Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/1999, n. 5435
CASS
Sentenza 11 marzo 1999

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La rinnovazione parziale del dibattimento prevista dall'art.6,comma 3, della legge 7 agosto 1997 n.267 per ottenere la citazione di coloro che,dopo aver reso dichiarazioni accusatorie, si erano rifiutati di sottoporsi ad esame dibattimentale,con conseguente utilizzazione di dette dichiarazioni secondo la previgente formulazione dell'art.513,comma 2, c.p.p., può essere validamente richiesta - quando il giudizio d'appello sia stato instaurato successivamente all'entrata in vigore delle legge summenzionata - indipendentemente dalla formulazione di uno specifico motivo di gravame,essendo all'uopo sufficiente - come si evince dalla formulazione della norma - che vi sia soltanto attinenza fra quelle dichiarazioni ed i motivi proposti a sostegno dell'impugnazione. (Nella specie, tale attinenza è stata ritenuta sussistente, essendo risultato che gli imputati,appellanti avverso la sentenza di condanna di primo grado, avevano contestato l'affermazione della loro responsabilità basata,in detta sentenza, anche sulla base di dichiarazioni accusatorie rese da coimputati poi rifiutatisi di sottoporsi ad esame dibattimentale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/1999, n. 5435
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5435
    Data del deposito : 11 marzo 1999

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