Sentenza 12 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2002, n. 10147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10147 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2002 |
Testo completo
0 147/0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POOLO ITALIANO CONT P EMA DI CASSAZIONE LA CORTE Oggetto ALIMENTI SEZIONE PRIMA CIVILE FALLITO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23754/99 LOSAVIO Presidente Dott. Giovanni PROTO Rel. Consigliere Dott. Vincenzo Cron.27120 Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere Rep. 2012 ADAMO - Consigliere Dott. Mario Ud.18/02/2002 SALME - Consigliere Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA VIASTELLA ANTONIO, MUZIO CLEMENTI 18, presso l'avvocato GIUSEPPE PRUDENZANO, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINICIO TURELLO, giusta mandato a margine CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE del ricorso;
Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE
- ricorrente -
per diritti SS.... 3LUG, 2002
contro
IL CANCELLIERE FALLIMENTO STELLA ANTONIO, quale socio occulto della US NL E LL OV di VENIER EUGENIO CANCELLERIA C. Snc, in persona del Curatore, elettivamente 2002 21, presso domiciliato in ROMA PIAZZA VESCOVIO 422 l'avvocato TOMMASO MANFEROCE, che lo rappresenta e 1 A difende, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente avverso il decreto del Tribunale di PADOVA, Sezione Fallimentare, emesso il 20/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2002 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Prudenzano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con provvedimento in data 8 luglio 1999 il giudice delegato al fallimento di LL NI dispose l'assegnazione al fallito di lire 1.710.000 - somma che la Cassa Previdenza Geometri gli corrispondeva mensil- - e l'acquisizione al fallimento di ogni altra mente somma dovutegli da terzi. Pronunciando su reclamo proposto avverso questo provvedimento dallo LL e dal coniuge, EL OR zi, il Tribunale di Padova, con decreto del 20 ottobre 1999, ritenne infondato il ricorso nella parte in cui i ricorrenti avevano chiesto l'assegnazione anche della pensione INPS di lire 926.000. 2 1 Il Tribunale osservò che per il mantenimento pro- prio e della moglie lo LL poteva contare sull'importo netto mensile di lire 1.710.000; che i co- niugi non avevano figli;
che la OR era proprietaria della casa di abitazione in cui viveva col marito, ti- tolare di una quota indivisa di altro immobile, e pote- va anche contare sull'importo spettantele quale cointe- stataria del libretto di risparmio (per la parte non acquisita al fallimento); che, infine, nella valutazio- ne di cui all'art. 46 n.2 1.fall., dovevano essere com- presi anche gli apporti degli altri componenti del nu- cleo familiare. Avverso questo provvedimento lo LL ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Il falli- mento ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso il ricorrente de- nuncia violazione dell'art. 46 1.fall. e carenza motiva- zionale in relazione alla necessità di mantenimento del nucleo familiare LL-OR, alla luce delle condi- zioni di salute degli stessi, della loro età avanzata e di ogni altra condizione fattuale. Il ricorso, proposto ai sensi dell'art.111 della costituzione, è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.23754 99) 3 il ricorso straordinario per cassazione è limitato alla violazione di legge, intesa come violazione della legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso e del- la legge regolatrice del processo. Sotto tale profilo, l'inosservanza da parte del giudice del merito dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto può integrare gli estremi della violazione di legge soltan- to quando la motivazione manchi del tutto o sia mera- mente apparente, e cioè intrinsecamente inidonea a far percepire le ragioni che sono alla base della decisio- ne. Sono invece escluse dall'ambito delle censure de- nunciabili quelle relative all'insufficienza o contrad- Q dittoria motivazione e che comunque attengano alla ra- zionalità dell'interpretazione in relazione alle risul- tanze probatorie (Cass.S.U. 10 ottobre 1992, n.11065 e Cass.30 ottobre 1992, n.11846). Nella specie, nonostante il richiamo dell'art.46 1. fall., il ricorrente si limita a contestare la equità del provvedimento impugnato, alla stregua della situa- zione fattuale dei coniugi LL. Lamenta, infatti, che il Tribunale, riferendosi al fatto che la "OR potrà ricorrere alle somme che ha percepito dal libret- to postale di deposito dal curatore", non abbia tenuto adeguatamente conto, di come "potranno affrontare i co- niugi OR e LL le spese di assistenza di terze Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.23754 99) 4 persone di cui, per le condizioni di età e di salute (...) avranno assoluta necessità". Né sarebbe possibile configurare nelle considera- zioni poste a sostegno della decisione impugnata una motivazione mancante meramente apparente, in quanto ן ט il provvedimento stesso risulta ampiamente argomentato ("...l'importo pensionistico assegnato allo LL appare sufficiente al mantenimento della famiglia, in conside- razione del fatto che i coniugi LL-OR non so- stengono alcun esborso a titolo di locazione immobilia- re, che la OR è comproprietaria di altro immobile e 109T129,11 che la stessa ha ricevuto dal curatore l'importo spet- 456T9066 tantele quale cointestataria del libretto di rispar- TOT 149,77 mio....."). 806, 12.00 01.77 In conclusione, il ricorso è inammissibile. 1 Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Corte dichiara il ricorso inammissibile e con- La danna il ricorrente al pagamento delle spese del giudi- zio di cassazione, liquidate in complessive euro 801,65 di cui euro 750,00 per onorari. Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile il 18 febbraio 2002. ના મોIl con sigliere estensore Il Presidente Clears CANCELLIERE Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.23754 99) p o D A