Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 629
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Sentenza 17 gennaio 2003

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In tema di competenza ed in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme dovute a titolo di oneri condominiali, la questione avente ad oggetto l'accertamento della validità o meno della delibera assembleare, dalla quale scaturisce la pretesa del condominio, costituisce causa pregiudiziale, da decidersi con efficacia di giudicato, in quanto destinata a produrre conseguenze giuridiche, oltre il rapporto controverso, rispetto ad altri rapporti e ad altri soggetti. Ne consegue che il Giudice di pace adito in sede monitoria, pur funzionalmente competente a decidere sulla relativa opposizione, qualora si deduca la invalidità della delibera assembleare posta a base della pretesa pecuniaria, non può compiere "incidenter tantum" l'accertamento richiesto e, se non ritiene di dover separare le cause e sospendere il processo ex art. 295 cod. proc. civ., deve soffermarsi solo all'accertamento dell'efficacia esecutiva della delibera, poiché la condanna al pagamento contenuta nel decreto ingiuntivo è condizionata non alla validità della delibera assembleare, ma perdurare della sua efficacia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 629
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 629
    Data del deposito : 17 gennaio 2003

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