Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2002, n. 1887
CASS
Sentenza 11 febbraio 2002

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Massime1

Il termine che il giudice assegna alla parte per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. è perentorio e pertanto la sua inosservanza determina la inammissibilità dell'impugnazione anche se il giudice non abbia espressamente qualificato il termine suddetto come perentorio.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 3736 del 07
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. VI, 07/02/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 07/02/2022), n.3736 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente – Dott. CATALDI Michele – Consigliere – Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere – Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere – Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2183/2020 R.G., proposto da: Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; – ricorrente – contro T.N., …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2002, n. 1887
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1887
Data del deposito : 11 febbraio 2002

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