Sentenza 13 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/01/2004, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - rel. Consigliere -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE (già denominato MINISTERO delle FINANZE), in persona del Ministro pro tempore, legalmente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo difende ope legis;
- ricorrente -
contro la s.r.l. ACI LUCCA SERVICE, con sede in Lucca, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata (nel giudizio di appello) in Firenze Via Lamarmora presso lo studio dell'avv. Renzo GENTILI, suo procuratore e difensore in quel grado;
- intimata -
avverso la sentenza n. 359/98 depositata il 14 marzo 1998 dalla Corte di Appello di Firenze. udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 marzo 2003 dal Consigliere Dott. Michele D' ALONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso in toto e, per quanto di ragione, del secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla s.r.l. ACI LUCCA SERVICE il 10 marzo 1999 (depositato il 29 marzo 1999) il Ministero delle Finanze, in base ad un unico complesso motivo chiedeva, "con ogni consequenziale pronuncia in ordine al ius superveniens nonché sulle spese ed onorari", di cassare la sentenza n. 359/98 depositata il 14 marzo 1998 con cui la Corte di Appello di Firenze aveva rigettato l'appello spiegato dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato avverso la sentenza depositata il 25 settembre 1996 dal Tribunale di quella stessa città il quale aveva respinto l'opposizione proposta dalla medesima amministrazione finanziaria avverso il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 20.500.000, oltre interessi e spese, a titolo di "restituzione di quanto pagato fino al 1992 per tassa annuale di concessione governativa... in contrasto con l'art. 10 Direttiva CEE n. 335 del 17 luglio 1969".
La società intimata non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di Appello di Firenze ha ritenuto che "non può essere seguita la statuizione della... sentenza delle S.U." di questa Corte n. 3458 depositata il 12 aprile 1996 "in tema di decadenza del diritto di chiedere il rimborso delle tasse illegittimamente pretese dopo il triennio dal loro pagamento" in quanto:
"non appare esatta, ai fini dell'applicazione fattane al caso concreto, per quanto riguarda il diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di Giustizia (sentenza 25.7.1991 Emmott c. Irlanda, in causa 208/90), l'affermazione secondo cui nel vigente sistema tributario la restituzione delle tasse erroneamente pagate sarebbe soggetta alla prevista decadenza, cui non sfuggirebbe la tassa in esame, non essendo in contrasto con l'ordinamento comunitario la disposizione generale, di cui al secondo comma dell'art. 13 che impone al diritto alla restituzione un termine di decadenza di carattere triennale dal giorno del pagamento. La decisione sopra ricordata porta infatti alla soluzione opposta, avendo essa sancito il principio che 'il diritto comunitario non consente che le autorita' competenti di uno stato membro invochino le norme procedurali nazionali relative ai termini del ricorso... finché il suddetto stato non ha trasposto correttamente le disposizioni della direttiva nell'ambito dell'ordinamento giuridico internò.
Per la Corte europea i singoli (adde: non) sono in grado di conoscere per intero i loro diritti ed eventualmente di valersene dinanzi ai giudici nazionali fino a quando la direttiva non sia stata inserita nel diritto nazionale, perdurando la situazione di incertezza anche dopo una sentenza con la quale la Corte ha dichiarato che lo Stato membro di cui trattasi non ha soddisfatto gli obblighi su di esso incombenti ai sensi della direttiva e anche se la stessa ha riconosciuto che l'una o l'altra delle disposizioni della direttiva è sufficientemente precisa ed incondizionata per essere fatta valere dinanzi al giudice nazionale.
Orbene, è pacifico che il nostro legislatore non ha mai provveduto ad abrogare le norme tributarie illegittime e che solo con il D.L. 30.8.1993, convertito in legge 29.10.1993 n. 427, ha provveduto alla abolizione della successiva illegittima tassa annuale sulle società".
2. Con l'unico complesso motivo di gravame il Ministero lamenta, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., "violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del D.P.R. 641/72" adducendo che:
1) la posizione assunta dal giudice di appello nella sentenza impugnata è superata dalle tre decisioni nn. 231, 260 e 279 emesse il 15 settembre 1998 della Corte di Giustizia, secondo le quali il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario un termine nazionale di decadenza triennale che:
a) deroghi "al regime ordinario dell'azione di ripetizione dell'indebito tra privati, assoggettata a un termine più favorevole, purché il detto termine di decadenza si applichi allo stesso modo alle azioni di ripetizione di tali tributi fondate sul diritto comunitario e a quelle fondate sul diritto interno";
b) decorra "dalla data del pagamento dei tributi di cui trattasi, anche se, a tale data, la direttiva non era stata ancora correttamente attuata nell'ordinamento nazionale";
2) "l'ordinamento italiano non disconosce...il diritto del contribuente a ricevere in restituzione quanto indebitamente pagato per il periodo antecedente la soppressione della tassa in questione, ma si limita a disciplinare l'esercizio sottoponendolo all'onere di presentazione dell'istanza di rimborso entro tre anni dal versamento, indipendentemente dalla causa determinativa dell'indebito" in quanto:
a) la locuzione "erroneamente pagate" contenute nell'art. 13 detto prescinde dallo "stato soggettivo del contribuente al momento del pagamento" e ricomprende "tutti i casi in cui l'imposta o la tassa non era comunque dovuta" e b) la configurabilità di una azione generale di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. (con conseguente inapplicabilità del detto art. 13) rimane esclusa nel caso avendo la società effettuato i versamenti annuali in adempimento di un obbligo di legge e dovendosi escludere in proposito ogni "carenza di potere impositivo della P.A.";
3) "nella decadenza triennale prevista dal diritto interno" non è dato ravvisare ne' un impedimento od un ostacolo alla "realizzabilità del diritto riconosciuto dall'ordinamento comunitario" ne' "un vulnus ai principi fondamentali di tale ordinamento".
Il Ministero ricorrente, ancora ed infine, in applicazione dello ius superveniens contenuto dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 chiede il riconoscimento del suo diritto (1) a detrarre dalle somme corrisposte l'importo della tassa per la prima iscrizione e della tassa annuale per l'iscrizione di altri atti sociali e (2) ad applicare sulla somma dovuta gli interessi del 2,50% decorrenti dalla data della domanda.
3. La censura deve essere accolta nella parte relativa all'applicazione al caso delle norme contenute nell'art. 13 D.P.R. n. 641/72 perché fondata e respinta per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 11 della legge n. 448/1998 in quanto queste ultime sono contrastanti con le norme dell'ordinamento comunitario e vanno, pertanto, disapplicate.
A. In ordine all'applicabilità al caso delle norme contenute nell'art. 13 D.P.R. n. 641/72 costituisce, invero, ius receptum di questa Corte il principio, ripetutamente affermato (Cass., 1^, 22 marzo 2000 n. 3361; id., 1^, 28 marzo 2000 n. 3715, ibidem, 863, tra le recenti), secondo cui il termine di decadenza triennale di cui all'art. 13 D.P.R. n. 641 del 1972, attesa la sua compatibilità con il diritto comunitario (Cass., 1^, 10 luglio 1999 n. 7279), si applica in tutte le ipotesi di rimborso dei pagamenti delle tasse di concessione governativa non dovuti, anche se in applicazione di norme incompatibili con il diritto comunitario (Cass., 1^, 25 ottobre 1999 n. 11973), considerato anche che ogni dubbio in proposito risulta eliminato dall'espresso richiamo che di quel termine è stato fatto nell'art. 11, comma 2, legge 23 dicembre 1998 n. 448. Ancora di recente, poi, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con decisione del 10 settembre 2002 emessa nella cause riunite C-216/99 e C-222/99 (in Foro Ital. 2002, 4^, 453 ed in Corr. Giur., 2002, 1419), esaminando specificamente la disposizione dettata dall'art. 11, secondo comma, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, ha ribadito che "il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario un termine nazionale di decadenza triennale che deroga al regime ordinario dell'azione di ripetizione dell'indebito tra privati, assoggettata a un termine più favorevole, purché detto termine di decadenza si applichi allo stesso modo alle azioni di ripetizione di tali tributi basate sul diritto comunitario e a quelle basate sul diritto nazionale".
Di conseguenza, per verificare se il contribuente sia incorso in decadenza si deve accertare (Cass., 5^, 2 febbraio 2000 n. 1123; id., 5^, 18 febbraio 2000 n. 1837) se lo stesso, entro il termine di tre anni dal pagamento, abbia instaurato il giudizio per la restituzione dei tributi pagati, ovvero, in alternativa, abbia presentato domanda di rimborso ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 641 del 1972 atteso che tale rimedio non è stato espunto dall'ordinamento dalla sentenza della Corte Cost. 24 febbraio 1995 n. 56, la quale si è limitata a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del detto decreto nella parte in cui lo stesso condizionava alla presentazione del ricorso in via amministrativa l'esercizio dell'azione giudiziaria.
B. Sulla richiesta di applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 11 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, invece, va ricordato che il giudice nazionale - anche alla stregua dei principi fissati dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 170 del giorno 8 giugno 1984 e n. 113 del 23 aprile 1985 (Cass., 1^, 23 gennaio 1987 n. 634) -, deve disapplicare (Cass., lav., 15 marzo 2002 n. 3841;
id., lav., 18 maggio 1999 n. 4817, in Foro Ital. 1999, 1^, 2542, tra le recenti), le norme dell'ordinamento interno incompatibili con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso, interessante la fattispecie oggetto di decisione, in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli art. 169 e 177 (numerazione originaria) del trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957 n. 1203. Le statuizioni delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia delle Comunità Europee pronunciate in via pregiudiziale ai sensi del citato art. 177 (ora art. 234), pertanto, hanno (Cass., 1^, 28 marzo 1997 n. 2787) diretta ed immediata applicazione nel nostro ordinamento interno e determinano l'effetto della "non applicazione" della legge nazionale dichiarata incompatibile con l'ordinamento comunitario col limite, beninteso, del rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e dei diritti ineliminabili della persona umana considerato anche che l'art. 29, comma 6, della legge 29 dicembre 1990 n. 428 (il quale dispone che,
quando la Corte di Giustizia delle CEE dichiara incompatibile con le norme comunitarie un'agevolazione od esenzione tributaria, la cessazione dell'efficacia della disposizione che la prevede è dichiarata con decreto) riguarda le modalità di attuazione con norme interne delle sentenze di detta Corte, ma non incide sui diritti che siano già sorti in favore del privato sulla base dell'ordinamento comunitario, come interpretato dalle sentenze medesime, quali, come nel caso, i diritti inerenti alla ripetizione di somme che risultino indebitamente riscosse (Cass., 1^, 29 ottobre 1991 n. 11522). B.
1. Con la già richiamata decisione del 10 settembre 2002 emessa nella cause riunite C-216/99 e C-222/99, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, esaminando specificamente le disposizioni (delle quali il Ministero ricorrente invoca l'applicazione) dettate dall'art. 11 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 - oltre a ribadire, come riportato innanzi, che "il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario un termine nazionale di decadenza triennale che deroga al regime ordinario dell'azione di ripetizione dell'indebito tra privati, assoggettata a un termine più favorevole, purché detto termine di decadenza si applichi allo stesso modo alle azioni di ripetizione di tali tributi basate sul diritto comunitario e a quelle basate sul diritto nazionale" - ha, per quanto interessa la presente controversia, testualmente statuito che:
- "l'art. 10 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dev'essere interpretato nel senso che esso vieta, fatte salve le disposizioni derogatorie dell'art. 12 della stessa direttiva, le tasse retroattive dovute per l'iscrizione di atti societari nel registro delle imprese, qualora non costituiscano diritti di conferimento autorizzati da detta direttiva";
- "l'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 69/335 dev'essere interpretato nel senso che tali tasse retroattive non costituiscono diritti di carattere remunerativo autorizzati da detta disposizione qualora le iscrizioni nel registro delle imprese per le quali esse vengono riscosse abbiano già dato luogo alla percezione di tributi che le predette tasse retroattive si considerano aver sostituito, ma che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati";
- "al di fuori di queste circostanze, perché tali tasse retroattive costituiscano diritti di carattere remunerativo autorizzati dall'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 69/335, i loro importi, che possono essere diversi a seconda della forma giuridica della società, devono essere calcolati in base al solo costo delle formalità in parola, fermo restando che possono anche coprire spese generate da operazioni minori effettuate gratuitamente, e devono eventualmente tener conto di altri diritti versati parallelamente e intesi anch' essi a retribuire lo stesso servizio fornito";
- "per calcolare tali importi uno Stato membro può prendere in considerazione l'insieme dei costi connessi alle operazioni di registrazione, compresa la quota delle spese generali loro imputabili";
- "uno Stato membro ha la facoltà di prevedere diritti forfettari e di stabilirne gli importi per un periodo indeterminato, qualora si assicuri, ad intervalli regolari, che tali importi continuano a non superare il costo medio delle operazioni di cui trattasi". Secondo la stessa Corte, inoltre, "il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte, o la cui incompatibilità con il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi".
B.
2. Per effetto delle riprodotte statuizioni la norma dettata dall'art. 11 della legge n. 448 del 1998, sopravvenuta alla decisione impugnata ed invocata dal Ministero, non può essere applicata alla specie perché:
a) l'interpretazione ("va interpretato") dell'articolo 61, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993 n. 331 (convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993 n. 427) contenuta nel suo primo comma si risolve, come palesato dalla sua lettura, nella previsione di una vera e propria tassa (anch'essa, quindi, contrastante con le disposizioni comunitarie, come confermato dalla Corte di Giustizia) in quanto l'importo relativo è del tutto avulso dal costo del servizio e, soprattutto, in quanto, nonostante la sua affermata forfettarietà, l'obbligo del pagamento - come evidenziato dalla previsione di "misure forfettarie annuali" dovute comunque "per l'iscrizione degli altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992" (quindi con totale astrazione dalla effettività o meno di tale iscrizione) - prescinde del tutto dalla concreta prestazione di un servizio e non tiene affatto conto "di altri diritti" a suo tempo versati, "intesi anch'essi a retribuire lo stesso servizio fornito";
b) la fissazione "nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della...legge" (misura pari, quindi, al 2 e 50% per effetto del D.M. Tesoro 10 dicembre 1998 in vigore dal primo gennaio 1999) e la decorrenza "dalla data di presentazione dell'istanza" di detto tasso degli interessi sull'importo da rimborsare (perché corrisposto a titolo di tasse di concessioni governative sulle società contrastanti con disposizioni comunitarie) sono contrarie sia con la maggiore misura degli interessi dovuti in base al disposto dell'art. 1 (giusta il rinvio operato dall'art. 5) della legge 26 gennaio 1961 n. 29 per tutte le ripetizioni di somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari ritenute non dovute sia con quelli (anch'essi maggiori) fissati, in via generale, dall'art. 1284 cod. civ. (nel testo anteriore alla modifica apportata con l'art. 1 della legge 26 novembre 1990 n. 353 e nella misura periodicamente variabile fissata in base al testo attualmente vigente della medesima norma) per le ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. tra privati e, pertanto, non rispettano il principio affermato dalla medesima Corte di Giustizia nella richiamata sentenza del 2002 in tema di "modalità del calcolo degli interessi previsti dall'art. 11, terzo comma, della legge n. 448/1998", riguardanti
"specificamente le tasse di concessione riscosse per l'iscrizione nel registro delle imprese ed il versamento annuale per la sua conservazione negli anni successivi", cioè il principio secondo il quale "il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte, o la cui incompatibilità con il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di dette norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi".
Discende da tanto la totale infondatezza dell'afferente punto del motivo di ricorso che, come anticipato, deve essere respinto.
4. In forza delle considerazioni che precedono la sentenza gravata deve essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice, che si designa in sezione della medesima Corte di Appello diversa da quella che la ha pronunciata, affinché, tenuto conto del detto principio di diritto, accerti se e in che misura la contribuente sia incorsa nella eccepita decadenza triennale prevista dall'art. 13 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641. Lo stesso giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., provvedere anche in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004