Sentenza 26 settembre 2007
Massime • 1
Ai fini dell'acquisizione dei tabulati relativi al traffico telefonico, l'obbligo di motivazione del provvedimento acquisitivo, stante il modesto livello di intrusione nella sfera di riservatezza delle persone, è soddisfatto anche con espressioni sintetiche, nelle quali si sottolinei la necessità dell'investigazione, in relazione al proseguimento delle indagini ovvero all'individuazione dei soggetti coinvolti nel reato, o si richiamino, con espressione indicativa della loro condivisione da parte dell'autorità giudiziaria, le ragioni esposte da quella di polizia. (Nella specie si è ritenuto sufficientemente motivato un decreto acquisitivo emesso dal P.M. con l'evocazione dell'assoluta necessità dell'acquisizione, perché correlata a indagini relative ad un omicidio volontario aggravato).
Commentario • 1
- 1. Penale Diritto e ProceduraOttavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 1 ottobre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2007, n. 46086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46086 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 26/09/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 3076
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 015763/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA MI, N. IL 11/07/1985;
avverso ORDINANZA del 12/03/2007 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO Maria Cristina;
sentite le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv. GETRELLI Francesco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RILEVA IN FATTO
Con ordinanza del 12/3/2007 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza custodiale in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Roma nei confronti di OM MI, indagato in concorso con CE IO ed altra persona allo stato ignota per l'omicidio volontario aggravato dai futili motivi del connazionale albanese TA AN e per porto illegale dell'arma da fuoco utilizzata nella consumazione dell'omicidio.
Il Tribunale ha ritenuto pienamente utilizzabili le dichiarazioni rese da CA GI NI nella data del 14/2/2007 (modificataci di quelle iniziali mendaci e reticenti rese il 19/1/2007, e successivamente confermate il 6/3/2007), rivestendo costei nel procedimento a carico del OM la sola veste di testimone e riguardando l'eventuale violazione delle norme processuali lamentata dalla difesa la posizione della sola CA e la sua responsabilità per il reato di cui all'art. 378 c.p., per il quale peraltro non risultava indagata. Il Tribunale ha altresì ritenuto infondata la censura relativa all'assenza di un interprete in sede di escussione della donna, risultando da quanto verbalizzato che la CA "parla e comprende sufficientemente la lingua italiana". Ciò premesso, il Tribunale ha sottolineato che le dichiarazioni della CA (secondo le quali il OM, tornando a casa dopo lo svolgimento dei fatti, le avrebbe detto che egli e CE IO avevano sparato ad una persona che aveva litigato con un amico del CE il quale si era interposto per difendere quest'ultimo) erano pienamente attendibili, non essendo determinate da intenti calunniosi, essendo suffragate da diversi riscontri e non trovando smentita nelle circostanze aliunde acclarate e sottolineate dalla difesa, tanto più che ancora dovevano chiarirsi la dinamica dell'aggressione ed i rapporti esistenti tra tutte le persone coinvolte nella vicenda. Il Tribunale ha poi rilevato che eventuali carenze motivazionali dei decreti di acquisizione dei tabulati telefonici non avrebbero comportato l'inutilizzabilità degli elementi raccolti, non essendo prevista specifica sanzione e non trattandosi di prova assunta in violazione di un divieto legale;
che la riferibilità al OM dell'utenza 3405098606 (chiamata ripetutamente dall'utenza in uso alla vittima) era indubitabile;
che, non esistendo assoluta certezza sull'ora del ferimento (collocato intorno alle ore 6,30), la telefonata effettuata dalla vittima all'utenza del OM alle ore 6, 29.43 (con aggancio a "celle" vicinissime) non era incompatibile con l'ipotesi accusatoria, così come non era in contrasto, perché circostanza non emergente dalle dichiarazioni della CA, il fatto che come asserito dalla difesa il OM avrebbe lasciato a casa il suo telefono cellulare. Il Tribunale ha quindi, in conclusione, ritenuto acquisito a carico dell'indagato un grave quadro indiziario e sussistenti nella specie tutte le esigenze cautelari di cui all'art.274 c.p.p.. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso l'indagato ed il suo difensore articolando plurimi motivi. Con il primo motivo si è eccepito che, pur a fronte delle puntuali e specifiche censure e degli indicati elementi a discarico forniti dalla difesa, l'ordinanza non aveva proceduto ad analitica e doverosa riconsiderazione della complessiva tenuta logica della motivazione adottata dal GIP, oltre tutto negando veridicità ad una rilevantissima circostanza (l'affermazione della CA di avere il OM lasciato a casa il telefono cellulare allorquando era uscito per raggiungere il CE);
inoltre non si era offerta motivazione alcuna relativamente alla questione dell'effettività del concorso nel reato da parte del OM. Con il secondo motivo si è eccepita la inutilizzabilità dei tabulati dei flussi telefonici relativi alle utenze asseritamene attribuite al OM ed alla vittima, considerata la mancanza di motivazione dei relativi decreti di acquisizione e le conseguenze derivanti in termini di inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p., od in termini di nullità ex art. 125 c.p.p.. Con il terzo motivo si è sostenuta la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da CA GI NI nella data del 14/2/07 e della individuazione fotografica effettuata in pari data, attesa la sostanziale qualità di indagata in relazione al reato previsto dall'art. 378 c.p. oggettivamente attribuibile alla CA in quel momento e l'inconferenza della sua estraneità rispetto alla posizione del OM.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
In ordine alle censure mosse con il primo motivo di gravame si osserva che il Tribunale del riesame, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, ha non solo proceduto alla indicazione degli elementi costituenti il quadro indiziario a carico del OM ES ma ha altresì (e quindi senza limitarsi ad una mera riepilogazione degli elementi indiziari) riservato una attenta analisi ai rilievi difensivi, poi provvedendo a nuova disamina degli elementi di prova in unione a tali rilievi (con congrua motivazione in ordine alla conservata consistenza dei primi nonché in ordine alla fragilità dei secondi ed alla loro inidoneità ad introdurre dubbi circa la ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice). E dunque, se si tiene conto del rinvio operato alla ricostruzione della "articolata dinamica dei fatti" di cui all'ordinanza custodiale, della sottolineata attendibilità delle dichiarazioni rese da CA GI NI nella data del 14/2/2007 (successivamente confermate dinanzi al P.M.), delle articolate argomentazioni con le quali si è nell'ordinanza impugnata rimarcato come tali dichiarazioni non fossero inficiate dalle circostanze richiamate dalla difesa e come, anzi, esse ben si integrassero con le ulteriori e precisate risultanze probatorie, della valenza altamente indiziante di tali ulteriori risultanze probatorie, delle condivisibili considerazioni circa la ovvia attuale fluidità del materiale probatorio ed il suo possibile ulteriore approfondimento, non può certo condividersi la censura di lacunosità avanzata dal ricorrente, nè i rilievi circa l'omessa considerazione di alcune circostanze o la errata interpretazione di parte del materiale indiziario, tanto più che il generale riferimento di cui in premessa di ordinanza agli elementi ed alle valutazioni del provvedimento custodiale colma il sottolineato "vuoto argomentativo" e che le restanti considerazioni critiche dell'impugnante si risolvono in una mera prospettazione inammissibile delle proprie diverse valutazioni sui fatti di causa. Nessuna condivisione meritano, parimenti, le censure di cui al secondo motivo di gravame. Innanzi tutto va ricordato che, ai fini dell'acquisizione dei tabulati concernenti il traffico telefonico, non è richiesta, stante il diverso livello di intrusione nella sfera di riservatezza che ne deriva, l'osservanza delle disposizioni relative alla intercettazione delle conversazioni di cui all'art. 266 c.p.p., e segg. (cfr. Cass. S.U. sent. n. 6/2000); è però
indubitabile che l'acquisizione in questione deve avvenire previo decreto acquisitivo che dia succintamente conto delle ragioni poste alla base di tale mezzo di ricerca della prova. Ciò premesso, deve peraltro sottolinearsi come, da un lato, la carenza di motivazione non comporti l'inutilizzabilità degli elementi raccolti ma solo la nullità del provvedimento acquisitivo ex art. 125 c.p.p., con possibilità di rinnovazione del medesimo (cfr. Cass. sent. n. 33435/2006 - Sent. n. 33519/2000 6 - sent. n. 20558/2005); dall'altro lato come, proprio in ragione di quel modesto livello di intrusione nella sfera di riservatezza delle persone, la motivazione del provvedimento acquisitivo possa essere anche estremamente sintetica, sufficiente essendo che con essa si sottolinei la necessità dell'investigazione (in relazione al proseguimento delle indagini ovvero all'individuazione dei soggetti coinvolti nel reato) o si richiamino, con espressione indicativa della loro condivisione da parte dell'Autorità Giudiziaria, le ragioni esposte dall'Autorità di Polizia (cfr. Cass. sent. n. 46776/2003). Ebbene, non sembra che nella specie i decreti acquisitivi emessi dal P.M. non presentino le caratteristiche richieste e quali più sopra specificate;
e ciò perché l'avere esplicitato la necessità assoluta dell'acquisizione e l'avere di fatto correlato tale necessità assoluta ad investigazioni relative ad un omicidio volontario aggravato, risponde certamente alla richiesta esigenza di succinta motivazione. Alla stregua di quanto sopra (e così parzialmente rettificata la motivazione sul punto svolta dal Tribunale del riesame) deve quindi concludersi per l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame, con il quale si è sostenuta la inutilizzabilità ex art. 63 c.p.p., delle dichiarazioni rese dalla CA. Ed infatti, se è pacifica la inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata od imputata e se è altrettanto pacifico che la verifica della sussistenza della qualità di indagato od imputato deve essere condotta secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto (cfr. le sentenze di questa Corte al proposito citate in ricorso), va rilevato che il detto divieto di utilizzazione vige quando il reato addebitabile alla persona dichiarante (connesso o collegato con il reato per il quale si procede o individuabile in questo stesso reato) risulti essere stato già consumato nel momento un cui la persona veniva ascoltata e non anche quando esso sia commesso dal dichiarante con dichiarazioni false o reticenti rese nel momento in cui egli veniva esaminato quale persona informata sui fatti e con riferimento ai reati ad altri addebitati e per i quali già si procedeva: e ciò perché la norma di garanzia in questione si ispira al principio "nemo tenetur se detegere" che salvaguarda la persona che abbia commesso un reato e non quella che ancora debba commettere il reato (cfr. Cass. sent. n. 21116/2004 - Sent. n. 2150/99).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente OM MI al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma il 26 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2007