Sentenza 11 marzo 1999
Massime • 1
La rinnovazione parziale del dibattimento prevista dall'art.6,comma 3, della legge 7 agosto 1997 n.267 per ottenere la citazione di coloro che,dopo aver reso dichiarazioni accusatorie, si erano rifiutati di sottoporsi ad esame dibattimentale,con conseguente utilizzazione di dette dichiarazioni secondo la previgente formulazione dell'art.513,comma 2, c.p.p., può essere validamente richiesta - quando il giudizio d'appello sia stato instaurato successivamente all'entrata in vigore delle legge summenzionata - indipendentemente dalla formulazione di uno specifico motivo di gravame,essendo all'uopo sufficiente - come si evince dalla formulazione della norma - che vi sia soltanto attinenza fra quelle dichiarazioni ed i motivi proposti a sostegno dell'impugnazione. (Nella specie, tale attinenza è stata ritenuta sussistente, essendo risultato che gli imputati,appellanti avverso la sentenza di condanna di primo grado, avevano contestato l'affermazione della loro responsabilità basata,in detta sentenza, anche sulla base di dichiarazioni accusatorie rese da coimputati poi rifiutatisi di sottoporsi ad esame dibattimentale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/1999, n. 5435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5435 |
| Data del deposito : | 11 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. TERESI RENATO Presidente
1.Dott. MABELLINI ANNA Consigliere
2.Dott. SILVESTRI GIOVANNI "
3.Dott. RIGGIO GIANFRANCO "
4.Dott. DUBOLINO PIETRO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) GE RU n. il 06.10.1954
2) NE TO n. il 09.09.1938
avverso sentenza del 21.05.1998 CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO
Udito il Pubblico Ministero in persona del S. proc. gen. dott. L.Ciampoli
che ha concluso per l'annullamento con rinvio
Udit i difensor Avv. ti Catalano, Cucinotta e Freni, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi OSSERVA LA CORTE
In fatto
Con l'impugnata sentenza, in conferma (per quanto qui d interesse), di quella di primo grado ed a seguito di stralcio disposto rispetto alle posizioni di numerosi altri imputati, la Corte d'appello di Milano ritenne comprovata la penale responsabilità di LE UN ed EN AL in ordine a taluni episodi di violazione della legge sugli stupefacenti.
Tali episodi erano costituiti, in particolare:
quanto al LE:
- dal concorso con tali GO LL, FI GU e NI AN nella detenzione di circa Kg. 100 di hascish, poi ceduti a tali IT OS e NE AU, intorno alla metà del 1991 (capo 33 del decreto di rinvio a giudizio 28/10/94);
- dall'offerta, in concorso con tale BO CA, a NE AU di altro quantitativo di circa Kg. 100 di hascish, il 31 marzo 1993 (capo 44 del citato decreto di rinvio a giudizio); quanto all'EN,
- dall'acquisto da IT e NE, in concorso con NI, di circa Kg. 1 di cocaina, destinato allo spaccio, tra la fine del 1991 e gli inizi del 1992 (capo 31 del decreto di rinvio a giudizio 4/11/94);
- dall'importazione dalla ex Jugoslavia, e quindi dalla detenzione, a fine di spaccio, in concorso con NE, NI ed altri, di Kg 17,5 circa di cocaina, tra il luglio e l'agosto del 1992 (capo 33 del citato decreto di rinvio a giudizio).
L'affermazione di responsabilità si basava essenzialmente sulle dichiarazioni auto ed etero accusatorie del NE corroborate, oltre che da quelle di altri soggetti, indicative del coinvolgimento dei due imputati in traffici di stupefacenti (in particolare, tale IS EH, quanto al LE, e tali La RA OA, Di TE IO AN e GE AL, guanto all'EN), dal contenuto di conversazioni che il NE, dopo l'inizio della sua collaborazione con gli inquirenti, aveva avuto con il LE e con l'EN; conversazioni alle quali il NE si era presentato, d'intesa con la polizia giudiziaria, munito di apparecchiature nascoste che consentivano l'audizione e la registrazione a distanza da parte della stessa polizia giudiziaria.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, il LE e l'EN denunciando:
il LE:
1) l'ingiustificata reiezione della richiesta di nuova citazione in appello dell'imputato di reato connesso IS EH, ai sensi dell'art.6 della legge 7 agosto 1997 n. 267, essendo state a suo tempo acquisite le dichiarazioni del predetto ai sensi dell'art.513 c.p.p. nel testo previgente;
2) l'erroneo riconoscimento al NE della qualità di "agente provocatore" con conseguente legittimazione dell'attività da lui svolta;
3) l'illegittima utilizzazione a fini probatori del contenuto delle conversazione avuta dal NE con il LE, la cui intercettazione avrebbe dovuto essere debitamente autorizzata;
4) l'indebita attribuzione di valenza probatoria alle dichiarazioni accusatorie del NE, in assenza di validi riscontri esterni, attesa la genericità di quanto a suo tempo riferito dal IS e la inutilizzabilità, per le ragioni indicate nel motivo precedente, della conversazione intercettata;
l'EN:
vizio di motivazione in ordine alla ritenuta prova della responsabilità dell'imputato censurandosi, in particolare (per quanto d'interesse ai fini della presente decisione):
a) il mancato accoglimento della richiesta di citazione, sempre ai sensi del citato art.6 della legge n.267/97, degli imputati di reati connessi La RA, Di TE e GE, le cui dichiarazioni erano state anch'esse a suo tempo acquisite sulla base della disciplina dettata dall'art.513 c.p.p. nella formulazione previgente;
b) la inutiizzabilità, per mancanza della necessaria autorizzazione, del contenuto della conversazione registrata dalla polizia giudiziaria fra il NE e l'EN.
In diritto
I ricorsi sono fondati, per quanto di ragione.
In primo luogo, infatti, è da ritenere erronea la reiezione della richiesta di rinnovazione del dibattimento per nuova citazione dei soggetti le cui dichiarazioni (essendosi essi avvalsi della facoltà di non sottoporsi ad esame) erano state acquisite ai sensi dell'art.513 c.p.p. nella formulazione anteriore a quella introdotta dalla legge n.267/97 (e poi modificata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 361 del 1998). Detta reiezione risulta motivata dalla corte d'appello (Pag.17 dell'impugnata sentenza) essenzialmente sulla base della considerazione che la richiesta di rinnovazione del dibattimento, ex art.6, comma 3, della legge n.267/97 sarebbe stata tardiva, in quanto avanzata solo nella fase degli atti preliminari al giudizio d'appello, laddove ben sarebbe stato possibile avanzarla, sotto forma di "motivi nuovi" entro il termine stabilito dall'art.585, comma 4, c.p.p. , atteso che la citata legge n.267/97 era già
entrata in vigore molto prima dell'inizio della decorrenza di detto termine. L'errore di tale argomentazione risiede,, ad avviso della Corte, nell'aver ritenuto, sulla scorta di quanto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza 7 aprile 1998 n. 4265, che anche in sede di appello l'operatività dell'art.6 della legge n.267/97 richiedesse una "mancata acquiescenza" delle parti da manifestarsi con apposito motivo di gravame. In realtà l'affermazione delle Sezioni unite era strettamente funzionale alle problematiche poste dalla disciplina transitoria rispetto al giudizio di cassazione, posto che di tale giudizio essa. non si occupava, tanto che, secondo un cospicuo orientamento espresso in precedenza dalla giurisprudenza di questa Corte nessuna possibilità di ingresso sarebbe stata da riconoscerle in sede di legittiriità. Di qui la necessità, una volta ritenuto, invece, che un tale ingresso fosse da consentire, pur nel silenzio della legge, di indicare le condizioni alle quali esso doveva sottostare;
condizioni fra le quali non poteva non esservi, luce della disciplina dettata dall'art.609 c.p.p., quella costituita dalla presentazione di uno specifico motivo di ricorso volto appunto a lamentare la mancata applicazione, in sede di merito, della disciplina transitoria benché all'epoca non ancora vigente. Ma tutto ciò non può valere con riguardo al giudizio di appello svoltosi già nella vigenza (come si verifica nella specie) della legge n.267/97, dal momento che l'art.6, comma 3, di tale legge prevede espressamente che quando il giudizio di appello sia "in corso", e "la decisione sul punto, cui si riferiscono i motivi di impugnazione, implica l'utilizzazione delle dichiarazioni delle persone di cui al comma 2", è disposta, su richiesta della parte interessata, "la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che avevano reso tali dichiarazioni". Dal testuale tenore di tale disposizione emerge quindi con chiarezza che la richiesta ben può essere avanzata "nel corso" del giudizio di appello, e perciò indipendentemente (in deroga alla disciplina ordinaria dettata dall'art.603, comma 1, C.P.P.) da una sua previa formulazione nei motivi d'appello originari o in quelli nuovi presentati a norma dell'art.585, comma 4, C.P.P., sempre che, naturalmente - come non a caso puntualizzato nella medesima disposizione transitoria - le dichiarazioni dei soggetti di cui si chiede la nuova citazione abbiano attinenza ai motivi dell'impugnazione; condizione, quest'ultima, di cui, nella specie, non sembra potersi dubitare, atteso che entrambi gli attuali ricorrenti avevano impugnato la sentenza di grado in punto di affermazione della loro responsabilità e le dichiarazioni di IS, La RA, Di TE e GE erano state appunto utilizzate - così come sono state poi utilizzate dallo stesso giudice d'appello - a sostegno, sia pure parziale, della suddetta affermazione. Parimenti erronea è poi da ritenere - venendo così a trattare dell'altro principale motivo di censura proposto dalle difese dei ricorrenti la ritenuta non annoverabilità delle operazioni di captazione e registrazione. delle conversazioni avute dal NE con il LE e l'EN fra quelle alle quali si riferiscono gli artt.266 e segg. c.p.p. prescrivendo per esse, a pena di inutilizzabilità, la previa adozione di motivato provvedimento autorizzativo da parte della competente autorità giudiziaria;
provvedimento che, nella specie, risulta pacificamente mancante. Al riguardo questa Corte non può che ribadire quanto già affermato con la propria precedente sentenza 13/1-17/3/99 n. 3498, relativa alle posizioni degli altri originari coimputati degli attuali ricorrenti;
sentenza nella quale, con riferimento alle medesime conversazioni, in quanto utilizzate anche a sostegno della ritenuta responsabilità di altri che erano stati chiamati a rispondere dei medesimi fatti addebitati al LE ed all'EN, è stato escluso che la loro captazione e registrazione a distanza, per il solo "tramite fisico" del NE, potesse non essere qualificata come operazione di intercettazione abbisognevole, in quanto tale, della prescritta autorizzazione, nella specie mancante. Di qui l'ineludibile conseguenza dell'inutilizzabilità dei relativi risultati.
Conclusivamente - e rimanendo quindi assorbito ogni altro motivo di censura - l'impugnata sentenza non può quindi che essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della corte d'appello di Milano la quale dovrà nuovamente provvedere sulla richiesta (se confermata) di rinnovazione parziale del dibattimento ai sensi dell'art.6, comma 3, della legge n.267/97, attenendosi ai principi dianzi enunciati da questa Corte, e valutare, quindi, all'esito, nuovamente la posizione dei ricorrenti, tenendo conto dell'inutilizzabilità del contenuto delle.. conversazioni intercettate senza la prescritta autorizzazione.
P.Q.M
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della corte d'appello di milano.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 1999