Sentenza 14 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/10/2003, n. 15319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15319 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 REPUBBLICA ITALIANA (IST.NE GIUDICE DI PACE) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM D CASSAZIONI-1 5319703 Oggetto sarcimento danni e zio ex art. 113, 2° co., c.p.c. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8639/01 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Rel. Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Consigliere 31146 Cron. Dott. Ennio MALZONE Rep. Dott. Alberto TALEVI Consigliere Ud. 09/05/03 - Consigliere Dott. Giacomo TRAVAGLINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA ANDOLFI PASQUALE, elettivamente CASSAZIONE, difeso presso CANCELLERIA CORTE DI dall'avvocato ANTONIO SALOME', con studio in 80100 NAPOLI CORSO N.TERRACCIANO N.15, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MASELLI GIUSEPPE, BERNESE SPA, ASSITALIA SPA;
- intimati avverso la sentenza n. 3285/00 del Giudice di pace di POZZUOLI, emessa il 20/11/2000, depositata il 30/12/00; 2003 RG.7897/99; 1109 udita la relazione della causa svolta nella pubblica Th udienza del 09/05/03 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per 2 l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione de17 ottobre 1999 AS DO conveniva in giudizio, innanzi al giudice di pace di Pozzuoli, PP MA per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni arrecati alla sua autovettura dallo scontro con l'autovettura del convenuto. La domanda, che veniva contenuta nel suo complesso nei limiti della competenza minore del giudice di pace, precisava che il conducente dell'autovettura di pro- prietà del convenuto dopo lo scontro si era allontanato senza fornire i dati di identificazione del mezzo da lui guidato, per cui la richiesta di risarcimento era stata inoltrata al convenuto quale intestatario al PRA del mezzo investitore. PP MA si costituiva e spiegava domanda riconvenzionale, a seguito della quale sia l'attore che il convenuto provvedevano a chiamare in causa le compa- gnie di assicurazione delle rispettive autovetture. Si costituiva la società Bernese Assicurazioni spa, istituto assicuratore r.c.a. del veicolo del con- 2 m venuto;
rimaneva contumace la società Assitalia Assicu- razioni spa, che garantiva la responsabilità civile per i danni da circolazione dell'autovettura dell'attore. L'adito giudice di pace, che con una prima senten- aveva dichiarato l'inammisibilità della domanda ri- za convenzionale, decideva poi la causa principale con sentenza pubblicata il 30 dicembre 2000, la quale ri- gettava la domanda di PP MA e compensava in- teramente tra le parti le spese processuali. Per la cassazione della sentenza ha proposto ri- corso AS DO, il quale affida l'impugnazione a sei mezzi di doglianza. Non hanno svolto difese gli intimati PP Ma- selli, Bernese spa ed Assitalia spa. Motivi della decisione Preliminarmente deve questa Corte ex officio veri- ficare se è consentito il proposto mezzo di impugnazio- ne e detta verifica -con riguardo a sentenza emessa dal giudice di pace in controversia di valore superiore a quello ex art. 113 ' c.p.c. e in giudizio comma 2, che non è perciò, di equità necessaria- si risolve ' nel senso della inammissibilità del proposto ricorso per cassazione, trattandosi di controversia per la qua- le contro la decisione di primo grado del giudice di mezzo di impugnazione esperibile dovevapace il essere 3 كم l'appello. Invero, con la citazione introduttiva del giudizio l'attore aveva reclamato la condanna della convenuta al risarcimento dei danni "nei limiti della competenza per valore della Giustizia adita" e, perciò, sino al limite massimo della competenza del giudice di pace e non nel limite non eccedente i due milioni di lire, previsto dall'art. 113 c.p.c. (Cass., n. 12187/1998; Cass., n. 1895/2002). A nulla rileva in contrario che del risarcimento del danno l'attore abbia chiesto la liquidazione in via equitativa, poichè l'adozione del criterio ex art. 1226 C.C. non trasforma il giudizio in giudizio di equità necessaria ex art. 113, secondo comma, c.p.c. (ex plu- rimis: Cass. n. 10206/2001; Cass. n. 1340/2000). Non deve essere emessa alcuna pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, nel quale gli intimati non hanno svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 9 maggio 2003. Il consigliere est. Il Presidente Gavana Fidescanдобань Depositata in Cancelleria IL CANCELLERE CY oggi, 14 OTT 2003 Dott.ssa Maria Aiello IL CANCELLIERE C1 4 Dott.ssa Maria Aiello