Sentenza 16 ottobre 2000
Massime • 1
Il coadiutore tecnico-contabile del curatore del fallimento, autorizzato a prestare la propria attività professionale, in rappresentanza della curatela, presso l'Ufficio IVA in ordine ad una vertenza tributaria, svolge una qualificata collaborazione alla funzione giudiziaria, e pertanto esercita funzioni di pubblico ufficiale; è configurabile pertanto il reato di peculato (e non quello di appropriazione indebita) quando, come nella specie, il suddetto coadiutore, ricevuta dal curatore una somma di denaro al fine di definire una contestazione tributaria mediante presentazione all'ufficio Iva di istanza di sanatoria e relativo pagamento, se ne sia appropriato.
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RITENUTO IN FATTO 1. Mette conto di premettere che, nell'ambito del presente procedimento, Maurizio C., Hendrikus Berardus H. e Joahannes Hendrikus K. sono stati rinviati a giudizio per rispondere del reato sub capo E) di cui agli artt. 110, 319, 319-ter e 321 c.p., per avere C. - nella qualità di coadiutore legale della procedura fallimentare della società "Dragomar S.p.A." (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 28 gennaio 2002) - ricevuto da H. e K. - i quali agivano per conto delle società "Boskalis International BV" e "Boskalis s.r.l." - la somma complessiva di 571.250,60 euro, quale corrispettivo per il compimento di atti contrari ai doveri dell'ufficio, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2000, n. 11752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11752 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIOVANNI CASO Presidente del 16/10/2000
1. Dott. STEFANO MONACI Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI GOGGI Consigliere N. 1614
3. Dott. ARTURO CORTESE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORGIO COLLA Consigliere N. 20859/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da UM IO, n. 17.03.1950 avverso la sentenza emessa il giorno 25/02/2000 dalla Corte d'appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Germano Abbate, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con sentenza camerale emessa il giorno 25/02/2000 la Corte d'appello di Palermo confermava la penale responsabilità di UM IO per il delitto di cui all'art. 314 c.p., perché, incaricato, previa autorizzazione del Giudice delegato nella procedura avente ad oggetto il fallimento di OT PA, in corso presso il Tribunale di Palermo, di rappresentare e agire per gli organi della Curatela avanti l'Ufficio IVA di Palermo al fine di definire la contestazione di una violazione tributaria, mediante presentazione di istanza in sanatoria e pagamento della somma di L.
1.000.000 a tale titolo dovuta, ottenutane dal nominato curatore la materiale disponibilità mediante consegna del controvalore in contanti, se ne appropriava, non effettuando nei prescritti termini il versamento cui era tenuto e trattenendo indebitamente per sè, anche successivamente, tale somma. Propone ricorso il prevenuto deducendo, in primo luogo, che egli, avendo, quale coadiutore del curatore ex comma 2 dell'art. 32 L. Fall., suggerito la migliore soluzione per una contestazione tributaria elevata al fallimento, non ricevette la somma di L.
1.000.000 da versare all'Ufficio IVA in ragione del suo ufficio o in sostituzione del curatore, bensì quale mero messo materiale di quest'ultimo, onde nel mancato versamento della somma dovrebbe ravvisarsi non un peculato ma una comune appropriazione indebita ex art. 646 c.p., non perseguibile nella specie per mancanza di querela. Lamenta poi che la Corte di merito non avrebbe spiegato il motivo per il quale la corresponsione della somma di L.
1.000.000 all'Avv. Contrada, curatore del fallimento, che aveva provveduto a versare il detto importo all'Ufficio IVA, non è idonea all'integrale risarcimento del danno ai fini dell'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p.. DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Dall'impugnata sentenza e da quella di prime cure, invero, emerge con chiarezza che il prevenuto, già coadiutore tecnico contabile del curatore, era stato altresì specificamente autorizzato a prestare la propria attività professionale, in rappresentanza della curatela, presso l'Ufficio IVA per la soluzione di una vertenza tributaria, e fu precisamente in ragione dell'espletamento di tali compiti, propri del pubblico ufficiale in quanto realizzativi, quali quelli del curatore fallimentare (su cui v. Cass. 11.05.1994, Calamai;
03.11.1982, Bellabata;
25.02.1972, Altavilla;
Frunguelli), di una collaborazione qualificata alla funzione giudiziaria, che ricevette dal curatore la somma di L.
1.000.000 da versare all'Ufficio IVA nell'ambito e per la positiva definizione, mediante condono, della pratica suddetta, da lui complessivamente curata. Del tutto correttamente, dunque, la Corte di merito ha ritenuto infondata la tesi dell'imputato, reiterata nel ricorso di legittimità, secondo cui egli ricevette la prefata somma non in dipendenza dei compiti da lui espletati di coadiutore autorizzato alla soluzione della vertenza tributaria presso l'Ufficio IVA, bensì quale mero "nuncius" occasionale del curatore.
Inaccoglibile è altresì la doglianza relativa alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p., giacché, pur non avendo la Corte di merito illustrato le ragioni per le quali il danno sarebbe ammontato, per la parte civile, a L. 22.000.000, oltre interessi e rivalutazione dal 13/12/1996, è fuor di dubbio che il versamento dell'importo secco di L.
1.000.000 effettuato in data 28.04.1998, non essendo comprensivo anche degli interessi nel frattempo maturati, non ha realizzato il risarcimento integrale del danno.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 p.p.,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2000