Sentenza 11 febbraio 2002
Massime • 1
Il termine che il giudice assegna alla parte per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. è perentorio e pertanto la sua inosservanza determina la inammissibilità dell'impugnazione anche se il giudice non abbia espressamente qualificato il termine suddetto come perentorio.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 3736 del 07https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 07/02/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 07/02/2022), n.3736 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente – Dott. CATALDI Michele – Consigliere – Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere – Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere – Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2183/2020 R.G., proposto da: Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; – ricorrente – contro T.N., …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2002, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. Italo PURCARO - Consigliere -
Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL AL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 44, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MORELLI che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato LUIGI PUNZO con studio in 20100 MONZA, VIA MAPELLI 11, il primo per procura speciale OT RI LE Panebianco di Milano del 13/09/01 rep. n. 73118 ed il secondo giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SAI ASSIC. SPA, RI QU, EN FABIO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2761/97 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 25/06/97 e depositata il 16/09/97 (R.G. 1421793);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'avvocato Roberto MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Monza, con sentenza depositata il 29 maggio 1992, accoglieva la domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale proposta da SV Sala, condannando in solido i tre soggetti convenuti (AL IS, IO ED e la società S.A.I. Assicurazioni) a risarcirgli il danno. A seguito di impugnazione della società assicuratrice S.A.I., la Corte di appello di Milano, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del IS e del ED (rimasti contumaci), con la sentenza depositata il 16 settembre 1997, in riforma della pronunzia di primo grado, rigettava la domanda proposta dal Sala nei confronti della S.A.I..
Avverso la sentenza della Corte di appello SV Sala ha proposto ricorso per cassazione. Nessun intimato si è costituito. Questa Corte, nell'udienza del 6 febbraio 2001, in presenza del procuratore del ricorrente, ha emanato ordinanza con la quale ha disposto "l'integrazione del contraddittorio nei confronti del ED IO e il rinnovo della notifica nei confronti della SAI entro il termine, per entrambi, di giorni novanta da oggi", ritenendo quindi valida la sola notifica del ricorso per cassazione a IS AL.
Dopo che la cancelleria centrale civile di questa Corte, con certificazione qui pervenuta il 21 giugno 2001, ha attestato che non è stato depositato alcun atto di integrazione del contraddittorio, il 25 settembre 2001 è stato depositato "atto di integrazione del contraddittorio" notificato il 2 aprile 2001 alla società S.A.I. ed il 14 giugno 2001 a IO ED.
Motivi della decisione
Il ricorso per cassazione proposto dal Sala va dichiarato inammissibile per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di IO ED entro il termine di novanta giorni fissato con ordinanza di questa Corte del 6 febbraio 2001 e decorrente dalla detta data (art. 331, secondo comma, c.p.c.). La notifica del ricorso al ED è, infatti, avvenuta soltanto il 14 giugno 2001, e quindi oltre tale termine.
Il termine previsto dal citato art. 331 è, secondo costante giurisprudenza (v., di recente, Cass. 10 luglio 1999 n. 7282; 28 aprile 1999 n. 4233), di natura perentoria, onde è irrilevante il fatto - segnalato dal difensore del ricorrente nella discussione orale - che esso non sia stato così qualificato nella ordinanza di questa Corte del 6 febbraio 2001. Per quanto attiene alla contestazione, da parte dello stesso difensore, che il ED sia litisconsorte necessario nel presente giudizio (essendo egli conducente, e non proprietario del veicolo assicurato dalla S.A.I.), ogni questione è preclusa dal fatto che tale qualificazione del ED è stata espressamente affermata dalla sentenza impugnata (§ 3, a pag.8, di detta sentenza), la quale ha perciò ritenuto applicabile il terzo comma dell'art. 2733 c.c. alla confessione resa dallo stesso ED, e tale qualificazione non ha formato oggetto di contestazione nel ricorso per cassazione, onde essa non può più essere posta in discussione.
La rilevata causa di inammissibilità del ricorso rende prive di rilievo le due cause di improcedibilità dello stesso, pur esse sussistenti, costituite:
a) dall'inosservanza dell'art. 371-bis c.p.c., per essere stato l'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del ED depositato soltanto il 25 settembre 2001, e quindi oltre il termine di venti giorni previsto dalla norma citata;
b) dalla violazione dell'art. 369 c.p.c., per essere stato l'atto di rinnovo della notifica del ricorso, effettuato dal ricorrente nei confronti della società S.A.I., depositato soltanto il 25 settembre 2001, e quindi oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata, applicabile anche al caso di rinnovazione della notifica del ricorso disposta dalla Corte di cassazione (Cass. 26 giugno 1998 n. 6332). In conclusione, il ricorso per cassazione proposto da Sala SV va dichiarato inammissibile.
Poiché nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte, manca il presupposto per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso a Roma il 3 ottobre 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'11 FEBBRAIO 2002.