Sentenza 17 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di competenza ed in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme dovute a titolo di oneri condominiali, la questione avente ad oggetto l'accertamento della validità o meno della delibera assembleare, dalla quale scaturisce la pretesa del condominio, costituisce causa pregiudiziale, da decidersi con efficacia di giudicato, in quanto destinata a produrre conseguenze giuridiche, oltre il rapporto controverso, rispetto ad altri rapporti e ad altri soggetti. Ne consegue che il Giudice di pace adito in sede monitoria, pur funzionalmente competente a decidere sulla relativa opposizione, qualora si deduca la invalidità della delibera assembleare posta a base della pretesa pecuniaria, non può compiere "incidenter tantum" l'accertamento richiesto e, se non ritiene di dover separare le cause e sospendere il processo ex art. 295 cod. proc. civ., deve soffermarsi solo all'accertamento dell'efficacia esecutiva della delibera, poiché la condanna al pagamento contenuta nel decreto ingiuntivo è condizionata non alla validità della delibera assembleare, ma perdurare della sua efficacia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. SCETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 9678/00 proposto da:
CONDOMINIO DI VIA AVOLA N. 44, in persona dell'Amministratore p.t. Leonti IU, elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Santo n. 2, presso lo studio dell'Avv. Alberto Righini, difeso dagli Avv.ti Salvatore Pizzo e Salvatore Leonti come da procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
ON MA, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 72, presso lo studio dell'Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini, difeso dall'Avv. IU Piccione come da procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace di Siracusa n. 395/99 del 07.09.1999/20.09.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06.11.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Elisabetta M.
Cesqui che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 20.02.1999, MA AD proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo (n. 232/99) emesso dal Giudice di pace di Siracusa per il pagamento della somma di L. 1.873.000, oltre interessi e spese, a favore del Condominio di via Avola n. 44 (in seguito solo Condominio), a titolo di oneri condominiali ordinari e straordinari. L'opponente contestava il pagamento della somma di L. 533.000, a titolo di quota straordinaria per fondo morosi, perché la relativa delibera dell'08.05.98 era nulla per violazione di legge;
contestava il pagamento delle ulteriori somme, essendo nulla la delibera del 18.09.98 di nomina dell'amministratore IU Leonti per mancata convocazione di tutti i condomini, in particolare di ZO SO, e nulle tutte le delibere successive perché le relative convocazioni erano state effettuate da amministratore privo di poteri.
Costituitosi, il Condominio resisteva alle avverse pretese, eccependo in via preliminare la nullità della notifica dell'atto di opposizione, l'incompetenza del Giudice di pace a statuire sulla nullità delle delibere assembleari e la tardività dell' impugnazione per decorrenza del termine di cui all'art. 1137 c.c.. Con sentenza n. 395/99 del 07/20.09.1999, il Giudice di pace, affermata la propria competenza, accoglieva l'opposizione in quanto riteneva la nullità di tutte le delibere poste a base della pretesa monitoria. Esclusa la tardività dell'impugnazione non essendo applicabile l'art. 1137 c.c., il Giudice di pace riteneva la nullità della delibera dell'08.05.98, con la quale era stato istituito un fondo per la morosità, perché contraria al disposto dell'art. 1123 c.c.; la nullità della delibera del 18.09.98 di nomina dell'amministratore perché l'avviso di convocazione non risultava comunicato al condomino ZO SO, e di tutte le delibere successive perché le relative convocazioni erano state effettuate da amministratore privo di potere.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Condominio in base a due motivi, ai quali il AD resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, denunciando violazione dell'art. 360 n. 2 c.p.c., in relazione all'art. 38 c.p.c., il Condominio sostiene che il Giudice di pace, nel respingere l'eccezione di incompetenza, avrebbe confuso la competenza a decidere sull'opposizione (che appartiene inderogabilmente al giudice dell'ingiunzione) con la competenza a decidere sulla validità delle delibere assembleari. Assume il ricorrente che il AD aveva specificamente chiesto dichiararsi la nullità delle delibere assembleari, che sicuramente non rientravano (per valore e per materia) nella competenza del Giudice di pace.
L'accertamento sulla validità delle delibere non poteva essere compiuto neppure "incidenter tantum" dal Giudice di pace, ancorché avente carattere pregiudiziale, essendo l'accertamento destinato a produrre conseguenza giuridiche oltre il rapporto controverso. Pertanto, il Giudice di pace, avendo statuito sulla validità delle delibere, al punto di porre tale giudizio a fondamento della revoca del decreto ingiuntivo, ha emesso una sentenza nulla per violazione dell'art. 38 c.p.c.. 2. Col secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione all'art. 1137 c.c., sostiene il ricorrente che erroneamente il Giudice di pace ha ritenuto la nullità delle delibere assembleari, senza considerare che per la delibera dell'08.05.98 il AD non aveva interesse all'impugnazione per non aver contestato i riparti approvati dall'assemblea; che per la delibera del 18.09.98 non ricorreva l'ipotesi della mancata convocazione del condomino IU SO;
che per le delibere successive era valida la convocazione promossa dall'amministratore, il quale, finché non interviene la sentenza definitiva di annullamento della nomina, continua a conservare i poteri di rappresentanza del condominio.
1.1. Il primo motivo è fondato.
Invero, il Giudice di pace, adito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non può conoscere, neppure incidenter tantum, della invalidità delle delibere assembleari poste a base della pretesa monitoria.
Per giurisprudenza consolidata, affinché una questione pregiudiziale possa convertirsi in una causa pregiudiziale, idonea ad incidere sulla competenza del giudice adito, in quanto debba essere decisa con efficacia di cosa giudicata, non è sufficiente che vi sia richiesta in tal senso di una delle parti occorre che la questione assuma autonomo rilievo, in quanto destinata a produrre conseguenze giuridiche, oltre il rapporto controverso, su altri rapporti ed altri soggetti, e che conseguentemente possa riconoscersi nel richiedente un interesse a far valere il relativo accertamento con efficacia autonoma di giudicato anche al di fuori del giudizio in corso (v. fra le tante Cass. 6.3.2001, n. 3248;
5.8.1998, n. 7691).
Orbene, come è stato affermato da questa Corte, l'accertamento circa la invalidità delle deliberazioni assembleari, dalle quali trae fondamento la richiesta di pagamento delle spese condominiali, non può essere compiuto incidenter tantum dal giudice adito, perché ha carattere pregiudiziale e necessario (non meramente incidentale) rispetto alla questione della validità del titolo posto a fondamento della richiesta di pagamento dei contributi. Poiché è destinato a produrre conseguenze giuridiche, oltre il rapporto controverso rispetto ad altri rapporti e ad altri soggetti, l'accertamento risulta idoneo a convertirsi in causa pregiudiziale, tale da dover essere deciso con efficacia di giudicato. Perciò determina lo spostamento della competenza (v. Cass. 29.4.93, n. 5086; 11.4.1983, n. 2543). All'accertamento concernente la invalidità delle delibere assembleari deve riconoscersi il carattere di causa pregiudiziale, in quanto raffigura l'antecedente logico e giuridico, cioè il presupposto indispensabile per raccoglimento della domanda di revoca del decreto concernente l'ingiunzione di pagamento dei contributi condominiali. Poiché la delibera dell'assemblea costituisce il titolo, da cui scaturisce la determinazione e della misura dei contributi e della scadenza del debito, l'impugnazione e la pronunzia relativa,. con efficacia di giudicato rispetto ad altri rapporti e ad altri soggetti, sono indispensabili per paralizzare la richiesta posta a fondamento del procedimento monitorio. Se così non fosse, gli altri condomini potrebbero sempre opporsi alla richiesta di pagamento dei contributi deliberati dall'assemblea, adducendo eventuali vizi della delibera e vanificando i termini prescritti per proporre impugnazione. La questione della invalidità della delibera assembleare, quindi, costituisce causa pregiudiziale, da decidersi con efficacia di giudicato.
Erroneamente il Giudice di pace ha ritenuto di poter compiere incidenter tantum l'accertamento ed ha affermato la propria competenza, che invece spetta al Tribunale.
Non v'è dubbio che la competenza a decidere sull'opposizione al decreto ingiuntivo compete inderogabilmente al giudice dell'ingiunzione, ma il Giudice di pace, qualora si deduca la invalidità della delibera assembleare posta a base della pretesa monitoria, se non ritiene di dover sospendere il processo (ex art. 295 c.p.c.), deve soffermarsi solo all'accertamento dell'efficacia esecutiva della delibera, poiché la condanna al pagamento contenuta, nel decreto ingiuntivo è condizionata non alla validità della delibera assembleare, ma solo al perdurare della sua efficacia (Cass. 3.5 1999, n. 4371).
1.2. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo, che del pari afferisce alla validità delle deliberazioni assembleari.
In conclusione il primo motivo del ricorso va accolto, il secondo va dichiarato assorbito, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata per nuovo esame ad altro Giudice di pace di Siracusa, che si atterrà ai principi sopra esposti e provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità facendone questa Corte espressa rimessione (art. 385, ult. cpv., c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata. in relazione al motivo accolto e rinvia per nuovo esame ad altro Giudice di pace di Siracusa, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2003