Sentenza 6 novembre 2002
Massime • 1
Qualora si evidenzi un aggravamento delle esigenze cautelari, il giudice, su domanda del pubblico ministero, provvede alla sostituzione "in peius" della misura applicata ovvero all'inasprimento delle modalità di applicazione, ai sensi dell'art. 299, comma 4 cod. proc. pen., a prescindere dal comportamento tenuto dall'indagato in relazione alla cautela cui è già sottoposto, essendo quest'ultima ipotesi oggetto della specifica disciplina di cui all'art. 276 del codice di rito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2002, n. 42756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42756 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 06/11/2002
1. Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 2592
3. Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 23058/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES LV n. a Catania il 27.12.1966;
avverso l'ordinanza ex art. 309 c.p.p. del tribunale di Catania, emessa in data 7.5.2002;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore generale, Dott. V. Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- udito il difensore avv. Napoli;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 17.11.2001, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Fermo applicò la custodia cautelare in carcere a LV SI, indagato per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 73 dpr n. 309/90 per detenzione, a fine di spaccio, di sostanze stupefacenti.
Con successivo provvedimento del 21.12.2001, il g.i.p. sostituì la custodia carceraria con la misura degli arresti domiciliari, in considerazione della circostanza che l'esecuzione della stessa sarebbe avvenuta in località distante dai luoghi (Catania) in cui erano stati commessi gli episodi di cessione di cocaina. Con istanza del 13.2.2002 rivolta al g.i.p. di Fermo, la difesa richiese la revoca degli arresti domiciliari. La richiesta fu trasmessa al g.i.p. del tribunale di Catania che, in assenza di formale dichiarazione di incompetenza, ritrasmise gli atti al giudice di Fermo.
Questi, rilevando che gli atti del procedimento erano stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Catania ai sensi dell'art. 54.1 c.p.p., essendo emersa la competenza dell'autorità giudiziaria dopo l'emissione della misura cautelare, con ordinanza 29.3.202 restituì gli atti al g.i.p. di Catania, il quale, con provvedimento 12.4.2002, rigettò l'istanza di revoca della misura adottata.
Successivamente il giudice, accogliendo la richiesta del P.M., dispose la custodia cautelare in carcere, in considerazione della gravità dei fatti e della sopravvenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari, giacché i medesimi non potevano più eseguirsi in località lontana dai luoghi di consumazione del delitto, bensì proprio in quella ove il ricorrente aveva ceduto cocaina al cognato NT AR.
LV SI ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con cui il tribunale di Catania, in sede di riesame, ha confermato la decisione assunta il 20.4.2002 dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Catania.
Con unico motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 276 e 299.4 c.p.p. e nega che il giudice possa disporre una misura cautelare più grave, se non per inottemperanza da parte dell'indagato delle prescrizioni impostegli.
Il ricorso è infondato.
La disciplina prevista dall'art. 299 c.p.p. in materia di misure cautelari coercitive è improntata al principio rebus sic stantibus, con conseguente necessità di adeguare costantemente lo status libertatis alle modificazioni fattuali e processuali che intervengono nel corso delle indagini.
Tale principio opera sia a favore dell'indagato, nel caso di venir meno dei gravi indizi di colpevolezza o di sopravvenuta mancanza o attenuazione delle esigenze cautelari, sia a suo danno, nell'ipotesi di modificazioni che evidenzino un aggravamento delle esigenze cautelari.
Per quest'ultima ipotesi, l'art. 299 comma 4 c.p.p. espressamente prevede che "il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose".
Nè tale possibilità è subordinata - come sostiene il ricorrente - al previo accertamento di trasgressione alle prescrizioni inerenti alla misura cautelare in atto.
Questa situazione, derivante dalla condotta dell'indagato, è oggetto di autonoma disciplina da parte dell'art. 276 c.p.p., fatta espressamente salva proprio dall'art. 299.4, che invece attribuisce al giudice, su domanda del pubblico ministero, il potere di sostituzione in peius delle misure per aggravamento delle esigenze cautelari, a prescindere dal comportamento tenuto dall'indagato in relazione alla cautela cui è già sottoposto.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2002