Sentenza 6 maggio 2004
Massime • 1
La detenzione di bossoli esplosi relativi a munizioni da guerra, quali sono le cartucce cal. 7,62 in dotazione alla Nato, è penalmente rilevante posto che per la configurazione del reato non è necessario che si tratti di munizioni atte all'impiego, dovendosi invece considerare sufficiente la loro originaria e normale destinazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2004, n. 24267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24267 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 06/05/2004
1. Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 575
3. Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 047998/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EA SALVATORE, N. IL 07/09/1974;
avverso SENTENZA del 22/02/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, diminuendo la pena di un terzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 25 febbraio 2003, la corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa il 5 marzo 2001 dal GUP dello stesso tribunale all'esito di un giudizio celebrato con le forme del rito abbreviato, affermava la responsabilità penale di EA TO in ordine al delitto di detenzione e porto illegale di sette munizioni da guerra (bossoli marca Lapua cal. 7,62 per 39 mm., c.d. calibro Nato) e, per l'effetto, esclusa l'aggravante contestata di cui all'art. 7 l. n. 203/1991, lo condannava alla pena di anni due e mesi due di reclusione e 250 euro di multa. La corte territoriale, dopo aver ricostruito le circostanze di tempo e di luogo in cui era avvenuto il rinvenimento dei bossoli (nascosti in parte sotto i sedili anteriori e in parte sotto il sedile posteriore dell'autovettura Fiat Uno a bordo della quale l'imputato viaggiava insieme con tale AR GE), evidenziava che tali bossoli erano stati raccolti e conservati dal Reale che aveva ammesso il fatto e che, pur trattandosi di bossoli esplosi e quindi privati della polvere, dovevano considerarsi munizioni da guerra agli effetti dell'art. 1 legge n. 895/1967 il cui possesso era vietato stante la concreta possibilità di utilizzo di essi,
indipendentemente dall'espletamento di un accertamento tecnico sulla loro idoneità al reimpiego.
2. Ricorre per Cassazione il Reale a mezzo del suo difensore, il quale si duole, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, che la sentenza impugnata abbia riformato la sentenza del giudice di prime cure, ravvisando elementi di responsabilità a suo carico non già da dati tecnici (l'idoneità al reimpiego dei bossoli), bensì dal comportamento da lui tenuto che, conservando i bossoli, aveva dimostrato la concreta idoneità al loro reimpiego. Peraltro, lamentava la difesa, la corte aveva omesso completamente, nella determinazione della pena, di applicare la diminuente del rito abbreviato prescelto dal ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE
È fondato il secondo motivo di ricorso concernente la determinazione della pena che è stata effettuata senza operare la diminuzione prevista per l'adozione del rito abbreviato.
Per quanto concerne il primo motivo di ricorso, volto a far dichiarare la detenzione e il possesso di bossoli esplosi come penalmente irrilevante, è orientamento di questa Corte che, per la configurazione dei reati concernenti il possesso di munizioni da guerra, non è necessario che esse siano atte all'impiego, dovendosi prescindere dalla loro efficienza e considerare sufficiente la loro originaria e normale destinazione (Cass., Sez. 1^, 13 marzo 2000, n. 1837, Galler). Peraltro, è pacifico che le cartucce cal. 7,62 in dotazione alla Nato costituiscono munizioni da guerra e la loro detenzione è penalmente rilevante, a prescindere dalla loro possibile utilizzazione (Cass., Sez. 1^, 26 maggio 1998, Pandolfi). Tali rilievi escludono la fondatezza della tesi difensiva, secondo cui la corte territoriale avrebbe fondato il suo giudizio di responsabilità penale del Reale facendo leva unicamente sul comportamento da lui tenuto al momento del rinvenimento dei bossoli da parte delle forze dell'ordine, avendo i giudici, al contrario, fatto una corretta applicazione dei principi più volte enunciati da questa Corte in questa materia.
Risulta fondata invece la censura relativa alla misura della pena irrogata, che va diminuita di un terzo, avendo la corte omesso di tener conto che il giudizio nei confronti del Reale si era svolto con le forme del rito abbreviato. La pena inflitta va dunque ridotta a un anno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione e a euro 167,00 di multa.
P.Q.M.
Visti gli arti 606, 616, 620 c.p.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena inflitta, che va rideterminata in anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione e euro 167,00 di multa.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2004