Art. 9. 1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il regolamento di attuazione ai sensi dell' articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n.400 .
Articolo 9 della Legge 4 agosto 1993, n. 277
Articolo 8Articolo 10
- Legge 4 agosto 1993, n. 277
Articolo 9 della Legge 4 agosto 1993, n. 277
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21 agosto 1993
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