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Sentenza 23 maggio 2023
Sentenza 23 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2023, n. 22102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22102 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GE NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto dott.ssa LIDIA GIORGIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore delle parti civili, Avv. ROBERTO MORDA', anche in sostituzione dell'Avv. ANDREA PROFESSIONE, che associandosi alle richieste del Procuratore Generale, chiede la conferma della sentenza impugnata come da conclusioni e nota spese depositate in udienza;
udito il difensore della ricorrente DI GE NT, Avv. GILBERTO COMOTTO, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 22102 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 27/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la pronuncia assolutoria emessa il 10/12/2020 dal Tribunale di Torino nei confronti di Di NN NT, imputata del reato di cui all'art. 589 bis, comma 1, cod. pen. perché per colpa, consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione di norme che disciplinano la circolazione stradale (artt.145,146,154,172 cod. strada) aveva cagionato la morte di IO AR RI a causa di un severo trauma cranico in grave politrauma, in particolare: per avere condotto il proprio veicolo, essendo sul punto di intersecarsi la sua traiettoria con quella di altro veicolo, con inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza a chi proveniva da destra, per avere superato di circa 1 metro la linea continua di mezzeria invadendo l'opposta corsia, per aver effettuato una manovra di retromarcia (oltretutto non consentita, in quanto prevedeva necessariamente il superamento della linea continua di mezzeria) senza assicurarsi di poter effettuare la manovra in assenza di pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, per avere condotto il proprio veicolo, alla luce di tutte le violazioni specifiche elencate, comunque con negligenza e imprudenza non avendo preteso che il passeggero IO AR RI indossasse la cintura di sicurezza prima di intraprendere la marcia. Fatto commesso in San Secondo di Pinerolo, il 20 agosto 2017. 2. Il fatto è stato così ricostruito: alle ore 1 circa della notte del 20 agosto 2017 BE US, alla guida dell'Alfa Romeo 147, stava percorrendo in direzione Torino la Strada Provinciale 161 nel tratto denominato via Val Pellice, che attraversa il Comune di San Secondo di Pinerolo;
giunto all'altezza dello stabile ubicato al civico n.3, tale veicolo era entrato in collisione con l'autovettura guidata da Di NN NT, una Ford Fiesta a bordo della quale viaggiava, sul sedile passeggero, AR IO;
la Di NN stava eseguendo la manovra di fuoriuscita in retromarcia da un'area di parcheggio che si trovava, guardando nel senso di marcia del BE, sulla sinistra della carreggiata, al di là della corsia riservata ai veicoli che andavano nell'opposto senso di marcia, in direzione BI;
rispetto all'ipotesi accusatoria, che aveva ricostruito la manovra della Di NN come diretta verso Torino, la posizione del veicolo aveva avvalorato la tesi che, invece, intendesse dirigersi verso BI;
al momento dell'impatto l'autovettura condotta dall'imputata si trovava in posizione quasi perpendicolare rispetto all'asse della carreggiata, era ferma e con la parte posteriore occupava circa 1 metro della corsia di marcia in cui viaggiava il BE, superando perciò la linea di mezzeria, che in quel punto è continua;
il 2 BE, nonostante la larghezza della sua corsia di marcia (metri 3,9) e quella del suo veicolo (metri 1,72) lo consentissero, non era riuscito ad evitare l'ostacolo ed era andato ad impattare ad elevata velocità contro la fiancata posteriore, lato guida, dell'autovettura dell'imputata; quest'ultima autovettura aveva subito una forte accelerazione in senso antiorario e le due donne, che non indossavano le cinture di sicurezza, erano state sbalzate fuori dal veicolo attraverso il finestrino del guidatore;
la passeggera, subito dopo essere stata proiettata all'esterno, era stata travolta dallo stesso veicolo su cui viaggiava, così perdendo la vita nell'incidente. 3. Il Tribunale era pervenuto al verdetto assolutorio non ritenendo ravvisabile nella condotta dell'imputata alcun profilo di colpa. 3.1. In primo luogo, osservando che l'area di sosta in cui l'imputata aveva parcheggiato il veicolo era costituita da una striscia di terreno a fianco della carreggiata con profondità di circa 6 metri antistante il locale «Alto Livello», da cui verosimilmente erano uscite le donne;
considerando che all'una di notte di un sabato sera di agosto tale locale fosse verosimilmente ancora affollato, così come affollata era l'area di parcheggio;
conseguentemente ritenendo che la manovra di retromarcia fosse stata sostanzialmente obbligata, non avendo l'imputata la possibilità di immettersi altrimenti nella circolazione stradale a causa della presenza di altri veicoli. 3.2. In secondo luogo, dato che l'autovettura era lunga m. 3,918 mentre la corsia di marcia verso BI è larga m. 3,10, considerando lo scavallamento della linea di mezzeria inevitabile, perché la presenza di altri veicoli non aveva consentito alla Di NN di porre in essere manovre di aggiustamento della traiettoria prima del superamento di tale linea. 3.3. Il Tribunale riteneva non corrispondente al vero che l'imputata avesse oltrepassato la linea di mezzeria perché intenzionata a superare interamente la corsia di marcia diretta a BI per immettersi in quella diretta a Torino, considerato che il consulente della difesa, sulla base di elementi obiettivi quali i segni lasciati dalla ruota della Ford Fiesta sulla carrozzeria dell'Alfa Romeo, aveva stabilito che la macchina dell'imputata, al momento dell'impatto, non fosse perfettamente ortogonale rispetto alla strada ma avesse la parte anteriore lievemente inclinata verso BI. 3.4. L'imputata si era, inoltre, fermata non appena resasi conto del sopraggiungere del BE, come evidenziato dal fatto che avesse ingranato la prima marcia, ma non aveva avuto la possibilità di avvistare il veicolo prima di intraprendere la manovra di uscita dal parcheggio, data la velocità tenuta dal BE. 3 3.5. Il giudice di primo grado aveva concluso per l'assenza di prova che l'imputata avesse omesso di dare la precedenza o che avesse intrapreso la manovra di uscita dal parcheggio prima di sincerarsi di poterla portare a termine senza essere d'intralcio ad altri automobilisti. Nè era rimproverabile all'imputata il mancato rispetto della segnaletica orizzontale, reso impossibile dallo stato dei luoghi. Non vi era, infine, la prova che, ove la passeggera avesse allacciato la cintura di sicurezza, l'evento morte sarebbe stato evitato. 4. La Corte territoriale ha disposto la parziale rinnovazione dell'attività istruttoria attraverso l'audizione dei consulenti tecnici ing. Bergantin e ing.Giulietta, mentre l'imputata ha scelto di non sottoporsi ad esame. 4.1. I giudici di appello hanno, quindi, riformato la sentenza assolutoria ritenendo che l'imputata non fosse esente da colpa. Pur ipotizzando come valida la ricostruzione del giudice di primo grado circa la presenza di affollamento nel parcheggio, i giudici hanno comunque ritenuto colposa la condotta della Di NN per avere la donna lasciato in sosta il veicolo in una striscia di terreno per fuoriuscire dalla quale sarebbe stato necessario il superamento della linea continua posta a delimitazione dell'esterno della carreggiata. Avrebbe, al contrario, dovuto pretendere che gli altri automobilisti spostassero i loro veicoli che le impedivano di eseguire la manovra in sicurezza prima di uscire dal parcheggio. 4.2. In ogni caso, l'andamento rettilineo e privo di dossi della strada percorsa dal BE e i fari accesi della sua autovettura avrebbero consentito all'imputata di avvedersi della sua presenza in tempo utile per fermare il veicolo prima di superare la linea di mezzeria. 4.3. Secondo un elevato grado di credibilità razionale, a giudizio della Corte di appello, se AR IO avesse avuto la cintura di sicurezza allacciata sarebbe stata trattenuta all'interno dell'abitacolo e non sarebbe stata travolta dall'auto sulla quale viaggiava. 5. NT Di NN ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza deducendo con il primo motivo, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o decadenza ai sensi dell'art. 606 lett.c), cod. proc. pen. per violazione del combinato disposto degli artt. 125, 581 e 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per avere la Corte omesso qualsivoglia motivazione dell'ordinanza con la quale è stato dato ingresso alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a seguito di appello del pubblico ministero. Pur a fronte di un atto d'impugnazione inammissibile perché non in linea con il disposto dell'art.581 cod. proc. pen., la Corte ha accolto la 4 richiesta di rinnovazione dell'istruttoria formulata dal Procuratore generale omettendo di motivare l'ordinanza, in violazione dell'art.125 cod. proc. pen., che prevede che le ordinanze siano motivate, a pena di nullità. Si è, infatti, limitata ad accogliere le richieste del Procuratore generale e delle parti civili quanto all'assunzione delle dichiarazioni di due consulenti tecnici non prendendo in considerazione le argomentazioni esposte nella memoria depositata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. in data 4 maggio 2022 dalla difesa dell'imputata. 5.1. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 603, comma 3- bis, 533 cod. proc. pen. non avendo la Corte territoriale dato ingresso ad una effettiva rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in attuazione dell'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, avendo rinnovato l'istruttoria dibattimentale con esclusivo riferimento alle prove richieste dal pubblico ministero appellante anzichè con riferimento a tutte le prove dichiarative decisive, segnatamente con riferimento alla deposizione del carabiniere AI OS Massimiliano, del consulente tecnico della difesa, dei consulenti medici dott.ssa Di Biasio per la procura e dott. Varretto per la difesa, i quali avrebbero potuto consentire l'immediatezza della prova concernente l'effettiva presenza di molti avventori nel locale e l'incidenza sulle conseguenze del sinistro dell'uso delle cinture di sicurezza. 5.2. Con la terza censura si specifica che la Corte territoriale è incorsa in vizio di motivazione, avendo riformato la pronuncia assolutoria senza rinnovare tutte le prove decisive, segnatamente la testimonianza di AI OS Massimiliano, la testimonianza di PE US, l'esame dei medici legali dott.ssa Di Biasio e dott. TT, limitandosi ad operarne una diversa valutazione cartolare. 5.3. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 40, comma 2, cod. pen. relativamente all'accertamento del nesso di causalità tra l'evento mortale e l'omessa adozione delle cinture di sicurezza. La difesa ritiene viziato il giudizio controfattuale svolto dal giudice di appello in quanto non incentrato sull'evento morte ma sull'evento della fuoriuscita del passeggero dal veicolo;
laddove i giudici di appello si fossero confrontati con le leggi scientifiche esplicitate dai consulenti medici legali, avrebbero tratto la conclusione che non fosse possibile escludere che l'evento morte, data la violenza dell'urto con l'altro autoveicolo e la lateralità dell'urto, si sarebbe ugualmente verificato anche con l'uso delle cinture di sicurezza. 6. Le parti civili AS AE AI, IO Marco, IO Cristina, IO Alessandro, IO IS, RI NI hanno 5 depositato memoria a firma Avv. Andrea IO concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. 7. All'odierna udienza, nel corso della discussione orale, le parti, ivi incluso il difensore della parte civile PE NU, anche in sostituzione dell'Avv. IO, hanno formulato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 1.1. Occorre, in primo luogo, osservare che contrariamente a quanto indicato nell'atto di impugnazione, la memoria difensiva depositata all'udienza del 4/04/2022 ai sensi dell'art.121 cod. proc. pen., asseritamente trascurata dalla Corte territoriale, non è allegata al ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza. Con tale atto, la difesa si era limitata a contestare la decìsività delle prove richieste dagli appellanti pubblico ministero e parti civili e su tale punto non è condivisibile l'assunto difensivo secondo il quale i giudici di appello avrebbero pronunciato un'ordinanza istruttoria priva di motivazione. La Corte territoriale ha, infatti, espressamente replicato ritenendo necessaria la rinnovazione delle prove richieste dalla parte appellante, peraltro rimandando agli argomenti espressi in proposito da tutte le parti, così mostrando di averli fatti propri. E', dunque, manifesta l'infondatezza della censura laddove si è dedotta la mancanza di motivazione. 1.2. Vale la pena di ricordare che sul tema del vizio di motivazione dell'ordinanza dibattimentale, le Sezioni Unite (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216662 - 01) si sono pronunciate escludendo che esso possa tradursi in una ragione di nullità del giudizio, specie quando il giudice abbia ribadito la decisione dibattimentale con la sentenza conclusiva, rielaborandone l'apparato giustificativo. A ciò si aggiunga che non risulta allegato, né si evince dall'esame dei verbali del dibattimento in appello, che il vizio che oggi viene sottoposto alla Corte di legittimità, che nessun norma configura quale nullità assoluta e insanabile, sia stato tempestivamente eccepito. Dal verbale di udienza del 6 maggio 2022 si evince che, dopo la lettura dell'ordinanza, alla presenza del difensore e dell'imputata, si è proceduto alla rinnovazione istruttoria e che, all'esito, le parti hanno rassegnato le conclusioni. Il difensore dell'imputata ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado senza sollevare alcuna eccezione. 6 2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono infondati. 2.1. Il princìpio invocato dalla ricorrente, enunciato dalla Corte di Strasburgo nell'applicazione dell'art.6 par.1 CEDU, le cui pronunce costituiscono parametri interpretativi del diritto nazionale, ha tratto origine dall'esigenza di assicurare la vicinanza della prova (direct assessment of the evidence) al giudice di appello che, abilitato a riesaminare il fatto che ha condotto all'assoluzione dell'imputato, intendesse pervenire alla riforma del verdetto assolutorio;
con la sentenza Dan c. Moldavia del 5 luglio 2011 si era affermato, all'esito di un elaborato percorso interpretativo (principle of immediacy, già consacrato in Popovici v. Moldova, nn. 289/04 e 41194/04, § 68, 27 novembre 2007; IN v. Romania, n.28871/95, § 55, ECHR 2000-VIII e RC RI v. Spain, n. 17122/07, § 32, 21 settembre 2010), che il giudice di appello non potesse pervenire alla riforma della pronuncia assolutoria ove non avesse nuovamente assunto, dinanzi a sé e nel contraddittorio delle parti, anche prescindendo da un atto d'impulso di parte, le prove dichiarative che intendesse valutare difformemente da quanto aveva fatto il giudice di primo grado. 2.2. Il principio secondo il quale il giudice di appello è tenuto a procedere anche d'ufficio alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, una volta che sia prospettata dal soggetto che impugna la decisione assolutoria la possibilità di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una testimonianza decisiva assunta in primo grado, è stato consacrato dalla Corte di legittimità nazionale nella sentenza delle Sezioni Unite AS (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267487 - 01) e positivizzato, con l'art.1, comma 58, legge 23 giugno 2017, n.103, nell'art.603, comma 3-bis, cod. proc. pen. In base a tale disposizione «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale». 2.3. Successivamente, si è ampliata la portata del princìpio chiarendo che anche con riguardo alla prova scientifica, il giudice di appello non possa basarsi sulla mera rivalutazione delle perizie e delle consulenze in atti, ma deve procedere al riascolto degli autori dei predetti elaborati già sentiti nel dibattimento di primo grado (Sez. 4, n. 6366 del 06/12/2016, dep. 2017, Maggi, Rv. 269035 - 01). 2.4. Occorre, dunque, ribadire che per valutare se sia stato rispettato o meno l'obbligo di rinnovazione istruttoria, per come si è venuto delineando nella giurisprudenza della Corte di legittimità, è preliminare l'individuazione delle prove che debbano ritenersi «decisive per l'affermazione di responsabilità» anche dopo l'entrata in vigore dell'art.603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (Sez. 4, n.29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596 - 01). In tal senso, va in primo 7 luogo ritenuto non condivisibile quanto affermato dalla difesa a proposito del fatto che, nel disporre la rinnovazione istruttoria, il giudice di appello sia obbligato a rinnovare anche le prove selezionate dalla parte non appellante (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 - 02; Sez. 1, n.12928 del 07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318 - 01); tanto non significa, comunque, negare un potere officioso al giudice di appello circa la rinnovazione di prove ulteriori rispetto a quelle proposte dalla parte appellante. Quanto al concetto di «prova decisiva» ai fini della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative, è sufficiente richiamare la sentenza AS laddove ha chiarito che «Costituiscono prove decisive ... quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti, da sole o insieme ad altri elementi di prova, ai fini dell'esito della condanna» (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 cit.). 2.5. Un'importante delimitazione all'applicazione del principio di immediatezza della prova è stata, peraltro, data con la sentenza delle Sezioni Unite AT (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Rv. 269786 - 01), in cui si è chiarito che l'obbligo di rinnovazione istruttoria non sussiste qualora emerga che la lettura della prova dichiarativa decisiva compiuta dal primo giudice «sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione». 3. Esaminando, ora, le prove la cui mancata rinnovazione, nella prospettazione difensiva, violerebbe la legge e inficerebbe la motivazione della sentenza impugnata, si osserva quanto segue: - dai passi della deposizione resa dal Carabiniere AI OS Massimiliano riportati nel ricorso non si evince che tale prova dichiarativa abbia introdotto nel giudizio le premesse fattuali sulla cui scorta il giudice di primo grado ha ritenuto «obbligata» la manovra eseguita dall'imputata. Ogni argomentazione svolta dal tribunale in merito al contesto ambientale affollato da un numero cospicuo di persone e veicoli che avrebbero ostacolato una diversa manovra (pag.19) risulta ancorata alla presenza di un ristorante, all'ora serale e al periodo estivo, valutati come «verosimilmente e ragionevolmente», dunque sulla sola base di una valutazione logica di tali indizi, idonei a dimostrare che a quell'ora il locale fosse ancora affollato e le autovetture parcheggiate dai clienti ancora numerose (pagg.20-21) . Il Collegio non condivide, dunque, l'assunto difensivo secondo il 8 quale oggetto di tale prova dichiarativa fosse stata «l'effettiva presenza di molti avventori del locale» le cui auto erano parcheggiate nell'area dalla quale proveniva in retromarcia l'imputata. Per altro profilo, va evidenziato che il giudizio circa il fatto che la Di NN si trovò costretta a occupare parzialmente l'opposta semicarreggiata è desunto chiaramente dalle dichiarazioni del consulenti tecnici ingegneri Giulietta e Bergantin, ritualmente ascoltati in appello all'udienza del 6 maggio 2022; il Tribunale ha, in proposito, riportato a più riprese che non è stato accertato come fosse parcheggiata la Fiesta (pag.21 nota 16), che non si conosceva la disposizione delle altre vetture, né l'esatto stato dei luoghi al momento del fatto (pag.22 nota 16); - l'attendibilità della testimonianza di PE US non risulta confutata nel giudizio di appello ed è stata, piuttosto, confermata (pag.10 appello, pag.26 nota 20 e pag.28 primo grado), ferma restando l'omessa incidenza di quanto dichiarato dal teste sull'affermazione di responsabilità dell'imputata per aver superato la linea continua di mezzeria invadendo l'opposta corsia di marcia (pag.15 appello); - la prova dichiarativa resa dai consulenti medici dott.ssa De Biasio e dott. TT ha, invero, certamente introdotto nel giudizio elementi di dubbio, fatti propri dal giudice di primo grado. Nella sentenza assolutoria il Tribunale aveva, infatti, ritenuto dubbia la causalità della colpa generica derivante dal non avere la conducente preteso che la passeggera indossasse la cintura di sicurezza, mentre la Corte di appello ha ritenuto, senza escutere i predetti consulenti, che fosse remota (pag.16) l'ipotesi secondo la quale l'evento morte si sarebbe ugualmente verificato. Si tratta, tuttavia, di prova non decisiva ai fini del giudizio di responsabilità in quanto, pur escludendo l'incidenza causale di tale profilo di colpa rispetto all'evento, tale giudizio rimarrebbe comunque fermo in quanto fondato anche sulla violazione della regola cautelare prevista dall'art.146, comma 1, cod. strada, che vieta l'invasione dell'opposta corsia di marcia, e conseguentemente sull'omessa precedenza al veicolo che transitava su tale corsia. Va osservato che anche nel ricorso si afferma che non è possibile escludere che, data l'estrema violenza dell'urto e la natura tangenziale di esso, l'evento morte si sarebbe ugualmente verificato. 4. Le considerazioni svolte in merito all'omessa rinnovazione della prova valgono a ritenere infondato anche il quarto motivo di ricorso, nel quale si censura il solo punto della sentenza inerente all'affermazione di responsabilità. 4.1. Con riguardo all'obbligo di motivazione c.d. «rafforzata», si tratta di criterio valutativo elaborato dalla giurisprudenza consistente nell'obbligo, per il 9 Il re estensore giudice di appello che abbia riformato la sentenza di primo grado, di confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, in motiv.). 4.2. Anche con riguardo a tale censura, aver escluso la decisività delle prove inerenti al rapporto di causalità tra l'omesso uso delle cinture di sicurezza e l'evento rende conto del giudizio di completezza della motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, ha dato ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova, comunque decisivi, diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 24233001). 5. Per tali ragioni il ricorso viene rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. nonché, in solido con il responsabile civile Unipol SAI s.p.a., alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in solido con il responsabile civile Unipol SAI s.p.a., alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore di AS AE AI, IO Marco, IO Cristina, IO Alessandro, IO IS e RI NI, liquidate in complessivi euro settemila/00, oltre accessori come per legge se dovuti, ed altresì in favore della parte civile PE NU, liquidate in euro tremila/00, oltre accessori come per legge se dovuti. Così deciso il 27 aprile 2023 Il P eente
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto dott.ssa LIDIA GIORGIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore delle parti civili, Avv. ROBERTO MORDA', anche in sostituzione dell'Avv. ANDREA PROFESSIONE, che associandosi alle richieste del Procuratore Generale, chiede la conferma della sentenza impugnata come da conclusioni e nota spese depositate in udienza;
udito il difensore della ricorrente DI GE NT, Avv. GILBERTO COMOTTO, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 22102 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 27/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la pronuncia assolutoria emessa il 10/12/2020 dal Tribunale di Torino nei confronti di Di NN NT, imputata del reato di cui all'art. 589 bis, comma 1, cod. pen. perché per colpa, consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione di norme che disciplinano la circolazione stradale (artt.145,146,154,172 cod. strada) aveva cagionato la morte di IO AR RI a causa di un severo trauma cranico in grave politrauma, in particolare: per avere condotto il proprio veicolo, essendo sul punto di intersecarsi la sua traiettoria con quella di altro veicolo, con inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza a chi proveniva da destra, per avere superato di circa 1 metro la linea continua di mezzeria invadendo l'opposta corsia, per aver effettuato una manovra di retromarcia (oltretutto non consentita, in quanto prevedeva necessariamente il superamento della linea continua di mezzeria) senza assicurarsi di poter effettuare la manovra in assenza di pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, per avere condotto il proprio veicolo, alla luce di tutte le violazioni specifiche elencate, comunque con negligenza e imprudenza non avendo preteso che il passeggero IO AR RI indossasse la cintura di sicurezza prima di intraprendere la marcia. Fatto commesso in San Secondo di Pinerolo, il 20 agosto 2017. 2. Il fatto è stato così ricostruito: alle ore 1 circa della notte del 20 agosto 2017 BE US, alla guida dell'Alfa Romeo 147, stava percorrendo in direzione Torino la Strada Provinciale 161 nel tratto denominato via Val Pellice, che attraversa il Comune di San Secondo di Pinerolo;
giunto all'altezza dello stabile ubicato al civico n.3, tale veicolo era entrato in collisione con l'autovettura guidata da Di NN NT, una Ford Fiesta a bordo della quale viaggiava, sul sedile passeggero, AR IO;
la Di NN stava eseguendo la manovra di fuoriuscita in retromarcia da un'area di parcheggio che si trovava, guardando nel senso di marcia del BE, sulla sinistra della carreggiata, al di là della corsia riservata ai veicoli che andavano nell'opposto senso di marcia, in direzione BI;
rispetto all'ipotesi accusatoria, che aveva ricostruito la manovra della Di NN come diretta verso Torino, la posizione del veicolo aveva avvalorato la tesi che, invece, intendesse dirigersi verso BI;
al momento dell'impatto l'autovettura condotta dall'imputata si trovava in posizione quasi perpendicolare rispetto all'asse della carreggiata, era ferma e con la parte posteriore occupava circa 1 metro della corsia di marcia in cui viaggiava il BE, superando perciò la linea di mezzeria, che in quel punto è continua;
il 2 BE, nonostante la larghezza della sua corsia di marcia (metri 3,9) e quella del suo veicolo (metri 1,72) lo consentissero, non era riuscito ad evitare l'ostacolo ed era andato ad impattare ad elevata velocità contro la fiancata posteriore, lato guida, dell'autovettura dell'imputata; quest'ultima autovettura aveva subito una forte accelerazione in senso antiorario e le due donne, che non indossavano le cinture di sicurezza, erano state sbalzate fuori dal veicolo attraverso il finestrino del guidatore;
la passeggera, subito dopo essere stata proiettata all'esterno, era stata travolta dallo stesso veicolo su cui viaggiava, così perdendo la vita nell'incidente. 3. Il Tribunale era pervenuto al verdetto assolutorio non ritenendo ravvisabile nella condotta dell'imputata alcun profilo di colpa. 3.1. In primo luogo, osservando che l'area di sosta in cui l'imputata aveva parcheggiato il veicolo era costituita da una striscia di terreno a fianco della carreggiata con profondità di circa 6 metri antistante il locale «Alto Livello», da cui verosimilmente erano uscite le donne;
considerando che all'una di notte di un sabato sera di agosto tale locale fosse verosimilmente ancora affollato, così come affollata era l'area di parcheggio;
conseguentemente ritenendo che la manovra di retromarcia fosse stata sostanzialmente obbligata, non avendo l'imputata la possibilità di immettersi altrimenti nella circolazione stradale a causa della presenza di altri veicoli. 3.2. In secondo luogo, dato che l'autovettura era lunga m. 3,918 mentre la corsia di marcia verso BI è larga m. 3,10, considerando lo scavallamento della linea di mezzeria inevitabile, perché la presenza di altri veicoli non aveva consentito alla Di NN di porre in essere manovre di aggiustamento della traiettoria prima del superamento di tale linea. 3.3. Il Tribunale riteneva non corrispondente al vero che l'imputata avesse oltrepassato la linea di mezzeria perché intenzionata a superare interamente la corsia di marcia diretta a BI per immettersi in quella diretta a Torino, considerato che il consulente della difesa, sulla base di elementi obiettivi quali i segni lasciati dalla ruota della Ford Fiesta sulla carrozzeria dell'Alfa Romeo, aveva stabilito che la macchina dell'imputata, al momento dell'impatto, non fosse perfettamente ortogonale rispetto alla strada ma avesse la parte anteriore lievemente inclinata verso BI. 3.4. L'imputata si era, inoltre, fermata non appena resasi conto del sopraggiungere del BE, come evidenziato dal fatto che avesse ingranato la prima marcia, ma non aveva avuto la possibilità di avvistare il veicolo prima di intraprendere la manovra di uscita dal parcheggio, data la velocità tenuta dal BE. 3 3.5. Il giudice di primo grado aveva concluso per l'assenza di prova che l'imputata avesse omesso di dare la precedenza o che avesse intrapreso la manovra di uscita dal parcheggio prima di sincerarsi di poterla portare a termine senza essere d'intralcio ad altri automobilisti. Nè era rimproverabile all'imputata il mancato rispetto della segnaletica orizzontale, reso impossibile dallo stato dei luoghi. Non vi era, infine, la prova che, ove la passeggera avesse allacciato la cintura di sicurezza, l'evento morte sarebbe stato evitato. 4. La Corte territoriale ha disposto la parziale rinnovazione dell'attività istruttoria attraverso l'audizione dei consulenti tecnici ing. Bergantin e ing.Giulietta, mentre l'imputata ha scelto di non sottoporsi ad esame. 4.1. I giudici di appello hanno, quindi, riformato la sentenza assolutoria ritenendo che l'imputata non fosse esente da colpa. Pur ipotizzando come valida la ricostruzione del giudice di primo grado circa la presenza di affollamento nel parcheggio, i giudici hanno comunque ritenuto colposa la condotta della Di NN per avere la donna lasciato in sosta il veicolo in una striscia di terreno per fuoriuscire dalla quale sarebbe stato necessario il superamento della linea continua posta a delimitazione dell'esterno della carreggiata. Avrebbe, al contrario, dovuto pretendere che gli altri automobilisti spostassero i loro veicoli che le impedivano di eseguire la manovra in sicurezza prima di uscire dal parcheggio. 4.2. In ogni caso, l'andamento rettilineo e privo di dossi della strada percorsa dal BE e i fari accesi della sua autovettura avrebbero consentito all'imputata di avvedersi della sua presenza in tempo utile per fermare il veicolo prima di superare la linea di mezzeria. 4.3. Secondo un elevato grado di credibilità razionale, a giudizio della Corte di appello, se AR IO avesse avuto la cintura di sicurezza allacciata sarebbe stata trattenuta all'interno dell'abitacolo e non sarebbe stata travolta dall'auto sulla quale viaggiava. 5. NT Di NN ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza deducendo con il primo motivo, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o decadenza ai sensi dell'art. 606 lett.c), cod. proc. pen. per violazione del combinato disposto degli artt. 125, 581 e 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per avere la Corte omesso qualsivoglia motivazione dell'ordinanza con la quale è stato dato ingresso alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a seguito di appello del pubblico ministero. Pur a fronte di un atto d'impugnazione inammissibile perché non in linea con il disposto dell'art.581 cod. proc. pen., la Corte ha accolto la 4 richiesta di rinnovazione dell'istruttoria formulata dal Procuratore generale omettendo di motivare l'ordinanza, in violazione dell'art.125 cod. proc. pen., che prevede che le ordinanze siano motivate, a pena di nullità. Si è, infatti, limitata ad accogliere le richieste del Procuratore generale e delle parti civili quanto all'assunzione delle dichiarazioni di due consulenti tecnici non prendendo in considerazione le argomentazioni esposte nella memoria depositata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. in data 4 maggio 2022 dalla difesa dell'imputata. 5.1. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 603, comma 3- bis, 533 cod. proc. pen. non avendo la Corte territoriale dato ingresso ad una effettiva rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in attuazione dell'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, avendo rinnovato l'istruttoria dibattimentale con esclusivo riferimento alle prove richieste dal pubblico ministero appellante anzichè con riferimento a tutte le prove dichiarative decisive, segnatamente con riferimento alla deposizione del carabiniere AI OS Massimiliano, del consulente tecnico della difesa, dei consulenti medici dott.ssa Di Biasio per la procura e dott. Varretto per la difesa, i quali avrebbero potuto consentire l'immediatezza della prova concernente l'effettiva presenza di molti avventori nel locale e l'incidenza sulle conseguenze del sinistro dell'uso delle cinture di sicurezza. 5.2. Con la terza censura si specifica che la Corte territoriale è incorsa in vizio di motivazione, avendo riformato la pronuncia assolutoria senza rinnovare tutte le prove decisive, segnatamente la testimonianza di AI OS Massimiliano, la testimonianza di PE US, l'esame dei medici legali dott.ssa Di Biasio e dott. TT, limitandosi ad operarne una diversa valutazione cartolare. 5.3. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 40, comma 2, cod. pen. relativamente all'accertamento del nesso di causalità tra l'evento mortale e l'omessa adozione delle cinture di sicurezza. La difesa ritiene viziato il giudizio controfattuale svolto dal giudice di appello in quanto non incentrato sull'evento morte ma sull'evento della fuoriuscita del passeggero dal veicolo;
laddove i giudici di appello si fossero confrontati con le leggi scientifiche esplicitate dai consulenti medici legali, avrebbero tratto la conclusione che non fosse possibile escludere che l'evento morte, data la violenza dell'urto con l'altro autoveicolo e la lateralità dell'urto, si sarebbe ugualmente verificato anche con l'uso delle cinture di sicurezza. 6. Le parti civili AS AE AI, IO Marco, IO Cristina, IO Alessandro, IO IS, RI NI hanno 5 depositato memoria a firma Avv. Andrea IO concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. 7. All'odierna udienza, nel corso della discussione orale, le parti, ivi incluso il difensore della parte civile PE NU, anche in sostituzione dell'Avv. IO, hanno formulato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 1.1. Occorre, in primo luogo, osservare che contrariamente a quanto indicato nell'atto di impugnazione, la memoria difensiva depositata all'udienza del 4/04/2022 ai sensi dell'art.121 cod. proc. pen., asseritamente trascurata dalla Corte territoriale, non è allegata al ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza. Con tale atto, la difesa si era limitata a contestare la decìsività delle prove richieste dagli appellanti pubblico ministero e parti civili e su tale punto non è condivisibile l'assunto difensivo secondo il quale i giudici di appello avrebbero pronunciato un'ordinanza istruttoria priva di motivazione. La Corte territoriale ha, infatti, espressamente replicato ritenendo necessaria la rinnovazione delle prove richieste dalla parte appellante, peraltro rimandando agli argomenti espressi in proposito da tutte le parti, così mostrando di averli fatti propri. E', dunque, manifesta l'infondatezza della censura laddove si è dedotta la mancanza di motivazione. 1.2. Vale la pena di ricordare che sul tema del vizio di motivazione dell'ordinanza dibattimentale, le Sezioni Unite (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216662 - 01) si sono pronunciate escludendo che esso possa tradursi in una ragione di nullità del giudizio, specie quando il giudice abbia ribadito la decisione dibattimentale con la sentenza conclusiva, rielaborandone l'apparato giustificativo. A ciò si aggiunga che non risulta allegato, né si evince dall'esame dei verbali del dibattimento in appello, che il vizio che oggi viene sottoposto alla Corte di legittimità, che nessun norma configura quale nullità assoluta e insanabile, sia stato tempestivamente eccepito. Dal verbale di udienza del 6 maggio 2022 si evince che, dopo la lettura dell'ordinanza, alla presenza del difensore e dell'imputata, si è proceduto alla rinnovazione istruttoria e che, all'esito, le parti hanno rassegnato le conclusioni. Il difensore dell'imputata ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado senza sollevare alcuna eccezione. 6 2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono infondati. 2.1. Il princìpio invocato dalla ricorrente, enunciato dalla Corte di Strasburgo nell'applicazione dell'art.6 par.1 CEDU, le cui pronunce costituiscono parametri interpretativi del diritto nazionale, ha tratto origine dall'esigenza di assicurare la vicinanza della prova (direct assessment of the evidence) al giudice di appello che, abilitato a riesaminare il fatto che ha condotto all'assoluzione dell'imputato, intendesse pervenire alla riforma del verdetto assolutorio;
con la sentenza Dan c. Moldavia del 5 luglio 2011 si era affermato, all'esito di un elaborato percorso interpretativo (principle of immediacy, già consacrato in Popovici v. Moldova, nn. 289/04 e 41194/04, § 68, 27 novembre 2007; IN v. Romania, n.28871/95, § 55, ECHR 2000-VIII e RC RI v. Spain, n. 17122/07, § 32, 21 settembre 2010), che il giudice di appello non potesse pervenire alla riforma della pronuncia assolutoria ove non avesse nuovamente assunto, dinanzi a sé e nel contraddittorio delle parti, anche prescindendo da un atto d'impulso di parte, le prove dichiarative che intendesse valutare difformemente da quanto aveva fatto il giudice di primo grado. 2.2. Il principio secondo il quale il giudice di appello è tenuto a procedere anche d'ufficio alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, una volta che sia prospettata dal soggetto che impugna la decisione assolutoria la possibilità di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una testimonianza decisiva assunta in primo grado, è stato consacrato dalla Corte di legittimità nazionale nella sentenza delle Sezioni Unite AS (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267487 - 01) e positivizzato, con l'art.1, comma 58, legge 23 giugno 2017, n.103, nell'art.603, comma 3-bis, cod. proc. pen. In base a tale disposizione «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale». 2.3. Successivamente, si è ampliata la portata del princìpio chiarendo che anche con riguardo alla prova scientifica, il giudice di appello non possa basarsi sulla mera rivalutazione delle perizie e delle consulenze in atti, ma deve procedere al riascolto degli autori dei predetti elaborati già sentiti nel dibattimento di primo grado (Sez. 4, n. 6366 del 06/12/2016, dep. 2017, Maggi, Rv. 269035 - 01). 2.4. Occorre, dunque, ribadire che per valutare se sia stato rispettato o meno l'obbligo di rinnovazione istruttoria, per come si è venuto delineando nella giurisprudenza della Corte di legittimità, è preliminare l'individuazione delle prove che debbano ritenersi «decisive per l'affermazione di responsabilità» anche dopo l'entrata in vigore dell'art.603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (Sez. 4, n.29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596 - 01). In tal senso, va in primo 7 luogo ritenuto non condivisibile quanto affermato dalla difesa a proposito del fatto che, nel disporre la rinnovazione istruttoria, il giudice di appello sia obbligato a rinnovare anche le prove selezionate dalla parte non appellante (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 - 02; Sez. 1, n.12928 del 07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318 - 01); tanto non significa, comunque, negare un potere officioso al giudice di appello circa la rinnovazione di prove ulteriori rispetto a quelle proposte dalla parte appellante. Quanto al concetto di «prova decisiva» ai fini della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative, è sufficiente richiamare la sentenza AS laddove ha chiarito che «Costituiscono prove decisive ... quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti, da sole o insieme ad altri elementi di prova, ai fini dell'esito della condanna» (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 cit.). 2.5. Un'importante delimitazione all'applicazione del principio di immediatezza della prova è stata, peraltro, data con la sentenza delle Sezioni Unite AT (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Rv. 269786 - 01), in cui si è chiarito che l'obbligo di rinnovazione istruttoria non sussiste qualora emerga che la lettura della prova dichiarativa decisiva compiuta dal primo giudice «sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione». 3. Esaminando, ora, le prove la cui mancata rinnovazione, nella prospettazione difensiva, violerebbe la legge e inficerebbe la motivazione della sentenza impugnata, si osserva quanto segue: - dai passi della deposizione resa dal Carabiniere AI OS Massimiliano riportati nel ricorso non si evince che tale prova dichiarativa abbia introdotto nel giudizio le premesse fattuali sulla cui scorta il giudice di primo grado ha ritenuto «obbligata» la manovra eseguita dall'imputata. Ogni argomentazione svolta dal tribunale in merito al contesto ambientale affollato da un numero cospicuo di persone e veicoli che avrebbero ostacolato una diversa manovra (pag.19) risulta ancorata alla presenza di un ristorante, all'ora serale e al periodo estivo, valutati come «verosimilmente e ragionevolmente», dunque sulla sola base di una valutazione logica di tali indizi, idonei a dimostrare che a quell'ora il locale fosse ancora affollato e le autovetture parcheggiate dai clienti ancora numerose (pagg.20-21) . Il Collegio non condivide, dunque, l'assunto difensivo secondo il 8 quale oggetto di tale prova dichiarativa fosse stata «l'effettiva presenza di molti avventori del locale» le cui auto erano parcheggiate nell'area dalla quale proveniva in retromarcia l'imputata. Per altro profilo, va evidenziato che il giudizio circa il fatto che la Di NN si trovò costretta a occupare parzialmente l'opposta semicarreggiata è desunto chiaramente dalle dichiarazioni del consulenti tecnici ingegneri Giulietta e Bergantin, ritualmente ascoltati in appello all'udienza del 6 maggio 2022; il Tribunale ha, in proposito, riportato a più riprese che non è stato accertato come fosse parcheggiata la Fiesta (pag.21 nota 16), che non si conosceva la disposizione delle altre vetture, né l'esatto stato dei luoghi al momento del fatto (pag.22 nota 16); - l'attendibilità della testimonianza di PE US non risulta confutata nel giudizio di appello ed è stata, piuttosto, confermata (pag.10 appello, pag.26 nota 20 e pag.28 primo grado), ferma restando l'omessa incidenza di quanto dichiarato dal teste sull'affermazione di responsabilità dell'imputata per aver superato la linea continua di mezzeria invadendo l'opposta corsia di marcia (pag.15 appello); - la prova dichiarativa resa dai consulenti medici dott.ssa De Biasio e dott. TT ha, invero, certamente introdotto nel giudizio elementi di dubbio, fatti propri dal giudice di primo grado. Nella sentenza assolutoria il Tribunale aveva, infatti, ritenuto dubbia la causalità della colpa generica derivante dal non avere la conducente preteso che la passeggera indossasse la cintura di sicurezza, mentre la Corte di appello ha ritenuto, senza escutere i predetti consulenti, che fosse remota (pag.16) l'ipotesi secondo la quale l'evento morte si sarebbe ugualmente verificato. Si tratta, tuttavia, di prova non decisiva ai fini del giudizio di responsabilità in quanto, pur escludendo l'incidenza causale di tale profilo di colpa rispetto all'evento, tale giudizio rimarrebbe comunque fermo in quanto fondato anche sulla violazione della regola cautelare prevista dall'art.146, comma 1, cod. strada, che vieta l'invasione dell'opposta corsia di marcia, e conseguentemente sull'omessa precedenza al veicolo che transitava su tale corsia. Va osservato che anche nel ricorso si afferma che non è possibile escludere che, data l'estrema violenza dell'urto e la natura tangenziale di esso, l'evento morte si sarebbe ugualmente verificato. 4. Le considerazioni svolte in merito all'omessa rinnovazione della prova valgono a ritenere infondato anche il quarto motivo di ricorso, nel quale si censura il solo punto della sentenza inerente all'affermazione di responsabilità. 4.1. Con riguardo all'obbligo di motivazione c.d. «rafforzata», si tratta di criterio valutativo elaborato dalla giurisprudenza consistente nell'obbligo, per il 9 Il re estensore giudice di appello che abbia riformato la sentenza di primo grado, di confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, in motiv.). 4.2. Anche con riguardo a tale censura, aver escluso la decisività delle prove inerenti al rapporto di causalità tra l'omesso uso delle cinture di sicurezza e l'evento rende conto del giudizio di completezza della motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, ha dato ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova, comunque decisivi, diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 24233001). 5. Per tali ragioni il ricorso viene rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. nonché, in solido con il responsabile civile Unipol SAI s.p.a., alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in solido con il responsabile civile Unipol SAI s.p.a., alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore di AS AE AI, IO Marco, IO Cristina, IO Alessandro, IO IS e RI NI, liquidate in complessivi euro settemila/00, oltre accessori come per legge se dovuti, ed altresì in favore della parte civile PE NU, liquidate in euro tremila/00, oltre accessori come per legge se dovuti. Così deciso il 27 aprile 2023 Il P eente