Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7710
CASS
Sentenza 16 maggio 2003

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A norma dell'art. 365, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da avvocato munito di procura speciale, con conseguente inidoneità della procura generale alle liti a conferire mandato per ricorrere in Cassazione.

Nell'espropriazione presso terzi il terzo detentore di cose o debitore di somme nei confronti del debitore presso il quale sia eseguito il pignoramento (art. 543, cod. proc. civ.) non può ritenersi soggetto sottoposto all'esecuzione, in quanto egli è lo strumento necessario a consentire la realizzazione del credito insoddisfatto nei confronti del debitore e si trova a subire l'efficacia riflessa del titolo esecutivo, con la conseguenza che può proporre opposizione agli atti esecutivi, non anche opposizione all'esecuzione.

In materia di esecuzione forzata, deve ritenersi giuridicamente inesistente l'atto esecutivo che sia carente dei requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo e siffatto vizio, rilevabile d'ufficio dal giudice, può essere fatto valere dalla parte interessata mediante l'opposizione agli atti esecutivi, proponibile oltre il termine di cinque giorni dal compimento dell'atto, ma non oltre il termine di cinque giorni dalla conoscenza dell'atto che chiude il processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7710
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7710
    Data del deposito : 16 maggio 2003

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