Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2008, n. 18704
CASS
Sentenza 18 marzo 2008

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Massime1

In tema di estradizione per l'estero, richiesta sulla base della Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'omessa traduzione degli atti trasmessi dallo Stato richiedente non preclude all'autorità giudiziaria italiana di ricorrere all'ausilio di un interprete per colmare le omissioni della traduzione degli atti utili ai fini della decisione da adottare.

Commentario1

  • 1Richiesta estradizionale al ministero, ma non trasmessa al giudice (Cass. 18594/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 maggio 2025

    Ai fini del rispetto del termine di 40 giorni per la trasmissione della documentazione prevista dalla Convenzione europea dell'estradizione, avvenuta per via diplomatica e in attesa di traduzione presso il Ministero, va comunque accertato che sia stata trasmesso il mandato di arresto da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato richiesto. Il mancato arrivo della documentazione allegata alla domanda di estradizione entro il termine di quaranta giorni dall'applicazione della misura cautelare, comporta la revoca del provvedimento coercitivo, senza dispiegare alcun effetto sull'ulteriore corso della procedura estradizionale. In tema di estradizione per l'estero, l'inosservanza della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2008, n. 18704
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18704
Data del deposito : 18 marzo 2008

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