CASS
Sentenza 9 ottobre 2023
Sentenza 9 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2023, n. 40971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40971 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR PP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato DONATO MONDELLI insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso ai quali si riporta. Penale Sent. Sez. 5 Num. 40971 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 21/06/2023 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Trieste ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato OR, in qualità di amministratore di fatto di Tergestea srl, per il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose, per aver sottoscritto o dichiarato di sottoscrivere un aumento di capitale per quasi 800mila euro e sovrapprezzo di oltre 4mln di euro, mai versato e tuttavia impiegato come argomento nei rapporti con fornitori, banche e clienti, determinandosi un aumento dell'esposizione debitoria e ritardando per questo l'adozione di decisioni volte a salvaguardare la continuità aziendale. Il Giudice di appello ha così qualificato il fatto originariamente contestato anche in via alternativa ai sensi degli artt 223/2 nr 1 LE in relazione all'art 2632 cc ed ha revocato la condanna al pagamento della provvisionale. Sentenza di fallimento del 12 Dicembre 2014. Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputato tramite i difensori fiduciari, articolando quattro motivi, qui enunciati nei limiti di cui all'art 173 disp att cpp. 1.Col primo motivo, si è lamentata la violazione di legge quanto alla ritenuta bancarotta impropria per operazioni dolose e vizio di motivazione illogica. La difesa assume che i Giudici di appello avrebbero condannato l'imputato per non aver mantenuto l'impegno di versare il capitale in relazione all'aumento deciso dall'assemblea dei soci ed osserva che la condotta è estranea alla norma incriminatrice speciale applicata ed all'interpretazione fornitane da questa Corte regolatrice, citando sul punto più pronunzie. Si deduce che il comportamento addebitato non avrebbe cagionato il dissesto in quanto già esistente, se pure mascherato tramite la redazione di bilanci falsi, mancando quindi il nesso causale tra l'omesso versamento ed il verificarsi del dissesto e si sottolinea che l'imputato era soggetto terzo rispetto alla società, privo di ogni potere sociale. 2. Nel secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge in relazione agli artt 2482 bis e 2379 cc e vizio di illogicità motivazionale. Nell'atto di appello i difensori avevano eccepito la nullità della delibera di aumento del capitale sociale, poiché fondata su una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale e, di conseguenza, non sarebbe possibile ravvisare la responsabilità dell'imputato per il mancato adempimento dell'aumento di capitale deciso in base ad una delibera nulla. La Corte si era limitata sul punto a rilevare che la delibera non era stata impugnata ed era formalmente valida. 2.1. Con l'attuale motivo la difesa osserva che al Giudice penale è attribuito il potere di disapplicare i provvedimenti amministrativi che incidano su un illecito penale, pur senza che vi sia una impugnativa nelle competenti sedi. A sostegno della deduzione si riportano ampi passaggi della relazione del revisore dei conti riguardanti il bilancio al 31.12.2013, dalla quale emerge la sostanziale inaffidabilità dei bilanci per l'appostazione di crediti inesigibili, per un importo superiore al milione di euro, a causa di una enorme esposizione bancaria, per la presenza di un debito verso le dogane per tre milioni di euro ed altre anomalie indicate nell'atto di ricorso. Nonostante tali rilievi l'assemblea dei soci nel Febbraio 2014 aveva approvato 1 l'aumento di capitale, senza che vi fosse un dato obbiettivo circa l'entità del sovrapprezzo da pagare. La difesa evidenzia che il curatore fallimentare aveva accertato che la società aveva operato in una situazione di deficit patrimoniale almeno a partire dal 2008 e che nel 2014 il patrimonio della fallita era negativo per almeno 630mila euro. Si ribadisce, quindi, la deduzione di nullità della delibera societaria anche alla luce di giurisprudenza della Cassazione civile citata. 3.Tramite il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art 2639 cc ed ancora vizi motivazionali quanto alla ritenuta qualifica dell'imputato come amministratore di fatto. Dopo aver rammentato alcuni arresti giurisprudenziali in proposito, il ricorrente passa rapidamente in rassegna le dichiarazioni dei dipendenti della fallita e dei funzionari bancari, dalle quali emergerebbe che OR aveva agito solo in veste di direttore finanziario, non avendo alcuna autonomia gestionale, e sviluppato solo attività finalizzate a prendere cognizione della situazione di impresa in vista del futuro investimento. Tali attività, coerenti col ruolo ricoperto,portarono a scoprire le falsità dei bilanci precedenti a quello del 2013 e le rettifiche apportate al bilancio di quell'anno. La difesa conclude sottolineando che nel periodo di riferimento era presente l'amministratore di diritto ZI, che aveva gestito l'azienda sino al fallimento, con la massima dedizione, come da egli stesso dichiarato in interrogatorio. 4.Col quarto motivo si deduce la violazione di legge in relazione all'art 546 cpp, per la motivazione apparente resa dal Gup in sede di giudizio abbreviato, essendosi limitato a riportare in sentenza una annotazione della Polizia giudiziaria ed una memoria del PM, operando delle brevi chiose di nessun significato valutativo. La Corte di appello, in risposta al relativo motivo, aveva osservato che la sentenza di primo grado non era viziata, essendo conoscibili le ragioni della condanna, tanto che la difesa aveva presentato un compiuto atto di impugnazione. Il ricorrente censura l'argomentazione, ribadendo la nullità della sentenza di primo grado e criticando sul punto la pronunzia impugnata. A seguito di istanza per la trattazione orale formulata dal PG è stata fissata l'odierna udienza nel corso della quale il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, drssa Ferroni, ha concluso per il rigetto del ricorso e l'avvocato Mondelli per l'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 1.0ccorre premettere e chiarire "in fatto" che all'esito del complessivo giudizio di merito l'imputato è stato condannato per il delitto di cui all'art 223 comma 2 nr 2 LF per aver cagionato il fallimento della società mediante le operazioni dolose meglio descritte nel capo Dbis) dell'imputazione, avendo il Giudice di appello optato per questa contestazione di reato, secondo la quale vi sarebbe stata da parte dell'attuale ricorrente una sottoscrizione o dichiarazione di sottoscrizione di aumento di capitale attraverso l'apporto di risorse finanziarie di cui non aveva disponibilità e, quindi, mai versate, comportamento da cui sarebbe derivato il fallimento della società. Quest'ultima imputazione era originariamente formulata in alternativa a quella di cui 2 al capo D), di bancarotta impropria ex art 223 comma 2 nr 1 LF,per aver concorso a cagionare il dissesto della società attraverso l'esposizione in bilancio di dati non veri, in relazione al fittizio aumento di capitale e le correlate condotte già descritti al capo Dbis, imputazione che aveva formato oggetto della diversa scelta operata dal Tribunale. 2.In diritto occorre ribadire che la fattispecie in esame è a forma libera, cioè comprensiva di ogni modalità della condotta, essendosi precisato che le operazioni dolose di cui all'art 223, comma secondo n. 2, I. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato. (Sez. 5, Sentenza n. 17408 del 12/12/2013 Ud. (dep. 18/04/2014 )Rv. 259998. Conforme:Sez. 5, Sentenza n. 47621 del 25/09/2014 Ud. (dep. 18/11/2014 ) Rv. 261684. 2.1. Tra le condotte e l'evento fallimento vi deve essere un nesso di causalità materiale, dovendo ritenersi causa del dissesto le condotte che abbiano avuto come risultato necessario effetti pregiudizievoli per il patrimonio e/o un'indebita diminuzione dell'attivo o un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa e dalle quali sia poi derivato causalmente il fallimento. La giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha chiarito, altresì, che il reato di bancarotta impropria da reato societario sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare solo un aggravamento del dissesto già in atto della società.Sez. 5, Sentenza n. 29885 del 09/05/2017 Ud. (dep. 15/06/2017 ) Rv. 270877. Massime precedenti conformi: N. 16259 del 2010 Rv. 247254 - 01, N. 17021 del 2013 Rv. 255090. N. 15613 del 2015 Rv. 263803. 3.Alla luce dei suindicati principi va osservato che le censure avanzate dalla difesa colgono nel segno nella parte in cui, con gli argomenti esposti nel primo motivo ed in parte anche nel secondo, hanno criticato la mancata dimostrazione del nesso causale tra le operazioni dolose ritenute integrate, cioè la mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale, l'impiego di tale proposito nelle relazioni commerciali e bancarie con i terzi ed il dissesto o l'aggravamento del dissesto ed il conseguente fallimento della società. 3.1. Secondo la tesi presentata ai Giudici del merito - qui riproposta sotto tspecie del vizio di motivazione carente - infatti, la situazione di dissesto sarebbe preesistita rispetto all'ingresso nella fallita dell'imputato, risalente al Dicembre 2013, come emergerebbe dalla relazione del revisore dei conti riguardante il bilancio al 31.12.2013, dalla quale si evidenzierebbe : la sostanziale inaffidabilità dei bilanci per l'appostazione di crediti inesigibili, per un importo superiore al milione di euro;
una enorme esposizione bancaria;
la presenza di un debito verso le dogane per tre milioni di euro. Sostiene la difesa che nonostante tali rilievi l'assemblea dei soci nel Febbraio 2014 aveva approvato l'aumento di capitale, senza che vi fosse un dato obbiettivo 3 circa l'entità del sovrapprezzo da pagare. Inoltre, si pone in evidenza che il curatore fallimentare aveva accertato che la società aveva operato in una situazione di deficit patrimoniale almeno a partire dal 2008 e che nel 2014 il patrimonio della fallita era negativo per almeno 630mila euro. Deduce ancora il ricorrente che a seguito del suo ingresso in società - avvenuto a Dicembre 2013 - sarebbe emersa la non veridicità dei bilanci e quest'ultimo assunto appare perlomeno coerente con i contenuti della relazione del revisore al 31.12.2013, che sembra aver denunziato l'inattendibilità dei dati di bilancio per la prima volta nella vita societaria. "IPA-re 3.2. A fronte di tali specifici motivi di appello - della cui deduzione si dà atto nella sentenza impugnata tra le pagine quattro e cinque - la Corte di Appello ha fornito una risposta generica e soprattutto manchevole riguardo alla necessità di individuare un rapporto di causa effetto, nel senso chiarito dalla lezione esegetica di questa Corte, tra le condotte individuate ed il dissesto/fallimento. Infatti, la motivazione si limita a porre in rilievo - pagina 12 - che l'imputato ha realizzato un sostrato documentale idoneo a rappresentare l'intervenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale e nei colloqui con i funzionari bancari e con i creditori, oltre che con i dipendenti divulgava intenti di finanziamento e ricapitalizzazione, in un quadro di risanamento societario, che non faceva altro che ritardare l'adozione di misure più rigorose o comunque di iniziative a tutela della continuità aziendale e dei creditori. Si sono così illustrati i comportamenti tenuti dall'imputato senza occuparsi di definire le ragioni per le quali le condotte descritte abbiano inciso sul dissesto della società oppure lo abbiano aggravato, cioè senza individuare eventuali effetti pregiudizievoli sul patrimonio sociale, da essi discendenti, se non vagamente indicandoli, in termini di ritardo nella realizzazione di misure più rigorose e nell'adozione di iniziative a tutela dei creditori. 4. Le restanti doglianze inserite nel secondo motivo, oltre che quelle esposte nel quarto sono assorbite dalla precedente statuizione mentre per desiderio di completezza può aggiungersi che appare inammissibile la critica circa la ritenuta qualità di amministratore di fatto di cui al terzo motivo. 4.1. Sul punto la giustificazione resa dal Giudice di appello - pagine da nove a undici - sfugge alle deduzioni di violazione di legge e di vizi motivazionali avendo ampiamente illustrato gli elementi considerati allo scopo, ponderandoli logicamente e concludendo in coerenza circa il ruolo di amministratore di fatto svolto dal ricorrente con riguardo alla gestione dei rapporti con le banche ed i principali creditori. La Corte territoriale ha, nel contempo, confutato adeguatamente la versione della difesa, secondo la quale le iniziative di OR erano solo espressione della carica di direttore finanziario, puntualizzando che questi aveva continuato a gestire i rapporti con le banche anche dopo aver dato le dimissioni da direttore finanziario. Con l'attuale impugnazione la difesa si limita a riproporre una interpretazione alternativa e favorevole alla sua versione delle prove testimoniali prese in esame nella sentenza per cui è ricorso/come dimostrative della gestione di fatto della società ad opera dell' imputato. Ed è noto che esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto 4 posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Venezia.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Venezia. Deciso il 21.6.2023 Il consigliere estensore dr ED de Gregorio CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato DONATO MONDELLI insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso ai quali si riporta. Penale Sent. Sez. 5 Num. 40971 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 21/06/2023 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Trieste ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato OR, in qualità di amministratore di fatto di Tergestea srl, per il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose, per aver sottoscritto o dichiarato di sottoscrivere un aumento di capitale per quasi 800mila euro e sovrapprezzo di oltre 4mln di euro, mai versato e tuttavia impiegato come argomento nei rapporti con fornitori, banche e clienti, determinandosi un aumento dell'esposizione debitoria e ritardando per questo l'adozione di decisioni volte a salvaguardare la continuità aziendale. Il Giudice di appello ha così qualificato il fatto originariamente contestato anche in via alternativa ai sensi degli artt 223/2 nr 1 LE in relazione all'art 2632 cc ed ha revocato la condanna al pagamento della provvisionale. Sentenza di fallimento del 12 Dicembre 2014. Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputato tramite i difensori fiduciari, articolando quattro motivi, qui enunciati nei limiti di cui all'art 173 disp att cpp. 1.Col primo motivo, si è lamentata la violazione di legge quanto alla ritenuta bancarotta impropria per operazioni dolose e vizio di motivazione illogica. La difesa assume che i Giudici di appello avrebbero condannato l'imputato per non aver mantenuto l'impegno di versare il capitale in relazione all'aumento deciso dall'assemblea dei soci ed osserva che la condotta è estranea alla norma incriminatrice speciale applicata ed all'interpretazione fornitane da questa Corte regolatrice, citando sul punto più pronunzie. Si deduce che il comportamento addebitato non avrebbe cagionato il dissesto in quanto già esistente, se pure mascherato tramite la redazione di bilanci falsi, mancando quindi il nesso causale tra l'omesso versamento ed il verificarsi del dissesto e si sottolinea che l'imputato era soggetto terzo rispetto alla società, privo di ogni potere sociale. 2. Nel secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge in relazione agli artt 2482 bis e 2379 cc e vizio di illogicità motivazionale. Nell'atto di appello i difensori avevano eccepito la nullità della delibera di aumento del capitale sociale, poiché fondata su una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale e, di conseguenza, non sarebbe possibile ravvisare la responsabilità dell'imputato per il mancato adempimento dell'aumento di capitale deciso in base ad una delibera nulla. La Corte si era limitata sul punto a rilevare che la delibera non era stata impugnata ed era formalmente valida. 2.1. Con l'attuale motivo la difesa osserva che al Giudice penale è attribuito il potere di disapplicare i provvedimenti amministrativi che incidano su un illecito penale, pur senza che vi sia una impugnativa nelle competenti sedi. A sostegno della deduzione si riportano ampi passaggi della relazione del revisore dei conti riguardanti il bilancio al 31.12.2013, dalla quale emerge la sostanziale inaffidabilità dei bilanci per l'appostazione di crediti inesigibili, per un importo superiore al milione di euro, a causa di una enorme esposizione bancaria, per la presenza di un debito verso le dogane per tre milioni di euro ed altre anomalie indicate nell'atto di ricorso. Nonostante tali rilievi l'assemblea dei soci nel Febbraio 2014 aveva approvato 1 l'aumento di capitale, senza che vi fosse un dato obbiettivo circa l'entità del sovrapprezzo da pagare. La difesa evidenzia che il curatore fallimentare aveva accertato che la società aveva operato in una situazione di deficit patrimoniale almeno a partire dal 2008 e che nel 2014 il patrimonio della fallita era negativo per almeno 630mila euro. Si ribadisce, quindi, la deduzione di nullità della delibera societaria anche alla luce di giurisprudenza della Cassazione civile citata. 3.Tramite il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art 2639 cc ed ancora vizi motivazionali quanto alla ritenuta qualifica dell'imputato come amministratore di fatto. Dopo aver rammentato alcuni arresti giurisprudenziali in proposito, il ricorrente passa rapidamente in rassegna le dichiarazioni dei dipendenti della fallita e dei funzionari bancari, dalle quali emergerebbe che OR aveva agito solo in veste di direttore finanziario, non avendo alcuna autonomia gestionale, e sviluppato solo attività finalizzate a prendere cognizione della situazione di impresa in vista del futuro investimento. Tali attività, coerenti col ruolo ricoperto,portarono a scoprire le falsità dei bilanci precedenti a quello del 2013 e le rettifiche apportate al bilancio di quell'anno. La difesa conclude sottolineando che nel periodo di riferimento era presente l'amministratore di diritto ZI, che aveva gestito l'azienda sino al fallimento, con la massima dedizione, come da egli stesso dichiarato in interrogatorio. 4.Col quarto motivo si deduce la violazione di legge in relazione all'art 546 cpp, per la motivazione apparente resa dal Gup in sede di giudizio abbreviato, essendosi limitato a riportare in sentenza una annotazione della Polizia giudiziaria ed una memoria del PM, operando delle brevi chiose di nessun significato valutativo. La Corte di appello, in risposta al relativo motivo, aveva osservato che la sentenza di primo grado non era viziata, essendo conoscibili le ragioni della condanna, tanto che la difesa aveva presentato un compiuto atto di impugnazione. Il ricorrente censura l'argomentazione, ribadendo la nullità della sentenza di primo grado e criticando sul punto la pronunzia impugnata. A seguito di istanza per la trattazione orale formulata dal PG è stata fissata l'odierna udienza nel corso della quale il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, drssa Ferroni, ha concluso per il rigetto del ricorso e l'avvocato Mondelli per l'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 1.0ccorre premettere e chiarire "in fatto" che all'esito del complessivo giudizio di merito l'imputato è stato condannato per il delitto di cui all'art 223 comma 2 nr 2 LF per aver cagionato il fallimento della società mediante le operazioni dolose meglio descritte nel capo Dbis) dell'imputazione, avendo il Giudice di appello optato per questa contestazione di reato, secondo la quale vi sarebbe stata da parte dell'attuale ricorrente una sottoscrizione o dichiarazione di sottoscrizione di aumento di capitale attraverso l'apporto di risorse finanziarie di cui non aveva disponibilità e, quindi, mai versate, comportamento da cui sarebbe derivato il fallimento della società. Quest'ultima imputazione era originariamente formulata in alternativa a quella di cui 2 al capo D), di bancarotta impropria ex art 223 comma 2 nr 1 LF,per aver concorso a cagionare il dissesto della società attraverso l'esposizione in bilancio di dati non veri, in relazione al fittizio aumento di capitale e le correlate condotte già descritti al capo Dbis, imputazione che aveva formato oggetto della diversa scelta operata dal Tribunale. 2.In diritto occorre ribadire che la fattispecie in esame è a forma libera, cioè comprensiva di ogni modalità della condotta, essendosi precisato che le operazioni dolose di cui all'art 223, comma secondo n. 2, I. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato. (Sez. 5, Sentenza n. 17408 del 12/12/2013 Ud. (dep. 18/04/2014 )Rv. 259998. Conforme:Sez. 5, Sentenza n. 47621 del 25/09/2014 Ud. (dep. 18/11/2014 ) Rv. 261684. 2.1. Tra le condotte e l'evento fallimento vi deve essere un nesso di causalità materiale, dovendo ritenersi causa del dissesto le condotte che abbiano avuto come risultato necessario effetti pregiudizievoli per il patrimonio e/o un'indebita diminuzione dell'attivo o un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa e dalle quali sia poi derivato causalmente il fallimento. La giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha chiarito, altresì, che il reato di bancarotta impropria da reato societario sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare solo un aggravamento del dissesto già in atto della società.Sez. 5, Sentenza n. 29885 del 09/05/2017 Ud. (dep. 15/06/2017 ) Rv. 270877. Massime precedenti conformi: N. 16259 del 2010 Rv. 247254 - 01, N. 17021 del 2013 Rv. 255090. N. 15613 del 2015 Rv. 263803. 3.Alla luce dei suindicati principi va osservato che le censure avanzate dalla difesa colgono nel segno nella parte in cui, con gli argomenti esposti nel primo motivo ed in parte anche nel secondo, hanno criticato la mancata dimostrazione del nesso causale tra le operazioni dolose ritenute integrate, cioè la mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale, l'impiego di tale proposito nelle relazioni commerciali e bancarie con i terzi ed il dissesto o l'aggravamento del dissesto ed il conseguente fallimento della società. 3.1. Secondo la tesi presentata ai Giudici del merito - qui riproposta sotto tspecie del vizio di motivazione carente - infatti, la situazione di dissesto sarebbe preesistita rispetto all'ingresso nella fallita dell'imputato, risalente al Dicembre 2013, come emergerebbe dalla relazione del revisore dei conti riguardante il bilancio al 31.12.2013, dalla quale si evidenzierebbe : la sostanziale inaffidabilità dei bilanci per l'appostazione di crediti inesigibili, per un importo superiore al milione di euro;
una enorme esposizione bancaria;
la presenza di un debito verso le dogane per tre milioni di euro. Sostiene la difesa che nonostante tali rilievi l'assemblea dei soci nel Febbraio 2014 aveva approvato l'aumento di capitale, senza che vi fosse un dato obbiettivo 3 circa l'entità del sovrapprezzo da pagare. Inoltre, si pone in evidenza che il curatore fallimentare aveva accertato che la società aveva operato in una situazione di deficit patrimoniale almeno a partire dal 2008 e che nel 2014 il patrimonio della fallita era negativo per almeno 630mila euro. Deduce ancora il ricorrente che a seguito del suo ingresso in società - avvenuto a Dicembre 2013 - sarebbe emersa la non veridicità dei bilanci e quest'ultimo assunto appare perlomeno coerente con i contenuti della relazione del revisore al 31.12.2013, che sembra aver denunziato l'inattendibilità dei dati di bilancio per la prima volta nella vita societaria. "IPA-re 3.2. A fronte di tali specifici motivi di appello - della cui deduzione si dà atto nella sentenza impugnata tra le pagine quattro e cinque - la Corte di Appello ha fornito una risposta generica e soprattutto manchevole riguardo alla necessità di individuare un rapporto di causa effetto, nel senso chiarito dalla lezione esegetica di questa Corte, tra le condotte individuate ed il dissesto/fallimento. Infatti, la motivazione si limita a porre in rilievo - pagina 12 - che l'imputato ha realizzato un sostrato documentale idoneo a rappresentare l'intervenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale e nei colloqui con i funzionari bancari e con i creditori, oltre che con i dipendenti divulgava intenti di finanziamento e ricapitalizzazione, in un quadro di risanamento societario, che non faceva altro che ritardare l'adozione di misure più rigorose o comunque di iniziative a tutela della continuità aziendale e dei creditori. Si sono così illustrati i comportamenti tenuti dall'imputato senza occuparsi di definire le ragioni per le quali le condotte descritte abbiano inciso sul dissesto della società oppure lo abbiano aggravato, cioè senza individuare eventuali effetti pregiudizievoli sul patrimonio sociale, da essi discendenti, se non vagamente indicandoli, in termini di ritardo nella realizzazione di misure più rigorose e nell'adozione di iniziative a tutela dei creditori. 4. Le restanti doglianze inserite nel secondo motivo, oltre che quelle esposte nel quarto sono assorbite dalla precedente statuizione mentre per desiderio di completezza può aggiungersi che appare inammissibile la critica circa la ritenuta qualità di amministratore di fatto di cui al terzo motivo. 4.1. Sul punto la giustificazione resa dal Giudice di appello - pagine da nove a undici - sfugge alle deduzioni di violazione di legge e di vizi motivazionali avendo ampiamente illustrato gli elementi considerati allo scopo, ponderandoli logicamente e concludendo in coerenza circa il ruolo di amministratore di fatto svolto dal ricorrente con riguardo alla gestione dei rapporti con le banche ed i principali creditori. La Corte territoriale ha, nel contempo, confutato adeguatamente la versione della difesa, secondo la quale le iniziative di OR erano solo espressione della carica di direttore finanziario, puntualizzando che questi aveva continuato a gestire i rapporti con le banche anche dopo aver dato le dimissioni da direttore finanziario. Con l'attuale impugnazione la difesa si limita a riproporre una interpretazione alternativa e favorevole alla sua versione delle prove testimoniali prese in esame nella sentenza per cui è ricorso/come dimostrative della gestione di fatto della società ad opera dell' imputato. Ed è noto che esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto 4 posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Venezia.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Venezia. Deciso il 21.6.2023 Il consigliere estensore dr ED de Gregorio CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE