Sentenza 5 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/03/2001, n. 3156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3156 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
0 31-5 6 / 0 1 REPUBBLICA ITAL CGC 60233 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CG060208 SEZIONE SECONDA CIVILE SUCCESSIONI TESTO MENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 22336/98 Cron. 6562CRISTARELLA ORESTANO Dott. Francesco Rep. 1026 Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere Ud. 15/12/00 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Umberto GOLDONI Consigliere UFFICIO COP E Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SC LE 24 ORE per diritti L. 30 SE N TENZA 5 MAR. 2001. sul ricorso proposto da: IL CANCELLIEKA LA ANTONIO, LA SI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ROMEO ROMEI 19, presso lo CANCELLERIA studio dell'avvocato RIITANO BRUNO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
COVATI MASSIMO, in proprio e quale erede della Sig.ra D ION: CORTE SU LA ANNA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA US. Richiesta copia studic dal Sig PV OTI PANAMA 68, presso 10 studio dell'avvocato PUOTI per ding 9.000 GIOVANNI, che lo difende unitamente all'avvocato GUELI 2000 110801112001 2082 GAETANO, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE -1- controricorrente avverso la sentenza n. 844/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 21/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/00 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
BRUNO, difensore del udito l'Avvocato RIITANO l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato in data 11 agosto 1995 ON e IO AN convenivano davanti al Tribunale di Piacenza AN AN, ed esponevano;
-che nel dicembre 1993 era deceduto EO AN, lasciando quali eredi, oltre ad essi attori ed alla convenuta, anche gli altri nipoti RI SA ed LO AN;
-che con atti in data 23 aprile 1989 e 7 gennaio 1993 EO AN aveva alienato ad AN RL degli immobili;
-che tali vendite dissimulavano delle donazioni, le quali costituivano un pregiudizio per essi attori;
sulla base di tali premesse gli attori chiedevano che venisse dichiarata la simulazione delle vendite, con conseguente inefficacia delle donazioni dissimulate. AN AN, costituitasi, eccepiva il difetto di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire di ON e IO AN, in quanto gli stessi non erano eredi di EO AN, dal momento che questi, con testamento pubblico in data 22 aprile 1986, ave disposto in suo favore di un un immobile e nominato erede universale SI 3 AT. Nel merito la convenuta contestava comunque la fondatezza della domanda. Nel giudizio interveniva volontariamente SI AT, il quale aderiva alle domande di AN AN. Con foglio allegato al verbale dell'udienza del 19 dicembre 1995 gli attori eccepivano la nullità del testamento di EO AN per difetto di forma, in quanto, contrariamente al disposto dell'art. 603 cod. civ., il notaio non aveva dichiarato che il testatore aveva sottoscritto il teestamento con grave difficoltà, perché affetto da emiparesi brachiale destra. Con sentenza in data 29 gennaio 1997 il Tribunale di Piacenza rigettava la domanda, osservando che gli attori difettavano di interesse ad agire, perché quali nipoti ex fratre di EO AN, non avevano alcuna aspettativa nei confronti del medesimo e non potevano impedirgli di disporre del proprio patrimono nel modo in cui egli volesse. Contro tale decisione ON e IO AN proponevano appello, al quale resisteva SI AT, inizialmente quale erede di AN AN, deceduta il 29 febbraio 1996, e poi (a 4 seguito di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti) anche in proprio. Con sentenza in data 21 luglio 1998 la Corte di appelllo di Bologna confermava la decisione di primo grado, rilevando che gli attori non erano né eredi testamentari nè legittimari, per cui difettavano di interesse ad agire in relazione alla dichiarazione di simulazione delle vendite poste in essere da EO AN in favore di AN AN, in quanto da un eventuale accoglimento di tale domanda nessun effetto favorevole avrebbero potuto conseguire. La Corte di appello di Bologna riteneva, poi, infondata l'eccezione di nullità del testamento in data 22 aprile 1986 di EO AN, in quanto, ai sensi dell'art. 603 cod. civ., l'obbligo del notaio di menzionare la dichiarazione del testatore che può sottoscrivere il testamento soltanto con grave difficoltà sussiste esclusivamente nel caso in cui il testatore non sottoscrive tale documento e non quando, invece, apponga la propria firma. jn Contro tale decisione hanno propostoricorso per cassazione ON e IO AN, con un unico motivo. Resiste con controricorso SI AT, che ha 5 anche depositato memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso ON e IO AN (sulla implicita premessa che la eventuale dichiarazione di nullità del testamento avrebbe comportato la loro qualità di eredi legittimi e la conseguente legittimazione a far valere la simulazione delle donazioni in favore di AN AN) ribadiscono la tesi secondo la quale, in base all'art. 603 cod. civ., il notaio che riceve il testamento deve inserire nell'atto la dichiarazione del testatore che sottoscrive l'atto con difficoltà. Il motivo è infondato, in considerazione della chiara formulazione dell'art. 603, terzo comma cod. civ., il quale prevede soltanto che il notaio deve fare menzione della dichiarazione del testatore di essere impossibilitato a sottoscrivere il testamento, ○ di poterlo fare solo con grave difficoltà. Ove il testatore, sia pure con difficoltà, sottoscriva il testamento, nessuna dichiarazione (da inserire nel testamento) è prevista, né una tale dichiarazione sarebbe conforme alla ratio cui è ispirata l'ipotesi espressamente prevista dalla 6 legge. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di lire 3303000 di cui lire 3.000.000 per onorari. Polent Pub Roma, 15 dicembre 2000. 42000 280000 U Frist thate времни IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 05 MAR. 2001 IL CAN UFFICIO DELLE ENTRATE Registrato in data 1. APR. 2001 MA Serie 4 an. AX 61 ... 290.000 versate £. DUECENTONOVANTAMILA al p. II Dirigente Area Servizi (lire (D.ssa Marja Grazia DLFILIPPO) Il Responsabile Servic (Dr. M. RAZ INI) 7