CASS
Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/09/2023, n. 26510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26510 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 6560-2020 proposto da: BE VI, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato IO IO;
- ricorrente -
contro POSTE ITALIANE S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE N. 10, presso lo studio legale TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO & SOCI, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO;
- controricorrente -
Oggetto LICENZIAMENTO DISCIPLINARE R.G.N. 6560/2020 Cron. Rep. Ud. 23/05/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 26510 Anno 2023 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: BOGHETICH ELENA Data pubblicazione: 14/09/2023 2 avverso la sentenza n. 6908/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/12/2019 R.G.N. 1770/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2023 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. RI NL visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Napoli, confermando la sentenza del Tribunale della medesima sede, ha – con la sentenza indicata in epigrafe - respinto la domanda di annullamento del licenziamento per giusta causa intimato da Poste Italiane s.p.a., in data 29.11.2017, a Flavio Bellavista, per aver posto in essere – in qualità di impiegato addetto al servizio smistamento oggetti postali e non postali al nastro di ingresso dell’impianto automatizzato presso il Centro Meccanografico Postale-CMP di Napoli e nel periodo maggio-giugno 2016 – “più delitti di violazione, sottrazione e distruzione di corrispondenza postale e di portafogli trovati nelle cassette delle lettere”. 2. La Corte, riportata integralmente la lettera di contestazione disciplinare ove erano descritte le condotte tenute dal lavoratore, rilevava che le complessive risultanze istruttorie (comprensive anche delle risultanze dei fotogrammi acquisiti tramite installazione di telecamere su disposizione dell’Autorità giudiziaria) dimostravano l’adozione delle condotte addebitate e che le deposizioni 3 testimoniali e le sommarie informazioni rese dal Responsabile della produzione presso il CMP nell’ambito del procedimento penale consentivano di attribuire un valore di gravità ai suddetti comportamenti, posto che non era emersa alcuna prassi aziendale così come descritta dal lavoratore, né si trattava di condotte legittime;
la Corte territoriale concludeva che i suddetti comportamenti potevano sussumersi nell’ambito della giusta causa di cui all’art. 2119 cod.civ. e che anche la normativa contrattuale contemplava, all’art. 54, comma VI, lett. a), la sanzione del licenziamento per l’appropriazione di beni comunque nella disponibilità aziendale e atteso il tipo di servizio, universale, espletato dalla società non assumeva rilevanza il valore dei beni sottratti. 3. Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso affidato a due motivi. La società ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 2119 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato alcuni elementi concreti della fattispecie quali l’elemento intenzionale, il grado di affidamento richiesto al lavoratore, le precedenti modalità di attuazione del rapporto e l’assenza di danno per la società. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione di numerose disposizioni legali e contrattuali (“artt. 1175, 1375, 2104, 2106, 2118, 2119 c.c., della legge n. 604 del 1966, dell’art. 3 4 cod.civ., dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970” nonché degli “artt. 53, 54, 56 e art. 80, lett. e) del CCNL 14.4.2011 per il personale non dirigente di Poste Italiane s.p.a.”) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che l’art. 54, capo II, lett. f) del CCNL punisce con sanzione conservativa, ossia la multa, la “sottrazione di materiale e beni strumentali di tenue valore”, e che tutte le ipotesi elencate all’art. 54, comma 6, del CCNL, punite con il licenziamento, richiedono la volontà di danneggiare la società; inoltre, l’informativa della Polizia di Stato parlava di sottrazione di beni di “tenue valore”, (un foglio, un anellino), e gli oggetti provenienti dalle cassette postali (messi in contenitori appositi dagli addetti allo smistamento) non potevano tecnicamente ritenersi “affidati” alla società. 3. I motivi di ricorso, che attengono sostanzialmente al processo di sussunzione della fattispecie concreta nella nozione legale di giusta causa, non meritano accoglimento. 3.1. Deve, in primo luogo, rimarcarsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto 5 l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (ex aliis: Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394). 3.2. Nella specie è evidente che il ricorrente lamenta la erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, e dunque, in realtà, non denuncia un'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma di legge (ossia un problema interpretativo, vizio riconducibile all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) bensì un vizio-motivo, da valutare alla stregua del novellato art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ., che - nella versione ratione temporis applicabile - lo circoscrive all'omesso esame di un fatto storico decisivo (cfr. sul punto Cass. Sez. U. n. 19881 del 2014), riducendo al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014) vizio-motivo che, inoltre, nel caso di specie, è impedito dalla ricorrenza di una pronuncia c.d. doppia conforme di cui all’art. 348-ter, quarto comma, cod.proc.civ. 3.3. Invero, come questa Corte ha affermato, l’attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 cod.civ. compiuta dal giudice di 6 merito - mediante la valorizzazione o di principi che la stessa disposizione richiama o di fattori esterni relativi alla coscienza generale ovvero di criteri desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali ma anche dalla disciplina particolare, collettiva appunto, in cui si colloca la fattispecie - “è sindacabile in Cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale” (cfr. Cass. n. 13534 del 2019; nello stesso senso, Cass. n. 985 del 2017; Cass. n. 5095 del 2011; Cass. n. 9266 del 2005). 3.4. L'accertamento della concreta ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e sue specificazioni e della loro attitudine a costituire giusta causa di licenziamento opera sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito. 3.5. Solamente l'integrazione a livello generale e astratto della clausola generale si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge;
invece, l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, "ossia il fattuale riconoscimento della riconducibilità del caso concreto nella fattispecie generale e astratta", spettando inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura 7 necessaria ai fini della loro riconducibilità - in termini positivi o negativi - all'ipotesi normativa" (in termini Cass. n. 18247 del 2009 e Cass.n. 7838 del 2005). 3.6. La parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di sussunzione, non può limitarsi ad invocare una diversa combinazione dei parametri ovvero un diverso peso specifico di ciascuno di essi (perché in tal modo trasmoderebbe nella revisione dell’accertamento di fatto, di competenza del giudice di merito), ma deve piuttosto denunciare che la combinazione e il peso dei dati fattuali (gravità dei fatti addebitati, portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, circostanze in cui sono state commessi, intensità dell'elemento intenzionale, etc.), così come definito dal giudice del merito, non consente comunque la riconduzione alla nozione legale di giusta causa di licenziamento (cfr. Cass. n. 18715 del 2016); il giudice di legittimità, invero, non può, "sostituirsi al giudice del merito nell'attività di riempimento dei concetti giuridici indeterminati ... se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza"; "il sindacato di legittimità sulla ragionevolezza è, quindi, non relativo alla motivazione del fatto storico, ma alla sussunzione dell'ipotesi specifica nella norma generale, quale sua concretizzazione" (così Cass. Sez. Un. n. 23287 del 2010). 4. la Corte territoriale ha valutato la gravità dell’inadempimento, non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua 8 gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnando rilievo: al ruolo rivestito dal lavoratore (addetto alle fasi iniziali della lavorazione della posta, ossia al presmistamento della posta ordinaria proveniente dalle cassette postali), alla volontaria reiterazione dei comportamenti di sottrazione del contenuto dei portafogli (rinvenuti nelle cassette postali) e di manomissione e distruzione dei plichi postali, alla noncuranza e alla inosservanza delle direttive interne che regolavano la procedura da adottare in caso di rinvenimento di portafogli, all’insussistenza di una (dedotta) prassi aziendale, alla sottrazione dei beni dalla loro destinazione naturale (in appositi cesti, per le cose smarrite, all’iter ordinario, per l’inoltro della corrispondenza), al tipo di servizio, c.d. universale, espletato dalle Poste Italiane;
inoltre, il giudice di merito ha svolto la sua indagine alla luce della scala valoriale dettata dal codice disciplinare contenuto nel CCNL applicato, ritenendo ricorrenti tutti i requisiti previsti dall’art. 54, comma 6, lett.a) che prevede la sanzione espulsiva in caso di “”illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza della società o ad essa affidati, o infine per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da terzi”, clausola contrattuale che richiede un (mero) dolo generico, consistente nella coscienza e volontà del comportamento tenuto (cfr. in genere sulle varie ipotesi elencate dall’art. 54, comma 6, del CCNL Poste Italiane, e sulla sufficienza della coscienza e volontarietà della condotta, Cass. 9 nn. 15612 e 176 del 2019, Cass. 20083 del 2018, Cass. 14324 del 2015). 5. La Corte territoriale, ritenendo pienamente integrata la previsione legale di cui all’art. 2119 cod.civ., anche alla luce del parametro rappresentato dal codice disciplinare predisposto dalle parti sociali, ha correttamente applicato il “procedimento bifasico” previsto dal novellato art. 18 della legge n. 300 del 1970 (cfr., da ultimo, Cass. n. 11665 del 2022, punto 18.2.), valutando, dapprima, la “gravità” della condotta per verificare se fosse o meno stato integrato un inadempimento tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, anche alla luce di una lettura sistematica del CCNL applicato in azienda;
ritenuti ricorrenti gli estremi della condotta grave, e, dunque, legittimo il licenziamento ai sensi dell’art. 2119 cod.civ., la Corte ha, dunque, conseguentemente, escluso che la condotta addebitata al lavoratore avesse un pari disvalore disciplinare rispetto a ipotesi punite dal CCNL con sanzione conservativa, non ricorrendo quei profili di tenuità del fatto richiesti dalle previsioni negoziali (e posti, dall’art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970, disposizione peraltro non impugnata con il presente ricorso, quale presupposto per l’applicazione – in caso di accertata valutazione di non proporzionalità della sanzione – della sanzione reintegratoria). 6. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza e liquidate come in dispositivo. 7. Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge 10 di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: "Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso". ND il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 23 maggio 2023. Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Elena Boghetich dott.ssa Lucia Tria 11
- ricorrente -
contro POSTE ITALIANE S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE N. 10, presso lo studio legale TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO & SOCI, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO;
- controricorrente -
Oggetto LICENZIAMENTO DISCIPLINARE R.G.N. 6560/2020 Cron. Rep. Ud. 23/05/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 26510 Anno 2023 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: BOGHETICH ELENA Data pubblicazione: 14/09/2023 2 avverso la sentenza n. 6908/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/12/2019 R.G.N. 1770/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2023 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. RI NL visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Napoli, confermando la sentenza del Tribunale della medesima sede, ha – con la sentenza indicata in epigrafe - respinto la domanda di annullamento del licenziamento per giusta causa intimato da Poste Italiane s.p.a., in data 29.11.2017, a Flavio Bellavista, per aver posto in essere – in qualità di impiegato addetto al servizio smistamento oggetti postali e non postali al nastro di ingresso dell’impianto automatizzato presso il Centro Meccanografico Postale-CMP di Napoli e nel periodo maggio-giugno 2016 – “più delitti di violazione, sottrazione e distruzione di corrispondenza postale e di portafogli trovati nelle cassette delle lettere”. 2. La Corte, riportata integralmente la lettera di contestazione disciplinare ove erano descritte le condotte tenute dal lavoratore, rilevava che le complessive risultanze istruttorie (comprensive anche delle risultanze dei fotogrammi acquisiti tramite installazione di telecamere su disposizione dell’Autorità giudiziaria) dimostravano l’adozione delle condotte addebitate e che le deposizioni 3 testimoniali e le sommarie informazioni rese dal Responsabile della produzione presso il CMP nell’ambito del procedimento penale consentivano di attribuire un valore di gravità ai suddetti comportamenti, posto che non era emersa alcuna prassi aziendale così come descritta dal lavoratore, né si trattava di condotte legittime;
la Corte territoriale concludeva che i suddetti comportamenti potevano sussumersi nell’ambito della giusta causa di cui all’art. 2119 cod.civ. e che anche la normativa contrattuale contemplava, all’art. 54, comma VI, lett. a), la sanzione del licenziamento per l’appropriazione di beni comunque nella disponibilità aziendale e atteso il tipo di servizio, universale, espletato dalla società non assumeva rilevanza il valore dei beni sottratti. 3. Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso affidato a due motivi. La società ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 2119 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato alcuni elementi concreti della fattispecie quali l’elemento intenzionale, il grado di affidamento richiesto al lavoratore, le precedenti modalità di attuazione del rapporto e l’assenza di danno per la società. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione di numerose disposizioni legali e contrattuali (“artt. 1175, 1375, 2104, 2106, 2118, 2119 c.c., della legge n. 604 del 1966, dell’art. 3 4 cod.civ., dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970” nonché degli “artt. 53, 54, 56 e art. 80, lett. e) del CCNL 14.4.2011 per il personale non dirigente di Poste Italiane s.p.a.”) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che l’art. 54, capo II, lett. f) del CCNL punisce con sanzione conservativa, ossia la multa, la “sottrazione di materiale e beni strumentali di tenue valore”, e che tutte le ipotesi elencate all’art. 54, comma 6, del CCNL, punite con il licenziamento, richiedono la volontà di danneggiare la società; inoltre, l’informativa della Polizia di Stato parlava di sottrazione di beni di “tenue valore”, (un foglio, un anellino), e gli oggetti provenienti dalle cassette postali (messi in contenitori appositi dagli addetti allo smistamento) non potevano tecnicamente ritenersi “affidati” alla società. 3. I motivi di ricorso, che attengono sostanzialmente al processo di sussunzione della fattispecie concreta nella nozione legale di giusta causa, non meritano accoglimento. 3.1. Deve, in primo luogo, rimarcarsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto 5 l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (ex aliis: Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394). 3.2. Nella specie è evidente che il ricorrente lamenta la erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, e dunque, in realtà, non denuncia un'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma di legge (ossia un problema interpretativo, vizio riconducibile all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) bensì un vizio-motivo, da valutare alla stregua del novellato art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ., che - nella versione ratione temporis applicabile - lo circoscrive all'omesso esame di un fatto storico decisivo (cfr. sul punto Cass. Sez. U. n. 19881 del 2014), riducendo al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014) vizio-motivo che, inoltre, nel caso di specie, è impedito dalla ricorrenza di una pronuncia c.d. doppia conforme di cui all’art. 348-ter, quarto comma, cod.proc.civ. 3.3. Invero, come questa Corte ha affermato, l’attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 cod.civ. compiuta dal giudice di 6 merito - mediante la valorizzazione o di principi che la stessa disposizione richiama o di fattori esterni relativi alla coscienza generale ovvero di criteri desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali ma anche dalla disciplina particolare, collettiva appunto, in cui si colloca la fattispecie - “è sindacabile in Cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale” (cfr. Cass. n. 13534 del 2019; nello stesso senso, Cass. n. 985 del 2017; Cass. n. 5095 del 2011; Cass. n. 9266 del 2005). 3.4. L'accertamento della concreta ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e sue specificazioni e della loro attitudine a costituire giusta causa di licenziamento opera sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito. 3.5. Solamente l'integrazione a livello generale e astratto della clausola generale si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge;
invece, l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, "ossia il fattuale riconoscimento della riconducibilità del caso concreto nella fattispecie generale e astratta", spettando inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura 7 necessaria ai fini della loro riconducibilità - in termini positivi o negativi - all'ipotesi normativa" (in termini Cass. n. 18247 del 2009 e Cass.n. 7838 del 2005). 3.6. La parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di sussunzione, non può limitarsi ad invocare una diversa combinazione dei parametri ovvero un diverso peso specifico di ciascuno di essi (perché in tal modo trasmoderebbe nella revisione dell’accertamento di fatto, di competenza del giudice di merito), ma deve piuttosto denunciare che la combinazione e il peso dei dati fattuali (gravità dei fatti addebitati, portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, circostanze in cui sono state commessi, intensità dell'elemento intenzionale, etc.), così come definito dal giudice del merito, non consente comunque la riconduzione alla nozione legale di giusta causa di licenziamento (cfr. Cass. n. 18715 del 2016); il giudice di legittimità, invero, non può, "sostituirsi al giudice del merito nell'attività di riempimento dei concetti giuridici indeterminati ... se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza"; "il sindacato di legittimità sulla ragionevolezza è, quindi, non relativo alla motivazione del fatto storico, ma alla sussunzione dell'ipotesi specifica nella norma generale, quale sua concretizzazione" (così Cass. Sez. Un. n. 23287 del 2010). 4. la Corte territoriale ha valutato la gravità dell’inadempimento, non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua 8 gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnando rilievo: al ruolo rivestito dal lavoratore (addetto alle fasi iniziali della lavorazione della posta, ossia al presmistamento della posta ordinaria proveniente dalle cassette postali), alla volontaria reiterazione dei comportamenti di sottrazione del contenuto dei portafogli (rinvenuti nelle cassette postali) e di manomissione e distruzione dei plichi postali, alla noncuranza e alla inosservanza delle direttive interne che regolavano la procedura da adottare in caso di rinvenimento di portafogli, all’insussistenza di una (dedotta) prassi aziendale, alla sottrazione dei beni dalla loro destinazione naturale (in appositi cesti, per le cose smarrite, all’iter ordinario, per l’inoltro della corrispondenza), al tipo di servizio, c.d. universale, espletato dalle Poste Italiane;
inoltre, il giudice di merito ha svolto la sua indagine alla luce della scala valoriale dettata dal codice disciplinare contenuto nel CCNL applicato, ritenendo ricorrenti tutti i requisiti previsti dall’art. 54, comma 6, lett.a) che prevede la sanzione espulsiva in caso di “”illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza della società o ad essa affidati, o infine per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da terzi”, clausola contrattuale che richiede un (mero) dolo generico, consistente nella coscienza e volontà del comportamento tenuto (cfr. in genere sulle varie ipotesi elencate dall’art. 54, comma 6, del CCNL Poste Italiane, e sulla sufficienza della coscienza e volontarietà della condotta, Cass. 9 nn. 15612 e 176 del 2019, Cass. 20083 del 2018, Cass. 14324 del 2015). 5. La Corte territoriale, ritenendo pienamente integrata la previsione legale di cui all’art. 2119 cod.civ., anche alla luce del parametro rappresentato dal codice disciplinare predisposto dalle parti sociali, ha correttamente applicato il “procedimento bifasico” previsto dal novellato art. 18 della legge n. 300 del 1970 (cfr., da ultimo, Cass. n. 11665 del 2022, punto 18.2.), valutando, dapprima, la “gravità” della condotta per verificare se fosse o meno stato integrato un inadempimento tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, anche alla luce di una lettura sistematica del CCNL applicato in azienda;
ritenuti ricorrenti gli estremi della condotta grave, e, dunque, legittimo il licenziamento ai sensi dell’art. 2119 cod.civ., la Corte ha, dunque, conseguentemente, escluso che la condotta addebitata al lavoratore avesse un pari disvalore disciplinare rispetto a ipotesi punite dal CCNL con sanzione conservativa, non ricorrendo quei profili di tenuità del fatto richiesti dalle previsioni negoziali (e posti, dall’art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970, disposizione peraltro non impugnata con il presente ricorso, quale presupposto per l’applicazione – in caso di accertata valutazione di non proporzionalità della sanzione – della sanzione reintegratoria). 6. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza e liquidate come in dispositivo. 7. Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge 10 di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: "Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso". ND il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 23 maggio 2023. Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Elena Boghetich dott.ssa Lucia Tria 11