Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2001, n. 6529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6529 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL6529 /01 REPUBB LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente - R.G.N. 15094/99 MILEO Consigliere Cron.14552 Dott. Vincenzo MERCURIO Consigliere Rep. Dott. Ettore CUOCO Rel. Consigliere Dott. Pietro Ud. 09/02/01 ConsigliereDott. Francesco Antonio MAIORANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMALOMBARDO GIOVANNI, VIA Q. MAIORANA 9, presso STUDIO FAZZARI, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMELO MATAFU', giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 2001 699 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, GABRIELLA PESCOSOLIDO, -1- giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 54/99 del Tribunale di MESSINA, depositata il 31/03/99 R.G.N. 544 - 641/90; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 7 ottobre 1986 SA Tamà, sostenendo di essere titolare di pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1° maggio 1976 e di altra pensione con decorrenza dal 1° novembre 1973 quale vedova di ID BA, chiese che il Pretore di Messina in funzione di giudice del Lavoro condannasse l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) al pagamento dell'integrazione al minimo della pensione di reversibilità dal 1° novembre 1973. Il Pretore accolse la domanda con decorrenza dal 1° febbraio 1977 e fino al 30 settembre 1983, con gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, respingendo la domanda Juow di cristallizzazione e di rivalutazione monetaria. Pronunciando sugli appelli proposti dagli eredi della ricorrente e dall'I.N.P.S., il Tribunale, dando atto che l'I.N.P.S. aveva riconosciuto nel corso del giudizio il diritto della controparte alla decorrenza dal 1° novembre 1977 con interessi moratori e rivalutazione monetaria dal 12 aprile 1986 (121° giorno dalla pubblicazione della sentenza Corte cost. n. 314 del 1985), dichiarò (nello spazio che perviene in sede di legittimità), parziale modifica della sentenza, il diritto all'integrazione dal 1° novembre 1973, con rivalutazione monetaria nei limiti dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, e respinse la domanda di cristallizzazione. Per la cassazione di questa sentenza ricorre AN BA, percorrendo le linee di un unico articolato motivo. L'I.N.P.S. non si è costituito. 3 Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applciazione degli artt. 1224 1282 cod. civ., degli artt. 429 e 449 cod. proc. civ. e dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, il ricorrente sostiene che, in applicazione di quanto la stessa Corte ha affermato, il diritto all'integrazione decorre dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, anche se anteriore alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 314 del 1985, e che l'art. 16 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 si applica solo per i ratei che scadono dal 1° gennaio 1992. Аньсо Il ricorso è fondato. “Con riguardo a fattispecie non soggetta, ratione temporis, alla disposizione di cui all'art. 16 comma sesto della legge 30 dicembre 1991 n. 412, gli interessi su credito previdenziale per integrazione al minimo del trattamento pensionistico divenuta spettante in forza di sentenza di accoglimento della Corte costituzionale decorrono dalla data dell'eventuale atto di liquidazione, si pure inesatta, della pensione, oppure dall'inutile scadenza del centoventesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa della medesima prestazione, nonché dalle successive scadenze dei singoli ratei, non rilevando in contrario l'anteriorità di queste date alla pubblicazione della sentenza suddetta" (Cass. S.U. 30 luglio 1993 n. 8478). Nel caso in esame, gli accessori decorrono pertanto non dal 121° giorno successivo alla pronuncia della Corte costituzionale, bensì dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa. Né questo diritto è decurtabile nella misura prevista dall'art. 16 della legge 30 dicembre 1991 n. 412; questa norma è invero applicabile solo per l'inadempimento che sorga dopo il 31 dicembre 1991 (Cass. S.U. 26 giugno 1996 n. 5895): non nel caso in esame, ove, poiché il diritto alla rivalutazione ha per oggetto somme dovute fino al 30 settembre 1983 (la domanda di "cristallizzazione” della pensione per il tempo successivo è stata respinta, con decisione non impugnata in questa sede), l'inadempimento è anteriore alla predetta data. Con l'accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata per quanto attiene all'entità ed alla decorrenza del diritto alla M rivalutazione monetaria. E, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, con la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento di interessi e rivalutazione con decorrenza dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa. Devono essere confermate le statuizioni contenute nelle sentenze di merito in ordine alle spese. L'I.N.P.S. deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso;
cassa, per quanto di ragione, la sentenza impugnata;
e, decidendo nel merito, condanna l'I.N.P.S. a corrispondere a AN BA interessi e rivalutazione, sulle somme dovutegli per l'integrazione della pensione riconosciutagli, e decorrenti dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa;
conferma le statuizioni sulle spese, contenute nelle sentenze dei gradi di merito;
condanna l'I.N.P.S. al 5 rimborso delle spese sostenute dal ricorrente nel giudizio di legittimità, liquidate in lire 19.000 oltre a lire 3.000.000 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2001. Il Consigliere estensore оч но с тороний блёво Спосо IL PRESIDENTE Shill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelieria 10 MAG. 2001 A M E oggi, R P U S IL CANCELLIEME0 3 3 5 0 1 . . N A T S R S I 3 A A ' 7 D - T L , , 8 L O - A E L 1 S D L 1 E O I P B S S E I N I G E N D S G G A I E O T L A S A O O D A P T E L T M , L I I O E R I R A D T D D S I E O G T E N R E S E 6