Sentenza 18 agosto 2009
Massime • 1
I precedenti giudiziari, costituiti da contestazione di condotte criminose in altro procedimento, ben possono rivelare l'aggravamento delle esigenze cautelari, che giustifica la sostituzione "in peius" della misura applicata ovvero l'inasprimento delle modalità di applicazione, a prescindere dal comportamento tenuto dall'indagato in relazione alla cautela cui è già sottoposto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 18/08/2009, n. 33478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33478 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 18/08/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 45
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 027518/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OV AN, N. IL 21/08/1981;
avverso ORDINANZA del 30/06/2009 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BIANCHI LUISA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Sost.Proc.Gen. Cons. Dr. Montagna Alfredo, per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
VA AN ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza con cui il tribunale di Napoli, in sede di riesame, ha confermato la decisione assunta il 3.3.2009 dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di S. Maria Capua Vetere che ha sostituito, in aggravamento della misura, gli arresti domiciliari con la custodia in carcere.
Con unico motivo, il ricorrente sostiene che il tribunale ha sbagliato nel ritenere la sopravvenienza di un nuovo titolo cautelare circostanza tale da far ritenere adeguata solo la custodia in carcere. Sostiene che in tal modo si è disatteso il principio di proporzionalità e adeguatezza e si è illogicamente estesa la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, sicuramente operante rispetto alla ordinanza del 17.2.2009, anche ai fatti di cui al titolo custodiale in oggetto, di cui si è disposto l'aggravamento. Inoltre il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che l'imputato aveva scrupolosamente osservato le prescrizioni relative alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il periodo, circa un anno, cui vi era stato sottoposto, della sua incensuratezza e assenza di carichi pendenti e del fatto che in relazione ai fatti di cui alla seconda ordinanza non era nemmeno stata esercitata l'azione penale.
Il ricorso è infondato.
L'ordinanza impugnata riferisce che il Gip ha disposto l'aggravamento della misura degli arresti domiciliari per detenzione abusiva di arma clandestina e resistenza e lesioni a pubblico ufficiali, fatti del 31.8.2008 per i quali era intervenuta sentenza di condanna a due anni e sei mesi di reclusione, essendo venuto a conoscenza che nell'ambito di altro procedimento, in data 17.2.2009 era stata emessa nei suoi confronti, ordinanza di custodia cautelare in carcere, confermata dal Tribunale del riesame, perché gravemente indiziato di aver detenuto e portato, in concorso con altri, due bombe a mano utilizzate in un attentato ai danni di un autosalone, fatti risalenti al 23.8.2008 e da inquadrarsi nel'ambito di una lotta tra contrapposti gruppi camorristici. E ritiene che si tratti di sopravvenienza che ben legittima una rivalutazione delle concrete esigenze cautelari sottese ai fatti per cui si procede, rilevando che si tratta di reati analoghi in materia di armi accompagnati anche da un grave atto di resistenza sostanziatosi in un rocambolesco inseguimento per sfuggire alle forze dell'ordine, commessi appena una settimana dopo i gravi fatti di stampo camorristico contestati con il secondo titolo cautelare.
Si tratta - osserva il Tribunale - di evenienza che certamente legittima una rilettura diversa in ordine alle concrete esigenze di difesa sociale, stante la prognosi estremamente negativa sulla personalità del prevenuto alla luce di tale sopravvenienza processuale. La vicenda del 17.2.2009, di cui il Gip ha avuto notizia solo in un secondo momento, appare sintomatica di una ancora attuale ed accresciuta pericolosità sociale e soprattutto rivelatrice dell'inadeguatezza di misure meno afflittive, rispetto alla notevole caratura criminale del VA ed agli acclarati collegamenti con un pericoloso ed agguerrito gruppo camorristico, il che rende inadeguata al caso in esame qualsiasi misura diversa dalla custodia in carcere dovendo viceversa adottarsi una misura che possa rescindere drasticamente i rapporti con il gruppo criminale di appartenenza.
Si tratta di valutazione compiutamente e congruamente motivata avendo trovato fondamento il disposto aggravamento della misura nella concreta valutazione dei reati per i quali si procede, in materia di armi e di resistenza a pubblico ufficiale, che sono stati oggetto di una più severa considerazione alla luce della sopravenuta conoscenza di un importante precedente giudiziario (la detenzione appena una settima prima di due bombe a mano) indicativo del collegamento del VA con la criminalità di stampo camorristico;
ne è derivato il giudizio di adeguatezza della sola custodia cautelare, al fine di recidere drasticamente i contatti con il gruppo criminale di appartenenza.
La valutazione tiene conto dei parametri normativi di riferimento e resiste alle censure proposte dal momento che il Tribunale ha dato pienamente conto delle ragioni della decisione adottata, non sussistendo viceversa un obbligo di specifica considerazione della pretesa buona condotta serbata dal ricorrente nell'osservanza degli arresti domiciliari, circostanza non in contestazione, ma la cui sussistenza non modifica il quadro cautelare delineato dall'ordinanza in parola. È infatti pacifico (sez. 6, 6.11.2002 n. 42756 rv. 223686) che qualora si evidenzi un aggravamento delle esigenze cautelari, il giudice, su domanda del pubblico ministero, provvede alla sostituzione "in peius" della misura applicata ovvero all'inasprimento delle modalità di applicazione, ai sensi dell'art.299 c.p.p., comma 4, a prescindere dal comportamento tenuto dall'indagato in relazione alla cautela cui è già sottoposto, essendo quest'ultima ipotesi oggetto della specifica disciplina di cui all'art. 276 c.p.p..
P.Q.M.
LA CORTE - Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per l'esecuzione ex art. 28 reg.esec. c.p.p...
Così deciso in Roma, il 18 agosto 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2009