Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/12/2002, n. 17704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17704 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
e "1 77 04/ 0 2 I L L O B 9 8 E 6 l E a . n N e O N IN NOME DE POPOLO ITA NO I p , Z 1 a A 8 R m T 9 e CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S t 1 I Oggetto s - i G 1 s E 2 - l R a SANZIONE 4 SEZIONE PRIMA CIVILE A 2 AMMINISTRATIVA e D h . c E L i f T i N 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: d E 2 o S E . m T R.G.N. 23050/99 R Dott. Giovanni OLLA - Presidente A ADAMO Rel. Consigliere Dott. Mario Cron. 41672 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere - Rep. Ud. 04/07/2002 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso l'avvocato MARIA GIOIA CONTE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO VILARDO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
UPICA PALERMO;
intimato avversO la sentenza n. 4656/99 del Tribunale di PALERMO, depositata il 07/10/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella camera di 1515 consiglio il 04/07/2002 dal Consigliere Dott. Mario 1 ADAMO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Conte che si riporta agli scritti;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino A. RUSSO che si chiede che la Corte Suprema di Cassazione, in camera di consiglio, diciari fondato il primo motivo e assorbito il secondo, con le statuizioni di legge;
Svolgimento del processo ricorso depositato in data 28.11.1996 GI Con OL, n.q. di Presidente del "Vela Club Palermo" proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione Commercio eemessa dall'Ufficio Provinciale Industria Artigianato di Palermo, con la quale gli si ingiungeva di pagare la somma di £ 1.615.000, per avere esercitato l'attività di somministrazione di bevande, senza la prescritta autorizzazione. In particolare il ricorrente lamentava di non esse- re stato personalmente ascoltato in violazione del principio del contraddittorio. assumeva che Costituitosi in giudizio l' U.P.I.C.A. era necessaria anche per la sommini- l'autorizzazione strazione di bevande nei circoli privati. Con sentenza in data 7.10.1999 il Giudice onorario del Tribunale civile di Palermo respingeva il ricorso, 2 con compensazione delle spese di giudizio. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo propone ricorso, fondato su due motivi, GI OL. Non svolge attività difensiva l'U.P.I.C.A. di Pa- lermo. Il P.G. ha redatto requisitoria scritta con la qua- le ha richiesto accogliersi il primo motivo del ricor- So, assorbito il secondo. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamen- ta violazione dell'art.23 L. n 689/1981, in relazione allo art. 360 comma 1 n 3 c.p.c. Rileva il ricorrente che il Giudice onorario ha omesso di dare lettura in udienza del dispositivo della sentenza, con ciò dando luogo a nullità insanabile del- la sentenza pronunziata, come più volte precisato dalla Corte di cassazione. Con il secondo motivo censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della Costituzione, dell'art. 18 L. 689/1981 degli artt. 3 comma 4 della L. n 241/1990 e 3 comma 4 della L.R.S. n 10/1991. Osserva il OL che nel corso del processo formativo dell'impugnata ordinanza aveva formulato 3 espressa richiesta di audizione personale, richiesta rimasta totalmente inevasa. Il Giudice onorario benchè all'uopo fosse stata formulata espressa censura nulla ha osservato in meri- to, nonostante la richiesta fosse stata inviata al Me- dico provinciale, come indicato dall'autorità ammini- strativa che aveva redatto il verbale di contravvenzio- ne. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Invero risulta dagli atti che si possono esaminare, essendo stato dedotto un error in procedendo, che il Giudice onorario del Tribunale di Palermo al termine dell'udienza di discussione della causa ha omesso di dare lettura del dispositivo della sentenza. Tale omissione determina la nullità assoluta della sentenza successivamente redatta e depositata, come precisato più volte dalla Corte di cassazione. (Cass. civ. SS.UU. n 1457/1992; Cass. civ. sez. I 10924/2001; Cass. civ. sez. I 12760/2000). Pertanto il primo motivo va accolto. L'accoglimento del primo motivo rende ininfluente l'esame del secondo motivo che deve quindi ritenersi assorbito. Pertanto in accoglimento del primo motivo, assorbi- to il secondo, l'impugnata sentenza va cassata con rin- 4 vio al Tribunale di Palermo in persona di diverso magi- strato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Palermo, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legitti- mità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 4 luglio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente from th Mario Adamo Giovanni Olla Mar's Idany BOLLI 89 E 6 E . N ZIO N 1, penale ISTRA 8 -11-19 REG a al sistem 24 A D . TE L 3 ESEN 2 odifiche . T R A m CORTE SUMMER Prims Cancel la Deposita! 12 DIC. 2002 IL CANCELLIERE Luisa Passinetti il 5in