Sentenza 21 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2001, n. 4046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4046 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN,0 4 0 4 6 /0 1046 IN NO DEL POPO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONCORDATO SEZIONE PRIMA CIVILE PREVENTIVO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9987/99 Dott. Mario CORDA Presidente Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron.8584 Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere Rep. 1345 Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Ud. 25/01/2001 Consigliere Dott. Fabrizio FORTE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSA ONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. NI ROSSANA, quale erede di NI TR diritti L. 21 MAR. 2001 il domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PEDRIONI FRANCESCO, giusta delega a CANCELLERIA margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DDI 63125 COSTA GIOVANNI COMMISSARIO GIUDIZIALE NEL CONCORDATO PREVENTIVO F.LLI NI DI AL NI & C. Snc, 0027 P.M. presso il TRIBUNALE di CREMONA, F.LLI NI DI 2001 AL NI & C. Snc;
Richieste ople dal og FIORE 210 intimati per ca 3- il IN SET, 2004 avversO la sentenza n. 225/98 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 21/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso depositato presso il Tribunale di Cre- mona nell'ottobre 1995, CI, RO e RO Gior- del-gio RI chiesero, quali soci e amministratori la società Impresa TE RI di NA RI & C., s.n.c., l'ammissione della società al concordato preventivo mediante cessione ai creditori "di tutti i beni esistenti nel patrimonio della stessa" società, nonché delle “disponibilità finanziarie che sarebbero derivate dalla vendita di parte di un terreno di perso- nale loro proprietà", e rinuncia al diritto di surroga per cento milioni derivante dall'avere pagato, quali fideiussori della società, un debito della stessa nei confronti dell'istituto San OL di Torino. Il Tribunale, sentito il P.M., ammise la società al beneficio. Nel corso delle udienze fissate per l'adunanza dei creditori furono formulate proposte mi- 2 gliorative, dichiarando alcuni soci di offrire anche beni personali. Le maggioranze prescritte furono raggiunte. Deposi- tata la relazione del commissario giudiziale ed avendo il P.M. espresso il proprio parere, il Tribunale riget- tò la domanda di omologazione e, per l'effetto, di- chiarò il fallimento della società, dei soci, e di Pao- lo RI, receduto dalla società nel 1990. RO RI, dichiarando di agire sia per sé che quale amministratore della s.n.c. TE RI di NA RI & C., impugnò la sentenza, chiedendo l'omologazione del concordato e la revoca della senten- za dichiarativa di fallimento. Con sentenza depositata il 21 aprile 1998 la Corte d'appello di Brescia rigettò l'impugnazione, osservan- do: -che la proposta di concordato era inammissibile, in quanto, sottintendendo che essa potesse essere for- mulata offrendo, oltre ai beni della società, anche (ma soltanto) alcuni dei beni personali dei soci, si poneva al di fuori di ogni previsione normativa;
-che, comunque, si imponeva la pronuncia prevista dal secondo comma dell'art. 173, posto che i beni offer- ti con la proposta non consentivano il raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 160, comma secondo, Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.9987 99) 3 n.2, 1.fall.; -che, in ogni caso, non sussisteva il requisito della meritevolezza, in quanto con il "soccorso" di un finanziamento di 250 milioni a favore di OL RI, la soietà si era onerata di un debito di ingenti pro- porzioni senza corrispettivo e per fini estranei all'oggetto sociale. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione con un unico complesso motivo RI Rossa- na, come erede di RI RO, deceduto. Gli intimati non si sono costituiti e non hanno svolto attività processuale. Motivi della decisione Con il motivo del ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.181 1.fall, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la valutazione sulla convenienza, sulla sufficienza dei beni e sul requisito della meritevolezza. 1/impugnazioneimpugnazione è inammissibile. Il ricorso per cassazione contro la sentenza di se- condo grado che omologa ovvero respinge il concordato preventivo e dichiara il fallimento è, infatti, sogget- to al termine ordinario di sessanta giorni;
termine che decorre dalla comunicazione della sentenza stessa e, precisamente, ai sensi dell'art.183 1.fall., nel testo Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.9987 99) 4 fissato dalla pronuncia della Corte costituzionale n.2555 del 1974, dalla data di ricezione della comuni- cazione (Cass. 6 luglio 1999, n.7013). Nella specie, come risulta dal diretto esame degli atti processuali, il dispositivo della sentenza impu- gnata è stato notificato ritualmente e personalmente al procuratore domiciliatario dell'appellante, avvocato Francesco Pedrioni, il 27 aprile 1998. Poichè il ricor- SO avverso la decisione di rigetto emessa dalla Corte d'appello di Brescia è stato notificato alle parti in- timate il 21 aprile 1999, l'impugnazione risulta, dun- que, proposta oltre il termine breve, perentorio, pre- visto dalla legge. E L Nessun provvedimento deve essere adottato sulle RATE spese del giudizio di cassazione, in quanto gli intima- ti non si sono costituiti e non hanno svolto attività processuale.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso nella camera di consiglio della prima 2000 Sezione civile il 25 gennaio 2001. TOT: 390000 Il Consigliere estensore Il Presidente мой кам Vincenzo Proto Mario Corda DEPOSITATA IN CANSELLERIA 21 MAR 2001 IL CANCELLIERE Oggi, Di Nuzz IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.9987 99)