Sentenza 22 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2002, n. 14918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14918 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula B' E A L G L P L G E E 8 1 1 : 7 3 - : 3 N 5 3 O T S E L ' D D . L I O T I A E 0 N 1 T I R A I S R A S S A , A S T S P E G N I A O D O E , G R E T S R I E S E E D N I A T B M T P O I A , D S L O L O REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORTE SUERETTA DI CASSAZ149 18/02 Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente- R.G.N. 9209/00 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere- Cron. 34833 Consigliere Dott. Camillo FILADORO - Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud. 24/06/02 Dott. Ulpiano MORCAVALLO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: SOSNOWSKI STANISLAVA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DARDANELLI 3, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO DISCEPOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
S.P.A., in persona del legale POSTE ITALIANE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato CONCETTA MARRARI, che lo rappresenta e 2002 difende, giusta delega in atti;
- controricorrente *3003 -1- avverso la sentenza n. 741/99 del Tribunale di FERMO, depositata il 11/12/99 R.G.N. 34/98 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/02 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito l'Avvocato MARRARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 29 settembre 1997, la signora ST SO, premesso di essere dipendente postale con l'incarico - dal 29 settembre 1988 - di direttrice dell'ufficio di minore entità di Torre di Palme e che, a seguito della stipula del c.c.n.1. 26 novembre 1994, era stata inquadrata nell'Area Operativa, del tutto inadeguata alle sue mansioni, invece riconducibili, ex art. 44, all'Area Quadri di secondo livello, chiedeva al Pretore di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, di accertare il suo diritto all'inquadramento nell'Area Quadri "Q/2" e di condannare l'Ente Poste Italiane al relativo riconoscimento e al pagamento del corrispondente trattamento economico. Si costituiva l'Ente convenuto, che resisteva alla domanda deducendo che la direzione di agenzie di base di minore entità comportava, secondo le previsioni del dedotto c.c.n.1., l'inquadramento in Area Operativa. Il Pretore rigettava la domanda della SO, rilevando che l'art. 44 del c.c.n.l. attribuiva l'inquadramento in Area Quadri di secondo livello al personale addetto alla conduzione di unità organizzative o parti di esse di media rilevanza e che perciò doveva escludersi l'applicabilità di tale disposizione alla ricorrente, che aveva diretto un ufficio di rilevanza minore. La decisione pretorile veniva confermata in appello - in contraddittorio con la s.p.a. Poste Italiane dal Tribunale di Fermo, con sentenza n. 741 depositata 1'11 dicembre 1999. I giudici di gravame osservavano che l'espressione "di media rilevanza" di cui al citato art. 44 - doveva essere riferita alle unità organizzative 1 ༼༼༽ e non alle parti di esse, dato che il successivo art. 45, relativo ai Quadri di primo livello, faceva riferimento a "responsabilità di gestione di grandi unità organiche" che, perciò, conformemente a quanto specificato کر dalla circolare dell'Ente n. 25 del 1995, si contrapponevano ad unità di dimensioni minori evidentemente previste dall'art. 44. Per la cassazione di tale pronunzia ricorre la lavoratrice deducendo due motivi di impugnazione. La s.p.a. Poste Italiane resiste con controricorso. Motivi della decisione 1.- In via preliminare, il Collegio osserva che la comunicazione dell'udienza di discussione all'avvocato difensore della ricorrente, ai sensi dell'art. 377, secondo comma, cod. proc. civ., è stata correttamente effettuata mediante tempestiva notifica presso la cancelleria della Corte di cassazione, per l'impossibilità di effettuare la notifica presso il domicilio eletto, in quanto "trasferito", in assenza di una preventiva e formale comunicazione di un nuovo domicilio (a tal fine non potendo assumere rilievo il fatto che la nota di deposito del ricorso rechi un indirizzo diverso da quello indicato nel ricorso е nell'elezione di domicilio;
cfr. Cass. Sezioni Unite n. 92 del 1999). 2.- Con il primo motivo di ricorso, deducendosi violazione e falsa applicazione degli art. 43 e 44 c.c.n.
1. e degli art. 1362 e 1363 ss. cod. civ., si lamenta che il Tribunale abbia erroneamente interpretato l'art. 44 cit., non considerando che tale norma ricollega l'inquadramento in Area "Q/2" alla conduzione di unità organizzative, senza distinzione delle 2гля relative dimensioni (come avviene ex art. 45 per l'inquadramento al primo livello dell'Area Quadri), ovvero alla conduzione di parti di media rilevanza di dette unità organizzative, e che la suddetta distinzione in base alle dimensioni di queste ultime - che peraltro sarebbe anche ingiustificata e discriminatoria non è prevista neanche nella circolare 25 del 1995 attuativa dell'accordo integrativo 23 maggio 1995; il n. mansionario previsto per l'Area Operativa, d'altra parte, non comprende la conduzione di unità organizzative, essendo invece collegato a compiti tecnico-esecutivi. Il motivo non è fondato. Premesso che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la Corte ritiene la sentenza impugnata immune dalla denunciata violazione degli art. 1362 SS. cod. civ. (essendo invece inammissibile la denuncia di violazione delle clausole contrattuali). Il Tribunale, infatti, ha adeguatamente valorizzato il richiamo testuale contenuto nella declaratoria dell'art. 44 alla conduzione e al controllo di unità organizzative o parti di esse di media rilevanza e, con affermazione certamente plausibile sotto il profilo logico, ha ritenuto che la rilevanza media della struttura fosse un requisito generale, non riferibile solo alle "parti" delle strutture stesse, così come, d'altra parte, era stato specificato nella circolare dell'Ente n. 25 del 1995, secondo cui rientravano nell'ambito delle mansioni dei "Q/2" le attività di "gestione di agenzie di base di media rilevanza"; ugualmente adeguato, inoltre, è il 3 es richiamo alla lettura complessiva delle norme del contratto e, in particolare, alla previsione dell'art. 45, secondo cui l'inquadramento nel primo livello della stessa Area Quadri è connesso alla responsabilità di gestione di grandi unità organiche, derivandone la corretta valorizzazione dell'elemento dimensionale ai fini dell'inquadramento dei lavoratori assegnati alla direzione delle varie unità. Né possono avere rilievo, al riguardo, le deduzioni della ricorrente circa l'asserita disparità di trattamento che deriverebbe dalla predetta interpretazione nei confronti uffici di piccola entità, trattandosi di una dei adpreposti differenziazione che nell'assetto risultante dalla contrattazione collettiva trova giustificazione nella minore responsabilità connessa alla gestione di uffici di minore entità. di Deve ricordarsi, infine, sebbene in materia di interpretazione possa parlare tecnicamente di "precedenti" contratti collettivi non si giurisprudenziali della Corte, che in controversie analoghe l'esito dei giudizi di legittimità è stato costantemente sfavorevole alle tesi dei dipendenti (cfr. Cass. n. 8212 del 2000, n. 13916 del 2001 e, in corso di pubblicazione, n. sez. lav. 2314 del 2002). Con il secondo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ., si lamenta che il Tribunale non abbia operato la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della complessità della questione e dell'esistenza di diversi indirizzi giurisprudenziali. Anche tale motivo è infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la pronuncia sulle spese è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del 4 divieto, posto dall'art. 91 cod. proc. civ., di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa, о nel caso di compensazione delle spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea, mentre in ogni altro caso, e in particolare ove il giudice - come nella specie abbia posto le spese a carico del soccombente, anche disattendendo - l'espressa sollecitazione a disporne la compensazione, la statuizione è insindacabile in sede di legittimità, stante l'assenza di motivare il provvedimento adottato (cfr. Cass. n. 5174 del 1997, n. 319 e 3237 del 2000). Ne deriva, conclusivamente, che il ricorso va rigettato. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2002. Il Consigliere Estensore Presidente Керия Масляе O IC CudeSuey havelle N IN L L 3 O U 1 IV O 1 - F S -8 O E A V 4 N V 8 S O D E N IN H S .T 9 I 8 V E V 8 22 011.2002 E IN V L N L I IO O T A 'O FREelle V I