Sentenza 1 settembre 1999
Massime • 1
L'ordinanza di conversione del pignoramento, emessa dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 495, secondo comma, cod.proc.civ., è impugnabile con opposizione all'esecuzione, quando oggetto della opposizione medesima sia l'"an" o il "quantum" del debito esecutato. Nel relativo giudizio, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova del proprio credito, producendo i titoli sui quali esso si fonda. A tali fini, potranno essere presi in considerazione anche i titoli che non siano stati allegati al ricorso di intervento del creditore nella procedura esecutiva, in quanto il creditore non è tenuto a corredare tale ricorso con il titolo, la cui esibizione è necessaria solo per provocare atti di esecuzione e per partecipare al riparto.
Commentario • 1
- 1. Conversione del pignoramento, importo dovuto, valutazione sommaria, legittimitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 ottobre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/09/1999, n. 9194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9194 |
| Data del deposito : | 1 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Luigi Franco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SS LV, in proprio e quale Erede di GN AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMILIO FAÀ DI BRUNO 4, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA PERRUCCI, difeso dall'avvocato VITTORIO GIULIANI, con studio in 97100 RAGUSA VIA DANTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCO SICILIA. SPA FILIALE RAGUSA, in persona del suo Direttore dott. Agostino Conti, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell'avvocato VOLTAGGIO LUCCHESI FRANCO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 292/96 della Corte d'Appello di CATANIA, emessa 118/3/1996 depositata il 15/04/96; RG.42/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica, udienza del 21/05/99 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato VITTORIO GIULIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato 118.2.1989 GN AN e HE CE proponevano opposizione dinanzi al tribunale di Ragusa, avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione immobiliare, in sede di conversione del pignoramento, aveva determinato il credito dell'interveniente CO di Sicilia, s.p.a., in L. 19 milioni per sorte capitale e 3.606.950 per spese, sostenendo di non dovere più alcuna somma al CO, che era invece debitore nei loro confronti, in quanto a fronte di pagamenti da loro effettuati, il CO aveva restituito solo cessioni cambiarie per 1.168.000, mentre non aveva restituito gli altri effetti cambiari ceduti, e, poiché era decorso il triennio dalla scadenza di detti effetti, il CO avrebbe dovuto provare che, per gli effetti ancora da restituire, il GN non aveva perduto l'azione cambiaria diretta, che, quale prenditore originario dei titoli, aveva nei confronti degli emittenti;
che, in ogni caso, il CO era decaduto dall'azione causale. Chiedevano gli opponenti la revoca dell'ordinanza di conversione ed, in via riconvenzionale, la restituzione di L.
7.655.471. Resisteva il CO di Sicilia.
Il Tribunale, con sentenza del 14.11.1991, accoglieva parzialmente l'opposizione, determinando in L. 16.779.420 la somma dovuta dagli opponenti al CO e compensava per intero le spese processuali Proponevano appello gli opponenti.
La corte di appello di Catania, con sentenza dell'8.3.1996, in parziale accoglimento dell'appello, determinava alla data del 31.7.1989 in L. 18.415.975 il credito del CO e condannava gli appellanti al pagamento dei tre quarti delle spese processuali sostenute dall'appellato.
Riteneva la corte di merito che nell'espropriazione immobiliare il creditore intervenuto non è tenuto a depositare i titoli esecutivi insieme al ricorso di intervento, ma solo ad indicarli, potendo depositarli fino al momento della distribuzione della somma;
che, in ogni caso, sotto il profilo della regolarità formale dell'intervento, l'inammissibilità dello stesso doveva farsi valere con opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617 c.p.c., non soggetta ad appello;
che l'opposizione in questione, pure ammissibile, avverso l'ordinanza di conversione, costituiva un'opposizione all'esecuzione; che, sulla base di quanto risultava dal secondo conteggio effettuato dal c.t.u. nominato in grado di appello, la somma dovuta dagli appellanti al CO, in data 31.7.1989 era pari a L. 18.415.975; che nella fattispecie l'azione proposta dal CO, con il ricorso per intervento, era un'azione cambiaria di regresso e non un'azione causale, con la conseguenza che erano inconferenti tutte le censure mosse sull'inammissibilità o improponibilità di detta azione causale per fatti addebitabili al CO (in particolare mancata restituzione delle cambiali impregiudicate); che nella fattispecie non si era maturata la prescrizione dell'azione cambiaria, essendo stata la stessa interrotta, con effetto permanente, dall'intervento del creditore nel procedimento esecutivo.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione HE CE in proprio e quale erede di GN AN. Resiste con controricorso la s.p.a. CO di Sicilia. Entrambe le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento agli artt. 495, 525 e 563 C.P.C, nonché omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Ritiene la ricorrente che in sede di espropriazione immobiliare, ove venga chiesta la conversione del pignoramento, il creditore deve produrre i documenti giustificativi del suo credito, dotato del requisito della certezza, il cui difetto è rilevabile d'ufficio con declaratoria di inammissibilità dell'intervento da parte del giudice dell'esecuzione; che , nella fattispecie, il giudice dell'esecuzione, nell'emettere l'ordinanza di conversione, non poteva tener conto delle distinte di sconto non accompagnate dalle cessioni cambiarie, per cui alla data della conversione la ricorrente aveva pagato al CO, oltre quanto dovuto.
2.1. Il motivo è infondato e va rigettato.
Osserva preliminarmente questa Corte che nella procedura esecutiva immobiliare, l'art. 563 c.p.c. non richiede, per l'intervento dei creditori, a differenza dell'art. 525 c.p.c., concernente l'esecuzione mobiliare, gli estremi della liquidità ed esigibilità del credito, ma solo il requisito della certezza. Costituendo tale requisito una condizione dell'intervento il giudice dell'esecuzione deve di volta in volta, anche d'ufficio accertarne la sussistenza, al fine di ammettere o meno l'intervento (Cass. 2.4.1981,n. 1870). Sennonché detto principio va coordinato con l'altro, egualmente affermato da questa Corte, secondo cui l'art. 563 c.p.c., nel disciplinare l'intervento nelle esecuzioni immobiliari, si richiama al precedente art. 499 c.p.c., dal quale si evince che il ricorso per intervento deve contenere la sola indicazione del credito e del titolo di esso, senza che sia necessario corredare la domanda con il titolo stesso, la cui esibizione è necessaria solo per provocare atti di esecuzione e per partecipare al riparto (Cass.5.11.1976;
Cass. 11.4.1972,n. 1126). Da ciò consegue da una parte che il requisito della certezza non si identifica con la produzione del titolo giustificativo del credito e dall'altra che, in ogni caso, l'inammissibilità dell'intervento per mancanza del requisito formale, costituito della certezza del credito, può essere fatta valere solo con opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 3860 del 1976; Cass. n. 640 del 1975).
2.2. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha esattamente osservato che l'opposizione all'ordinanza di conversione, cosi come proposta, non integrava opposizione agli atti esecutivi, in merito all'ammissibilità formale dell'intervento, sia perché questa era già preclusa al momento della proposizione dell'opposizione, sia perché la stessa non poteva formare oggetto di appello. 3. È comunemente affermato che in sede di conversione del pignoramento la determinazione della somma di denaro da versare in sostituzione delle cose pignorate, che il giudice dell'esecuzione deve effettuare a termini dell'art. 495 c.p.c., sentite le parti, comporta una valutazione sommaria delle pretese del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.
Tale determinazione non può naturalmente tener conto di contestazioni sull'esistenza o sull'ammontare dei singoli crediti, giacché tali questioni possono porsi solo in sede di distribuzione a norma dell'art. 512 c.p.c. (Cass. 8.11.1982, n. 5867; Cass. 6.6.1992, n. 6994), ne' può fondarsi su un preciso calcolo degli interessi e delle spese, che sono voci che potranno calcolarsi nel loro preciso ammontare solo in sede di piano di riparto.
Poiché detto atto configura un tipico atto esecutivo esso è suscettibile di un'opposizione ex art. 617 c.p.c. qualora si contesti il quo modo dell'esecuzione.
Non pare però, che possa condividersi l'orientamento, pure sostenuto (Cass. 17.5.1988, n. 3442; Cass. n. 3375 del 1980),secondo cui avverso detta ordinanza di conversione non potrebbe proporsi un'opposizione avente ad oggetto l'an ed il quantum del debito esecutato e quindi un'opposizione all'esecuzione. Qualora, infatti, il debitore chieda la conversione del pignoramento ed il giudice dell'esecuzione sulla base delle indicazioni fornite dai creditori sull'ammontare a quel momento del loro credito non soddisfatto determini in una certa misura la somma da versare in sostituzione delle cose pignorate, l'opposizione con la quale il debitore, avverso l'ammontare di uno di detti crediti, assume che l'importo dovuto è inferiore (o che addirittura nulla è dovuto), integra un'opposizione all'esecuzione.
Infatti il debitore esecutato contesta l'an ed il quantum dell'esecuzione e deduce che il credito, per il cui soddisfacimento il creditore ha promosso o è intervenuto nell'esecuzione, è inferiore a quello preteso o addirittura inesistente e pertanto egli contesta il diritto del creditore ad ottenere il soddisfacimento del suo credito a mezzo dell'espropriazione forzata (Cass. 6.6.1992, n. 6994). Sussiste, infatti, in ogni momento, e quindi, anche in sede di conversione del pignoramento, l'interesse del debitore esecutato alla determinazione ed all'accertamento del quantum del credito per il cui soddisfacimento si procede in executivis, senza dover attendere la fase della distribuzione della somma ricavata per ottenere l'eventuale restituzione di quanto versato in più del dovuto(Cass.16.5.1987,n. n. 4516). Correttamente, pertanto, nella fattispecie la sentenza impugnata ha interpretato e qualificato l'opposizione in questione come opposizione all'esecuzione.
3. Diventa, poi, una questione di merito, oggetto della proposta opposizione all'esecuzione, l'accertamento di quale fosse l'ammontare del credito ancora insoddisfatto del creditore intervenuto, ed in relazione al quale era stata effettuata la conversione del pignoramento.
In questo giudizio di opposizione, come in ogni normale giudizio di cognizione, dovrà il creditore opposto fornire la prova del proprio credito, e, quindi, attesa la peculiarità di questo giudizio, produrre i titoli su cui si fonda il proprio credito.
La Corte di appello ha ritenuto che tra i due conteggi predisposti dal c.t.u. (il primo fondato sui soli titoli alligati dal CO al momento della presentazione del ricorso ed il secondo, in relazione al credito esposto nel ricorso, fondato su tutte le cambiali, non solo quelle prodotte nel procedimento esecutivo, ma anche quelle prodotte nel giudizio di opposizione) di dover adottare il secondo. Ciò ha fatto correttamente, una volta affermato il principio che il creditore intervenuto non era obbligato ad alligare i titoli al ricorso di intervento, potendo procedere al deposito anche in un momento successivo, purché anteriore alla distribuzione della somma. Ne consegue che non può condividersi l'assunto della ricorrente, secondo cui poteva tenersi conto solo dei titoli prodotti con il ricorso ed, in ogni caso, fino al momento in cui il g.e. ha emesso l'ordinanza di conversione del pignoramento, per cui la sentenza impugnata avrebbe dovuto aderire al primo dei due conteggi, predisposti dal c.t.u..
4. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1858, 1859 c.c., 20 e 66 l. cambiaria, nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo. Ritiene la ricorrente che erroneamente ed illegittimamente la sentenza impugnata ha qualificato azione cambiaria quella proposta dalla banca, pur senza la produzione del titolo e senza la prova dell'attualità del possesso del titolo, mentre si trattava di azione causale, la quale, però, non poteva esercitarsi, senza l'offerta al debitore della restituzione della cambiale.
Secondo la ricorrente il creditore non ha dato alcuna prova di aver conservato le azioni cambiarie a lei debitrice spettanti, per cui si era verificata l'improponibilità dell'azione causale.
5. Il motivo è infondato e va rigettato.
Non vi è dubbio, in relazione all'azione cambiaria ed a quella causale, che sia possibile l'esercizio cumulativo o anche alternativo o anche solo subordinato di un'azione rispetto ad un'altra (Cass.17.3.1976,n. 972). Ciò vale, però, solo in relazione al procedimento cambiario di cognizione.
In riferimento al procedimento esecutivo l'ordinamento cambiario contiene una disciplina, con riguardo esclusivo alle azioni cambiarie, tendente ad assicurare una pronta realizzazione delle ragioni creditorie, per cui il titolo di credito cambiario in regola con il bollo è di per se stesso qualificabile come titolo esecutivo. Diversamente l'oggetto dell'azione causale è quello di un normale giudizio di cognizione, per il quale si osservano le regole del codice di rito ed il cui accertamento deve investire l'intero rapporto sul quale si fonda la pretesa azionata (Cass. 25.10.1966,n. 2587). Correttamente, quindi, la corte di merito ha osservato che il CO di Sicilia, con il ricorso per intervento nel processo esecutivo, indicando quale titolo di credito le cambiali dal GN girate per lo sconto ha fatto valere il credito derivante dal rapporto cambiario, ponendo a base della sua pretesa l'obbligazione di regresso, che con la girata il girante assume nei confronti del giratario per l'ipotesi di mancato pagamento del titolo. Trattasi, quindi, nella specie di un'azione cambiaria esecutiva e non di un'azione causale di cognizione, con l'ulteriore conseguenza che non sono conferenti le ulteriori censure della ricorrente, secondo cui nella fattispecie questa azione causale non sarebbe stata ammissibile per la mancanza, imputabile al CO, di presupposti o di requisiti.
In particolare, esclusa la sussistenza di un'azione causale, va rigettata l'assunta violazione della disciplina prevista dall'art. 66 l. cambiaria, ribadita nel terzo motivo di ricorso, con cui si sostiene "l'improponibilità e l'inopponibilità del credito" della banca alla ricorrente, poiché la banca non era in grado di restituire i titoli impregiudicati.
6. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 49, 52, 94 e 95 l. cambiaria, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. Assume la ricorrente che all'atto dell'intervento nel processo esecutivo la banca non ha fornito la prova del possesso delle cessioni cambiarie;
che, conseguenzialmente, deve ritenersi che nessun azione cambiaria era mai stata iniziata e che nessun atto interruttivo della prescrizione era stato compiuto;
che la produzione dei titoli nel giudizio di cognizione comportava che il giudizio di esecuzione si era estinto.
Quanto alla prima censura, essa è infondata, per i motivi già esposti nel rigetto del primo motivo.
Quanto all'eccezione di prescrizione dell'azione cambiaria, correttamente la sentenza impugnata ha escluso che essa si fosse verificata.
Infatti, affermata la natura cambiaria dell'azione proposta, va rilevato che l'intervento del creditore nel procedimento esecutivo impedisce il decorso della prescrizione, giacché con tale atto il creditore fa valere nel procedimento esecutivo il proprio diritto di credito nei confronti del debitore esecutato e chiede di partecipare alla distribuzione della somma ricavata.
Il creditore propone, quindi, in un procedimento esecutivo da altri intrapreso, una domanda che rientra tra quelle che, a norma degli artt. 2943, c. 2^, c.c. e 2945, C. 2^, C.C. hanno effetto interruttivo permanente (Cass. 7.3.1992,n. 2770; Cass. 24.6.1989,n. 3971). Quanto alla censura attinente alla violazione dell'art. 52 l. cambiaria, essa è egualmente infondata.
La sentenza impugnata, con accertamento in fatto, incensurabile in questa sede, ha ritenuto raggiunta la prova che i debitori esecutati hanno sicuramente avuto conoscenza del mancato pagamento, da parte degli obbligati principali, delle cambiali girate al CO di Sicilia.
Infatti nessuna formalità particolare è richiesta per la comunicazione dell'avviso di cui all'art. 52 l. cambiaria, onde giustamente si ritiene che vi si possa provvedere anche oralmente, sempre che sia realizzato l'incombente nel termine prescritto. In ogni caso, giusto il disposto dell'ultimo comma dell'art. 52 cit., chi non dà l'avviso o non lo dà nel termine prescritto, non decade dall'azione di regresso, ma è solo esposto al risarcimento del danno conseguente.
In particolare risulta chiarito che l'omissione dell'avviso in questione non comporta di per sè, la responsabilità risarcitoria del portatore della cambiale verso il proprio girante, per il solo fatto di aver agito contro di lui in via di regresso, o di aver intrapreso in difetto di pagamento, gli atti esecutivi, ma essa deriva dalle particolari condizioni in cui il regresso è stato esercitato, che abbiano frustrato o reso più difficile l'ulteriore esercizio del regresso da parte del girante, o provocato al medesimo altri pregiudizi (Cass. 17.7.1982,n. 4195; Cass. 9.12.1980, n. 6355).
7. Quanto alla censura, secondo cui la Corte di appello non avrebbe tenuto conto del versamento della somma di L. 2 milioni, essa è inammissibile.
Infatti, a parte la genericità della censura, ove detto versamento sia stato effettuato prima della data del 31.7.1989 (data in relazione alla quale la sentenza impugnata ha determinato il credito della banca), esso si risolve in un errore di conteggio. Come questa corte ha già rilevato (Cass. 22.5.1986,n. 3405) gli errori di conteggio aritmetico, i quali implicano travisamento dei dati e si riducono alla percezione di circostanze in modo contrario a quanto risulta dagli atti di causa non sono deducibili con ricorso per cassazione, essendo per gli stessi prevista l'impugnativa ai sensi dell'art. 395 n. 4, c.p.c.. Qualora, invece, detto versamento sia stato effettuato successivamente a detta data (31.7.1989), esso non incide sull'accertamento effettuato dal giudice di merito, costituendo l'adempimento parziale del debito accertato, successivamente alla data di riferimento dell'accertamento.
8. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 360, n. 3 e 5, e 91 c.p.c., assumendo che il CO di Sicilia doveva essere condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 29.1.1990,n. 531; Cass.6.9.1994, n. 7663). Nella fattispecie, quindi, non essendo stato violato il suddetto principio, è insindacabile in questa sede la conferma della compensazione totale delle spese di primo grado, disposta dal tribunale e la condanna degli appellanti al pagamento dei due terzi delle spese di secondo grado, con compensazione per un terzo.
9. Il ricorso va, pertanto, rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di legittimità sostenute dalla resistente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente per questo giudizio di legittimità, liquidate in L. 173.000=, oltre ?.2.500.000, per onorario. Così deciso in Roma, il 21 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999