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Sentenza 3 luglio 2023
Sentenza 3 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2023, n. 28561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28561 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 24 bis c.p.p. disposto da: TRIBUNALE DI TRAPANI ordinanza del 2/02/2023 nel procedimento nei confronti di: RI SA IA ER NA OR TO AS SE RC TO La UR TA SAria RC CO RC SA IA avverso l'ordinanza del 02/02/2023 del TRIBUNALE di TRAPANI udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del Sostituto P.G. ALESSANDRO CIMMINO Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020. Penale Sent. Sez. 2 Num. 28561 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 20/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trapani, con ordinanza del 2/02/2023 ha rimesso alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., la questione concernente la competenza per territorio in ordine al reato di cui agli artt. 110-646 cod. pen., contestato agli imputati. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale RO IN, con requisitoria dell'1/06/2023, ha chiesto «che la Corte di cassazione dichiari inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale». 3. Con memoria del 14/06/2023, la difesa dell'imputato ER NA, sulla base delle circostanze di fatto e delle modalità della condotta del reato più grave contestato (l'appropriazione indebita), ha insistito nell'eccezione di incompetenza territoriale - sollevata nel giudizio di merito - del Tribunale di Trapani in favore di quello di Palermo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale ha rimesso in via incidentale alla Corte di cassazione la questione della competenza per territorio in relazione al delitto di appropriazione indebita contestato agli imputati. In particolare, per quanto è dato ricavare dall'ordinanza del Tribunale e dal verbale allegato, la difesa, all'udienza del 13/12/2022, reiterando l'eccezione di incompetenza territoriale già formulata in precedenza, aveva anticipato la volontà di avvalersi della previsione di cui all'art. 24-bis cod. proc. pen. che sarebbe stata introdotta dalla legge n. 150 del 2022 di imminente entrata in vigore (dal 30/12/2022). Il Tribunale, evidenziata la "serietà" degli elementi posti a base della questione, sinteticamente indicabili nel fatto «che i conti correnti bancari degli imputati accusati di appropriazione indebita che della persona offesa risultano accesi presso filiali bancarie con sede in Palermo», ha ritenuto opportuno rimettere in via pregiudiziale alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. Come affermato in motivazione da Sez. 1, n. 22326 del 3/05/2023, Piredda (non mass.) «.... siccome nell'architettura dell'art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice procedente "può" - non deve - rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dalla parte. Del resto, la ratio della norma (evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, 2 determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale) rende evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza. ...» Nel caso di specie, per come osservato nella requisitoria del Procuratore generale di udienza, le cui conclusioni sono dal Collegio condivise, non risultano essere state rispettate tutte le condizioni per il rinvio pregiudiziale. Le prospettazioni delle parti, che avevano eccepito l'incompetenza del Tribunale e sintetizzate, quanto all'imputato ER, nella memoria difensiva, sono state accompagnate nel corso della successiva udienza dalla formale richiesta di rimessione della questione alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 24 -bis cod. proc. pen. Il Giudice, tuttavia, non ha compiuto una specifica delibazione della questione, rimettendo alla Corte di legittimità la questione della competenza, indicando la posizione adesiva del pubblico ministero sul punto, laddove avrebbe dovuto esporre le questioni, analizzarle, e compiere una preliminare delibazione di fondatezza e prospettare l'impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti (cfr. in motivazione Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Iannotta, non mass.). Il Giudice, che appare condividere la prospettazione difensiva, non ha quindi proceduto attraverso sentenza di incompetenza, non prospettando, peraltro, l'impossibilità di risolvere la questione con gli ordinari strumenti (cfr. in motivazione Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Iannotta, non mass.). 2. Inoltre, osserva il Collegio che all'ordinanza di rinvio pregiudiziale può muoversi anche un ulteriore rilievo in punto di ammissibilità, costituito dall'evidente difetto di autosufficienza, risultando del tutto omessa la descrizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie oggetto del giudizio, l'indicazione, sia pure succinta, degli elementi del fatto per cui si procede e delle modalità della condotta che hanno determinato la contestazione del delitto di appropriazione indebita agli imputati, i termini e i motivi dell'istanza con cui fu eccepita dalle parti la questione. Né, poi, può prospettarsi la questione di competenza in via dubitativa ovvero a carattere esplorativo, altrimenti abdicando il giudice del merito alla funzione di verifica che pure gli compete in ordine alla propria competenza, sia pure involgente l'individuazione del /oci commissi delicti. Per come osservato da Sez. 1, n. 22326 del 2023, in tale direzione depone la relazione finale della "Commissione Lattanzi", la quale ha suggerito, in ossequio ai principi costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo, di "responsabilizzare il giudice di merito" nella valutazione del rinvio incidentale alla 3 Corte per la definizione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta "solo al cospetto di questioni di una certa serietà", in modo da evitare potenziali usi strumentali dell'istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione della eccezione, essendo, cioè, necessario che la decisione del giudice sia affidata ad un canone di ragionevole presunzione di fondatezza della questione. Tanto che rientra nei poteri del giudice investito della questione sulla competenza per territorio sollevata dalla parte con istanza di rimessione, il rigetto dell'eccezione, ove ne delibi l'infondatezza, senza essere tenuto al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione. Sebbene la norma di nuovo conio non fornisca espressamente indicazioni sul vaglio che deve compiere il giudice che «pronuncia ordinanza», si tratta di un provvedimento che, alla luce dell'art. 125 cod. proc. pen., deve essere motivato a pena di nullità e si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sulla competenza. Pertanto, siccome nell'architettura dell'art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice procedente "può" - non deve - rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dalla parte, tenuto conto del fatto che la ratio della norma (evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale) rende evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza, fermo restando che tale provvedimento non "blocca" il processo, né determina il rischio dell'inutile dispendio di attività processuale, dal momento che il giudice indicato come competente ha le seguenti opzioni: se si ritiene competente, deve procedere mentre, se il giudice si ritiene incompetente, trasmette gli atti al giudice ritenuto competente, salvo che questi fosse il giudice che gli aveva trasmesso gli atti per competenza, nel qual caso deve sollevare il conflitto. Ciò posto, il giudice che non si ritiene incompetente — perché altrimenti declinerebbe la competenza o solleverebbe il conflitto — ha titolo a utilizzare il rinvio pregiudiziale, spiegando le ragioni della propria decisione, illustrando specificamente le questioni sollevate dalle parti, sempre che non ritenga manifestamente infondate le eccezioni difensive, considerato che tale attività esplicativa è, del resto, insita nella rimessione degli "atti necessari" e 4 Così deciso, il 20/06/2023 nell'indicazione "delle parti e dei difensori". Una differente conclusione finirebbe per interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza: si tratterebbe di uno strumento indeterminato e dispersivo, che rischia di risultare inidoneo a raggiungere l'obiettivo che la norma ha inteso perseguire, poiché si costringerebbe la Corte di cassazione a valutare "al buio" la questione di competenza, senza la mediazione provvedimentale dell'atto di rimessione. Da qui la necessità che il provvedimento sia dotato della necessaria autosufficienza, non potendo esigersi che sia la Corte di cassazione ad emendare l'evidenziata lacuna mediante la diretta lettura degli atti che comporterebbe, attesa la genericità dell'ordinanza di rimessione, lo svolgimento di compiti demandati dal legislatore esclusivamente alla preventiva valutazione del giudice del merito. 3. In tali termini, il rinvio pregiudiziale della questione di competenza non risulta ammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale. Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Trapani.
lette le conclusioni del Sostituto P.G. ALESSANDRO CIMMINO Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020. Penale Sent. Sez. 2 Num. 28561 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 20/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trapani, con ordinanza del 2/02/2023 ha rimesso alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., la questione concernente la competenza per territorio in ordine al reato di cui agli artt. 110-646 cod. pen., contestato agli imputati. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale RO IN, con requisitoria dell'1/06/2023, ha chiesto «che la Corte di cassazione dichiari inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale». 3. Con memoria del 14/06/2023, la difesa dell'imputato ER NA, sulla base delle circostanze di fatto e delle modalità della condotta del reato più grave contestato (l'appropriazione indebita), ha insistito nell'eccezione di incompetenza territoriale - sollevata nel giudizio di merito - del Tribunale di Trapani in favore di quello di Palermo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale ha rimesso in via incidentale alla Corte di cassazione la questione della competenza per territorio in relazione al delitto di appropriazione indebita contestato agli imputati. In particolare, per quanto è dato ricavare dall'ordinanza del Tribunale e dal verbale allegato, la difesa, all'udienza del 13/12/2022, reiterando l'eccezione di incompetenza territoriale già formulata in precedenza, aveva anticipato la volontà di avvalersi della previsione di cui all'art. 24-bis cod. proc. pen. che sarebbe stata introdotta dalla legge n. 150 del 2022 di imminente entrata in vigore (dal 30/12/2022). Il Tribunale, evidenziata la "serietà" degli elementi posti a base della questione, sinteticamente indicabili nel fatto «che i conti correnti bancari degli imputati accusati di appropriazione indebita che della persona offesa risultano accesi presso filiali bancarie con sede in Palermo», ha ritenuto opportuno rimettere in via pregiudiziale alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. Come affermato in motivazione da Sez. 1, n. 22326 del 3/05/2023, Piredda (non mass.) «.... siccome nell'architettura dell'art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice procedente "può" - non deve - rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dalla parte. Del resto, la ratio della norma (evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, 2 determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale) rende evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza. ...» Nel caso di specie, per come osservato nella requisitoria del Procuratore generale di udienza, le cui conclusioni sono dal Collegio condivise, non risultano essere state rispettate tutte le condizioni per il rinvio pregiudiziale. Le prospettazioni delle parti, che avevano eccepito l'incompetenza del Tribunale e sintetizzate, quanto all'imputato ER, nella memoria difensiva, sono state accompagnate nel corso della successiva udienza dalla formale richiesta di rimessione della questione alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 24 -bis cod. proc. pen. Il Giudice, tuttavia, non ha compiuto una specifica delibazione della questione, rimettendo alla Corte di legittimità la questione della competenza, indicando la posizione adesiva del pubblico ministero sul punto, laddove avrebbe dovuto esporre le questioni, analizzarle, e compiere una preliminare delibazione di fondatezza e prospettare l'impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti (cfr. in motivazione Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Iannotta, non mass.). Il Giudice, che appare condividere la prospettazione difensiva, non ha quindi proceduto attraverso sentenza di incompetenza, non prospettando, peraltro, l'impossibilità di risolvere la questione con gli ordinari strumenti (cfr. in motivazione Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Iannotta, non mass.). 2. Inoltre, osserva il Collegio che all'ordinanza di rinvio pregiudiziale può muoversi anche un ulteriore rilievo in punto di ammissibilità, costituito dall'evidente difetto di autosufficienza, risultando del tutto omessa la descrizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie oggetto del giudizio, l'indicazione, sia pure succinta, degli elementi del fatto per cui si procede e delle modalità della condotta che hanno determinato la contestazione del delitto di appropriazione indebita agli imputati, i termini e i motivi dell'istanza con cui fu eccepita dalle parti la questione. Né, poi, può prospettarsi la questione di competenza in via dubitativa ovvero a carattere esplorativo, altrimenti abdicando il giudice del merito alla funzione di verifica che pure gli compete in ordine alla propria competenza, sia pure involgente l'individuazione del /oci commissi delicti. Per come osservato da Sez. 1, n. 22326 del 2023, in tale direzione depone la relazione finale della "Commissione Lattanzi", la quale ha suggerito, in ossequio ai principi costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo, di "responsabilizzare il giudice di merito" nella valutazione del rinvio incidentale alla 3 Corte per la definizione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta "solo al cospetto di questioni di una certa serietà", in modo da evitare potenziali usi strumentali dell'istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione della eccezione, essendo, cioè, necessario che la decisione del giudice sia affidata ad un canone di ragionevole presunzione di fondatezza della questione. Tanto che rientra nei poteri del giudice investito della questione sulla competenza per territorio sollevata dalla parte con istanza di rimessione, il rigetto dell'eccezione, ove ne delibi l'infondatezza, senza essere tenuto al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione. Sebbene la norma di nuovo conio non fornisca espressamente indicazioni sul vaglio che deve compiere il giudice che «pronuncia ordinanza», si tratta di un provvedimento che, alla luce dell'art. 125 cod. proc. pen., deve essere motivato a pena di nullità e si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sulla competenza. Pertanto, siccome nell'architettura dell'art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice procedente "può" - non deve - rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dalla parte, tenuto conto del fatto che la ratio della norma (evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale) rende evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza, fermo restando che tale provvedimento non "blocca" il processo, né determina il rischio dell'inutile dispendio di attività processuale, dal momento che il giudice indicato come competente ha le seguenti opzioni: se si ritiene competente, deve procedere mentre, se il giudice si ritiene incompetente, trasmette gli atti al giudice ritenuto competente, salvo che questi fosse il giudice che gli aveva trasmesso gli atti per competenza, nel qual caso deve sollevare il conflitto. Ciò posto, il giudice che non si ritiene incompetente — perché altrimenti declinerebbe la competenza o solleverebbe il conflitto — ha titolo a utilizzare il rinvio pregiudiziale, spiegando le ragioni della propria decisione, illustrando specificamente le questioni sollevate dalle parti, sempre che non ritenga manifestamente infondate le eccezioni difensive, considerato che tale attività esplicativa è, del resto, insita nella rimessione degli "atti necessari" e 4 Così deciso, il 20/06/2023 nell'indicazione "delle parti e dei difensori". Una differente conclusione finirebbe per interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza: si tratterebbe di uno strumento indeterminato e dispersivo, che rischia di risultare inidoneo a raggiungere l'obiettivo che la norma ha inteso perseguire, poiché si costringerebbe la Corte di cassazione a valutare "al buio" la questione di competenza, senza la mediazione provvedimentale dell'atto di rimessione. Da qui la necessità che il provvedimento sia dotato della necessaria autosufficienza, non potendo esigersi che sia la Corte di cassazione ad emendare l'evidenziata lacuna mediante la diretta lettura degli atti che comporterebbe, attesa la genericità dell'ordinanza di rimessione, lo svolgimento di compiti demandati dal legislatore esclusivamente alla preventiva valutazione del giudice del merito. 3. In tali termini, il rinvio pregiudiziale della questione di competenza non risulta ammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale. Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Trapani.