Sentenza 16 maggio 2003
Massime • 3
A norma dell'art. 365, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da avvocato munito di procura speciale, con conseguente inidoneità della procura generale alle liti a conferire mandato per ricorrere in Cassazione.
Nell'espropriazione presso terzi il terzo detentore di cose o debitore di somme nei confronti del debitore presso il quale sia eseguito il pignoramento (art. 543, cod. proc. civ.) non può ritenersi soggetto sottoposto all'esecuzione, in quanto egli è lo strumento necessario a consentire la realizzazione del credito insoddisfatto nei confronti del debitore e si trova a subire l'efficacia riflessa del titolo esecutivo, con la conseguenza che può proporre opposizione agli atti esecutivi, non anche opposizione all'esecuzione.
In materia di esecuzione forzata, deve ritenersi giuridicamente inesistente l'atto esecutivo che sia carente dei requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo e siffatto vizio, rilevabile d'ufficio dal giudice, può essere fatto valere dalla parte interessata mediante l'opposizione agli atti esecutivi, proponibile oltre il termine di cinque giorni dal compimento dell'atto, ma non oltre il termine di cinque giorni dalla conoscenza dell'atto che chiude il processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7710 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AUSL/1 AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GI IACONO MANNO, ROSARIA GIACOMAZZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BU PE, HÉ RO, OB IO, IC GI, ER RO, TU LE, PO IZ, LL OM, IL RO, IO EN, IT IO, MO NC, OS IO, OR TO, TE PE, CROCE VERDE PALERMITANA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 24702/00 proposto da:
BU PE, HÉ RO, OB IO, IC GI, ER RO, TU LE, PO IZ, LL OM, IL RO, IO EN, OL IO, OR TO, OS NC, TE PE, MO NC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI CORVIALE 9, presso lo studio dell'avvocato ROBERTA LA FORESTE, rappresentati e difesi dagli avvocati NC MODICA, OLINDO DI NC, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché
contro
AUSL/1 AGRIGENTO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1068/00 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 09/05/00 - R.G.N. 854/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/03 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato MANNO;
udito l'Avvocato DI NC;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Agrigento, depositato il 3 novembre 1998, l'Azienda USL n. 1 di Agrigento proponeva opposizione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, emessa il 31.7.1998, di assegnazione della somma di lire 1.125.291.356 in favore di GI CE ed altri quattordici dipendenti della Croce Verde Palermitana.
Esponeva che i lavoratori avevano ottenuto dal Pretore di Agrigento la condanna della Croce Verde Palermitana al pagamento in loro favore della suddetta somma, ciascuno per la parte di propria competenza;
che gli stessi, nel corso del giudizio, avevano ottenuto provvedimento di sequestro conservativo, nei confronti della USL n. 11 di Agrigento, quale terzo pignorato, della somma di lire 1.720.000.000, che la USL era stata condannata a pagare, in forza di decreto ingiuntivo, alla Croce Verde;
che, a seguito di dichiarazione resa dal rappresentante della USL, ai sensi dell'art. 548 c.p.c., il Pretore, in funzione di giudice del lavoro, aveva rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Agrigento, competente per valore e per territorio, per l'accertamento dell'obbligo del terzo;
che gli opposti non si erano attivati per l'accertamento dell'obbligo del terzo e non avevano eseguito il provvedimento di sequestro nel termine di trenta giorni, come prescritto dall'art. 675 c.p.c., determinandone in tal modo l'inefficacia; che il decreto ingiuntivo, ottenuto dalla Croce Verde Palermitana nei confronti della USL n. 11, era stato revocato con sentenza del Tribunale di Agrigento del 18/29 settembre 1997, che aveva dichiarato non dovuta dalla USL la somma di lire 1.720.000.000, in relazione alla quale era stato ottenuto il provvedimento di sequestro;
che, di conseguenza, l'ordinanza di assegnazione emessa in favore degli opposti doveva ritenersi ingiusta ed abnorme, essendo il sequestro divenuto inefficace per mancata esecuzione e non essendosi pertanto verificata la conversione dello stesso in pignoramento. L'Azienda opponente deduceva, inoltre, di non essere tenuta a rispondere in relazione ad un provvedimento di sequestro emesso nei confronti della soppressa USL n. 11, non potendosi ritenere successore universale di quest'ultima.
Chiedeva, pertanto, la revoca del provvedimento di assegnazione e, in via subordinata, la condanna degli opposti alla restituzione delle somme assegnate.
Gli opposti si costituivano ed eccepivano preliminarmente la tardività della opposizione, in quanto proposta oltre il termine di cinque giorni dalla notifica dell'ordinanza.
Nel merito deducevano che il sequestro era stato eseguito con la notifica del relativo decreto e la citazione del terzo a comparire dinanzi al Pretore per rendere la dichiarazione di cui all'art. 548 c.p.c.. Rilevavano che l'ordine di pagamento era stato correttamente rivolto all'Azienda USL, in quanto successore ex lege dell'USL n. 11. Con sentenza del 31 marzo/9 maggio 2000 il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava inammissibile l'opposizione, che qualificava come opposizione agli atti esecutivi, in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.;
l'ordinanza di assegnazione era stata, infatti, notificata il 4 settembre 1998, mentre l'opposizione era stata proposta soltanto il 3 novembre 1998.
Il Tribunale escludeva che l'ordinanza di assegnazione potesse essere configurata come atto giuridicamente inesistente o abnorme;
riteneva, infine, inaccoglibile la domanda subordinata di condanna alla restituzione delle somme assegnate, in quanto diretta sostanzialmente ad eliminare gli effetti di un provvedimento contro il quale non era più proponibile alcun rimedio.
Compensava, fra le parti, le spese del giudizio.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di censura, l'Azienda USL n. 1 di Agrigento.
GI CE e gli altri quattordici lavoratori in epigrafe specificati resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale.
La Croce Verde Palermitana non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorso principale e ricorso incidentale vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale proposti da GI LO e ES MO. Gli avv.ti Modica e Di ES dichiarano, infatti di agire in rappresentanza dei signori LO e MO in forza di due procure generali alle liti e per procura in calce al controricorso.
Ma la procura generale alle liti non è idonea a conferire il mandato per ricorrere per Cassazione, essendo necessaria, a norma dell'art. 365 c.p.c., la procura speciale. Non si rinvengono, poi, in calce al ricorso incidentale, le firme dei sunnominati signori LO e MO;
esiste, invece, in calce all'atto, una dichiarazione con la quale l'avv. Olindo Di ES, per il procedimento di cui sopra, "nomina e costituisce, in virtù dei poteri conferitigli per procura generale alle liti del 10.5.2000 Rep. N. 25225 della Dott.ssa Maria Nipote Notaio in Favara e per procura generale alle liti del 07.4.2000 Rep. N. 6239 del Dott. GI Fanfara Notaio in Porto Empedocle, l'avv. ES Modica procuratore congiunto e disgiunto, eleggendo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Roberta La Foreste in Roma Via Lungotevere dei Mellini n 27, nonché conferendo allo stesso il potere e/o facoltà di eleggere domicilio a sua volta laddove ritenuto necessario e/o opportuno".
Tale procura, proveniente da un asserito procuratore generale alle liti, non è idonea a conferire mandato a ricorrere per Cassazione, per conto dei signori LO e MO, avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento.
Con l'unico motivo la difesa della ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 617, 675 c.p.c. e 156 disp. att. stesso codice;
nonché omessa motivazione. Deduce che il Tribunale ha errato nel qualificare l'opposizione proposta dall'Azienda USL come opposizione agli atti esecutivi, trattandosi invece di opposizione all'esecuzione. Era stato, infatti, contestato il diritto dei lavoratori della Croce Verde ad avere assegnate le somme a suo tempo pignorate dalla Croce Verde in danno della Usl n. 1, poiché il decreto ingiuntivo in virtù del quale si era proceduto a pignoramento era stato revocato con la sentenza che definiva il giudizio di opposizione. Aggiunge che, anche a voler ritenere che si tratti di opposizione agli atti esecutivi, è giurisprudenza pacifica che allorquando si impugna un atto radicalmente nullo non si è vincolati all'osservanza del termine di cui all'art. 617 c.p.c.. Rileva che il giudice non ha considerato che il provvedimento di assegnazione è un atto giuridicamente inesistente, in quanto "abnorme", limitandosi a negare la inesistenza con una motivazione del tutto generica "non si ravvisano, nella fattispecie, i presupposti di tale categoria di atto").
Deduce, ancora, che il provvedimento è abnorme perché: a) il provvedimento di sequestro concesso dal Giudice ai lavoratori della Croce Verde aveva perso efficacia, ai sensi dell'art. 675 c.p.c., per non essere stato eseguito nel termine di 30 giorni, non potendo considerarsi esecuzione la dichiarazione resa, all'udienza del 26.11.1993, dal Dott. Iacolino, dipendente delegato dalla USL, atteso che, essendo sorte contestazioni in ordine alla dichiarazione del terzo, il Pretore, all'udienza del 3.12.1993, aveva rimesso le parti al competente Tribunale, e la riassunzione non era mai avvenuta;
b) il provvedimento di assegnazione si fonda sul presupposto che il sequestro a suo tempo ottenuto dai lavoratori della Croce Verde (sequestro che, per quanto sopra esposto, aveva comunque perso efficacia) si fosse convertito in pignoramento con l'emissione della sentenza di condanna della Croce Verde Palermitana a pagare le somme richieste dai lavoratori;
ma tale conversione presuppone, ai sensi dell'art. 156 disp. att. c.p.c., il deposito di copia della sentenza, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, cosa che, nel caso in esame, non era avvenuta.
Con il ricorso incidentale la difesa dei lavoratori denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché omessa o insufficiente motivazione in ordine alla totale compensazione delle spese di giudizio.
Deduce che la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi imponeva, tenuto conto della estenuante condotta processuale tenuta dalla AUSL, con la opposizione a tutti gli atti successivi all'ordinanza di assegnazione in esame, la condanna della AUSL al pagamento delle spese in favore dei lavoratori vittoriosi. Va preliminarmente disattesa la eccezione di inammissibilità del ricorso principale proposta dai resistenti. Il fatto che avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento sia stato proposto appello innanzi la Corte di Appello di Palermo, prima del ricorso per Cassazione, non rende per ciò solo il ricorso inammissibile, atteso che, trattandosi di ricorso per violazione di legge avverso una sentenza che ha rigettato una opposizione agli atti esecutivi (come ha ritenuto il giudice a quo), lo stesso è l'unico mezzo di impugnazione proponibile, secondo la giurisprudenza della Corte, avverso tale tipo di sentenze (art. 111 Cost.), definite dall'art. 618 c.p.c. non impugnabili (Cass., 15 febbraio 1980 n. 1153; 21
gennaio 1987 n. 518; 16 novembre 1994 n. 9696). Il ricorso per Cassazione risulta, comunque, proposto entro il termine di sessanta giorni, atteso che la sentenza impugnata è stata notificata il 9 ottobre 2000 ed il ricorso è stato notificato il 24 e il 25 ottobre 2000.
Il ricorso principale non è fondato.
Va subito chiarito che l'opposizione proposta dal terzo assegnato avverso l'ordinanza di assegnazione non integra una opposizione alla esecuzione ma una opposizione agli atti esecutivi.
Nel processo esecutivo il terzo pignorato, in quanto detentore di cose del debitore o debitore di somme nei confronti del debitore, non è parte (Cass., 1^ febbraio 1988 n. 905; 13 gennaio 1983 n. 249). L'esecuzione, infatti, non si svolge nei confronti del terzo, ma questi rappresenta semplicemente lo strumento per la realizzazione del credito insoddisfatto nei confronti del debitore diretto;
il terzo è coinvolto nell'attuazione della sanzione esecutiva a carico del proprio creditore-debitore esecutato, e si trova a subire l'efficacia riflessa del titolo esecutivo, che dipende dal rapporto di esso terzo con il bene esecutato.
Ne consegue che il terzo può proporre opposizione agli atti esecutivi, ma non anche opposizione alla esecuzione (Cass., 2 agosto 1997 n. 7170; 15 novembre 1994 n. 9623). Correttamente, pertanto, il Tribunale di Agrigento ha qualificato l'opposizione proposta dalla Azienda USL n. 1 di Agrigento come opposizione agli atti esecutivi.
La opposizione è stata proposta avverso la ordinanza di assegnazione, ai creditori procedenti e a quelli intervenuti, delle somme pignorate presso la USL in quanto dovute alla Croce Verde Palermitana.
L'ordinanza, resa il 25 luglio 1998 e depositata il 31 luglio 1998, è stata notificata al terzo pignorato il 4 settembre 1998. Il terzo ha proposto opposizione (che, per quanto sopra chiarito, è una opposizione agli atti esecutivi) solo in data 3 novembre 1998. Correttamente il Tribunale ha dichiarato la inammissibilità della opposizione perché proposta oltre il termine di cinque giorni di cui all'art. 617 c.p.c., ancorché con la stessa fosse stata dedotto, fra i motivi di doglianza, la inesistenza del credito pignorato, in conseguenza della revoca del decreto ingiuntivo (a favore della Croce Verde Palermitana) disposta con sentenza del Tribunale di Agrigento del 18/29 settembre 1997. La tesi secondo la quale la opposizione agli atti esecutivi, quando è rivolta nei confronti di un atto radicalmente nullo, tanto da potersi definire giuridicamente inesistente, non è soggetta ai termini di cui all'art. 617 c.p.c., non è fondata;
per lo meno non lo è nei casi in cui, come nella specie, l'opposizione sia stata proposta avverso l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c.. La giurisprudenza della Corte ha utilizzato il concetto di "inesistenza" per descrivere la forma di invalidità dell'atto esecutivo che manca dei requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (Cass., 3 agosto 1957 n. 3297; 24 marzo 1982 n. 1882). Il regime giuridico di questa forma di invalidità è caratterizzato dal fatto che essa si sottrae alla sanatoria altrimenti determinata dalla mancanza di una tempestiva opposizione agli atti ed è rilevabile di ufficio dal giudice della esecuzione per tutto il corso del processo esecutivo (Cass. 6 agosto 1964 n. 2253; 24 marzo 1982 n. 1882); il mezzo dato alla parte, interessata a far valere la nullità, è pur sempre l'opposizione agli atti esecutivi, ancorché la sua proposizione non sia vincolata all'osservanza del termine di decadenza dal compimento dell'atto (Cass. 12 giugno 1971 n. 1819). Se, però, non venga rilevata di ufficio o non sia opposta, non potrà esserlo a processo esecutivo ormai concluso, con la conseguenza che la sua rilevabilità resta preclusa se non sia fatta valere quantomeno con opposizione agli atti esecutivi nel termine di decadenza decorrente dal compimento dell'atto che segna la chiusura del processo (Cass. 6 agosto 1964 n. 2253; 16 febbraio 1974 n. 432;
9 giugno 1981 n. 3714).
Pur dispensato dall'osservanza dei termini per la opposizione agli atti esecutivi, l'opponente si vede, quindi, preclusa la opposizione quando il processo esecutivo si sia concluso;
per cui se la nullità riguarda il provvedimento che chiude il processo esecutivo, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto affetto da nullità va proposta pur sempre nel termine di cinque giorni dalla conoscenza dello stesso.
Tale indirizzo giurisprudenziale è stato confermato, per la parte che interessa, dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 11178 del 23 giugno 1995, anche se con questa pronuncia la Corte ha ritenuto che "il processo esecutivo si presenta strutturato non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale - secondo lo schema proprio del processo di cognizione - bensì come una successione di subprocedimenti, cioè una serie autonoma di atti ordinata a distinti provvedimenti successivi".
In linea con tale orientamento è stato rilevato (Cass. 12 ottobre 1995 n. 10626; 6 settembre 1996 n. 8153) che l'ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti (e costituendo, per l'effetto, essa stessa atto esecutivo), va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi relativi ai singoli atti esecutivi (ivi compresi quelli afferenti all'ordinanza stessa);
anche se si deduca che l'ordinanza di assegnazione era stata emessa sul falso presupposto che la dichiarazione del terzo fosse stata positiva (Cass. 7 agosto 2001 n. 10897). La sentenza impugnata, quindi, pur dando atto, con considerazioni non essenziali ai fini della decisione, della fondatezza, nel merito, delle eccezioni e difese articolate dalla difesa dell'azienda opponente (pag. 8) - difese che riguardavano, per quanto rileva in questa sede, la inesistenza del credito pignorato, la mancata attivazione degli opposti per l'accertamento dell'obbligo del terzo, la inefficacia del sequestro per mancata esecuzione - correttamente ha rilevato la tardività della opposizione agli atti esecutivi.
Tale pronuncia di inammissibilità si sottrae, pertanto, alle censure della ricorrente.
Anche il ricorso incidentale è infondato.
Costituisce principio costantemente affermato da questa Corte quello per il quale, ferma la regola che il carico delle spese non può gravare totalmente sulla parte che sia risultata vittoriosa, per il resto la compensazione per giusti motivi costituisce una facoltà insindacabile del giudice di merito, la cui valutazione, rimessa al suo prudente apprezzamento, si sottrae all'obbligo di una specifica motivazione (Cass. 1^ ottobre 2002 n. 14095; 29 ottobre 1993 n. 6466;
19 giugno 1987 n. 5413); tuttavia, quando questa sia stata esplicitata, l'enunciazione in termini illogici o erronei non esclude il sindacato di legittimità da parte della Corte (Cass. 23 giugno 1997 n. 5607; 23 aprile 2001 n. 5988; 2 agosto 2002 n. 11597). Nella fattispecie in esame i giusti motivi sono stati ravvisati nella "complessità delle questioni trattate".
Tale motivazione non risulta affatto illogica e, del resto, la stessa non viene neppure censurata dai ricorrenti incidentali, i quali si limitano a sostenere che "in presenza della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi avversaria e tenuto conto della condotta processuale estenuante tenuta dall'AUSL che ha proposto opposizione a tutti gli atti successivi all'ordinanza di assegnazione in esame, si impone la condanna dell'AUSL al pagamento delle spese in favore dei lavoratori totalmente vittoriosi".
Per tutto quanto esposto il ricorso principale va rigettato, il ricorso incidentale proposto da GI LO e ES MO va dichiarato inammissibile (come pure il controricorso degli stessi), il ricorso incidentale degli altri creditori va rigettato.
Si ritiene equo compensare fra le parti costituite le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da GI LO e ES MO e rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale degli altri resistenti;
compensa fra le parti costituite le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2003