetto di "miglioramento ed adeguamento funzionale delle attrezzature turistiche ed alberghiere dell'albergo Giordano di Ravello", al fine di procurare al AL NZ, committente dei lavori, un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nell'ampliamento del predetto albergo, in contrasto con la normativa urbanistica vigente e nel relativo conseguimento del contributo pari a lire 919 milioni in conto capitale nonché lire 48,23 milioni annui in conto interessi, concesso con D.M. Turismo e Spettacolo del 26.07.1990, la cui effettiva erogazione era condizionata al rilascio della concessione edilizia, abusava del suo ufficio, rilasciando in data 4 ottobre 1991 l'autorizzazione ai fini ambientali ai sensi dell'art. 7 della legge 26.09.1939 n. 1497 e la concessione edilizia per l'ampliamento dell'albergo Giordano di Ravello, illegittime entrambe in quanto in contrasto con la normativa urbanistica vigente, concorrendo nel reato il AL NZ, quale istigatore e beneficiarlo degli atti;
in particolare l'autorizzazione e la concessione citate sono in contrasto con il piano urbanistico dell'area Sorrentino - Amalfitana, approvato con legge regionale 27 giugno 1987 n. 35 che ammette per le aree interessate, classificate come zone territoriali "tutela degli insediamenti antichi accentrati" solo interventi di manutenzione e consolidamento e sono state rilasciate senza avere acquisito il parere di conformità al P.U.T. della Giunta Regionale previsto dall'art. 15 legge citata, in base a delibera del consiglio comunale del 9 aprile 1989, derogatoria della normativa urbanistica, adottata ai sensi dell'art. 1 comma 4 lettera I del decreto legge 4 novembre 1988 n. 465 convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 1988 n. 556, che deve ritenersi nulla potendo incidere soltanto sulle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale come precisato dall'art. 6 bis legge 29 maggio 1989 n. 205, malgrado il parere della commissione edilizia in data 19 febbraio 1991 facesse esplicito riferimento alle norme di salvaguardia di cui all'art. 5 della legge 35/87 con la quale venne approvato il P.U.T., nonostante il parere contrario espresso in data 24 settembre 1991 della commissione edilizia integrata, e nonostante il commissario ad acta non fosse competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 legge 1497/39 avendo l'interessato adito il Ministero dei Beni Culturali e
Ambientali per avere la stessa autorizzazione in via surrogatoria, le autorizzazioni e le concessioni inoltre sono carenti di motivazione in ordine alla compatibilità ambientale delle opere assentite che costituiscono un intervento volgare e stravolgente il territorio protetto dalla legge 29 giugno 1939 n. 1497 ai sensi del D.M. 16 febbraio 1957. In Ravello il 14 ottobre 1991.
- RI TO, RO AN, LL ES, RA UI, AL NZ e RE NO -
B)del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv 323), secondo comma, c.p. - perché, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque, i primi quattro quali componenti della commissione edilizia del Comune di Ravello su istigazione del commissario ad acta RE che è stato presente alla riunione della commissione edilizia, al fine di procurare a AL NZ, legale rappresentante della VI.PA. Alberghi di NZ AL e C. s.a.s. un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nell'ampliamento dell'albergo Giordano di Ravello, in contrasto con la normativa urbanistica vigente e nel conseguimento del contributo pari a lire 919 milioni in conto capitale e di lire 48,23 milioni annui in conto interessi, concesso con D.M. 26.07.1990, abusavano del loro ufficio, esprimendo parere favorevole al progetto di ampliamento dell'albergo Giordano di Ravello, malgrado l'illegittimità del progetto, concorrendovi il AL NZ quale istigatore e beneficiario dell'atto. In Ravello il 22 luglio 1991.
- AL NZ, AL ON, RE NO e TE TO - C) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 20 lett. b) legge 47/85 - perché in concorso fra loro, il AL NZ quale legale rappresentante della VI.PA. s.a.s. committente dei lavori, il AL ON quale esecutore dei lavori, il TE TO quale direttore dei lavori, eseguivano lavori edilizi di ampliamento dell'albergo Giordano di Ravello in base a concessione illegittima per motivi di cui ai capi che precedono con il concorso del commissario ad acta RE che ne ha rilasciato la predetta concessione con condotta integrante il reato di abuso di ufficio. In Ravello fino al maggio 1992.
D) del reato di cui agli artt. 110, 734 c.p. - perché in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui al capo che precede, mediante costruzione delle opere di cui al capo che precede, a seguito di autorizzazione ai fini ambientali e concessione edilizia rilasciate dal commissario ad acta RE NO, alteravano le bellezze naturali dei luoghi protetti dal vincolo paesistico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 in forza del D.M. 16 febbraio 1957. In Ravello fino al 20 maggio 1992.
- AL NZ, AL ON, TE TO - E) del reato di cui agli artt. 110, 349 secondo comma c. p. - perché, in concorso tra loro, il AL NZ in qualità di custode del cantiere dell'albergo Giordano di Ravello, sottoposto a sequestro penale, e di committente dei lavori, il AL ON quale esecutore dei lavori ed il TE TO quale direttore dei lavori, violavano i sigilli apposti con verbale di sequestro del 20.05.1992 proseguendo nell'esecuzione dei lavori abusivi. Accertato in Ravello, denuncia del 19 settembre 1992.
- RE NO -
F) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 479, 81 cpv. c.p. - poiché, nella sua qualità di commissario ad acta nominato dal T.A.R. Salerno attestava falsamente nel provvedimento autorizzato ex art. 7 legge 1947 del 1939, emesso in Ravello il 4.10.91, che il parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia integrata nella seduta del 26 settembre 1991 ... risultava espresso sullo stesso progetto presentato dalla società VI.PA Alberghi e già favorevolmente valutato dalla Commissione edilizia integrata del Comune di Ravello, e ciò contrariamente al vero atteso che il parere favorevole originariamente espresso dalla predetta commissione edilizia integrata riguardava il progetto approvato con delibera consiliare n. 44 del 9.04.89, mentre il parere espresso dalla Commissione edilizia integrata, dal contenuto sfavorevole, riguardava un progetto diverso rispetto a quello in precedenza indicato, commettendo il fatto allo scopo di realizzare il reato sub a) in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. In Ravello il 4.10.1991 (contestazione ud. dibatt.le 31.05.96).
3. La Corte di appello di Salerno, a seguito dell'impugnazione proposta da tutti gli imputati, con la sentenza indicata in epigrafe, così decideva:
- assolveva AL ON e TE TO dal reato di cui al capo c) per non aver commesso il fatto;
- assolveva AL NZ, AL ON, RE NO e TE TO dal reato di cui al capo D) perché il fatto non sussiste;
- assolveva AL NZ, AL ON e TE TO dal delitto di cui al capo E) perché il fatto non sussiste;
- assolveva RE NO dal delitto di cui al capo F) perché il fatto non sussiste.
- confermava nel resto l'impugnata sentenza e rideterminava la pena nei confronti di AL NZ e RE NO in mesi otto di reclusione ciascuno;
- riduceva la pena nei confronti di RI TO, RO AN e RA UI in mesi quattro di reclusione ciascuno. - escludeva la declaratoria di falsità dell'autorizzazione rilasciata ex art. 7 legge n. 1497 del 1939 in data 4 ottobre 1991;
- ordinava il dissequestro del cantiere edilizio.
La Corte salernitana, occupandosi del delitto di abuso di ufficio, che qui interessa, dopo una analitica ricognizione delle disposizioni di legge concernenti la materia, escludeva, innanzi tutto, che la ristrutturazione dell'albergo potesse rientrare nel novero delle opere di edilizia pubblica o, comunque, di interesse pubblico. Riteneva quindi inapplicabili, nel caso di specie, le seguenti norme:
- art. 5 L.R. n. 35 del 1987 nella parte in cui prevede l'esclusione del divieto di rilascio delle concessioni edilizie;
- art. 1 IV comma lett. L) d.l. n. 465 del 1988 nella parte in cui prevede che la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale possa sostituire la dichiarazione di compatibilità dell'opera con i vincoli ambientali. In ogni caso opererebbe il limite stabilito dall'art. 6 bis del d.l. n. 121 del 1989 nella parte in cui prevede che le deliberazioni che comporto deroga o violazione dei vincoli posti da Autorità sovracomunali, anche se recepite dallo strumento urbanistico, sono nulle.
- art. 1 IV comma, Legge n. 1 del 1978, non vertendosi in tema di opere pubbliche;
- art. 27, Legge n. 142 del 1990, non trattandosi ne' di opere da eseguirsi da amministrazioni statali o insistenti sul demanio statale nè di opere pubbliche di interesse statale da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti.
Con riferimento all'elemento materiale del reato, ravvisava l'abuso nella deliberata violazione dell'art. 5 L.R. n. 35 del 1987, che nella specie non poteva intendersi derogato da nessuna delle altri leggi sopra richiamate, nonché nel non avere il Commissario ad acta atteso, per il rilascio della concessione edilizia, i 60 giorni previsti dalla legge n. 431 del 1985 e concessi al Ministro per l'eventuale annullamento dell'autorizzazione paesaggistica. Escludeva, invece, l'addebitata violazione della normativa paesaggistica "poiché non appare censurabile in questa sede, anche alla luce dei successivi accertamenti disposti dal TAR ed eseguiti dal competente ufficio regionale, l'asserita compatibilità ambientale dell'opera oggetto della concessione edilizia". Riteneva di tutta evidenza il vantaggio patrimoniale arrecato al AL, attraverso il rilascio della concessione ad aedificandum. Quanto al dolo, ne desumeva l'esistenza, con riferimento al commissario ad acta, dall'assoluta anomalia della procedura da costui intrapresa. riguardo agli altri imputati, dall'avere essi "offerto il loro diretto contributo causale al perfezionarsi di un iter amministrativo illegittimo per violazione di legge e che, per la sua evidente anomalia, era chiaramente ispirato alla finalità di arrecare un ingiusto vantaggio patrimoniale al beneficiario del provvedimento finale".
4. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione AL NZ, RE NO, RO AN, RI TO e RA UI.
5. AL NZ e RE NO, a mezzo del comune difensore - avv. Diego Cacciatore -, con i motivi principali e quelli aggiunti, denunciano:
1) - mancanza o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen. sul punto devoluto alla corte di merito con i motivi di appello: se rientra nei poteri del giudice penale valutare la legittimità dei provvedimenti adottati dal commissario ad acta;
2) - inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art.606, lett. b) cod. proc. pen. In particolare dell'art. 323 cod. pen.,
come novellato dalla legge n. 234/97, non ricorrendone gli elementi integrativi della fattispecie.
Vi difettano, invero, con riferimento al RE, la violazione di legge o di regolamento, l'ingiusto vantaggio patrimoniale, l'intenzionalità della condotta.
Nulla prova poi il concorso del AL nel reato proprio addebitato al RE, essendo stato esclusa l'esistenza di qualsivoglia rapporto tra i due.
6. RO AN, RI TO e RA UI, a mezzo dei comuni difensori - avv. UI Anastasio e Andrea Di Lieto - denunciano: violazione di legge;
motivazione insufficiente, erronea ed illogica;
mancata assunzione di una prova decisiva. Si sostiene, innanzi tutto, nel ricorso la piena legittimità del parere reso dalla Commissione edilizia di Ravello e della concessione edilizia rilasciata dal commissario ad acta. Il parere, infatti, era stato espresso dopo che il progetto era stato approvato dal Consiglio comunale di Ravello con la delibera n. 44/89 ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. 1 della legge 556/88; dopo che il Ministro del Turismo e dello Spettacolo con decreto 27.7.90 aveva approvato tale progetto e lo aveva ammesso a finanziamento;
dopo che su di esso aveva espresso parere favorevole la Conferenza Stato-Regioni. Si afferma poi ultroneità di qualsiasi verifica in ordine alla violazione o meno degli strumenti urbanistici (comunali o regionali), atteso il potere derogatorio conseguente all'assenso della Conferenza.
Si precisa al riguardo: - che i giudici del merito erano incorsi in palese violazione di legge - vedi ad es. la legge 17.05.83 n. 217 - allorché avevano negato la qualifica di opera d'interesse pubblico alla creazione di alberghi;
- che il parere favorevole espresso dalla C.E.C. e la concessione edilizia n. 5005/91 erano da considerarsi atti dovuti dopo che il T.A.R. Campania - Sezione di Salerno - su espressa richiesta del commissario ad acta aveva affermato che avrebbe dovuto esaminarsi la istanza di concessione edilizia del AL tenendo come unico riferimento la disciplina del territorio conseguente alla delibera consiliare 44/89.
Si sottolinea altresì l'errore in cui erano incorsi i giudici del merito nel ritenere non possibile apportare alcuna variante alla previsione del P.U.T. alla luce della legge 205/89, essendo ciò smentito dalla pronuncia del T.A.R. e dal parere espresso sul progetto dalla Conferenza Stato-Regioni. Senza considerare poi che la legge regionale 35/87 essendo precedente alle leggi 556/88 e 205/89 è da queste derogata, dato che le stesse contengono una disciplina speciale.
Si osserva, infine: - che nessuna istigazione vi fu da parte del RE, nei loro confronti, e nessun particolare rapporto li legava al AL;
- che il parere della Commissione edilizia, sebbene obbligatorio, non è vincolante;
- che la C.E.C. aveva comunque fatte salve le eventuali determinazioni regionali con riguardo alla legge regionale 35/87; - che allorquando essi espressero il parere ritenuto illegittimo il AL aveva già conseguito l'ammissione al contributo regionale, sicché nessun vantaggio economico avevano essi determinato;
- che la complessità della fattispecie, la pluralità dei provvedimenti che si erano succeduti, tutti favorevoli al AL facevano venir meno l'elemento soggettivo del reato.
7. I ricorsi possono essere esaminati congiuntamente posto che tutti i ricorrenti hanno concordemente censurato, con identiche argomentazioni, svolte dal comune difensore avv. Andrea Di Lieto, la ritenuta sussistenza, nella specie, dell'ipotizzato delitto di abuso di ufficio.
Per ragioni di ordine logico occorre affrontare subito il problema, sollevato dal RE con il primo motivo di ricorso,
sull'assoggettabilità al sindacato del giudice penale degli atti posti in essere dal commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo, essendo egli un vero e proprio organo del giudice dell'ottemperanza, chiamato proprio per dare esecuzione al giudicato. Questa Corte ha di recente affermato che in tema di abuso di ufficio qualora la strumentalizzazione della funzione venga ipotizzata nel compimento di un provvedimento giurisdizionale, adottato contra legem al fine di recare un vantaggio al destinatario di esso, al giudice penale non può essere sottratta la possibilità di sindacare incidentalmente la legittimità del provvedimento medesimo sotto ogni profilo e di superare altresì, in senso negativo, la presunzione di conformità alla legge che ad esso si accompagna (sez. VI - 21.09, 97, Fornace, m. CED 207518). Gli atti posti in essere dal commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo, non si sottraggono quindi al sindacato incidentale di legittimità del giudice penale, ben potendo il delitto di abuso di ufficio essere perpetrato anche attraverso la dolosa distorsione a fine di utilità privata della funzione giurisdizionale, come è agevole ricavare, tra l'altro, dal chiaro dettato dell'art. 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, in tema di responsabilità civile dei magistrati, nel quale si fa esplicito richiamo, anche se per la sola ipotesi del "danno ingiusto", all'"atto" o al "provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo".
Assoggettamento degli atti posti in essere dal commissario ad acta al controllo di legittimità da parte del giudice penale e configurabilità del delitto di abuso di ufficio nei confronti dello stesso commissario per l'attività svolta sono questioni tra loro connesse che vanno tuttavia tenute distinte quanto a soluzione, È chiaro infatti che nell'ipotesi in cui il commissario ad acta si limiti semplicemente a dare esecuzione al giudicato amministrativo nel suoi confronti non sarà configurabile il delitto di abuso di ufficio in relazione agli atti compiuti, difettandone gli elementi costitutivi.
Ipotesi questa che non ricorre nel caso di specie, considerato che il RE, secondo quanto accertato dai giudici del merito, venne nominato dal TAR Campania - sezione Salerno - non già per rilasciare al AL la concessione edilizia e l'autorizzazione ex art. 7 legge n.1497/39 ma per pronunciarsi, in sostituzione dell'Amministrazione
inadempiente, sulla domanda di concessione proposta dalla società Vi.Pa. Alberghi. E ciò nel pieno rispetto della normativa vigente, come è agevole desumere, tra l'altro, proprio dall'ordinanza 18.04.1991 del TAR in risposta al quesito posto dallo stesso RE con nota 15.04.1991.
Occupandoci della sussistenza del reato è bene innanzi tutto sottolineare che a seguito della nuova formulazione della fattispecie di abuso di ufficio, ad opera della legge 16 luglio 1997, n. 234, che ha novellato l'art. 323 cod. pen., il reato in questione, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per quanto qui interessa, non può configurarsi se non in presenza di una "violazione di norme di legge o di regolamento". È stata espunta, infatti, dall'area della rilevanza penale ogni ipotesi di abuso di poteri o di funzioni non concretantesi nella formale violazione di norme legislative o regolamentari o del dovere di astensione (sez. VI - 29.01.98, Marconi, m. CED 209774).
Nel caso di specie, la corte di merito, occupandosi dell'elemento materiale del reato, in particolare della "violazione di norme di legge", ha escluso l'ipotizzata violazione della normativa paesaggististica ritenendo incensurabile in questa sede "l'asserita compatibilità ambientale dell'opera oggetto della concessione edilizia" e ciò "anche alla luce dei successivi accertamenti disposti dal TAR ed eseguiti dal competente ufficio regionale". Ha ritenuto invece sussistere, ed a ragione, nel rilascio della concessione edilizia per l'ampliamento dell'albergo Giordano da parte del commissario ad acta, la violazione dell'art. 5 legge regionale n. 35 del 1987, istitutiva del PUT per l'area sorrentino amalfitana, non potendo intendersi derogato da nessuna delle altre leggi sopra richiamate. In particolare: dall'art. 5 L.R. n. 35 del 1987 nella parte in cui prevede l'esclusione del divieto di rilascio delle concessioni edilizie;
dall'art. 1, quarto comma, lett. L) d.l. n. 465 del 1988 nella parte in cui prevede che la deliberazione adottata dal
Consiglio Comunale possa sostituire la dichiarazione di compatibilità dell'opera con i vincoli ambientali, dovendo in ogni caso operare il limite stabilito dall'art. 6 bis del d.l. n. 121 del 1989 nella parte in cui prevede che le deliberazioni che comportino deroga o violazione dei vincoli posti da Autorità sovracomunali, anche se recepite dallo strumento urbanistico, sono nulle;
dall'art.1, quarto comma, Legge n. 1 del 1978, non vertendosi in tema di opere pubbliche;
dall'art. 27, Legge n. 142 del 1990, non trattandosi di opere da eseguirsi da amministrazioni statali o insistenti sul demanio statale ne' di opere pubbliche di interesse statale da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti. L'analitica ed attenta disanima della complessa normativa applicabile al caso di specie, compiuta dai giudici del merito, si sottrae quindi alle dedotte censure.
Corretta è, infatti, l'interpretazione logico-sistematica data dalla corte salernitana alla normativa emanata in occasione dei mondiali di calcio, non risultando affatto che essa abbia derogato ai vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici, nonché agli strumenti urbanistici esistenti e quindi, per quanto qui interessa, ;al chiaro dettato dell'art. 5 della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, intitolata Piano Urbanistico Territoriale dell'area Sorrentino-Amalfitana che, come è noto, vieta il rilascio di concessioni edilizie fino all'approvazione del P.R.C. ad eccezione di quelle relative ad opere di edilizia pubblica (residenziale, scolastica, sanitaria) che comunque debbono essere conformi alla normativa urbanistica (cioè Regolamenti Comunali, Vecchi Piani di fabbricazione, etcc ...).
L'art. 1, comma primo, lett. l) della disciplina sul mondiali di calcio - intitolata misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche - (d.l. 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge, con modificazioni, 30 dicembre 1988, n. 556) dispone, infatti, che i progetti di finanziamento devono contenere la dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali ... e con gli strumenti urbanistici o, in mancanza, nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico, la deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n.
1. Ipotesi quest'ultima non ricorrente nel caso di specie, non essendo la ristrutturazione di un albergo riconducibile tra le opere pubbliche o di interesse pubblico. Tanto si evince: - dalla soppressione, in sede di conversione, del comma quinto dell'art. 2 d.l. n.465/88 del seguente tenore: "le opere per l'attuazione dei progetti, limitatamente a quelle finalizzate al campionati mondiali del 1990, sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili"; - dal disposto di cui al comma terzo dell'art. 1 della legge sugli interventi strutturali sulle aree interessate dai campionati mondiali di calcio (d.l. 1 aprile 1989 n. 121, convertito, con modifiche, in legge 29 maggio 1989, n. 205) a norma del quale "le opere di cui all'elenco allegato al presente decreto sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza". Nè deroga alla legge regionale è dato ricavare dalla legge da ultima citata, atteso il dettato del comma secondo dell'art. 6 bis che così recita: "le deliberazioni che comportino deroga o violazione dei vincoli posti da autorità sovracomunali (tale è il PUT regionale) anche se recepite dallo strumento urbanistico, sono nulle".
Ciò che difetta tuttavia nel caso di specie è proprio il verificarsi dell'evento, vale a dire il conseguimento dell'ingiusto vantaggio patrimoniale quale conseguenza diretta e voluta del rilascio della concessione ad aedificandum da parte del RE, a seguito del parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia del Comune di Ravello, composta, tra gli altri, da RI TO, AU AN e RA UI.
La concessione edilizia relativa a lavori che richiedono l'autorizzazione paesaggistica può dirsi, efficace, secondo la giurisprudenza di questa Corte, solo dopo l'esaurimento della procedura relativa al rilascio dell'autorizzazione predetta (sez. III 9.02.98, Svara, m. CED 209923). Si è chiarito al riguardo che l'autorizzazione ai fini paesaggistici richiesta dall'art. 25 del r.d. 3 giugno 1940 n. 1357 (regolamento di attuazione della legge n. 1497 del 1939) costituisce un provvedimento autonomo rispetto alla concessione edilizia, nei cui confronti si pone tuttavia come condizione di efficacia, nel senso che la concessione, pur potendo essere emanata dal sindaco ancor prima del provvedimento posto a protezione del vincolo paesaggistico, diviene efficace solo dopo il rilascio dell'autorizzazione predetta. Ne consegue che una concessione edilizia rilasciata in assenza dell'autorizzazione paesaggistica non è illegittima ma solo inefficace, sicché non è consentito dar corso ai lavori prima della conclusione dell'intero procedimento, configurandosi nel caso contrario i reati urbanistici e paesaggistici di cui all'art. 20 lett. c) legge 28 febbraio 1985, n. 47 e 1 sexies d.l. 27 giugno 1985, n. 312, conv. in legge 8 agosto 1985 n. 431. Si è sottolineato altresì che l'autorizzazione paesaggistica essendo sottoposta al potere di annullamento del Ministro per i B.C.A., non può considerarsi efficace prima che siano decorsi sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento è pervenuto all'autorità tutoria;
ne deriva che la concessione edilizia relativa a lavori che richiedono l'autorizzazione paesaggistica può a sua volta dirsi efficace solo dopo il decorso di tale ulteriore termine.
"Infatti l'intervento ministeriale configura un elemento costitutivo, sia pure in termini negativi ed operante nella sfera della legittimità, di una complessa fattispecie autorizzativa, nell'ambito della quale l'autorizzazione regionale o dell'autorità subdelegata costituisce un elemento essenziale, ma non esclusivo, al fine di rimuovere gli ostacoli giuridici per il concreto esercizio di una situazione giuridica soggettiva, sicché il decorso del termine di sessanta giorni, decorrente dal momento di ricezione di tutti gli atti da parte del Ministero competente, per l'esercizio del potere di annullamento senza che alcun provvedimento venga adottato rende definitivamente efficace l'autorizzazione regionale, già valida, ma caducabile entro il termine perentorio in seguito ad una espressa disposizione di legge, onde è in quel tempo inefficace". Inoltre, il succedersi di provvedimenti amministrativi favorevoli al progetto a suo tempo presentato (approvazione del Consiglio Comunale, decreto del Ministro del Turismo e Spettacolo, parere della conferenza Stato-Regione) e giurisdizionali (ordinanze TAR), ai quali gli imputati hanno ritenuto doversi adeguare adottando i provvedimenti loro rispettivamente addebitati, rendono evidente l'insussistenza del dolo intenzionale richiesto dal delitto in esame, vale a dire la piena consapevolezza e deliberata volontà di fare ottenere al AL un ingiusto vantaggio patrimoniale. Il che varrebbe ad escludere la configurabilità nella specie dell'ipotesi del tentativo punibile, considerata anche l'estraneità agli addebiti mossi delle vicende succedutesi ai fatti descritti nel capi d'imputazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999