Sentenza 2 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/10/2003, n. 14733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14733 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2003 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZ 2 J 7 .N.11368/01 Presidentecron. 29735 Composta dagli Ill. mi Magistrati. SENESE Dott. Salvatore Rep. Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Ud.
3.4.03 Dott. Paolo STILE Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Dott. Camilla DI IASI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso di essa domiciliato a via dei Portoghesi, 12 in Roma;
- ricorrente-
contro
M SI IA - intimata - 2 7 -1- 19 avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1098 del 20.4.2000, reg. gen. n. 921/98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 aprile 2003 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 2.4.2000 il Tribunale di Bari rigettava l'appello del Ministero dell'Interno nei confronti di NI IA, confermando che il diritto a rivalutazione ed interessi sui ratei di una prestazione assistenziale, riconosciuta con decorrenza 1.8 1985 e corrisposta con arretrati nel dicembre 1989, non era prescritto alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio. Premesso che era pacifica l'applicabilità al credito della prescrizione decennale, che il pagamento della sorta capitale non costituisce riconoscimento del debito e fatto interruttivo della prescrizione, rilevava che tale natura doveva invece riconoscersi al provvedimento amministrativo di riconoscimento della prestazione nella sua globalità emesso il 15.1.1990 e portato a conoscenza dell'interessata il 26.1.90. Rilevava, he quindi non era decorso il nuovo termine decennale dalla data di comunicazione del provvedimento di riconoscimento del diritto alla prestazione alla data 17.2.1997 di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio. Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico complesso motivo il Ministero dell'Interno, l'intimata non si è costituita. -2- MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso il Ministero dell'Interno, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt.2935, 437, contesta che dalla data di maturazione dei singoli ratei sino al pagamento di essi non si potesse far valer il diritto agli accessori, afferma invece che il termine di prescrizome decorre dal sporgere del diritto ai singoli ratei, salvo che per i primi per i quali decorre dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa. Contesta inoltre che il pagamento della sorta capitale costituisca riconoscimento del debito per gli accessori. Le censure sono infondate in quanto investono principi non affermati dalla sentenza impugnata, che non ha fondato il rigetto dell'eccezione di prescrizione sulla mancata decorrenza del termine ex art.2935 c.c. per una presunta impossibilità di esercizio del diritto sino al pagamento della sorta capitale ed ha anche escluso, pag.9, che il pagamento degli arretrati, in quanto adempimento parziale di una unitaria obbligazione comprendente rivalutazione, costituiscaanche interessi e riconoscimento dell'intero debito. La sentenza impugnata ha ritenuto, invece, che il decorso della prescrizione decennale, che aveva preso a decorrere dalla data di maturazione dei singoli ratei, e per il primo dal 1.8.1985, era stato interrotto per tutti i ratei, ex art.2944 c.c., dal riconoscimento del diritto in sede amministrativa avvenuto il 15.1990 e portato a conoscenza della NI il 26.1.1990, sicché da questa data aveva ripreso a -3- decorrere il termine decennale che non era decorso quando, il 17.2.1997, fu notificato l'atto introduttivo del presente giudizio. * Questa è la ragione che ha fondato nella sentenza impugnata il rigetto dell'eccezione di prescrizione e che il Ministero non ha contestato con il ricorso per cassazione, che va pertanto respinto. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità essendo il ricorrente soccombente e l'intimata non costituita.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese. Così deciso in Roma il 3 aprile 2003 Femanlift. Il Pres Il Consigliere est. idente CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 2 OTT. 2003 oggi, IL CANCELLIERE one are -4-