Sentenza 18 marzo 2008
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, richiesta sulla base della Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'omessa traduzione degli atti trasmessi dallo Stato richiedente non preclude all'autorità giudiziaria italiana di ricorrere all'ausilio di un interprete per colmare le omissioni della traduzione degli atti utili ai fini della decisione da adottare.
Commentario • 1
- 1. Richiesta estradizionale al ministero, ma non trasmessa al giudice (Cass. 18594/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 maggio 2025
Ai fini del rispetto del termine di 40 giorni per la trasmissione della documentazione prevista dalla Convenzione europea dell'estradizione, avvenuta per via diplomatica e in attesa di traduzione presso il Ministero, va comunque accertato che sia stata trasmesso il mandato di arresto da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato richiesto. Il mancato arrivo della documentazione allegata alla domanda di estradizione entro il termine di quaranta giorni dall'applicazione della misura cautelare, comporta la revoca del provvedimento coercitivo, senza dispiegare alcun effetto sull'ulteriore corso della procedura estradizionale. In tema di estradizione per l'estero, l'inosservanza della …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2008, n. 18704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18704 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 18/03/2008
Dott. MANNINO Felice Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - N. 754
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 150/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL ON OR, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano 24 ottobre 2007;
sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del dr. Santi CONSOLO, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
Sentita l'arringa del difensore, avv. FRATARCANGELI Rosanna, la quale ha aderito alla richiesta del P.G..
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 24 ottobre 2007 la Corte d'appello di Milano dichiarava LD ON EL dichiarava sussistenti i presupposti per l'estradizione di LD ON EL, richiesta dalla Repubblica di Romania.
Avverso l'ordinanza il LD ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione della L. 20 febbraio 1975, n. 127, art. 31 di ratifica della convenzione bilaterale Italia-Romania dell'11 novembre 1972 e mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) che consente l'estradizione per una condanna a pena superiore ad un anno;
2. violazione della L. 20 febbraio 1975, n. 127, art. 31 di ratifica della convenzione bilaterale Italia-Romania del 11 novembre 1972 e mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) in relazione all'indulto concesso in Italia con L. 31 luglio 2006, n. 241;
3. inosservanza dell'art. 6, comma 3, lett. d) della CEDU (art. 606 c.p.p., lett. b)) perché i vizi eccepiti davanti al primo Giudice,
erroneamente ritenuti non lesivi dei diritti della difesa, riguardavano la conoscenza dell'esistenza del processo penale e la possibilità di difendersi nel giudizio;
4. erronea applicazione dell'art. 201 disp. att. c.p.p. e della L. 20 febbraio 1975, n. 127 cit., art. 3, (art. 606 c.p.p., lett. b) per omessa traduzione in lingua italiana di alcuni articoli del codice penale rumeno a cui fa riferimento la domanda di estradizione;
5. inosservanza delle norme relative alla notifica (art. 606 c.p.p., lett. c)) perché gli atti del procedimento e, in particolare, l'avviso di deposito della requisitoria del P.G., il decreto di citazione a giudizio e la sentenza) non sono stati notificati nel domicilio eletto presso il difensore.
L'impugnazione è infondata.
La Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista di Romania concernente l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale conclusa a Bucarest il 11 novembre 1972, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 20 febbraio 1975, n. 127 (G.U. n. 112 del 29 aprile 1975) in seguito all'ingresso della Romania nell'Unione Europea e alla conseguente adesione alla Convenzione Europea di Estradizione di Parigi 13 dicembre 1957, deve ritenersi abrogata per disposizione dell'art. 28 di quest'ultima convenzione. Peraltro la norma dell'art. 31 della citata convenzione bilaterale - su cui il ricorrente fonda la propria eccezione - secondo la quale l'estradizione, ai fini del procedimento penale, si ammette soltanto se in conformità alle leggi di entrambe le Parti contraenti, il fatto comporti una pena privativa della libertà personale superiore nel massimo a due anni, oppure una pena più severa o, se venga richiesta alfine dell'esecuzione della pena, solo se la condanna pronunciata sia superiore ad un anno o più severa, deve ritenersi comunque abrogata dall'art. 2 della Convenzione Europea (Reati motivanti l'estradizione), la quale, di seguito alla disposizione per cui danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa, stabilisce che quando la condanna a una pena è stata pronunciata o una misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio della Parte richiedente la sanzione presa dev'essere di almeno quattro mesi.
Nel caso in esame l'estradizione esecutiva riguarda la sentenza della Pretura di Babadag 22 agosto 2001 n. 203, di condanna del LD alla pena di un anno di reclusione per il reato di concorso in furto aggravato in danno di Bahaciu Toader, oggetto dell'ordine di esecuzione n. 1887/443/2003 del 30 giugno 2003, è stata pronunciata nel territorio della Repubblica di Romania, per cui il limite di pena imposto dalla C.E.E. all'estradizione è di quattro mesi. Di conseguenza il primo motivo dì ricorso risulta infondato. Per quanto riguarda il secondo motivo, questa Corte si è già pronunciata sulla questione dedotta, riguardo a fattispecie analoga, nella quale il ricorrente, richiesto in estradizione dalla Romania, aveva invocato l'applicazione dell'indulto di cui alla L. 31 luglio 2006, n. 241, statuendo che in tema di estradizione per l'estero, non costituisce causa ostativa alla estradizione esecutiva richiesta sulla base della Convenzione europea del 1957 l'indulto concesso dallo Stato richiesto in quanto si tratta di un atto di clemenza generalizzato, che non può riguardare le sentenze di Stati esteri (Cass., Sez. 6^, 13 novembre 2006 n. 40693, ric. Cocian). Non vi è quindi lesione del principio della doppia incriminabilità, già sancito dall'art. 31, comma 2 della predetta convenzione bilaterale ed ora dall'art. 2 C.E.E..
Anche questo motivo è pertanto infondato. Lo stesso deve dirsi per il terzo motivo.
Questa Corte, infatti, ha ritenuto che non ricorrono le condizioni per rifiutare l'estradizione del condannato in contumacia se l'ordinamento dello Stato richiedente riconosce a quest'ultimo, ove non abbia avuto conoscenza del procedimento, il diritto di chiedere la rinnovazione del giudizio, con riferimento alla richiesta di estradizione di un condannato in contumacia del pari avanzata dalla Romania, il cui codice di rito penale prevede che, nel caso in cui sia richiesta l'estradizione di una persona giudicata e condannata in contumacia, la causa potrà essere giudicata di nuovo dall'Autorità giudiziaria che ha giudicato in primo grado, su richiesta del condannato (Cass., Sez. 6^, 17 aprile 2007 n. 34480, ric. Timcu). Pertanto la motivazione della sentenza impugnata appare sostanzialmente esatta quando parla di vizi procedurali non dimostrati, pur peccando di inesattezza in ordine all'irrilevanza degli stessi per il diritto italiano.
In ordine al quarto motivo si osserva che:
In tema di estradizione per l'estero, l'omessa traduzione degli atti trasmessi e, in particolare, degli articoli del codice penale dello Stato richiedente, non costituiscono motivo di nullità in quanto non precludono all'autorità giudiziaria italiana di ricorrere all'ausilio di un interprete per colmare le omissioni della traduzione degli atti utili ai fini della decisione da adottare (Cass., Sez. 6^, 24 maggio 2007 n. 24707, ric. Lupan). Nè, ad ogni modo, può determinare lesione dei diritti della difesa, se, come nella specie, l'estradizione riguarda un cittadino di quello stesso Stato, per il quale la traduzione in lingua italiana è evidentemente supeflua.
Anche questo motivo è perciò infondato e lo stesso è a dirsi per il quinto.
Il decreto di citazione davanti alla Corte d'appello di Milano per l'udienza del 24 ottobre 2007, data nella quale è stata pronunciata la sentenza, è stato notificato il 1 ottobre 2007 presso l'avv. Fabrizio Aronica di Pavia. In ogni caso, l'eventuale nullità sarebbe stata sanata perché il LD è stato presente all'udienza ed ha reso dichiarazioni, per cui la notifica ha comunque raggiunto lo scopo. E la sentenza di estradizione è stata notificata al LD sia presso l'avv. Aronica il 9 novembre 2007, sia personalmente il 23 novembre successivo.
Pertanto il ricorso dev'essere rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2008