Sentenza 18 ottobre 2005
Massime • 1
Il giudice d'appello, che facendo applicazione del cosiddetto criterio di resistenza ritiene di poter prescindere per la decisione dalla prova contestata, non è tenuto a dichiararne preventivamente l'inutilizzabilità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/10/2005, n. 40381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40381 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI JORIO RG - Presidente - del 18/10/2005
Dott. CONZATTI SA - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1100
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 023038/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OS OM N. IL 01/01/1953;
2) OS VA N. IL 08/03/1955;
avverso SENTENZA del 07/02/2005 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO;
IMPUTATI:
A) entrambi del delitto di strage previsto e punito dall'art. 422 c.p., comma 1, art. 110 c.p., art. 112 c.p., nr. 1, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, art. 1 come modificato dalla L. 6 febbraio 1980, n. 15,
D.L. n. 152 del 1991, art. 7 perché, operando per finalità di terrorismo ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" in concorso tra loro e con altre persone tra le quali LA LE BI, NC EP, NO TO, RU AN, LL FA, AL CH, CA LU, AN ES, IA IP, IA EP, LO NI OS, NG TO, ME EN EO, IZ RG, ZA RD, II TO, TU SP, UT VI (tutti già giudicati dalla competente Corte di Assise di primo grado di Firenze con sentenze in data 6.6.1998 nel proc.to n. 12/96 RG e in data 21.1.2000 nel proc.to n. 13/96 RG);
e in particolare:
- essendo stato individuato come obiettivo da colpire il centro storico-abitato della città di Milano, ed in tale contesto specificamente il Padiglione d'Arte Contemporanea ubicato nella via Palestro. quale alto ed irripetibile simbolo del patrimonio artistico nazionale, - e avendo tale iniziativa la finalità di eversione dell'ordine costituzionale e quella di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" - perseguendo lo specifico scopo di imporre una strategia diretta a contrastare provvedimenti legislativi ed amministrativi a favore dei collaboratori di Giustizia ed in materia di regime carcerario, e quindi di affermare sul territorio nazionale l'autorità di "cosa nostra" in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato legittimamente costituiti;
facevano esplodere nella via Palestro, davanti all'ingresso della "Villa Reale", un ingente quantitativo d'esplosivo costituito da una miscela di tritolo, T4, pentrite e nitroglicerina opportunamente collocato all'interno della FIAT Uno di cui al capo C), cagionando così la morte:
dell'Agente della Polizia Municipale:
- RR SA nato a [...] il [...], dei Vigili del Fuoco:
- LA NA RL nato a [...] il [...];
- TT GI nato a [...] il [...];
- CE EF nato a [...] il [...] che erano intervenuti sul posto;
nonché del cittadino extra comunitario:
- SS FI nato a [...] nel 1949;
oltre al ferimento, anche con postumi permanenti, quanto meno delle persone sotto indicate, alcune occasionalmente presenti nella via Palestro:
- AM TO nato a [...] il [...] (prognosi riservata);
- RR DR nato a [...] il [...] (gg. 15);
- LI OL nato a [...] il [...] (prognosi riservata);
- IM TO nato a [...] il [...] (prognosi riservata);
- AR GI nata a [...] il [...] (gg. 8);
- EZ DI nato a [...] il [...] (gg. 5);
- AT CA nata a [...] il [...] (gg. 5);
- SA SI nato a [...] il [...] (gg. 5);
- ON AR di anni 31 (gg. 30);
- NI AR DI nato a [...] il [...];
- NI EP nato a [...] il [...] (gg. 15);
- OL TO nato a [...] il [...].
In Milano il 27 luglio 1993 alle 23.14.
Così modificato all'udienza del 28.10.2003.
B) del delitto di devastazione previsto e punito dall'art. 419 c.p., comma 1, art. 110 c.p., art. 112 c.p., nr. 1, L. 6 febbraio 1980, nr.15, art. 1 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, perché, in concorso come al capo che precede, con la condotta e per le finalità di terrorismo e di agevolazione dell'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", commettevano fatti di devastazione dei contesto urbanistico adiacente la via Palestro.
A seguito dell'esplosione, infatti, venivano gravemente danneggiate le strade, le strutture urbanistiche e quantomeno gli immobili di seguito specificati:
- VIA PALESTRO numeri civici 6-12-20-22;
- VIALE VITTORIO VENETO numeri civici 4-8-10-12-14-18-20-22-22/a-24;
- PUZZA CAVOUR numeri civici 5-7;
- CORSO BUENOS AIRES numero civico 1;
- VIA DEL VECCHIO POLITECNICO numero civico 9;
- VIA TADINO numero civico 1;
- VIA LECCO numero civico 1/a;
- VIA TARCHETTI numero civico 2;
- VIA MANIN numeri civici 3-33-35;
- VIA DELLA SPIGA numero civico 52;
- VIA SENATO numeri civici 2-34;
- VIA TURATI numeri civici 3-34;
- PIAZZA DELLA REPUBBLICA numero civico 12;
Tempo e luogo come sopra.
Così modificato all'udienza del 28/10/2003.
C) del delitto previsto e punito dall'art. 110 c.p., art. 112 c.p., nr. 1, 81 cpv., art. 61 c.p., nr. 2, L. 2 ottobre 1967, nr. 865, artt. 1, 2, art. 4, comma 2 come mod. L. 14 ottobre 1974, nr. 497, L. n. 110 del 1975, art. 29, L. 6 febbraio 1980, nr. 15, art. 1 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, perché in concorso come al capo che precede e con le finalità di terrorismo e di agevolazione dell'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" e con altre persone allo stato non identificate, al fine di compiere i delitti di strage e devastazione (capi A e B), detenevano allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati, e portavano in luogo pubblico ove era anche concorso di persone e di notte in luogo abitato, un ingente quantitativo di materiale esplosivo con il quale veniva fabbricato l'ordigno micidiale fatto esplodere nella via Palestro alle ore 23.14 del 27.7.1993.
Cosi modificato all'udienza del 28.10.2003.
D) del delitto previsto e punito dall'art. 110 c.p., 81 cpv., art.624 c.p., art. 625 c.p., nr. 5 e 7, art. 61 c.p., nr. 2, L. 6 febbraio 1980, art. 1, nr. 15 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7,
perché, in concorso tra loro e con le finalità di terrorismo e di agevolazione dell'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" per eseguire il delitto di strage ivi descritto, al fine di traine profitto, si impossessavano dell'autovettura FIAT Uno tg. MI 7P2498 sottraendola alla proprietaria ESPOSITO Letizia, mentre si trovava parcheggiata sulla pubblica via.
In Milano il 24 luglio 1993.
Così modificato all'udienza del 28.10.2003.
OS VA;
E) del delitto di strage previsto e punito dall'art. 422 c.p., comma 1, art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, art. 1 come modificato dalla L. 6 febbraio 1980, n. 15, D.L. n. 152 del 1991, art. 7 perché operando per finalità di terrorismo ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" in concorso con le persone indicate nel capo A) e quindi in numero superiore a cinque;
e in particolare:
- essendo stato individuato come obiettivo da colpire il centro storico - abitato della città di Roma, ed in tale contesto specificamente la Basilica di San AN in Laterano e la Chiesa di San RG al Velabro - edifici massimamente rappresentativi della cristianità e della Chiesa Cattolica nonché alti ed irripetibili simboli del patrimonio artistico mondiale -, facevano esplodere nel piazzale della Basilica di San AN in Laterano nell'angolo tra il Palazzo del Vicariato e il Loggione e nel porticato antistante la Chiesa di San RG al Velabro un ingente quantitativo di esplosivo costituito da una miscela di tritolo, T4, pentrite e nitroglicerina opportunamente collocato all'interno della FIAT Uno di cui al capo E), cagionando così il ferimento, anche con danni permanenti, quanto meno delle persone sotto indicate - occasionalmente presenti nel piazzale antistante la Chiesa di San AN in Laterano ovvero che si trovavano all'interno dei fabbricati attigui alla Chiesa di San RG al Velabro.
- IA EL nato a [...] il [...] (gg. 5);
- IA NU nato a [...] il [...] (gg. 7);
- IA ZI nato a [...] il [...] (gg. 20);
- PE LO nato a [...] il [...] (gg. 3);
- AR SC nata a [...] il [...] (gg. 7);
- RA GR nata a [...] il [...] (gg. 7);
- MB IA nata a [...] il [...] (gg. 5);
- CI AB nato a [...] il [...] (gg. 3);
- D'NG MA UR nata a [...] il [...] (gg. 5);
- SE BE nato in [...] il [...] (gg. 5);
- OM EL nato a [...] il [...] (gg. 15);
- IT LE nato a [...] il [...] (gg. 7);
- ZI MA NI nata a [...] il [...] (gg. 4);
- NI AD nato a [...] il [...] (gg. 7);
- NI NE nata a [...] il [...] (gg. 3) - PU IY UR nato in [...] il [...] (gg. 30);
- EM JA nato il Olanda il 01.09.1938 (gg. 5);
- NI RI nata a [...] il [...] (gg. 5);
- UG GI nato a [...] il [...] (gg. 7);
- GL LO nato a [...] il [...] (lesioni a carattere permanente);
- TO NI nata a [...] il [...] (gg. 1);
- NI AR nato a [...] il [...] (gg. 10);
fatti ai quali faceva seguito l'esplosione e quindi il crollo di alcune strutture portanti degli edifici suindicati e degli adiacenti edifici monumentali e storici alcuni dei quali venivano gravemente danneggiati unitamente alle opere ivi custodite.
In Roma il 28 luglio 1993 alle ore 00.03 e alle ore 00.08. Così modificato all'udienza del 28.10.2003.
F) del delitto di devastazione previsto e punito dall'art. 419 c.p., comma 1, art. 110 c.p., art. 112 c.p., nr. 1, L. 6 febbraio 1980, nr.15, art. 1 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, perché, in concorso come al capo che precede, con la condotta e per le finalità ivi descritte, commettevano fatti di devastazione del contesto urbanistico adiacente la Basilica di San AN in Laterano e della Chiesa di San RG al Velabro nonché del patrimonio artistico dello Stato Italiano e del Vaticano.
A seguito dell'esplosione, infatti, oltre al grave danneggiamento di edifici di culto della Chiesa Cattolica e del centro storico e delle strade comprese nelle vicinanze di San AN in Laterano e di San RG al Velabro, risultavano danneggiati:
- RESIDENCE "PALAZZO AL VELABRO" - Via del Velabro nr. 16;
- proprietà SOCIETÀ IMMOBILIARE ACQUAMARINA s.r.l.;
- MONASTERO DI S. ANASTASIA - Via dei Cerchi nr. 87;
- VIA DEL VELABRO numeri civici 4-4/a-5-5/a-5/b-6-19;
- PIAZZA SAN VA IN LATERANO numeri civici 12-36-40/a-42-44-46- 48-50-56-60-62-64;
- VIA SAN VA IN LATERANO numeri civici 210 - 250 - 276;
- VIA MERULANA numeri civici 134-137-139-141;
- VIA D. FONTANA numeri civici 16-18;
- PIAZZA DELLA CONSOLAZIONE numeri civici 29;
- VIA LABICANA numeri civici 45;
- VIA DEI FIENILI numeri civici 53;
- VIA S. TEODORO numeri civici 44-64-74-76-88;
nonché le opere d'arte custodite all'interno delle due Chiese. Tempo e luogo come al capo E);
G) del delitto previsto e punito dall'art. 110 c.p., art. 112 c.p., nr. 1, 81 cpv., art. 61 c.p., nr. 2, L. 2 ottobre 1967, nr. 865, artt. 1, 2, art. 4, comma 2 come mod. L. 14 ottobre 1974, nr. 497,
nr. 29, L. n. 110 del 1975, L. 6 febbraio 1980, nr. 15, art. 1 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 perché, in concorso come al capo E), con la condotta e per le finalità di terrorismo e di agevolazione dell'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", al fine di compiere i delitti di strage e devastazione (capi E ed F), detenevano allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati, e portavano in luogo pubblico ove era anche concorso di persone e di notte in luogo abitato, un ingente quantitativo di materiale esplosivo con il quale venivano fabbricati gli ordigni micidiali fatti esplodere in San AN in Laterano e San RG al Velabro alle ore 00.03 e alle 00.08 del 28.7.1993.
Così modificato all'udienza del 28.10.2003.
H) del delitto previsto e punito dall'art. 110 c.p., 81 cpv., art.624 c.p., art. 625 c.p., nr. 5 e 7, art. 61 c.p., nr. 2, L. 6 febbraio 1980, nr. 15, art. 1 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7,
perché, in concorso come al capo che precede, con la condotta e per le finalità di terrorismo e di agevolazione dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", per eseguire il delitto di strage descritto al capo E), al fine di trame profitto si impossessavano della autovettura FIAT Uno tg. ROMA 8A600 di proprietà di MA BA in data 26.7.1993 e di quella tg. ROMA 9190Y di proprietà di ET EL in data 27.7.1993, mentre si trovavano parcheggiate sulla pubblica via, nonché della FIAT Uno tg. ROMA 27265M di proprietà di CC RL in data 27.7.1993. In Roma nelle date sopra indicate.
Così modificato all'udienza del 28.10.2003.
Fatti ai quali OS AN e OS AS fornivano il loro contributo, anche in ragione della collocazione assunta dal primo nell'associazione criminale "cosa nostra" (uomo d'onore della famiglia di SI) e dello stretto rapporto fiduciario intrattenuto con i vertici (IA EP, LA LE e altri), gli organizzatori e gli esecutori (tra i quali TU SP, UT VI) del progetto stragista, tra l'altro procurando sul territorio di Arluno gli appoggi logistici e operativi indispensabili per l'occultamento e la gestione dell'esplosivo poi impiegato nella esecuzione dei delitti commessi in Milano il 27.7.1993, e per le connesse iniziative attuate dagli esecutori materiali dei delitti. In tal modo contribuendo, RM AN, alla realizzazione del programma finalizzato a commettere contemporaneamente tre fatti di strage in Milano e Roma nella notte tra il 27 e il 28.7.1993.
Con la recidiva reiterata per RM AN.
Le parti scritte in corsivo corrispondono alle modifiche effettuate all'udienza del 28.10.2003.
Udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. SA Conzatti.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S.P.G. Dott.ssa Cesqui Elisabetta, che ha concluso, chiedendo il rigetto dei ricorsi. Udito per le Parti Civili, Presidenza de Consiglio dei Ministri, Ministero dell'interno, Ministero dei beni culturali ed ambientali, l'Avvocato dello Stato SI Bachetti, che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata, respingendosi il ricorso, con la condanna degli imputati alle spese, competenze e onorari. Udito per la Parte civile, Comune di Roma, l'Avvocato DR Manganelli, del Foro di Roma, che ha concluso, chiedendo il rigetto dei ricorsi, la conferma integrale della sentenza anche in relazione alle statuizioni civili, con particolare riferimento alla condanna al risarcimento dei danni materiali e morali del Comune di Roma;
Uditi i difensori di RM AN, Avvocato Raffaele Bonsignore del Foro di Palermo, Avvocato Salvino Mondello del Foro di Roma, che hanno concluso, chiedendo l'annullamento della sentenza. Udito il difensore di RM AS, Avvocato EP Gianzi de Foro di Roma, che ha concluso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
RM AS e RM AN ricorrono, tramite i difensori, per l'annullamento della sentenza 07.02.05 della Corte di Assise di Appello di Milano, confermativa delta sentenza 09.12.03 della Corte di Assise di Milano, con la quale entrambi erano condannati alla pena dell'ergastolo e statuizioni accessorie, nonché, in solido tea loro e con gli imputati condannati con le sentenze 06.06.98, 21,02,00 della Corte di Assise di Firenze, a risarcire il danno alle Parti Civili (in favore della Presidenza del Consiglio ed Ministri, dei Ministeri dell'interno e dei beni culturali e ambientali, dei Comune di Milano, da liquidarsi in separato giudizio, con provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 15.500.000,00 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri dell'interno e dei beni culturali e ambientali, di Euro 30.000.000,00 in favore del Comune di Milano;
il solo RM AN, in solido con gli imputati condannati ut supra, al risarcimento dei danni in favore del Comune di Roma e della Regione Lazio da liquidarsi in separato giudizio, con il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 1.500.000,00 in favore del Comune di Roma e di Euro 50.000,00 in favore della Regione Lazio), nonché contro tutte le ordinanze dibattimentali, siccome ritenuti colpevoli del delitto di strage per finalità di terrorismo e di agevolazione dell'attività dell'associazione di stampo mafioso "cosa nostra", ed altro, come in epigrafe (in Milano, il 24 e 27 luglio 1993, in concorso con altri giudicati e condannati definitivamente;
in Roma, il solo RM AN, il 27 e 28 luglio 1993, in concorso con altri giudicati e condannati definitivamente).
Deducono i difensori la violazione:
1 - dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art.197 c.p.p., comma 1, lett. a) e art. 210 c.p.p. Inutilizzabilità
delle dichiarazioni di D'GO LE:
2 - dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'art. 603 c.p.p., comma 1. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione sia in ardine al diniego di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per effettuare perizia al fine di accertare l'esistenza di tracce dell'esplosivo utilizzato per il confezionamento della bomba nell'immobile di Caronno Pertusella;
3 - dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità di RM AS per i reati contestati;
4 - dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), e), in relazione agli artt. 192, 195 c.p.p. nonché art. 110, 416 bis cod. pen.. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità di RM AN per le imputazioni contestate;
5 - (memoria con motivi nuovi per RM AS) dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) e). Mancanza assoluta di motivazione in ordine alla ritenuta disponibilità dei rustico di Caronno Pertusella in capo al ricorrente. Inutilizzabilità delle dichiarazioni di D'GO LE;
6 - (ibidem) dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) sotto altro profilo. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per i delitti contestati, con specifico riguardo al problema dell'individuazione da parte del RR e al tema dell'alibi;
7 - (memoria con motivi nuovi per RM AN) dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), e). Manifesta illogicità di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per i reati contestati. Violazione degli artt. 192, 195 c.p.p. e art. 416 (bis) cod. pen..
Il primo motivo è infondato.
In appello la difesa aveva sollevato la questione di inutilizzabilità della deposizione di uno dei testimoni (D'GO LE) che costituiva una prova fondamentale nella motivazione della sentenza di primo grado.
La Corte territoriale ha invece ritenuto che la prova suddetta fosse ininfluente ai fini del decidere, senza esaminare la questione dell'inutilizzabilità della stessa, i ricorrenti contestano la possibilità per il giudice d'appello di decidere senza dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova, discendente all'incompatibilità del D'GO ad assumere l'ufficio di testimone, in secondo luogo, contestano la ritenuta non decisività della prova stessa per quanto concerne la responsabilità penale di RM AS nella strage di via Palestro in Milano. Infine deducono il travisamento del "tema probatorio". Sulla prima questione, osserva il Collegio che una regola del processo, seppure non sanzionata, dispone che il giudice del dibattimento dichiari prima della discussione o nelle premesse della sentenza quali prove sono utilizzabili al fine di decidere: anche per escludere il dubbio che il giudice possa essere comunque influenzato dalla presenza tra le prove di quella assunta in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, e non dichiarata come tale (art. 526 c.p.p., comma 1). Una tale dichiarazione appare logicamente superflua allorché nel giudizio di impugnazione il giudice applichi il cd. criterio di resistenza, vale a dire ritenga possibile, confrontandosi con le ragioni delle parti e con il ragionamento del primo giudice, pervenire al convincimento prescindendo dalla prova contestata. Un tale criterio è stato più volte affermato nell'applicazione dell'art. 603 c.p.p., atteso che la rinnovazione del dibattimento presuppone un giudizio di decisività della prova richiesta dalle parti, o dell'assoluta necessità della prova disposta d'ufficio, che logicamente precede quello sulla utilizzabilità della prova, se ritenute tale in primo grado (Cass. 9151/99 rv 213923). Ne consegue che l'annullamento della sentenza per vizio della motivazione sul punto comporterebbe un rinvio al giudice di merito inutiliter datum. La seconda questione, l'inutilizzabilità della prova suddetta per violazione dell'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. a), art. 210 c.p.p., art. 500 c.p.p., comma 1, si fonde con l'eccezione di travisamento della prova: espressione con la quale la difesa intende che le prove concretamente utilizzate dal giudice di appello non sono ne' idonee nè sufficienti a sostenere il giudizio di colpevolezza di RM AS. Si tratterebbe di prove volte a dimostrare la presenza di esplosivo del tipo utilizzato nell'attentato di via Palestro in un immobile (un rustico) sito in Caronno Pertusella, di proprietà del D'GO, nipote dell'imputato, ma che, in mancanza della deposizione testimoniale del medesimo, non dimostrano la disponibilità dell'immobile in capo all'imputato all'epoca dei fatti e l'effettivo uso da parte dello stesso.
Per tale aspetto il motivo è inammissibile.
Osserva il Collegio che il vizio della motivazione rilevante in sede di legittimità richiede che venga indicata una ragione specifica e manifesta di illogicità della sentenza impugnata, come dispone l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Nel caso in esame i ricorrenti contrappongono invece un proprio giudizio, diretto a inficiare il criterio di resistenza, opposto a quello adottato dal giudice di appello, senza tuttavia indicare un vizio logico "manifesto" della soluzione adottate dalla Corte territoriale.
Vero è che con la suddetta espressione di "travisamento della prova" la difesa deduce anche un vizio logico della motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nel tentativo di superate le ambiguità della deposizione del teste D'GO, al quale l'accusa ha dovuto contestare le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari circa la disponibilità e l'uso del rustico da parte dell'imputato, e ne inficiano in definitiva l'attendibilità. La censura resta assorbita in quella sull'inutilizzabilità della prova, visto che della testimonianza in questione il giudice di appello non ha tenuto conto ai fini della motivazione dei provvedimento impugnato.
Per completezza di motivazione, osserva il Collegio che, tanto nel giudizio di primo che in quello di secondo grado, la colpevolezza dei ricorrenti è fondata sullo specifico collegamento tra l'indicazione del paese, Arluno, dove il RR e il Lo RO dovevano incontrare, e incontrarono, il destinatario della spedizione dell'esplosivo, il rapporto di parentela tra RM AS e il proprietario del rustico di Caronno Pertusella, il rinvenimento delle stracce di esplosivo in quello stabile, e, a contrariis, la mancanza di qualsiasi prova storica o logica che la scelta del rustico da parte degli attentatori fosse casuale, senza rapporto con RM AS e il nipote proprietario dei rustico.
Il secondo motivo è infondato.
Occorre premettere che la richiesta di rinnovazione del dibattimento non genera l'obbligo del giudice di appello di provvedere in tal senso, e che l'obbligo di motivare il rigetto della richiesta della parte è implicitamente assolto ne complesso della motivazione, ove si regga logicamente anche senza la prova richiesta, mentre, in caso di riapertura del dibattimento. L'ordinanza deve giustificare, a fronte di una presunta completezza del dibattimento di primo grado (art. 506 c.p.p., comma 1, art. 507 c.p.p.: Cass. 11019/96 rv 206324), le ragioni per cui il giudice di appello non ritiene di essere in grado di decidere allo stato degli atti e il perché la prova nuova o rinnovata potrebbe colmate la ravvisata lacuna istruttoria.
Il rigetto della richiesta di rinnovazione de dibattimento si traduce quindi, in sede di legittimità, non già in una ipotesi di violazione della legge processuale (art. 603 c.p.p. ma di vizio della motivazione della sentenza che conclude il giudizio di secondo grado (Cass. 9151, cit.).
A tale proposito, la difesa premette che, essendo disponibili altri reperti da sottoporre a perizia, possibile anche a distanza di tempo dall'epoca del fatto, ed essendo preferibile un accertamento in contraddittorio fra le parti rispetto agli accertamenti svolti su incarico dei pubblico ministero, la Corte territoriale doveva considerare le osservazioni del consulente tecnico di parte, secondo il quale il sistema adottato per l'analisi delle particelle di sostanze esplosive presenta margini di non inequivoca concludenza, per superare i quali sarebbero state necessarie altre analisi, tuttora possibili e condotte con differenti metodologie (quali spettrometria di massa ad alta risoluzione, "TEA"), nonché il confronto dei dati di laboratorio così ottenuti con quelli già presenti negli atti processuali.
Osserva il Collegio che il giudice di primo grado ha esposto, nelle premesse della sentenza, i limiti tecnici del sistema di indagine utilizzato dal perito d'ufficio nell'analisi delle tracce scoperte, ma solo a distanza di anni, nell'immobile di Caronno Pertusella, che ha dimostrato la presenza in quel luogo di due dei sei elementi del composto utilizzato nei siti, compreso quello di via Palestro, dove si verificarono le esplosioni riconducigli al piano stragista del 1993 (tritolo - TNT -, nitroglicerina, etilenglicodinitrato - EGND -, dinitrotoluene, pentrite - PETN -, T4 - RDX), mentre le altre tracce, e soprattutto quelle di tritolo, componente principale, non vennero rinvenute perché le tracce stesse sono estremamente volatili e alterabili per il tempo o per l'umidità (solo l'EGND non è rilevabile dal sistema Ionoscan utilizzato).
Il motivo non considera che compete al giudice del merito valutare l'efficacia del metodo adottato dal perito e dei risultati raggiunti, valutazione che la Corte territoriale ha compiuto, concludendo che il sistema adottato ("Ionoscan 400") su microtracce di pentrite e di "T4" rintracciate nell'immobile (come detto, due dei cinque composti rilevati nei siti delle esplosioni) fosse adeguato, e non necessitasse di ulteriori conferme, atteso che i risultati ottenuti dimostravano la compatibilità delle tracce rilevate nel rustico di Caronno Pertusella con quelle presenti sulla scena del delitto in via Palestro, mentre il mancato rinvenimento di tracce del tritolo e delle altre sostanze all'interno del rustico era attribuibile alla menzionata caratteristica volatilità e instabilità di tali elementi.
Il terzo motivo è inammissibile.
Premesso che non è contestato il criterio, accolto in giurisprudenza, per cui la prova testimoniale può essere frazionata nel suo contenuto ai fini della decisione, osserva il Collegio che la censura rivolta alla prova costituita dalla deposizione testimoniale di RR ET (collaboratore di giustizia, con mansioni di autotrasportatore, descritto nella sentenza 06.06.98 della Corte di Assise di Firenze, relativa ad altri imputati per i medesimi fatti, come colui che scaricò in varie città italiane l'esplosivo utilizzato per le stragi deliberate nel 1993 dai vertici del clan mafioso di BR, in Palermo) è, sotto tale aspetto, manifestamente infondata.
Coerentemente al suddetto principio la Corte territoriale ha infatti distinto nella deposizione in questione un nucleo fondamentale qualificabile come prova diretta di colpevolezza, costituita dalla circostanza che, durante la fase finale del trasporto dell'esplosivo da Palermo a Arluno, Lo RO OS (collaboratore di giustizia), che accompagnava il RR, cercò invano di mettersi in contatto telefonico con il destinatario, poi incontrato, come convenuto, in Arluno.
Secondo la difesa, non è attendibile il RR allorché dichiara di non essere in grado di riconoscere la persona alla quale, giunto a Arluno, consegnò l'esplosivo, anche se costui partecipò alle operazioni di scarico, sulla base di alcune circostanze, indicate come univoche e convergenti alla dimostrazione dell'assunto, che la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione, e che dimostrano come l'"uomo di Arluno" non poteva essere l'imputato;
inoltre il RR non sarebbe attendibile dove parla delle telefonate effettuate all'indirizzo del RM AS in Arluno, senza avere risposta, in mancanza dei relativi tabulati telefonici e di conseguenti accertamenti di polizia giudiziaria.
Osserva il Collegio che proporre ipotesi alternative, pur dotate di logica coerenza interna, non è sufficiente a mettere in dubbio quella adottata dal giudice, se si tratta di ricostruzioni indimostrate a fronte di quella che si basa su una prova diretta: ne' attraverso la prospettazione di una diversa ipotesi, pur basata su massime di comune esperienza, può essere inficiata l'attendibilità di un testimone relativamente alla deposizione nel suo complesso, al fine di ricostruire una prova logica a discarico (la diversa identità del destinatario della spedizione, che resta non dimostrata).
Correttamente quindi la Corte territoriale ha motivato la statuizione di conferma della condanna dopo aver accertato l'inconferenza delle eccezioni della difesa sull'attendibilità ed, estrinseca delle dichiarazioni del teste, e senza occuparsi di quei motivi di appello che, in quanto non riferibili a fatti accertati, o a regole scientifiche, restano nell'ambito della genericità dei motivi di impugnazione (art. 581 c.p.p.). Ed invero nessuna delle considerazioni della difesa esclude che la persona incontrata dal teste e da lui non riconosciuta nell'imputato fosse in realtà l'imputato stesso: non il fatto che per scaricare l'autocarro fossero necessarie tre o quattro persone, che la difesa indica nel RR, nel RO oltre al destinatario della spedizione, nè la circostanza che il RR si fosse presumibilmente trovato a contatto o molto vicino a costui nello scaricare le casse più pesanti (anche di 100 Kg.) di esplosivo, ne' la descrizione di alcune caratteristiche fisiche di tale persona (altezza, età attaccatura dei capelli), che i giudici del merito hanno anzi ritenuto compatibili con le caratteristiche somatiche dell'imputato, ne' il tipo di abbigliamento o il tipo e colore dell'autovettura utilizzata per recarsi sul luogo dell'incontro, che i giudici del merito hanno valutato e motivatamente ritenuto nella sostanza compatibili con la presenza dell'imputato in Ariano, nel giorno in cui l'esplosivo venne recapitato dal RR.
Ed invero la Corte territoriale ricollega i fatti che si sono svolti ad Arluno al successivo deposito in Caronno Pertusella dell'esplosivo (e della miccia) occorso per compiere l'attentato di via Palestro, indizio la cui valenza probatoria discende dalla logica convergenza con altri indizi raccolti e che indicano in RM AS il destinatario della spedizione dell'ordigno, poi impiegato in via Palestro.
Il quarto motivo è infondato.
Deduce la difesa di RM AN che il rapporto parentale, di fratellanza, con RM AS non surroga la incompletezza della prova e che le dichiarazioni dei collaboratori ME ET e Di IP QU non sono ne' intrinsecamente attendibili, ne' esternamente riscontrate (art. 192 c.p.p., comma 3), e comunque sono oggettivamente inidonee a dimostrare, sul piano materiale e sul piano psicologico, l'apporto causale dell'imputato alla commissione dei fatti di cui è imputato.
La dichiarazioni accusatorie dei due collaboranti sono infatti de relato, senza che sia stata valutata la fonte di riferimento (NO ES, del primo, e NO VI, del secondo: art.195 c.p.p., comma 7).
Osserva il Collegio che, come correttamente ritenuto nella sentenza di primo grado, la cui motivazione si integra, per le parti corrispondenti, con quella di appello impugnata, "il collegamento di parentela, di amicizia o di comunanza criminale tra i mafiosi coinvolti nell'organizzazione e nell'esecuzione delle stragi e i basisti" costituisce un elemento logico che si collega a quello già individuato nelle indagini fiorentine, la presenza di un basista della strage di via Palestro, localizzato in Arluno, paese dell'hinterland milanese, che Lo RO e NO specificamente indicarono al RR, come sede del destinatario dell'esplosivo. Il rapporto parentale, di per sè neutro, non è più tale se si collega all'appartenenza ad associazioni di stampo mafioso o camorristico (cfr. L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 3), di guisa che, nel caso in esame, tra il ricorrente, condannato per appartenenza all'associazione mafiosa "cosa nostra", e il fratello AS, incensurato, assume valenza significativa, corroborata da altri clementi fattuali (la residenza di RM AS in Arluno, le indagini negative sulla presenza in quel luogo di altre persone collegabili ad ambienti mafiosi siciliani) che funzionalmente si inseriscono nella complessa organizzazione degli attentati che, in quanto commessi in località distanti fra loro e da Palermo, programmati per lo stesso giorno e alla stessa ora, con l'utilizzo del medesimo esplosivo e con analoghe modalità di impiego, richiedevano necessariamente una "base" locale nella fase operativa. In ordine ai citati collaboranti di giustizia, i giudici del merito hanno correttamente ritenuto che la chiamata in reità del ME avveniva nell'ambito della comune appartenenza, del dichiarante de relato e della sua fonte di conoscenza, al medesimo gruppo mafioso, da qualificarsi dunque come chiamata diretta. Nel caso del ME la fonte di riferimento è stata comunque sentita: il NO ha negato la sua appartenenza a "cosa nostra" e la sua partecipazione all'organizzazione e all'esecuzione delle stragi del 1993, per le quali subì una condanna definitiva;
la Corte di assise di Milano ha ritenuto la sua deposizione inattendibile, non inficiante la rilevanza probatoria delle dichiarazioni del ME, giudicate intrinsecamente attendibili in molti processi e obbiettivamente riscontrate.
Quanto al collaborante Di IP, la notizia appresa dal NO era quella che identificava una persona coinvolta nelle stragi in un gioielliere, affiliato a "cosa nostra", con esercizio in via Oreto, in Palermo, ulteriormente identificato, all'esito di indagini, nell'imputato. Non sussiste alcuna confusione nella sentenza impugnata, tra le fonti di riferimento dei propalanti, come sostenuto dalla difesa, perché il riferimento è alle dichiarazioni dei collaboranti per gli aspetti non dimostrati (che RM AN fosse l'autista di GA LE) e quelli dimostrati (l'attività di gioielliere o la disponibilità in capo all'imputato di un'autovettura di marca "Suzuki" Vitara, di un particolare colore grigio).
Deduce la difesa che il Di IP è stato assolto, nella sentenza di Firenze, dalle accuse di strage, in particolare quella di via Palestro, salvo quella di LO (che, con l'attentato allo stadio Olimpico e in via Fauro precedette quelli di S. AN in Laterano e S. RG al Velabro, tutti a Roma, quello di via dei Gergofili a Firenze, quello di via Palestro a Milano), per cui non dimostrata la conoscenza da parte del teste dell'organizzazione delle stragi per cui è causa e di coloro che vi parteciparono. La dichiarazione del NO, di aver incontrato più volte a Roma il ricorrente, che aveva assunto il ruolo di coordinamento dell'attività delle persone coinvolte nell'organizzazione e esecuzione delle stragi, può essere ritenuta coerente con la conoscenza da parte del NO delle persone che parteciparono alle stragi, ma non dimostrativa di una sua presenza a Roma e tanto meno di una fattiva partecipazione alle stragi, di Roma o altrove, per le quali è stato assolto con sentenza passata in giudicato della Corte di Assise di appello di Firenze. Deduce la difesa che dalle dichiarazioni del collaborante ME risulta la partecipazione dell'imputato alla esecuzione di una delle stragi, essendo stato poi estromesso dal gruppo degli esecutori, ma potrebbe trattarsi di una delle stragi per cui non è processo (strage di Firenze) e comunque da un'indicazione tasto generica non poteva trarsi la prova di una compartecipazione dell'imputato, prima di essere estromesso, a tutte le stragi di cui all'imputazione, in particolare di quella di via Palestro a Milano. Viceversa il tema dell'idoneità delle dichiarazioni del ME a sorreggere l'accusa non è stato affrontato, nonostante i motivi di appello, nella sentenza impugnata.
Inoltre il compimento delle stragi venne deliberato al vertice (la cd. ala stragista di "cosa nostra" del mandamento di BR) al quale non partecipava il ricorrente, ne' vi è prova di un suo contributo rilevante sul piano causale all'esecuzione materiale del reato.
Infine, le dichiarazioni dei due collaboranti appaiono sostanzialmente eterogenee proprio sul nucleo essenziale dei fatti, in quando Di IP parla di una imprecisata partecipazione all'organizzazione delle stragi e il ME di una estromissione, non sa se preceduta dal coinvolgimento in un singolo caso: le dichiarazioni, su fatti appresi da terzi, generiche in quanto prive di riferimenti fattuali riconducibili a un episodio specifico, neppure identificano con certezza il ricorrente.
Premesso che la prova costituita dalla cd. convergenza del molteplice non viene meno per eventuali discrasie, interne o esterne, di dette dichiarazioni se ricorre la convergenza sul nucleo fondamentale delle deposizioni, ne' viene meno, per tale motivo, il giudizio di affidabilità dei dichiaranti (Cass. 17248/04 rv 228659), osserva il Collegio che su temi sollevati nel motivo in esame sussiste la competenza esclusiva del giudice di merito, essendo precluso in cassazione un controllo diretto degli elementi probatori acquisiti a processo.
Per quanto concerne il Di IP, va ribadito che correttamente i giudici del merito hanno ritenuto come testimonianza diretta, non de relato, la deposizione accusatoria del collaborante, il che esclude l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 195 c.p.p., tanto al NO, quanto alle fonti da NO menzionate circa episodi non vissuti personalmente, seppure non identificate, trattandosi di notizie apprese perché circolanti all'interno della consorteria mafiosa di appartenenza. Di IP ha dichiarato che il ricorrente venne inviato direttamente da GA LE per mettere ordine tra gli esecutori delle stragi, il che dimostra lo stretto rapporto dell'imputato con i vertici dell'organizzazione mafiosa, in particolare con il capo del mandamento, NO EP (e fino all'attesto di costui nel gennaio del 1994). Il NO, imputato di tutte le stragi, venne condannato per quella di LO e assolto per le altre, ma certamente ne era a conoscenza allorché indicò il luogo in cui RM AN si era recato (Roma, o Firenze, o Milano), vale a dire uno dei tre luoghi dove vennero in effetti commessi i delitti di strage.
ME e NO erano appartenenti al gruppo di fuoco di BR, insieme latitanti a SI (al mandamento di SI era affiliato l'imputato, come collegato a NO): le dichiarazioni del ME su fatti appresi da NO (che il ricorrente aveva partecipato ad uno sola strage, non precisando quale) non solo sono indizianti e non generici, circa la partecipazione dell'imputato, ma vengono valutati in sentenza nell'insieme degli elementi di prova acquisiti al processo. La tesi difensiva, della divergenza delle dichiarazioni dei due collaboranti, in appello e come rinnovata in cassazione, non supera la motivazione fornita dal giudice di primo grado: "la coerenza delle due indicazioni consiste nel fatto che entrambi i dichiaranti hanno riferito di un comportamento del RM (o del gioielliere di via Oreto) contestato dagli altri componenti del gruppo incaricato di eseguire le stragi, ragione per cui ne fu chiesta a NO la sostituzione". Motivazione nella quale non sono indicati vizi manifesti di logicità (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)).
Il sesto motivo è manifestamente infondato.
Il difensore ribadisce l'essenzialità della deposizione del teste D'GO nell'iter logico della sentenza di condanna, e ne deduce l'inutilizzabilità per incompatibilità con l'ufficio di testimone in quanto, inizialmente indagato nella qualità di proprietario e detentore del rustico in Caronno Pertusella, non aveva visto definire le sua posizione processuale con sentenza irrevocabile (di proscioglimento, di condanna, di applicazione della pena): ne' era stato sentito con la procedura di cui all'art. 210 c.p.p.. Rinviando alla motivazione che precede sull'assorbimento della censura, osserva il Collegio che nella stessa non si fa comunque alcun riferimento a una formale attribuzione della qualità di indagato al D'GO da parte del pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, o a dichiarazioni autoindizianti rese dal medesimo agli inquirenti, presupposto per l'applicabilità delle disposizioni che si assumono violate.
La seconda questione, relativa al mancato riconoscimento fotografico dell'imputato da parte del RR nella fase delle indagini preliminari, si risolve in una questione di fatto, circa il significato da attribuire alle dichiarazioni del teste nel dibattimento (fonte indiziaria a carico, secondo i giudici di primo grado). Il fatto che i giudici di appello non abbiano considerato i motivi di impugnazione sul punto dipende dall'ininfluenza attribuita alla deposizione del teste ai fini della decisione. Analoghe considerazioni valgono circa le censure per omessa risposta ai motivi di appello in punto di telefonate dal Lo RO all'indirizzo di Arluno, gli abiti sporchi del cd. uomo di Arluno, il tipo e il colore dell'autovettura dello stesso, che la Corte di appello, confermando quella di primo grado, ha ritenuto implicitamente marginali rispetto al thema decidendum.
Quanto all'alibi con il quale il ricorrente sostiene la sua presenza a Reggio Calabria il giorno 23 luglio 1993, data incompatibile quindi con la presenza in Arluno all'incontro con il RR e il Lo RO, e non solo nel giorno 22 del mese, come accertato in sentenza, lo stesso risulta inattendibile per una circostanza, posta in luce in primo grado e ribadita in appello, che ne dimostra l'infondatezza, vale a dire, è l'impossibilità di visitare un degente nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di quella città, come invece dichiarato dall'imputato. D'altra parte, senza lai certezza della presenza di RM AS nel reparto suddetto, hanno ritenuto i giudici dei merito che non vi fossero neppure prove certe della sua presenza in Reggio Calabria nel giorno in questione. Il motivo si risolve in un diverso apprezzamento del peso probatorio delle testimonianze favorevoli all'imputato, in specie di familiari, il cui contenuto non è stato ritenuto attendibile o sufficientemente specifico dai giudici del merito, con una valutazione che esula dal controllo di legittimità in Cassazione.
Il settimo motivo è manifestamente infondato.
Nei motivi nuovi per RM AN la difesa ribadisce che non vi è prova diretta del coinvolgimento dell'imputato nei delitti per cui ha riportato condanna, ma solo di un generico coinvolgimento nelle stragi del quale riferiscono i collaboranti ME e Di IP, senza individuare ne' un ruolo ne' gli episodi cui lo stesso avrebbe partecipato come protagonista.
Sulla natura diretta e non de relato, sulla possibilità di un vicendevole riscontro delle dichiarazioni dei due collaboranti si rinvia alla motivazione che precede.
Sulla identificazione del ricorrente non sono allegati elementi diversi da quelli prospettati nel ricorso.
Il fatto che RM AN non fosse autista di GA, il fatto che il NO non fosse fonte del Di IP ma del ME, l'inattendibilità del NO, per non aver partecipato alle stragi di cui è causa, la mancata prova di un effettivo contributo dell'imputato prima di essere estromesso dal programma stragistico, il fatto che i collaboratori RR e SC non abbiano indicato l'imputato come autore o partecipe dei fatti, e neppure i collaboratori RI e GA appartenenti alla cosca di BR, il fatto che dalle indagini di polizia giudiziaria non siano emersi è collegamenti con Lo RO e col NO, ne' alcun coinvolgimento nelle stragi risulti dagli esiti delle intercettazioni telefoniche o ambientali, e, per contro, la sua presenza a Palermo tra il 23 e il 26 luglio 1993, deducibile dai tabulati telefonici, costituiscono censure che non tengono conto ne' delle prove acquisite nel processo svoltosi a Firenze e richiamato nella motivazione della sentenza impugnata, ne' delle motivate confutazioni delle suddette tesi difensive effettuata dal giudice di primo grado e richiamate in quello di appello, secondo le quali dall'unitarietà, almeno parziale, del gruppo di fuoco, dalla medesimezza delle modalità esecutive, che hanno consentito di realizzare le stragi in tre diverse città quasi contemporaneamente, emerge un progetto criminoso cui corrisponde una struttura organizzativa unitaria nella quale il ricorrente è intervenuto svolgendo, per conto dei vertici, un ruolo di coordinamento per assicurare appunto l'unitarietà dell'azione di strage, rispetto alle quali si prospettano come censure in punto di fatto, non deducibili in Cassazione.
Ritenuta la prevalenza delle ragioni di infondatezza su quelle di inammissibilità, i ricorsi sono respinti e i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio e di quelle sostenute dalle parti civili, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese sostenute dalla Parte Civile Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'interno e dei Beni culturali e ambientali, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 e dal Comune di Roma, che liquida in Euro 2.500,00 complessive.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2006