Sentenza 22 gennaio 2003
Massime • 1
Gli scarichi di liquami derivanti dalla molitura delle olive effettuati senza la prescritta autorizzazione non integrano il reato di cui all'art. 59 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 in quanto assimilabili alle acque reflue domestiche solo se l'attività del frantoio sia inserita con carattere di normalità e complementarietà in una impresa dedita esclusivamente alla coltivazione del fondo ed alla silvicoltura ed in presenza delle condizioni previste dall'art. 28 del citato decreto n. 152, tra cui quella per la quale la materia prima lavorata deve provenire per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi dei quali si abbia, a qualsiasi titolo, la disponibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2003, n. 10626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10626 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SAVIGNANO GIUSEPPE Presidente
Dott. ZUMBO ANTONIO Consigliere
Dott. DE MAIO GUIDO Consigliere
Dott. SQUASSONI CLAUDIA Consigliere
Dott. GRILLO CA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MP AN CA nato l'[...];
avverso la sentenza del 19/12/2001 del TRIBUNALE di TERRACINA. Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del dr. IZZO Gioacchino che ha concluso per il rigetto del ricorso:
udito il difensore Avv. De Santis Luciano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 19.12.2001, il Tribunale di Latina ha ritenuto AR NO responsabile del reato previsto dall'art. 21 L.319/1976 ( perché, quale titolare di un frantoio, immetteva le acque reflue provenienti dal lavaggio delle olive nella pubblica fognatura senza la prescritta autorizzazione).
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ricorre in Cassazione deducendo:
- che, al momento del sopralluogo, l'insediamento non era in attività per essere da tempo terminata la stagione della molitura e, pertanto, gli accertatori non hanno potuto constatare il contestato illecito;
- che non è stato fatto uso di coloranti per verificare l'effettivo flusso delle acque provenienti dall'insediamento;
- che i testi escussi hanno fatto dichiarazioni imprecise o non erano notiziati dei fatti per cui è processo;
- che le acque di lavaggio non confluivano nella pubblica fognatura, ma venivano smaltite sui terreni in conformità della autorizzazione;
- che le acque reflue provenienti dal lavaggio delle olive non sono inquinanti.
Il Collegio ritiene che le deduzioni non siano meritevoli di accoglimento per cui il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
Deve, innanzi tutto, precisarsi che normalmente i frantoi oleari costituiscono insediamenti in cui si svolgono produzioni di beni;
le relative acque di scarico non sono assimilabili alle domestiche (derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche) e, di conseguenza, vige il principio generale della necessità di autorizzazione preventiva per i reflui provenienti dai frantoi anche recapitanti in pubbliche fognature (Sez. 3 sentenza 26614/2002). Unica eccezione a tale principio si rileva, a norma dell'art. 28 D.Lvo 152/1999, nel caso in cui l'attività del frantoio sia inserita, con caratteri di normalità e di complementarietà, in una impresa dedita esclusivamente alla coltivazione del fondo ed alla silvicultura (Sez. 3 sentenza 4068/2000); tale eccezione è subordinata alla realizzazione delle condizioni previste dall'art. 28 co. 7 sub c, D.Lvo 152/1999 (tra l'altro la materia prima lavorata deve provenire per almeno due terzi esclusivamente dalla attività di coltivazione dei fondi).
La problematica in esame non è stata trattata nella sentenza impugnata né l'imputato, nei motivi a fondamento del ricorso, sostiene di essere nelle condizioni fattuali previste dall'art. 28 citato ed, in tale contesto, si deve ritenere che le acque reflue dello insediamento debbano considerarsi industriali. Tanto premesso, il Collegio osserva che la censura relativa alla lecita utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione del frantoio sui terreni (soggetta a comunicazione a sensi dell'art. 38 D.Lvo 152/1999) è inconferente ed attiene ad un diverso problema;
la condotta addebitata all'imputato, invero, concerne l'immissione delle acque provenienti dallo insediamento nella pubblica fognatura. Pure irrilevante è la deduzione concernente la natura non inquinante dei reflui non essendo questa situazione un requisito per la rilevanza penale degli scarichi non autorizzati di acque reflue industriali in reti fognarie.
Per quanto concerne le residue censure, il Collegio rileva come il Giudice di merito, dopo una accurata e critica disamina delle complete emergenze acquisite abbia avuto cura di indicare le fonti probatorie dalle quali ha tratto la sua conclusione in merito alla responsabilità dell'imputato; in esito all'istruzione dibattimentale, è stato accertato come nello insediamento dell'imputato, funzionante ed in attività all'epoca dell'accertamento del reato, i reflui confluissero nella pubblica fognatura.
Inoltre il Giudice ha preso nella dovuta considerazione le propettazioni della difesa - le stesse ora la vaglio di legittimità - e le ha confutate con congruo iter argomentativo.
La completezza delle indagini, la corretta valutazione del materiale probatorio, la congruità logica del ragionamento escludono ogni vizio motivazionale nella gravata sentenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 MARZO 2003 .