Sentenza 22 novembre 2011
Massime • 1
La fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 10 bis del d.lgs n. 286 del 1998, che punisce l'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non viola la c.d. direttiva europea sui rimpatri (direttiva Commissione CEE 16 dicembre 2008, n. 115), non comportando alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla direttiva predetta di agevolare ed assecondare l'uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomunitari privi di valido titolo di permanenza e non è in contrasto con l'art. 7, par. 1 della medesima, che, nel porre un termine compreso tra i 7 e 30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a regolare la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2011, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 22/11/2011
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 1381
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - N. 12204/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UE OD N. IL 20/01/1979;
avverso la sentenza n. 3370/2010 GIUDICE DI PACE di ROMA, del 13/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto no nè previsto dalla legge come reato;
Udito il difensore Avv. DI RIENZO Andrea, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 dicembre 2010 il Giudice di pace di Roma ha condannato UE OU alla pena di Euro 5.000,00, siccome ritenuto responsabile del reato di cui al D.L. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis, introdotto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 16,
lett. a) (essersi illegalmente introdotto nel territorio dello Stato Italiano ed essersi ivi illegalmente trattenuto).
2.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione UE OU per il tramite del suo difensore, che ha dedotto due motivi di ricorso. Col primo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale, essendo il decreto di citazione a giudizio nullo per genericità del capo d'imputazione, per non avere fatto esso alcun riferimento alla situazione concreta del ricorrente, si da non averlo messo in grado di esercitare il proprio diritto di difesa;
lamenta inoltre l'incostituzionalità del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20 bis, concernente le norme sulla competenza penale del giudice di pace, per non avere esso disposto a pena di nullità l'obbligo di descrivere in forma chiara e precisa il fatto che veniva addebitato all'imputato con l'indicazione degli articoli di legge che si assumeva essere stati violati, come invece disposto dallo speculare art. 20 del medesimo testo di legge.
Col secondo motivo lamenta violazione art. 7 della direttiva della Comunità Europea n. 2008/115/CE, nella parte in cui prevede che lo
Stato membro fissi nei confronti del cittadino dello Stato terzo che soggiorni irregolarmente un termine entro il quale lo stesso possa allontanarsene volontariamente, il che comportava che lo Stato membro non poteva applicare allo straniero una sanzione per il solo fatto della sua irregolare permanenza sul territorio nazionale. Con memoria aggiunta del 25 ottobre 201 il difensore del ricorrente ha ulteriormente sviluppato i due motivi di ricorso anzidetti. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È infondato il primo motivo di ricorso proposto da UE OU.
2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la fattispecie criminosa a lui contestata (violazione D.Lgs. n. 286 del 1998, art.10-bis, comma 1) è stata descritta in modo adeguato nel capo d'imputazione, si da consentirgli l'esercizio del diritto di difesa, essendo stato al medesimo contestato di aver fato ingresso nel territorio dello Stato e di essersi ivi trattenuto senza il possesso di uno dei titoli indicati dal capo primo del citato D.Lgs. per rendere legittima tale sua permanenza.
È pertanto da ritenere non rilevante l'eccezione d'illegittimità costituzionale formulata dal ricorrente, riferita alla circostanza che la chiara indicazione del fatto addebitato non fosse stata chiesta dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20 bis a pena di nullità, come viceversa disposto dal parallelo art. 20 del medesimo testo di legge.
3. È altresì infondato il secondo motivo di ricorso, non potendosi ritenere che la fattispecie contravvenzionale prevista dal D.Lgs. n.286 del 1998, art. 10 bis si ponga in contrasto con la cd. direttiva
Europea sui rimpatri (direttiva Commissione C.E.E. 16/12/2008 n. 115), non comportando essa alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla direttiva anzidetta, di agevolare ed assecondare l'uscita dal territorio nazionale degli stranieri extracomunitari privi di valido titolo di permanenza;
in particolare l'art. 7 paragrafo 1 della direttiva in esame, nel porre un termine compreso fra i 7 ed i 30 giorni per la partenza volontaria del cittadino di paese terzo, non per questo trasforma da irregolare a regolare l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato.
4. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2012