Sentenza 31 maggio 2013
Massime • 1
Il giudice di appello non può dichiarare con ordinanza, di ufficio ed in assenza di contraddittorio, l'inammissibilità dell'impugnazione per manifesta infondatezza dei motivi. (Fattispecie in cui era stato dichiarato "de plano" inammissibile l'appello per non aver introdotto elementi di novità, essendosi, di fatto, riproposta la tesi difensiva esposta in primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/05/2013, n. 37730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37730 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DUBOLINO PI - Presidente - del 31/05/2013
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI M. - rel. Consigliere - N. 926
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Giovanni - Consigliere - N. 50499/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI PI AL N. IL 23/12/1948;
avverso l'ordinanza n. 1332/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 02/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. GERACI Vincenzo di inammissibilità.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione IA PI GI avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano in data 2 aprile 2012 con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Milano in data 28 ottobre 2011, di condanna in ordine ai reati di ingiuria e minacce aggravati ai sensi della L. n. 205 del 1993, art. 3 e contestati come commessi fino al maggio 2009.
Deduce il vizio di motivazione.
Sostiene che i giudici dell'appello, in assenza di contraddittorio, hanno dichiarato l'inammissibilità della impugnazione trascurando del tutto le numerose doglianze articolate contro la sentenza di primo grado:
così confermando una sentenza della quale non era stato neppure concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Sostiene di avere criticato, nell'atto d'appello, la decisione del primo giudice di non avere accolto la tesi difensiva secondo cui l'invio a un numero indeterminato di persone (israeliani ed ebrei), di e-mail, comporterebbe l'indeterminabilità dei soggetti passivi dell'ipotetica ingiuria e quindi l'insussistenza del reato. Egli aveva inteso cioè rappresentare di aver inteso svolgere una protesta politica rivolta all'intera comunità israeliana nell'ambito della cosiddetta questione israeliano-palestinese: in altri termini, era stato rivendicato l'esercizio del diritto di critica politica. Tali rilievi sarebbero stati del tutto trascurati dalla Corte d'appello dinanzi alla quale, pure, era stato nuovamente evocato il riconoscimento delle diritto sopraindicato.
Anche la circostanza aggravante dell'odio razziale era stata contestata con argomentazioni afferenti alla reale portata della condotta.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il ricorso è fondato.
L'art. 591 c.p.p., comma 2, nel prevedere e legittimare la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, ad opera del giudice della impugnazione, anche d'ufficio ed in assenza di contraddittorio, indica una serie di casi da ritenere tassativamente previsti secondo la regola generale posta dall'art. 568 c.p.p., comma 1 (v. in tal senso tra le molte, Rv. 212339; Rv. 211188; Rv. 196418).
Tra questi, oltre all'assenza di legittimazione o di interesse in capo l'impugnante e alla non impugnabilità oggettiva del provvedimento, sono annoverate le violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 581, 582, 583, 585 e 586 c.p.p.. Si tratta di precetti- questi ultimi- che includono il caso di inammissibilità dovuto alla non specificità dei motivi di impugnazione mentre non comprendono l'ipotesi della manifesta infondatezza dei motivi stessi.
Tale ipotesi è invece espressamente indicata in casi specifici di pronuncia della inammissibilità, come quella che riguarda la ricusazione (art. 41 c.p.p.), la richiesta in sede di esecuzione (art. 666 c.p.p.) o la richiesta di revisione (art. 634 c.p.p.). Nel caso di specie, da risolversi dunque anche secondo il brocardo dell'ubi lex voluit dixit, l'ordinanza impugnata, pur facendo riferimento alla aspecificità dei motivi, ha basato la propria decisione sul rilievo sostanziale della loro manifesta infondatezza, ossia di una ipotesi che non lo consentiva.
Infatti nel provvedimento del giudice a quo si rimprovera all'impugnante di avere ribadito la tesi difensiva esposta in primo grado, nonostante la condivisibilità e correttezza della opposta tesi del primo giudice che aveva escluso la circostanza del carattere non determinato dei destinatari delle offese ed aveva anche motivato sulla assenza del diritto di critica per il carattere non continente delle espressioni.
Si tratta, com'è evidente, di una motivazione sulla fondatezza - esclusa col connotato dell'evidenza - dei motivi di impugnazione, in quanto tale non legittimante la declaratoria di inammissibilità di cui all'art. 591 c.p.p., commi 1 e 2, dovendosi anche considerare che la ipotesi della riproposizione, in appello, di una tesi difensiva esposta al primo giudice non rappresenta, di per sè, una strategia inibita con la sanzione della inammissibilità de plano, nel sistema del codice vigente, anche se formulata negli stessi originari termini. Infatti, nel caso in cui i motivati di appello, pur aggredendo la motivazione della sentenza impugnata - con il che è escluso il caso della genericità dei motivi, rientrante nell'art.581 c.p.p. - non dovessero contenere elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dal giudice di primo grado, risulterebbe consentita, dalla giurisprudenza, non già la declaratoria, in camera di consiglio, della inammissibilità del gravame ma la motivazione "per relationem", con riferimento alla pronuncia di primo grado (Sez. 4, Sentenza n. 38824 del 17/09/2008 Ud. (dep. 14/10/2008) Rv. 241062; Conformi: N. 7572 del 1999 Rv. 213643, N. 31080 del 2004 Rv. 229299), dopo la regolare instaurazione del contraddittorio. Nel caso di specie l'imputato ha inteso sottoporre al giudice dell'appello, evidentemente auspicando un ribaltamento della interpretazione giuridica della norma, la questione della configurabilità del reato di ingiuria nel caso di protesta politica rivolta ad un'intera comunità etnicamente contrassegnata e quella della incidenza, sul reato in parola, del diritto di manifestazione del pensiero di diretta derivazione costituzionale: una tesi precisata sia in punto di fatto che in punto di diritto e, per tale motivo non rientrante nella fattispecie della aspecificità dei motivi di gravame, essendo evidentemente il connotato tipico dell'impugnazione quello della possibilità di sottoporre al giudice superiore una opzione interpretativa della norma disattesa nel grado precedente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 31 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2013