Sentenza 23 febbraio 2005
Massime • 1
Alle dichiarazioni spontanee non si applica la disciplina di cui all'art. 63 cod. proc. pen., la quale concerne l'esame di persone non imputate e non sottoposte ad indagini, mentre le dichiarazioni spontanee provengono precisamente dalla persona nei confronti della quale vengono svolte indagini (art. 350, comma settimo, cod. proc. pen.) e sono utilizzabili se il relativo verbale è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti; nemmeno è applicabile alle dichiarazioni spontanee la disciplina di cui all'art. 64 cod. proc. pen. perché concerne l'interrogatorio, che è atto diverso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2005, n. 12445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12445 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 23/02/2005
Dott. PROVIDENTI AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - N. 430
Dott. MARINI Pier AN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 003110/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI IO AR OS N. IL 23/09/1965;
2) TT RA N. IL 28/06/1948;
avverso SENTENZA del 28/11/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. LATTANZI GIORGIO;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
MA RO Di ST e AN TI hanno proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza del 28 novembre 2003 con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta ai ricorrenti dal Tribunale di Lodi per il reato di falsità materiale commessa da privato in certificato amministrativo. A quanto risulta il 28 marzo 1998 nell'Ipermercato Bennet di S. Martino in Strada si erano presentate due persone, un uomo e una donna di giovane età, che avevano manifestato l'intenzione di acquistare una telecamera e un'autoradio e per pagare avevano chiesto un finanziamento della Finconsumo. Per ottenere il finanziamento la donna aveva presentato una carta di identità e un tesserino di codice fiscale intestati a UI FA e alcune buste paga con la stessa intestazione. Il commesso si era insospettito e aveva chiamato i carabinieri, i quali avevano subito rilevato la falsità della carta di identità, la cui fotografia era stata sostituita. La donna aveva ammesso di chiamarsi BA MA. Attraverso una telefonata ricevuta dalla MA, i carabinieri si erano accorti della presenza di complici fuori del negozio e in base alle indicazioni fornite dalla donna avevano individuato nelle vicinanze dell'ipermercato un'autovettura Ford Escort nella quale si trovavano MA RO di ST e AN TI. Nell'autovettura erano stati trovati un telefono cellulare, un video registratore, due telecamere, chiusi nelle confezioni originali, e tre buste paga intestate a tre diverse persone. La MA aveva dichiarato che i due imputati le avevano chiesto la fototessera e le avevano poi dato i documenti personali falsi e il foglio paga intestato a UI FA, inoltre avevano provveduto a istruirla sul modo in cui si sarebbe dovuta comportare per commettere le truffe.
Secondo la sentenza impugnata le prove a carico degli imputati erano costituite dalle dichiarazioni della MA, che erano state acquisite al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti, e dal rinvenimento nell'autovettura dei prodotti elettronici confezionati, dei quali i ricorrenti non avevano saputo indicare la provenienza e che dovevano ritenersi il provento di precedenti truffe. Infatti, in precedenza erano stati fatti altri acquisti a credito utilizzando gli stessi dati identificativi falsi. Inoltre i due imputati a bordo dell'autovettura avevano dei fogli paga analoghi a quelli usati dalla MA nel tentativo di truffa ed erano giunti a Milano da Napoli senza essere in grado di spiegare le ragioni del viaggio.
Con il primo motivo entrambi i ricorrenti hanno eccepito la nullità delle notificazioni eseguite nel corso delle indagini perché, anziché al domicilio dichiarato, erano state eseguite mediante consegna al difensore senza che ne ricorressero le condizioni. Inoltre secondo i ricorrenti "la notifica ex art. 161, primo e quarto comma, del decreto di citazione a giudizio di primo grado è stata irritualmente eseguita a un difensore di ufficio del foro di Lod. e non già al difensore fiduciario (avv. Paola Calcagni del foro di Napoli)".
Il motivo è manifestamente infondato perché il decreto di citazione è stato notificato alla Di ST al domicilio dichiarato, mediante consegna al figlio, e al TI al domicilio dichiarato, mediante consegna alla moglie. È da aggiungere che per entrambi gli imputati il decreto di citazione è stato regolarmente notificato al difensore di fiducia, avv. Paola Calcagni.
Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione degli artt. 63 e 64 comma 3^ c.p.p., hanno eccepito l'inutilizzabilità nei loro confronti delle dichiarazioni della MA, hanno sostenuto che mancavano le prove della loro responsabilità e hanno dedotto la mancanza e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata "anche in illazione alla pretesa rilevanza probatoria dei beni sequestrati e che sono stati irritualmente confiscati, pur non avendo costituito oggetto di incolpazione". In particolare i ricorrenti hanno sostenuto che non erano inutilizzabili nei loro confronti le "propalazioni accusatorie contenute nel verbale di dichiarazioni spontanee che in data 18.3.1998 sono state rese dalla coindagata MA BA ... in assenza della rituale comunicazione preventiva inerente alla qualità di indagata".
Il motivo è privo di fondamento.
Alle dichiarazioni spontanee non si applicano le disposizioni dell'art. 63 comma 1 (in questo senso ved. Cass. 25 febbraio 1997, Giuliani, rv. 207427) e dell'art. 64 c.p.p., dato che la prima disposizione concerne l'esame di persone non imputate o non sottoposte ad indagini, mentre le dichiarazioni spontanee provengono naturalmente dalla persona sottoposta alle indagini (ved. art. 350 comma 7 c.p.p.), e la seconda concerne l'interrogatorio, che è atto diverso dalla ricezione di dichiarazioni spontanee. Come ha ricordato la sentenza impugnata il verbale con le dichiarazioni spontanee è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti e la motivazione della sentenza impugnata non merita alcuna censura perché in modo privo di illogicità è giunta alla conclusione della responsabilità dei ricorrenti utilizzando i vari elementi di prova acquisiti e tra questi, certo non privo di significato, il rinvenimento di vari prodotti elettronici come quelli che avevano formato oggetto del tentativo di truffa e di fogli paga analoghi a quelli che la MA aveva usato unitamente ai documenti falsificati.
Infine va rilevato che anche la richiesta di restituzione delle cose sequestrate formulata dai ricorrenti è senza fondamento perché se è vero che si tratta di cose prive di pertinenza con i reati oggetto del processo è pure vero che a norma dell'art. 263 comma 1 c.p.p. la loro restituzione ai ricorrenti potrebbe essere disposta solo se non ci fosse dubbio sulla loro appartenenza e nel caso in esame c'è assai più di un dubbio, dato che i giudici di merito hanno ritenuto che tali cose costituissero il provento di truffe.
Pertanto i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2005