Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2003, n. 10626
CASS
Sentenza 22 gennaio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Gli scarichi di liquami derivanti dalla molitura delle olive effettuati senza la prescritta autorizzazione non integrano il reato di cui all'art. 59 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 in quanto assimilabili alle acque reflue domestiche solo se l'attività del frantoio sia inserita con carattere di normalità e complementarietà in una impresa dedita esclusivamente alla coltivazione del fondo ed alla silvicoltura ed in presenza delle condizioni previste dall'art. 28 del citato decreto n. 152, tra cui quella per la quale la materia prima lavorata deve provenire per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi dei quali si abbia, a qualsiasi titolo, la disponibilità.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2003, n. 10626
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10626
    Data del deposito : 22 gennaio 2003

    Testo completo