Sentenza 31 gennaio 2008
Massime • 1
Le cause di revoca della sospensione condizionale della pena previste dall'art. 168 cod. pen. operano anche nel caso in cui la stessa pena sia stata dichiarata interamente condonata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2008, n. 8976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8976 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 31/01/2008
Dott. CULOT Dario - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 271
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 027949/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di LA SPEZIA;
nei confronti di:
1) UI ME, N. IL 01/08/1973;
avverso ORDINANZA del 10/10/2006 TRIBUNALE di LA SPEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame. RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza del 10 ottobre 2006 il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, ha dichiarato, sulla concorde richiesta delle parti, non luogo a provvedere sulla mozione 13 agosto 2006 del Procuratore della Repubblica di revoca del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena inflitta a ID IC, giusta sentenza del Tribunale di Parma 9 maggio 2002 (irrevocabile il 21 giugno 2002), motivando che detta pena, con ordinanza 15 settembre 2006, era stata dichiarata condonata. 2. - Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica della Spezia, mediante atto recante la data del 23 ottobre 2006, depositato il 24 ottobre 2006, con il quale denunzia à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 163 c.p. e art. 168 c.p., comma 1, n. 1, deducendo che il delitto commesso, nel quinquennio di riferimento, dal condannato il 20 luglio 2003, pel quale il ID aveva riportato condanna, giusta sentenza 2 marzo 2006, comporta inderogabilmente la revoca del beneficio in precedenza elargitogli, costituendo condizione risolutiva del medesimo, senza che nessun rilievo assuma la circostanza del condono della pena. 3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 18 settembre 2007, ribadisce, con citazione di pertinenti arresti di legittimità, la irrilevanza dell'indulto ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena. 4. - Il ricorso è fondato.
La perfetta autonomia e possibilità del concorso tra i benefici del condono e della sospensione condizionale della esecuzione della pena, suscettibili di congiunta applicazione (Cass., Sez. 3, 27 novembre 1998, n. 1200, Milea, massima n. 212827), comportano la conseguenza che, di converso, la dichiarazione della estinzione di una pena per effetto dell'indulto non è di ostacolo alla revoca della sospensione condizionale della esecuzione della pena medesima, qualora ricorrano le condizioni di legge, ai sensi dell'art. 168 c.p.. E la revoca non è priva di rilevanza sul piano giuridico, in quanto, solo se sia stata revocata la sospensione condizionale, la pena condonata potrà essere eseguita qualora sopravvenga anche la revoca dell'indulto.
Pertanto deve enunciarsi à sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2, il principio di diritto che segue:
Se ricorrono le condizioni di legge à sensi dell'art. 168 c.p., il giudice revoca la sospensione condizionale della esecuzione della pena, anche se la stessa è stata dichiarata interamente condonata. Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale della Spezia, in funzione di giudice della esecuzione, che si uniformerà al principio di diritto testè enunciato.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale della Spezia.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2008