Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2003, n. 3479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3479 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
0 34 79 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.24378/2000 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron. 7881 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud.
4.12.02 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ON NT, elettivamente domiciliata in Roma alla via Stazione di Monte Mario, n.9 presso l'avv. Alessandra Gullo rappresentata e difesa giusta procura a margine dall'avv. Giuseppe Magaraggia;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO
- intimato -
5046 - 1 - avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n.2817 del 20.7.2000, reg. gen. n. 461/98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Magaraggia;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso Fatto e diritto Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 20.7.2000, ha accolto l'appello di GO AN, riconoscendo, alla stregua degli accertamenti della consulenza svolta in appello il suo diritto alla pensione di invalidità civile a decorrere dal 1.1.2000 e ha condannato il Ministero dell'Interno ad erogarla con detta decorrenza. Ricorre per cassazione la GO, denunziando il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971 (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.); lamenta che l'accertamento dell'insorgenza dello stato invalidante sia stato fissato al momento della visita del secondo consulente, quando le malattie accertate con la consulenza in appello coincidevano con quelle della consulenza del primo grado, invocando il conforto di alcune decisioni di legittimità in ordine alla illogicità della fissazione dell'insorgenza dello stato invalidante al momento della visita del consulente. Le censure non sono fondate. La sovrapponibilità delle diagnosi in primo e secondo grado non è significativa nel senso che l'insorgenza dello stato invalidante recondo sia già avvenuta in data anteriore alla consulenza di pi grado. La diagnosi -2- definisce il tipo e solo con una larga approssimazione il grado invalidante della malattia. Per le malattie croniche, generalmente ingravescenti nel tempo, è ben possibile che l'accertamento successivo, pur ripetendo la diagnosi del precedente per ciascuna malattia, ne rilevi una efficienza inabilitante maggiore ed accerti nel complesso il superamento della cd. soglia invalidante. Non può in via generale ritenersi illogica la fissazione della data del superamento della soglia invalidante al momento della visita del consulente, quando egli ritenga che, per il progressivo aggravamento delle malattie già accertate, si sia appena raggiunto il grado di invalidità necessario per la sussistenza del diritto alla prestazione. Illogicità che va soprattutto esclusa quando manchi, come nella specie, rispetto alla data fissata un precedente accertamento strumentale 0 clinico che evidenzi un rilevante aggravamento di una o di più malattie che possa datare l'insorgenza dello stato invalidante. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità essendo l'attrice soccombente e l'intimato non costituito.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese. Così deciso in Roma il 4 dicembre 2002. Il Consigliere est. Fernandacht. Il Presidente ACEEL Depositato in Cancelleria -7 MAR. 2003 -3-