Cass. civ., sez. III, sentenza 01/09/1999, n. 9194
CASS
Sentenza 1 settembre 1999

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Massime1

L'ordinanza di conversione del pignoramento, emessa dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 495, secondo comma, cod.proc.civ., è impugnabile con opposizione all'esecuzione, quando oggetto della opposizione medesima sia l'"an" o il "quantum" del debito esecutato. Nel relativo giudizio, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova del proprio credito, producendo i titoli sui quali esso si fonda. A tali fini, potranno essere presi in considerazione anche i titoli che non siano stati allegati al ricorso di intervento del creditore nella procedura esecutiva, in quanto il creditore non è tenuto a corredare tale ricorso con il titolo, la cui esibizione è necessaria solo per provocare atti di esecuzione e per partecipare al riparto.

Commentario1

  • 1Conversione del pignoramento, importo dovuto, valutazione sommaria, legittimitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 ottobre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 01/09/1999, n. 9194
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9194
Data del deposito : 1 settembre 1999

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