Sentenza 9 aprile 2014
Massime • 1
È penalmente rilevante la detenzione di cartucce calibro 7,62 in dotazione alla Nato, posto che non è necessario, ai fini della configurabilità del reato di detenzione abusiva di munizioni da guerra, che queste siano atte all'impiego, dovendosi considerare sufficiente la loro originaria e normale destinazione.
Commentario • 1
- 1. Definizione normativa delle armi da sparo e loro qualificazione per tipo di munizionamentoRoberto D'Aloisio · https://www.diritto.it/ · 16 marzo 2022
Riferimenti normativi: art. 1 – 2 – 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895; art. 11 legge 18 aprile 1975 n. 110 ; Circolare del Ministero dell' Interno n. 559/C-50, 133 – E.99; legge 23 dicembre 2021 n. 238 Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Roma in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri aveva condannato l'imputato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione ed euro 6.000 di multa in ordine al delitto di cui all' art. 4 legge 2 ottobre 1967 n. 895 per aver illegalmente portato in luogo pubblico una pistola da guerra calibro 9. In particolare, il Giudice …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2014, n. 23613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23613 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 09/04/2014
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 495
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 20320/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO EP N. IL 26/07/1977;
avverso la sentenza n. 86/2012 CORTE APPELLO di BARI, del 26/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Udito, altresì, nella pubblica udienza, il Pubblico Ministero in persona del Dott. CANEVELLI Paolo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.
RILEVA
1. - Con sentenza, deliberata il 23 febbraio 2011 e depositata il 23 maggio 2011, il Tribunale ordinario di Bari - Sezione distaccata di Rutigliano ha condannato - concesse circostanze attenuanti generiche - alle pene della reclusione in nove mesi e della multa in Euro duecentocinquanta AL SE, imputato in continuazione - siccome promiscuamente enunciato nell'unico capo di imputazione - ai sensi dell'art. 81 cod. pen., L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 2 "per la cartuccia da guerra" e "con la attenuante ex art. 7 per la parte di pistola", e art. 697 cod. pen. per la illegale detenzione a) del tamburo e dell'estrattore di una rivoltella Obrea Hermanos, modello 1916 Tettoni, calibro mm. 10,40; b) di una cartuccia inesplosa da guerra calibro mm. 7,62 Nato;
c) di ulteriori cartucce "di vario calibro", in Noicattaro fino al 4 luglio 2005.
Nella motivazione il Tribunale ha espressamente ragguagliato la pena base di un anno di reclusione e di Euro trecento di multa (successivamente ridotta di un terzo per le circostanze attenuanti generiche e, pertanto, in concreto mesi otto di reclusione ed Euro duecento di multa) alla condotta di detenzione delle parti di arma comune da sparo - reputata "reato più grave" - e ha applicato l'aumento di un mese di reclusione e di cinquanta Euro di multa, in relazione alla detenzione delle cartucce, ai sensi dell'art. 697 cod. pen., senza, peraltro, far alcuna menzione, nel punto de quo, della detenzione della cartuccia da guerra.
2. - L'imputato ha proposto appello chiedendo la derubricazione ai sensi dell'art. 697 cod. pen. della condotta relativa alla detenzione della munizione da guerra (primo motivo) e il contenimento nel minimo della pena per la detenzione (del tamburo e dell'estrattore) della rivoltella e delle cartucce (secondo motivo).
3. - Con sentenza, deliberata il 26 ottobre 2012 e depositata il 31 ottobre 2012, la Corte di appello di Bari, ha confermato la sentenza di primo grado, motivando: il Tribunale ha ritenuto che la detenzione di tutte le cartucce, compresa quella da guerra, integrasse la contravvenzione dell'art. 697 cod. pen. e, in relazione al reato più grave, ha applicato il minimo della pena (con concessione della circostanze attenuanti generiche) e ha operato un "modico aumento per la continuazione".
4. - Ricorre per cassazione l'imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Massimo Roberto Chiusolo, mediante atto recante la data del 26 marzo 2013, col quale sviluppa due motivi. 4.1 - Col primo motivo il difensore dichiara promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2 e 7, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, censurando la qualificazione giuridica della condotta relativa alla detenzione "di parte di arma comune da sparo", erroneamente considerata dai giudici di merito arma da guerra. 4.2 - Col secondo motivo il difensore denunzia ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 157 e segg. e 697 cod. pen., eccependo la prescrizione (maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata) della contravvenzione "ex art. 697 cod. pen. afferente la detenzione della cartuccia" (rectius:
delle cartucce).
5. - Il ricorso è parzialmente fondato.
5.1 - Giova premettere che, in virtù del principio della prevalenza del dispositivo dei provvedimenti pronunciati nella pubblica udienza e senza la contestuale motivazione (v. in proposito Sez. 5, n. 4973 del 18/10/1999 - dep. 31/01/2000, Cucinotta, Rv. 215769: "Nel caso di sentenza dibattimentale, il dispositivo, che, attraverso la lettura in pubblica udienza, acquista rilevanza esterna prima della motivazione ed indipendentemente da essa, non può essere modificato con la motivazione. Pertanto,in caso di difformità, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione strumentale"; cui adde Sez. 2, n. 25530 del 20/05/2008 - dep. 20/06/2008, P.G. in proc. Laini, Rv. 240649 e Sez. 4, n. 12929 del 04/12/2012 - dep. 20/03/2013, Florea, Rv. 255421), nessuna rilevanza può annettersi - ai fini della ricostruzione del decisum - alle considerazioni, contenute nelle motivazioni delle sentenze di merito, non confacenti col tenore della imputazione Mi e dei dispositivi di condanna per i "reati ascritti" (in prime cure) e di conferma della sentenza impugnata (in secondo grado).
Il ricorrente risulta, pertanto, condannato 1) per il delitto di detenzione illegale di munizione da guerra, cioè la cartuccia calibro mm. 7,62 NATO;
2) per il delitto di detenzione illegale di parti di arma comune da sparo, ovverosia il tamburo con l'estrattore d'una rivoltella Obrea Hermanos, modello 1916 Tettoni;
e 3) per la contravvenzione di detenzione abusiva di munizioni (le residue cartucce), reati tutti uniti in continuazione.
5.2 - Tanto premesso è infondata la censura del ricorrente in punto di qualificazione del delitto.
In proposito il difensore - per vero indotto dalla incongrua motivazione della Corte territoriale - ha fatto erroneo riferimento alla detenzione del tamburo della rivoltella.
Ma la condanna per il delitto di cui alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 2, e succ. mod. è, invece, intervenuta, alla stregua della imputazione - e in difetto di veruna riqualificazione di sorta contenuta nel dispositivo - per la detenzione della munizione da guerra.
E al riguardo, laddove l'accertamento della condotta di detenzione è assolutamente pacifico e incontestato, deve ribadirsi il principio di diritto ripetutamente affermato da questa Corte suprema di cassazione, secondo il quale "le cartucce calibro 7,62 in dotazione alla Nato" sono munizioni da guerra e la loro detenzione illegale integra il delitto in parola pur se non "si tratti di munizioni atte all'impiego, dovendosi invece considerare sufficiente la loro originaria e normale destinazione" (Sez. 1, n. 24267 del 06/05/2004 - dep. 27/05/2004, Reale, Rv. 228902; cui adde Sez. 1, n. 5306 del 02/04/1998 - dep. 06/05/1998, Sgrò, Rv. 210573 e Sez. 1, n. 22655 del 21/02/2008 - dep. 05/06/2008, Martini, Rv. 240402). 5.3 - Il residuo delitto (di detenzione illegale di parte di arma comune da sparo) e la contravvenzione di detenzione abusiva di munizioni sono, entrambi, estinti per prescrizione. Considerati il termine di cessazione della permanenza, il massimo della pena edittale comminata pel delitto (inferiore al limite minimo di sei anni stabilito dalla legge ai fini della determinazione del termine di prescrizione) e il titolo contravvenzionale dell'altro reato, nonché il prolungamento conseguente agli atti interruttivi, la prescrizione è maturata per il delitto e per la contravvenzione, rispettivamente, il 4 gennaio 2013 e il 4 luglio 2010. In difetto della ricorrenza di alcuna delle ipotesi, contemplate dall'art. 129, comma 2, per la adozione di alcuna formula assolutoria, deve adottarsi pronuncia meramente rescindente in ordine ai reati estinti colla eliminazione della pena relativa;
e, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., comma 1, lett. l), deve essere rideterminata la pena per il residuo delitto di detenzione illegale di munizione da guerra, fermo il concorso delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute dal tribunale, in ragione di mesi otto di reclusione e di Euro 138 di multa.
5.4 - Conseguono l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, limitatamente al delitto di detenzione illegale di armi comuni da sparo e limitatamente alla contravvenzione di detenzione abusiva di munizioni;
la eliminazione delle relative pene;
il rigetto del ricorso nel resto colla conseguente rideterminazione della pena per il delitto di detenzione illegale di munizione da guerra, in mesi otto di reclusione (pari al minino della pena detentiva edittale, diminuita di un terzo per effetto delle circostanze attenuanti generiche, riconosciute dal Tribunale, e, pertanto, in misura corrispondente alla pena base, ridotta ex art. 62-bis cod. pen., siccome commisurata in prime cure, ancorché con erroneo riferimento al meno grave delitto di detenzione di parte di arma comune da sparo) e in Euro centotrentotto di multa, quantificata con analogo criterio di ragguaglio al minimo edittale (Euro duecentosei), ridotto di un terzo.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata limitatamente al delitto di detenzione illegale di (parti di) armi comuni da sparo e alla contravvenzione di detenzione abusiva di munizioni ex art. 697 cod. pen., perché estinti per prescrizione, ed elimina le relative pene;
rigetta nel resto il ricorso e ridetermina la pena per il residuo delitto di detenzione illegale di munizione da guerra in otto mesi di reclusione e in Euro centotrentotto di multa.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2014