Sentenza 18 aprile 2001
Massime • 1
Non può ritenersi sanzionabile ai sensi dell'art. 28 St. Lav. la condotta del datore di lavoro che si concreti nell'inadempimento di obblighi scaturenti da accordi e contratti collettivi senza attribuire rilievo alle ragioni che hanno determinato in concreto detta condotta e alle circostanze e modalità che l'hanno accompagnata (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'antisindacabilità della condotta del datore di lavoro, una cooperativa appaltatrice di un servizio mensa, il quale aveva rifiutato di assumere, in base alle previsioni contrattuali in materia di successione nella gestione degli appalti della ristorazione, i lavoratori che non si fossero associati alla cooperativa, trattandosi di inadempimento, rispetto al quale i lavoratori potevano ricevere tutela in via ordinaria e che non disvelava un intento antisindacale, avendo tra l'altro avuto luogo gli incontri e le riunioni richiesti dalle OOSS).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2001, n. 5657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5657 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UILTUCS - UIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato PELLEGRINI ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SAVIA ORAZIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO OLIMPO COOP SRL, oggi CONSORZIO OLIMPO SOCIETÀ CONSORTILE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, rappresentato e difeso dall'avvocato MOTTA CATALDO, giusta delega in atti;
- controricarrente -
nonché contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente -
avverso la sentenza n. 9182/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 16/09/98 R.G.N. 1171/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato CIPRIANI per delega PELLEGRINI;
udito l'Avvocato MOTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 dicembre 1997 il Consorzio Olimpo soc. coop. s.r.l. conveniva dinanzi al Tribunale di Milano l'UILTUCS UIL, in persona del Segretario Provinciale, e il Ministero dell'Interno, chiedendo la riforma della sentenza n. 3335/97 del TO di Milano che, ritenuta l'ammissibilità della domanda, in riforma del decreto ex art. 28 St. L., aveva accertato l'antisindacalità del suo rifiuto ad assumere i lavoratori che non fossero associati alla cooperativa e l'aveva condannata all'assunzione, secondo le previsioni di cui agli artt. 301 e 303 del CCNL in materia di successione di un'azienda all'altra nella gestione degli appalti della ristorazione. Sosteneva la cooperativa che era obbligata per contratto all'incontro con il sindacato, ma non ad aderire alle istanze di cui esso sindacato si faceva portatore;
che quale cooperativa non poteva sostenere gli oneri dell'assunzione di lavoratori dipendenti che sono molto più gravosi di quelli dei soci lavoratori;
che non vi era prova dell'intenzione di nuocere al sindacato, ne' della lesione della sua immagine, anche se fosse stata male interpretata la norma contrattuale;
che il TO aveva, con il suo provvedimento, concesso ciò che non sarebbe stato possibile ottenere in sede sindacale, cioè l'assunzione dei lavoratori, mentre avrebbe dovuto, al massimo sancire l'obbligo ad assumere e in difetto condannarla a risarcire il danno.
Si costituiva il Ministero dell'Interno e chiedeva di essere estromesso dal giudizio o comunque il rigetto dell'appello rilevando che nessuna domanda era stata formulata nel suoi confronti. Si costituiva l'UILTUCS UIL e chiedeva il rigetto dell'appello rilevando che la cooperativa rifiutava di assumere sei lavoratori, se non fossero divenuti soci, violando un preciso obbligo del CCNL, con grave lesione dell'immagine del sindacato che era riuscito faticosamente a farla accettare;
che, prevedendo l'art. 28 St. L. la rimozione degli effetti del comportamento antisindacale, correttamente il TO aveva ordinato alla Cooperativa di procedere all'esame congiunto e di assumere i dipendenti;
che il Ministero, nella sua qualità di appaltante del servizio mensa, aveva l'obbligo di vigilare sull'osservanza dell'applicazione delle norme collettive ai dipendenti.
Con sentenza del 16 settembre 1998, l'adito Tribunale di Milano, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava non antisindacale il comportamento denunciato, osservando che non vi era stato, da parte dell'azienda, alcuna omissione di incontri sindacali ed alcun rifiuto di assumere i lavoratori, ma solo la pretesa che i lavoratori da assumere divenissero soci;
pretesa, la cui fondatezza o meno andava accertata in un ordinario giudizio di cognizione.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la UILTUCS - UIL con un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste il Consorzio Olimpo Soc. Coop. a r.l. con controricorso, mentre il Ministero dell'Interno ha depositato atto di costì tuzione, limitandosi a chiedere il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo di impugnazione il sindacato UILTUCS - UIL denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 28 legge n. 300/70 e degli artt. 300 e ss. CCNL Turismo Comparto PREE., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), prospettando l'antisindacalità del comportamento della Cooperativa, non rilevata dal Tribunale, sia nel fatto che, quanto meno nel primo periodo, il Consorzio non si era presentato agli incontri concordati con il sindacato medesimo, sia nel rifiuto di assunzione degli addetti alla mensa della gestione precedente ed nell'imposizione della sottoscrizione dell'adesione a socio degli addetti alla mensa appaltata.
Sotto quest'ultimo profilo, il ricorrente, dopo aver rammentato che il CCNL all'art. 301 rileva che il settore della ristorazione collettiva è generalmente caratterizzato dall'effettuazione del servizio tramite contratti di appalto determinando frequenti cambi di gestione con conseguenti risoluzioni dei rapporti di lavoro per giustificato motivo obiettivo, richiama il successivo art. 304 che, allo scopo di garantire al personale dipendente la continuità e le condizioni di lavoro, testualmente dispone: "La gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto ...
La ratio della disposizione in parola - prosegue il ricorrente - è da ravvisarsi proprio nella configurazione di un obbligo di assunzione del personale già addetto alla mensa in capo alla gestione subentrante.
Ne discenderebbe che, stante il ruolo attribuito al sindacato nei cambi di gestione, le proposte che nulla hanno a che fare con quanto stabilito obbligatoriamente dal CCNL, sono idonee ad integrare una condotta sanzionabile ex art. 28 Stat, Lav (legge 20 maggio 1970 n. 300). Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
Sotto il primo, il Tribunale ha ricordato che la doglianza di mancata effettuazione degli incontri non sussiste perché il Consorzio, "proprio nel corso delle riunioni con il sindacato, ebbe a manifestare la sua convinzione di non essere obbligato alla assunzione dei lavoratori non soci". Non vi fu quindi, da parte del Consorzio, un rifiuto all'incontro sindacale - nel che, si sarebbe potuto concretizzare il preteso comportamento antisindacale -, rimanendo conseguentemente ininfluente, ai fini del decidere dell'antisindacalità, l'eventuale ritardo, di cui fa cenno, in questa sede, il ricorrente.
Sotto il secondo profilo, il Giudice a quo ha ricostruito il processo logico-giuridico che ha ispirato il Consorzio a rifiutare l'assunzione dei lavoratori dipepdenti dall'appaltatore che aveva concluso il contratto di ristorazione, ricordando che la predetta cooperativa, nel richiedere l'assunzione di quei lavoratori quali soci della stessa, giustificava il proprio comportamento interpretando in modo non pretestuoso la clausola contrattuale che prevede l'assunzione dei dipendenti della gestione uscente. In proposito ha richiamato l'orientamento di questa Corte, alla cui stregua non può ritenersi sanzionabile ex art. 28 Stat. Lav. un inadempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi scaturenti da accordi e contratti collettivi senza attribuire alcun rilievo, ne' alle ragioni che hanno determinato in concreto detta condotta, ne' alle circostanze ed alle modalità che l'hanno accompagnata (Cass.19 luglio 1995 n. 7833; Cass. 17 gennaio 1990 n. 207). L'indicato indirizzo merita piena adesione.
Ed invero il ritenere che si incorra in una condotta sanzionabile ex art. 28 Stat. Lav. ogniqualvolta si sia in presenza di un inadempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi scaturenti da accordi e contratti collettivi, ed il non attribuire alcun rilievo nè alle ragioni che hanno determinato in concreto detta condotta ne' alle circostanze ed alle modalità che l'hanno accompagnata, finirebbe per determinare conseguenze non agevolmente spiegabili. In sede di esecuzione contrattuale si accrediterebbe infatti una posizione di supremazia del sindacato, che, oltre a non essere in linea con la natura privatistica dei contratti collettivi, non troverebbe alcuna valida giustificazione attesa la capacità del sindacato a far valere le proprie ragioni con i tradizionali ed efficaci strumenti di autotutela collettiva. Per di più si finirebbe per porsi in una "visione - inaccettabile perché antidialettica - di cristallizzazione della posizione di una delle parti antagonistiche costretta all'immobilità pur nell'ambito di una posizione conflittuale" (cfr. Cass. 7 gennaio 1990 n. 207 cit.). Da ultimo si finirebbe anche, in casi simili a quelli in oggetto, per attribuire al sindacato in momenti significativi della gestione imprenditoriale un diritto di veto, assoluto ed insindacabile.
Correttamente, pertanto, il giudice d'appello con motivazione sul punto adeguata e priva di salti logici e confortata da accertamenti su fatti, non sindacabili in questa sede di legittimità, ha affermato che nel caso concreto non emersa alcuna elusione dei generali principi di correttezza e buona fede, idonea a disvelare un intento antisindacale.
In proposito, infatti, l'indagine del Tribunale è stata completa nella individuazione e esauriente nella valutazione dei fatti assunti dal ricorrente sindacato a sostegno della denunzia. Si tratta di un preteso inadempimento di una clausola del CCNL che attribuisce il diritto all'assunzione del lavoratore, il quale può chiedere l'accertamento in giudizio per le vie ordinarie, non attraverso il sindacato che dispone dello speciale strumento dell'art. 28 St. Lav.; tale strumento, che ha la specifica finalità di assicurare l'effettività di precise norme sostanziali a tutela della libertà e attività del sindacato, quale controparte del datore di lavoro, non può essere utilizzata per la tutela di qualsiasi interesse o per sopperire, con la forza legale dei provvedimenti giudiziari, al difetto di forza e credibilità che ha il sindacato nei confronti dei suoi iscritti.
Del resto, avverso siffatta motivazione, la critica del ricorrente più che denunziare carenze logiche o errori giuridici, è volta ad accreditare la propria personale opinione che il comportamento dalla Cooperativa produceva gli effetti di creare una malcontento dei lavoratori nei confronti del sindacato e di sminuirne la credibilità.
Non essendo evidenziabili violazioni di legge o vizi logici nella suddetta motivazione, il ricorso va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2001