Articolo 9 della Legge 4 agosto 1993, n. 277
Articolo 8Articolo 10
Versione
21 agosto 1993
Art. 9. 1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il regolamento di attuazione ai sensi dell' articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n.400 .
Entrata in vigore il 21 agosto 1993