Sentenza 28 ottobre 2010
Massime • 1
Può essere disposto d'ufficio l'aggravamento della misura cautelare a seguito della segnalazione, da parte degli organi di polizia giudiziaria, della trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura meno grave precedentemente applicata. (In motivazione la Corte ha precisato che l'attivazione della procedura prevista dall'art. 276 cod. proc. pen., avendo carattere sanzionatorio, prescinde dalla situazione descritta dall'art. 299, comma quarto, cod. proc. pen., che necessita invece della richiesta del P.M.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2010, n. 41770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41770 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 28/10/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1434
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 26702/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
\S R\, n. in *Albania il 12.11.1976*;
avverso l?ordinanza in data 19.4.2010 del Tribunale di Bari, con la quale e? stato rigettato l?appello proposto dall?imputato;
avverso il provvedimento emesso in data 31.3.2010 dal Tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Bari ha rigettato l?appello proposto da \S R\ avverso il provvedimento emesso in data 31.3.2010 da Tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura, con il quale e? stata applicata all?imputato, gia?
sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, la piu?
grave misura della custodia in carcere.
Il Tribunale della liberta? ha osservato che l?aggravamento della misura cautelare e? stato disposto dal giudice della cognizione per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 a seguito di un ulteriore arresto dell?imputato per il reato di evasione, cui aveva fatto seguito una pronuncia di applicazione della pena sull?accordo delle parti.
L?ordinanza ha rigettato il motivo di gravame con il quale l?appellante aveva dedotto la nullita? assoluta del provvedimento impugnato, ai sensi dell?art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b), per non essere stato preceduto dalla richiesta del P.M..
Sul punto il Tribunale della liberta? ha osservato che, trattandosi di aggravamento della misura cautelare, ai sensi dell?art. 276 c.p.p., lo stesso puo? essere disposto di ufficio a seguito della segnalazione da parte degli organi di polizia giudiziaria della trasgressione agli obblighi imposti al prevenuto.
Avverso l?ordinanza ha proposto ricorso l?imputato, che la denuncia per violazione di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell?art. 276 c.c., dell?art. 299 c.c., comma 4, e dell?art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b).
Dopo aver esposto i termini cronologici e fattuali della vicenda processuale, in relazione alla quale e? stata disposta l?applicazione della misura cautelare, il ricorrente reitera le deduzioni gia?
esposte nella sede di merito in ordine alla violazione delle disposizioni citate.
In sintesi, si sostiene che il giudice non puo? procedere all?aggravamento della misura cautelare gia? applicata senza la puntuale richiesta del pubblico ministero, pena la nullita? del provvedimento emesso.
Si deduce inoltre che sul punto sussisterebbe un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte tra le massime citate nell?impugnata ordinanza ed altre piu? recenti pronunce. Il ricorso non e? fondato. Secondo l?indirizzo interpretativo assolutamente consolidato di questa Suprema Corte, in caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, sussiste, ai sensi dell?art. 276 c.p.p., il potere del giudice di attivarsi d?ufficio a seguito della segnalazione ad opera degli organi di polizia della trasgressione. L?attivazione di tale procedura, che ha carattere sanzionatorio, prescinde infatti dalla situazione descritta dall?art. 299 c.c., comma 4, che attiene invece al caso di misure piu? gravi applicate dal giudice su richiesta del pubblico ministero nel caso in cui si verifichi un aggravamento delle esigenze cautelari, (cfr. sez. 6^, 18.1.2000 n. 270, Fiotto, RV 220517; sez. 6^, 6.11.2002 n. 42756, Messina, RV 223687).
Il citato art. 299 c.p.p., comma 4, infatti, fa salvo quanto disposto dall?art. 276 c.p.p., il quale attribuisce al giudice che abbia emesso - su richiesta - una misura coercitiva, il potere di sostituire o cumulare d?ufficio la misura gia? disposta con altra piu? grave, senza che sia necessaria la richiesta o il parere del pubblico ministero, (sez. 6^, 19.10.1992 n. 3699, P.M. in proc. Lambertucci, RV 192351; sez. 3^, 6.11.1996 n. 3735, Amuzu, RV 206881).
E? stato inoltre precisato piu? di recente da questa Suprema Corte, in relazione a fattispecie analoga a quella in esame, che "La trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari determina, ex art. 276 c.p.p., comma 1 ter, la revoca obbligatoria degli arresti domiciliari, seguita dal ripristino della custodia cautelare in carcere, senza che al giudice, una volta accertata la trasgressione, sia riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari: (sez. 5^, 22.9.2009 n. 42017, Della Rocca, RV 245381). Non sussiste inoltre il dedotto contrasto interpretativo nella giurisprudenza di questa Corte sul punto, riferendosi le massime indicate dal ricorrente ad ipotesi di adozione o aggravamento delle misure cautelari disposte dal giudice senza che si sia verificata la trasgressione da parte dell?imputato alle prescrizioni impostegli.
Va infine osservato che l?affermazione del ricorrente, secondo la quale nel caso in esame si sarebbe esaurita la fase di attivazione di ufficio del giudice di merito, ai fini dell?applicazione di una piu?
grave misura cautelare, a seguito della violazione da parte dell?imputato degli obblighi impostigli, non trova conforto in alcuna disposizione processuale. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Ai sensi dell?art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell?istituto penitenziario competente a norma dell?art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Cosi? deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2010