Sentenza 30 luglio 1999
Massime • 1
Nullità e annullabilità sono forme di invalidità nettamente distinte quanto a presupposti, disciplina e conseguenze e deve escludersi che l'una azione sia compresa nell'altra o siano tra loro in rapporto di fungibilità anche quando siano fondate sui medesimi fatti (nella specie era stata originariamente proposta domanda di nullità di testamento per difetto dell'olografia e nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, quindi tardivamente, domanda di annullamento per mancanza di data in conseguenza dell'accertata apocrifia di quella apparentemente apposta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/1999, n. 8285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8285 |
| Data del deposito : | 30 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GR OL, HI EL, HI EP, HI LI, HI TO, HI MA, MI SI, IA NN, quali eredi di HI OL, elettivamente domiciliati in ROMA CORSO TRIESTE 183, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE VERSACE, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CI EL, NELLA QUALITÀ di PROCURATORE SPECIALE di CUNDARI NA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 14370/96 proposto da:
CI EL, quale procuratore speciale di CUNDARI NA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 131, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO IANNELLI, che le, difende unitamente all'avvocato GIACOMO GAZZARA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
GR OL, HI EL, HI EP, HI LI, HI TO, HI MA, HI SI, HI NN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 120/96 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 29/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/98 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato IANNELLI Antonino, difensore del resistente, che si riporta ai motivi alla memoria depositata;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 14 giugno 1982 LO TA, quale procuratore di ON ND, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Messina LO HI, esponendo che con un testamento olografo del 21 ottobre 1980 la propria rappresentata era stata nominata erede universale e riconosciuta come figlia naturale da GI IA, deceduto a Giardini il successivo giorno 26, mentre un apparente altro atto di ultima volontà del de cuius del 24 dello stesso mese, contenente l'istituzione del convenuto quale unico erede, era apocrifo o era stato redatto in stato di incapacità naturale o comunque era lesivo della quota di legittima spettante all'attrice, il cui rapporto di filiazione naturale con il defunto era stato anche accertato e dichiarato da quello stesso Tribunale con sentenza dell'11 febbraio 1982; chiese pertanto la dichiarazione di nullità o l'annullamento di tale secondo testamento. o in subordine la reintegrazione della quota di riserva. A tali domande il convenuto resistette, eccependo il difetto di legittimazione attiva della ND in quanto la sentenza invocata dal suo procuratore non era ancora passata in giudicato, dichiarando di non conoscere la scrittura e la sottoscrizione dell'autore del primo testamento, rilevando che l'altro non era stato disconosciuto dalla parte attrice ed, era comunque perfettamente valido, contestando infine che al momento della sua formazione il de cuius fosse incapace di intendere e di volere. n
Con sentenza del 5 luglio 1991 il Tribunale dichiarò che ON ND era l'unica erede testamentaria di GI IA, essendo autentico il testamento in favore di lei, quanto alla firma e alle. disposizioni in esso contenute, ed essendo invece nullo, per difetto di olografia, quello in favore di LO HI;
convalidò inoltre il sequestro giudiziario che era stato eseguito dalla parte attrice, su autorizzazione del giudice istruttore, relativamente a un immobile caduto nella successione.
Impugnata da LO HI in via principale e incidentalmente da LO TA in qualità di procuratore di ON ND, la decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Messina, che con sentenza del 29 marzo 1996 ha rigettato entrambi i gravami, osservando: - che l'autenticità del testamento del 24 ottobre 1980 poteva essere contestata dalla parte attrice senza necessità di querela di falso, essendo sufficiente il suo disconoscimento, validamente operato con l'atto di citazione e altresì nella prima udienza., successiva alla produzione del documento;
- che il consulente tecnico di ufficio aveva tenuto conto delle scritture di comparazione prodotte dalle parti, pervenendo peraltro alle sue pienamente condivisibili conclusioni (interpolazione della sola data nel primo testamento, eterografia sia della data e sia della firma nel secondo) in base a difformità di scrittura riscontrate all'interno stesse dei due documenti;
- che era altresì fondata la tesi secondo cui nell'atto di ultima volontà in favore della ND la data era stata apposta da un terzo quando la scheda era stata già formata e senza il consenso del de cuius;
- che non ricorreva quindi un'ipotesi di nullità, bensì di semplice annullabilità; - che la relativa domanda era stata proposta dal HI tardivamente solo nella comparsa conclusionale in primo grado e non poteva considerarsi implicita in quella tendente alla dichiarazione della nullità dell'atto; - che quale erede istituita con un testamento anteriore, la ND era legittimata a far valere l'invalidità di quello successivo;
- che ne conseguiva la anche della pronuncia della convalida del sequestro, contestata dall'appellante nel presupposto della fondatezza degli altri motivi di gravame;
- che esattamente il primo giudice aveva considerato assorbite le ulteriori domande dell'attrice, intese ad ottenere l'annullamento del testamento del 24 ottobre 1980, nonché il riconoscimento della sua qualità di legittimaria e del suo diritto alla relativa quota di riserva, con la connessa richiesta di rendiconto.
Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione AN AN e LO, GI, LI, LV, MA, IL e NN HI, - eredi del defunto LO HI. LO TA, quale procuratore di ON ND, ha resistito con controricorso, impugnando a sua volta la decisione in via incidentale condizionata, ed ha altresì depositato una memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In quanto proposti contro la stessa sentenza, i due ricorsi debbono essere riuniti.
Va disattesa l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità di quello principale, sollevata dal resistente in base al rilievo che l'impugnazione investe indiscriminatamente la sentenza della Corte di appello insieme con quella del Tribunale e contiene generiche denunce di pretese violazioni di disposizioni di legge imprecisate. In effetti l'atto consiste nella trascrizione o nella parafrasi, con qualche non sempre congruo adattamento per attagliarlo al giudizio di legittimità, dei motivi di gravame che erano stati fatti valere a suo tempo da LO HI per ottenere la riforma della pronuncia di primo grado. Essi tuttavia si risolvono in specifiche censure rivolte (anche) alla decisione di appello dalla quale l'altra è stata confermata e che sono altresì inquadrabili nelle previsioni dell'art. 360 c.p.c. (per la cui osservanza non è necessaria l'esatta indicazione delle norme di diritto di cui si lamenta la violazione o falsa applicazione, quando si può pervenire alla loro individuazione, come nella specie, in base al complessivo contesto delle argomentazioni svolte dal ricorrente: v., per tutte, Cass. 4 settembre 1997 n. 8490). La prima di tali censure attiene al mancato "rituale e valido" disconoscimento, ad opera dell'originaria parte attrice, del testamento datato 24 ottobre 1980, il quale pertanto, secondo i ricorrenti, doveva essere considerato riconosciuto e quindi impugnabile soltanto con lo strumento - in concreto non utilizzato - della querela di falso.
La tesi non è fondata. Essendo stato il giudizio promosso proprio per ottenere la dichiarazione di nullità, per difetto di autografia e in particolare di autenticità della sottoscrizione, del testamento in contestazione, sarebbe stato evidentemente superfluo effettuare quell'ulteriore formale contestazione della sua autenticità, di cui i ricorrenti sostengono la necessità e che peraltro, come risulta dalla sentenza impugnata, il difensore dell'attrice (il quale ne aveva il potere senza necessità di specifico mandato: cfr. Cass. 5 ottobre 1990 n. 9829) ha compiuto nell'udienza immediatamente successiva alla produzione del documento, espressamente dichiarando che erano oggetto di contestazione "sia la scrittura, che la sottoscrizione della scheda".
Altre ragioni di doglianza, di seguito esposte nel ricorso, riguardano il recepimento, da parte del Tribunale e poi della Corte di appello, delle conclusioni formulate nella sua relazione dal consulente tecnico di ufficio incaricato di verificare la fondatezza dei rispettivi assunti di ognuna delle parti, circa il difetto totale o parziale del, requisito dell'olografia nel testamento fatto valere dall'altra: conclusioni secondo cui nell'atto di ultima volontà in favore della ND soltanto la data era stata apposta da un terzo, indipendentemente dalla volontà del testatore, mentre in quello in favore del HI non erano autentiche ne' la data ne' la firma. Si tratta, evidentemente, di apprezzamenti di merito, insindacabili in questa sede se non sotto il profilo della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione: vizi che solo formalmente sono stati denunciati dai ricorrenti, i quali in sostanza si sono limitati a opporre proprie diverse valutazioni a quelle svolte nell'elaborato peritale e fatte proprie, con adeguata ed esauriente esposizione delle relative ragioni, dalla Corte di appello, la quale ha anche e in particolare precisato, a confutazione della tesi su cui ancora i ricorrenti specialmente insistono, che tutte le scritture di comparazione prodotte erano state prese in considerazione, ma che comunque l'individuazione delle parti dei due documenti non di pugno del testatore era derivata soprattutto dalla constatazione di disgrafie riscontrabili all'interno stesso di ognuno di loro.
I ricorrenti contestano altresì l'esattezza delle conseguenze che sul piano giuridico sono state tratte in sede di merito da tali risultanze, relativamente alla ritenuta semplice annullabilità del primo testamento, che a loro avviso avrebbe dovuto, invece, essere riconosciuto e dichiarato radicalmente nullo.
Neppure questa censura può essere accolta. In base a constatazioni e considerazioni (come la complessiva "topografia" della scheda e l'inutilità per il de cuius di ricorrere all'aiuto di altri) insindacabili da parte di questa Corte per le ragioni già dette, il giudice di secondo grado ha accertato in fatto che la data, nel testamento in questione, è stata bensì inserita da un terzo, ma successivamente alla redazione del testo e alla sottoscrizione, all'insaputa del de cuius e senza sua volontà, dal che ineccepibilmente ha dedotto, in corretta applicazione degli art. 602 e 606 c.c. e in aderenza ai principi enunciati sul punto in giurisprudenza (cfr. Cass. 17 luglio 1976 n. 2837), che l'atto era annullabile per la mancanza originaria di quel prescritto elemento, non nullo per il difetto di olografia.
Sostengono inoltre i ricorrenti che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che il loro dante causa non avesse chiesto, oltre che la dichiarazione di nullità, anche l'annullamento del testamento in favore della ND, mentre invece questa. domanda 'era "implicitamente" compresa nell'altra, essendo entrambe basate sulla tesi che l'atto, come espressamente era stato dedotto, fosse "apocrifo".
L'assunto non puo' essere condiviso, in quanto nullità e annullabilità, anche in materia testamentaria, sono forme di invalidità nettamente distinte quanto a presupposti, disciplina e conseguenze, sicché è da escludere ogni eventuale reciproca fungibilità delle relative azioni, anche nell'ipotesi, peraltro non ricorrente nella specie, in cui, siano fondate sui medesimi fatti (v., per tutte, Cass. 22 marzo 1993 n. 3356). Affermano ancora i ricorrenti che la ND era priva di legittimazione attiva, in quanto era stata istituita erede e riconosciuta come figlia naturale con un testamento invalido, mentre d'altra parte no n era ancora passata in giudicato la sentenza dichiarativa di tale suo stato di filiazione.
La tesi è manifestamente infondata, poiché la legitimatio ad causam, come condizione dell'azione, la cui mancanza comporta la dichiarazione di inammissibilità della domanda, precludendone l'esame nel merito, prescinde dalla sua fondatezza, che se difetta determina invece una pronuncia di rigetto. È dunque necessario ma anche sufficiente, per la sua sussistenza, la prospettazione di fatti che in astratto (salva la loro verifica in concreto) diano luogo, in chi agisce, alla titolarità del diritto fatto valere in giudizio (v., tra le più recenti, Cass. 5 novembre 1997 n. 10843) . Essendo stata istituita erede universale di GI IA, con il testamento del 21 ottobre 1980, ON ND non aveva quindi soltanto un "interesse di fatto", come sostengono i ricorrenti, ma era pienamente "legittimata" a far dichiarare la nullità del successivo atto di ultima volontà, dalla cui caducazione avrebbe ottenuto il venir meno dell'effetto di revoca di quello precedente e quindi il riconoscimento della suddetta sua qualità. Quanto poi al rapporto di filiazione, la doglianza dei ricorrenti difetta del necessario requisito della pertinenza al contenuto della sentenza impugnata, nella quale la questione non è stata affatto affrontata, essendosi rettamente ritenuto che l'accertata qualità di erede testamentaria universale dell'originaria attrice superava e assorbiva quella di legittimaria.
Infine, con il ricorso principale viene negato che siano "mai esistiti i presupposti e le condizioni di cui all'art. 670 c.p.c.", per l'autorizzazione del sequestro giudiziario eseguito dalla parte attrice e convalidato dal Tribunale, con decisione anch'essa confermata in appello.
Anche questa censura va disattesa, in quanto la decisione di cui si tratta è conseguita a un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità (v. Cass. 21 ottobre 1982 n. 5483), in ordine al quale peraltro i ricorrenti non hanno mosso rilievi diversi dalla quanto mai generica contestazione sopra testualmente e integralmente trascritta.
Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato. Resta assorbito, in quanto espressamente subordinato all'ipotesi dell'accoglimento dell'altra impugnazione, quello incidentale proposto da LO TA quale procuratore di ON ND. Alla soccombenza dei ricorrenti consegue la loro condanna in solido - stante il comune loro interesse nella causa - al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente, che si liquidano nella misura precisata nel dispositivo. DISPOSITIVO
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale;
condanna i ricorrenti principali in solido a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 9.360.800 di cui lire 8.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 1999