Sentenza 7 agosto 2001
Massime • 1
L'ordinanza di assegnazione è atto del processo esecutivo nel quale è stata emessa nonché atto conclusivo dello stesso; pertanto i vizi che attengono alla formazione dell'ordinanza di assegnazione debbono essere fatti valere con mezzi di impugnazione interni al procedimento nell'ambito del quale è stata emessa e non possono essere denunciati con opposizione al precetto che sia stato intimato sulla base dell'ordinanza di assegnazione (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione a precetto con cui era stato dedotto che l'ordinanza di assegnazione era stata emessa, nell'ambito di una espropriazione presso terzi, sul falso presupposto che la dichiarazione del terzo fosse stata positiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2001, n. 10897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10897 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni Silvio COCO - Presidente -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI POMARO MONFERRATO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA NAVONA 49, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO PALANDRI che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato FERNANDO NESCIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PROVINCIA DI ALESSANDRIA, in persona del Presidente pro tempore Dott. Fabrizio PALENZONA, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso lo studio dell'avvocato MARIO LUPI difesa dagli avvocati ALBERTO VELLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 82/99 del Tribunale di CASALE MONFERRATO, emessa il 16/02/99 e depositata il 23/03/99 (R.G. n. 161/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Alberto VELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Provincia di Alessandria, creditrice di LO RT, sottopose a pignoramento il credito che il proprio debitore vantava verso il Comune Pomaro Monferrato per le indennità che gli erano dovute come Sindaco di quel Comune.
Con ordinanza del 18 marzo 1997 il pretore di Casale Monferrato assegnò il credito per un importo di oltre lire 4 milioni.
2. La Provincia di Alessandria, per conseguire il pagamento della somma assegnata, con atto di precetto del 1° luglio 1997, ne ha ingiunto il pagamento al Comune di Pomaro Monferrato ed il Comune, con atto del 10 luglio successivo ha proposto opposizione contro il precetto.
Con l'opposizione è stato dedotto che l'ordinanza di assegnazione era stata emessa sul falso presupposto che la dichiarazione resa dal rappresentante del Comune fosse stata positiva.
Secondo l'opponente, era stato dichiarato invece che il RT aveva rinunciato all'indennità di carica per l'anno 1996 e che la somma iscritta a bilancio comprendeva anche il pagamento delle indennità di carica degli altri assessori.: ne conseguiva che l'ordinanza di assegnazione non poteva essere emessa.
3. Il pretore, con sentenza, ha dichiarato inammissibile l'opposizione, rilevando che la Provincia non aveva impugnato l'ordinanza di assegnazione.
La sentenza è stata appellata dal Comune ed il tribunale di Casale Monferrato, con sentenza del 23 marzo 1999, ha rigettato l'appello. Il tribunale ha ritenuto che l'ordinanza di assegnazione, atto conclusivo della procedura esecutiva, era soggetta soltanto ad opposizione agli atti esecutivi o ad appello e che il Comune non aveva proposto alcuna di queste forme di impugnazione.
4. Per la cassazione di questa sentenza il Comune di Pomaro ha proposto ricorso.
Resiste con controricorso la Provincia di Alessandria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo del ricorso il Comune si duole del fatto che il tribunale non ha rilevato che l'ordinanza di assegnazione non solo era nulla, ma era giuridicamente abnorme, perché la dichiarazione del terzo non era stata positiva. Secondo il ricorrente la Provincia avrebbe dovuto instaurare una causa di accertamento dell'obbligo del terzo: censura di violazione degli artt. 547, 548 e 553 cod. proc. civ. Il motivo non è fondato ed il ricorso sarà rigettato.
2. L'espropriazione forzata condotta con le forme del pignoramento presso terzi indicate (artt. 543 e seguenti del codice di procedura civile) ha per oggetto crediti del debitore verso un terzo o cose di proprietà del debitore detenute dal terzo.
L'individuazione, la valutazione e l'apprensione dei crediti o delle cose non può essere compiuta direttamente dal creditore procedente e richiede la collaborazione del terzo, il quale deve prestarla nell'apposito procedimento, nel quale deve specificare le cose o le somme delle quali è debitore o ha il possesso: art. 547 cod. proc. civ. Il procedimento di esecuzione, così delineato, si conclude con ordinanza, con la quale il giudice dispone l'assegnazione o vendita delle cose oppure l'assegnazione dei crediti: artt. 553, 553 cod. proc. civ. L'ordinanza di assegnazione è atto del processo esecutivo nel quale è stato emesso ed è anche atto conclusivo dello stesso procedimento.
Quando si tratta di crediti (art. 553 citato), l'ordinanza contiene l'accertamento dell'esistenza del diritto di credito del debitore esecutato verso il terzo, con gli stessi effetti con i quali l'accertamento è contenuto in una sentenza.
2.1. Dalla premessa discende che i vizi che attengono alla formazione dell'ordinanza di assegnazione debbono essere fatti valere con mezzi di impugnazione interni al procedimento nell'ambito del quale è stata emessa e non possono essere denunciati con opposizione al precetto che sia stato intimato sulla base dell'ordinanza di assegnazione.
2.2. L'ordinanza di assegnazione del pretore di Casale Monferrato era atto conclusivo del procedimento esecutivo promosso dalla Provincia di Alessandria in danno del proprio debitore LO RT.
I vizi dell'ordinanza, che non esisteva il credito verso il terzo, perché il debitore vi aveva rinunciato e perché preso il terzo non vi erano somme sufficienti per soddisfare il credito della Provincia, quindi, dovevano essere denunciati nell'ambito del procedimento in cui l'ordinanza era stata emessa mediante opposizione del debitore.
Se la dichiarazione del terzo effettivamente fosse stata negativa, il fatto non costituiva vizio dell'ordinanza in sè (che non si configurava, quindi, come provvedimento anomalo), ma attribuiva al solo creditore procedente il potere di chiedere che il debito del terzo fosse giudizialmente accertato attraverso lo speciale procedimento di accertamento indicato dagli artt. 548 e 549 cod. proc. civ. L'asserita dichiarazione negativa del terzo non può
essere denunciata, invece, con l'opposizione proposta dal terzo contro l'ordinanza di assegnazione, perché l'accertamento contenuto nell'ordinanza di assegnazione non può essere messo in discussione fuori del procedimento nel quale l'ordinanza si è formata e perché il terzo non ha interesse, giuridicamente rilevante, a far valere la circostanza.
3. Il tribunale si è attenuto, sostanzialmente, a questi principi e la sentenza impugnata resiste alle critiche che sono state sollevate con il ricorso per cassazione.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di questo giudizio sono poste a carico del ricorrente in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in lire 176.000, oltre onorari liquidati in lire 1.500.000.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, l'8 giugno 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 AGOSTO 2001.