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Sentenza 26 aprile 2023
Sentenza 26 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2023, n. 17224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17224 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CI SA, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/11/2022 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 15 novembre 2022 e depositata il 1° dicembre 2022, il Tribunale di Lecce, pronunciando in materia di misure cautelari reali, all'esito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione il 9 marzo 2022, ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di SA CI avverso il provvedimento di sequestro preventivo di un immobile costituito da un7, seminterrato e da un piano rialzato. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17224 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 14/03/2023 Il sequestro è stato ordinato, a fini impeditivi, per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001. Il provvedimento di vincolo è stato confermato dal Tribunale in sede di riesame già altre due volte, con ordinanze annullate con rinvio dalla Corte di cassazione, nella prima occasione per totale assenza di motivazione in tema di individuazione della data dell'abuso edilizio, e nella seconda occasione per l'omessa risposta alla censura concernente l'irrilevanza dell'utilizzo dell'immobile sull'equilibrio del territorio, in quanto già ampiamente urbanizzato. Il Tribunale, dopo il primo annullamento con rinvio, ha precisato perché l'immobile deve ritenersi oggetto di un abuso unitario, siccome realizzato progressivamente, al fine di imprimere allo stabile una destinazione ad uso abitativo, e, dopo il secondo annullamento con rinvio, ha illustrato perché l'uso del manufatto deve reputarsi compromettere l'assetto del territorio. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe SA CI, con atto sottoscritto dall'avvocato Stefano Prontera, articolando un solo motivo, preceduto da un'ampia premessa sullo svolgimento del procedimento. Con l'unico motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 321 e 627, comma 3, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del presupposto del periculum in mora. Si deduce che l'ordinanza impugnata ha omesso di rispondere ai precisi rilievi dell'interessata. Si osserva, innanzitutto, che, come puntualmente dedotto dalla difesa sin dalla prima proposizione dell'istanza di riesame, l'immobile sottoposto a sequestro si inserisce «all'interno di un'area periurbana dove il contesto insediativo è caratterizzato da un'estensiva e intensa urbanizzazione», e che questa circostanza è documentata dai fotogrammi allegati alla consulenza tecnica della difesa, ed avallata già dalla prima sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione (Sez. 3, n. 6160 del 2021). Si aggiunge che il carico urbanistico complessivo dell'opera sarebbe pari al solo 0,01%, come recepito anche dalla Corte di cassazione (Si cita ancora Sez. 3, n. 6160 del 2021). Si rappresenta, ancora, che la valutazione dell'impatto dell'uso del manufatto sul territorio deve essere effettuata in concreto e non in astratto, come invece ritenuto dal Tribunale, il quale ha fatto generico riferimento al possibile sfruttamento di risorse idriche, elettriche e fognarie da parte della proprietaria, qualora questa rientrasse nella disponibilità del bene. Si richiama, infine, anche la seconda sentenza di annullamento con rinvio della Corte di / cassazione (Sez. 4, n. 29065 del 09/03/2022). 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Occorre premettere che il sequestro ha ad oggetto un seminterrato di circa 35 mq., oggetto di sanatoria nel 2001 come deposito, ma in seguito abusivamente trasformato in un mini-appartamento costituito da bagno, disimpegno e vano letto, ed un piano rialzato, collegato al seminterrato, anch'esso realizzato abusivamente, della superficie di circa 81 mq. Va poi rilevato che la sentenza di annullamento della precedente ordinanza del Tribunale del riesame da parte della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 29065 del 09/03/2022) è stata pronunciata esclusivamente per la «mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari», e previa valutazione di inammissibilità per genericità delle censure relative alla sussistenza del necessario quadro indiziario. Va quindi osservato che, tenendo conto di tali statuizioni, il ricorso si è limitato a contestare l'affermazione del Tribunale in ordine alla sussistenza del presupposto delle esigenze cautelari, deducendo l'illegittimità della valutazione secondo la quale la libera disponibilità dell'immobile sottoposto a vincolo avrebbe un impatto sull'assetto del territorio, in quanto tale valutazione sarebbe stata effettuata in astratto e non in concreto. 3. Ciò posto, le coordinate per valutare le censure proposte riguardano sia, in generale, l'estensione del sindacato della Corte di cassazione in ordine alle valutazioni del giudice del merito cautelare, sia, nello specifico, i criteri cui deve attenersi il giudice di merito per stabili se sussiste, o meno, l'esigenza di disporre e mantenere il sequestro su di un immobile abusivo già ultimato. Con riguardo al primo profilo, è sufficiente richiamare l'insegnamento consolidato della giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, in forza del quale il ricorso • per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (così, per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov. Rv. 239692-01). Relativamente al secondo aspetto, poi, va osservato che, sempre secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, in tema di reati 3 edilizi o urbanistici, la valutazione che, al fine di disporre il sequestro preventivo di manufatto abusivo, il giudice di meritc , ha il dovere di compiere in ordine al pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, va diretta in particolare ad accertare se esista un reale pregiudizio degli interessi attinenti al territorio o una ulteriore lesione del bene giuridico protetto (anche con riferimento ad eventuali interventi di competenza della p.a. in relazione a costruzioni non assistite da concessione edilizia, ma tuttavia conformi agli strumenti urbanistici) ovvero se la persistente disponibilità del bene costituisca un elemento neutro sotto il profilo dell'offensività (così Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003, Innocenti, Rv. 223722-01). 4. L'ordinanza impugnata ha ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari da fronteggiare mediante il sequestro, all'esito di un'analisi anche degli elementi e delle argomentazioni della difesa. Il Tribunale, in particolare, osserva che la libera disponibilità del bene, costituito come si è detto da un manufatto destinato ad uso abitativo, e composto da un seminterrato della superficie di circa 35 mq. nonché da un piano rialzato della superficie di 81 mq circa, determina una lesione permanente del territorio, sia in considerazione della volumetria sviluppata e dell'altezza dell'immobile, come documentata dal verbale di sopralluogo e dalle allegate fotografie, sia per la collocazione del manufatto in zona E3 di salvaguardia ed interesse ambientale, sottoposta a vincolo paesaggistico, ostativo alla realizzazione di un immobile ad uso residenziale. Il medesimo Tribunale, inoltre, precisa: «una civile abitazione non conforme agli strumenti urbanistici, suscettiva di essere affittata ai villeggianti da aprile ad ottobre [la zona è in prossimità del mare], determina un evidente aggravio per quella porzione di territorio destinata ad attività agricole e soggetta a protezione paesaggistica in misura ben superiore allo sfruttamento idrico, elettrico e fognario che, secondo il consulente della difesa, sarebbe limitato alle esigenze abitative di appena quattro persone». 5. Le conclusioni indicate risultano immuni da vizi. Invero, l'ordinanza impugnata, evidenziando che l'immobile è a destinazione abitativa, ma si colloca in zona agricola e sottoposta a vincolo paesaggistico, e rispondendo alle argomentazioni della difesa, ha indicato elementi concreti dai quali ha desunto che la libera disponibilità dell'immobile da parte del proprietario costituirebbe un reale pregiudizio per gli interessi attinenti alla corretta gestione del territorio ed una ulteriore lesione del bene giuridico protetto, senza incorrere 4 in alcuna lacuna motivazionale o in vizi taii da rendere incomprensibile l'itinerario logico seguito. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14/03/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 15 novembre 2022 e depositata il 1° dicembre 2022, il Tribunale di Lecce, pronunciando in materia di misure cautelari reali, all'esito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione il 9 marzo 2022, ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di SA CI avverso il provvedimento di sequestro preventivo di un immobile costituito da un7, seminterrato e da un piano rialzato. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17224 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 14/03/2023 Il sequestro è stato ordinato, a fini impeditivi, per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001. Il provvedimento di vincolo è stato confermato dal Tribunale in sede di riesame già altre due volte, con ordinanze annullate con rinvio dalla Corte di cassazione, nella prima occasione per totale assenza di motivazione in tema di individuazione della data dell'abuso edilizio, e nella seconda occasione per l'omessa risposta alla censura concernente l'irrilevanza dell'utilizzo dell'immobile sull'equilibrio del territorio, in quanto già ampiamente urbanizzato. Il Tribunale, dopo il primo annullamento con rinvio, ha precisato perché l'immobile deve ritenersi oggetto di un abuso unitario, siccome realizzato progressivamente, al fine di imprimere allo stabile una destinazione ad uso abitativo, e, dopo il secondo annullamento con rinvio, ha illustrato perché l'uso del manufatto deve reputarsi compromettere l'assetto del territorio. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe SA CI, con atto sottoscritto dall'avvocato Stefano Prontera, articolando un solo motivo, preceduto da un'ampia premessa sullo svolgimento del procedimento. Con l'unico motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 321 e 627, comma 3, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del presupposto del periculum in mora. Si deduce che l'ordinanza impugnata ha omesso di rispondere ai precisi rilievi dell'interessata. Si osserva, innanzitutto, che, come puntualmente dedotto dalla difesa sin dalla prima proposizione dell'istanza di riesame, l'immobile sottoposto a sequestro si inserisce «all'interno di un'area periurbana dove il contesto insediativo è caratterizzato da un'estensiva e intensa urbanizzazione», e che questa circostanza è documentata dai fotogrammi allegati alla consulenza tecnica della difesa, ed avallata già dalla prima sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione (Sez. 3, n. 6160 del 2021). Si aggiunge che il carico urbanistico complessivo dell'opera sarebbe pari al solo 0,01%, come recepito anche dalla Corte di cassazione (Si cita ancora Sez. 3, n. 6160 del 2021). Si rappresenta, ancora, che la valutazione dell'impatto dell'uso del manufatto sul territorio deve essere effettuata in concreto e non in astratto, come invece ritenuto dal Tribunale, il quale ha fatto generico riferimento al possibile sfruttamento di risorse idriche, elettriche e fognarie da parte della proprietaria, qualora questa rientrasse nella disponibilità del bene. Si richiama, infine, anche la seconda sentenza di annullamento con rinvio della Corte di / cassazione (Sez. 4, n. 29065 del 09/03/2022). 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Occorre premettere che il sequestro ha ad oggetto un seminterrato di circa 35 mq., oggetto di sanatoria nel 2001 come deposito, ma in seguito abusivamente trasformato in un mini-appartamento costituito da bagno, disimpegno e vano letto, ed un piano rialzato, collegato al seminterrato, anch'esso realizzato abusivamente, della superficie di circa 81 mq. Va poi rilevato che la sentenza di annullamento della precedente ordinanza del Tribunale del riesame da parte della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 29065 del 09/03/2022) è stata pronunciata esclusivamente per la «mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari», e previa valutazione di inammissibilità per genericità delle censure relative alla sussistenza del necessario quadro indiziario. Va quindi osservato che, tenendo conto di tali statuizioni, il ricorso si è limitato a contestare l'affermazione del Tribunale in ordine alla sussistenza del presupposto delle esigenze cautelari, deducendo l'illegittimità della valutazione secondo la quale la libera disponibilità dell'immobile sottoposto a vincolo avrebbe un impatto sull'assetto del territorio, in quanto tale valutazione sarebbe stata effettuata in astratto e non in concreto. 3. Ciò posto, le coordinate per valutare le censure proposte riguardano sia, in generale, l'estensione del sindacato della Corte di cassazione in ordine alle valutazioni del giudice del merito cautelare, sia, nello specifico, i criteri cui deve attenersi il giudice di merito per stabili se sussiste, o meno, l'esigenza di disporre e mantenere il sequestro su di un immobile abusivo già ultimato. Con riguardo al primo profilo, è sufficiente richiamare l'insegnamento consolidato della giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, in forza del quale il ricorso • per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (così, per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov. Rv. 239692-01). Relativamente al secondo aspetto, poi, va osservato che, sempre secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, in tema di reati 3 edilizi o urbanistici, la valutazione che, al fine di disporre il sequestro preventivo di manufatto abusivo, il giudice di meritc , ha il dovere di compiere in ordine al pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, va diretta in particolare ad accertare se esista un reale pregiudizio degli interessi attinenti al territorio o una ulteriore lesione del bene giuridico protetto (anche con riferimento ad eventuali interventi di competenza della p.a. in relazione a costruzioni non assistite da concessione edilizia, ma tuttavia conformi agli strumenti urbanistici) ovvero se la persistente disponibilità del bene costituisca un elemento neutro sotto il profilo dell'offensività (così Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003, Innocenti, Rv. 223722-01). 4. L'ordinanza impugnata ha ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari da fronteggiare mediante il sequestro, all'esito di un'analisi anche degli elementi e delle argomentazioni della difesa. Il Tribunale, in particolare, osserva che la libera disponibilità del bene, costituito come si è detto da un manufatto destinato ad uso abitativo, e composto da un seminterrato della superficie di circa 35 mq. nonché da un piano rialzato della superficie di 81 mq circa, determina una lesione permanente del territorio, sia in considerazione della volumetria sviluppata e dell'altezza dell'immobile, come documentata dal verbale di sopralluogo e dalle allegate fotografie, sia per la collocazione del manufatto in zona E3 di salvaguardia ed interesse ambientale, sottoposta a vincolo paesaggistico, ostativo alla realizzazione di un immobile ad uso residenziale. Il medesimo Tribunale, inoltre, precisa: «una civile abitazione non conforme agli strumenti urbanistici, suscettiva di essere affittata ai villeggianti da aprile ad ottobre [la zona è in prossimità del mare], determina un evidente aggravio per quella porzione di territorio destinata ad attività agricole e soggetta a protezione paesaggistica in misura ben superiore allo sfruttamento idrico, elettrico e fognario che, secondo il consulente della difesa, sarebbe limitato alle esigenze abitative di appena quattro persone». 5. Le conclusioni indicate risultano immuni da vizi. Invero, l'ordinanza impugnata, evidenziando che l'immobile è a destinazione abitativa, ma si colloca in zona agricola e sottoposta a vincolo paesaggistico, e rispondendo alle argomentazioni della difesa, ha indicato elementi concreti dai quali ha desunto che la libera disponibilità dell'immobile da parte del proprietario costituirebbe un reale pregiudizio per gli interessi attinenti alla corretta gestione del territorio ed una ulteriore lesione del bene giuridico protetto, senza incorrere 4 in alcuna lacuna motivazionale o in vizi taii da rendere incomprensibile l'itinerario logico seguito. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14/03/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente