CASS
Sentenza 13 febbraio 2023
Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/02/2023, n. 5886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5886 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ric:orso. E' presente per l'avvocato PERONE LEOPOLDO del foro di NAPOLI, difensore di EL IO il sostituto processuale avvocato Antonio Rizzo del foro di Napoli, come da nomina ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, il quale riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 5886 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 15/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28.9.2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna irrogata dal primo giudice a AN LA in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 meglio descritto in rubrica. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'asserita partecipazione del ricorrente al gruppo associato dedito al narcotraffico oggetto di contestazione al capo C). Si deduce che i giudici di merito abbiano erroneamente isolato il fatto partecipativo dal contesto associativo di riferimento, determinando una frattura logica anche con la sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Napoli nel parallelo giudizio abbreviato. La Corte territoriale travisa le prove, affermando, contrariamente al vero, che il ricorrente avrebbe avuto rapporti con la maggior parte dei componenti il gruppo associativo e omette di indicare quali passaggi delle conversazioni intercettate abbiano assunto un ruolo nella logica della decisione. Nei motivi di appello si era suggerita un'interpretazione delle conversazioni intercettate che fosse fedele a quanto evidenziato nella sentenza del GIP di Napoli, in cui era puntualmente descritto il modus operandi del sodalizio e circostanze fattuali antinomiche rispetto a quelle emerse a carico del prevenuto. La sentenza impugnata ha attribuito al ricorrente un apporto partecipativo al gruppo diverso da quello affermato nella sentenza di primo grado, operando un evidente travisamento della prova, sia quanto all'inesistente numero di contatti con i componenti del gruppo, sia quanto all'assenza di rapporti con i sodali QU PA ed QU AN, come riferito dal teste Marziale. Ulteriore elemento travisato è quello dell'autovettura asseritamente intestata al ricorrente, che sarebbe stata messa a disposizione del sodalizio, mentre dal controllo effettuato nella stessa vettura in occasione di un viaggio ad Amsterdam di altri imputati non era stata riscontrata la presenza del ricorrente;
detto veicolo, inoltre, tra il 2013 e il 2015 aveva avuto quattro diversi proprietari. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e coglie nel segno, laddove evidenzia le incongruenze logiche e il travisamento della prova in ordine ad elementi asseritamente indicativi della partecipazione del prevenuto al sodalizio criminoso. 2. La sentenza di appello è motivata in maniera estremamente succinta e non fornisce adeguata risposta alle censure proposte in sede di gravame di merito. 3. In particolare, non sono state in alcun modo valutate le dichiarazioni del teste Marziale, Luogotenente che aveva seguito l'intera attività di indagine, il quale dava atto della totale assenza di attività di perquisizione a carico dell'imputato nell'arco temporale coincidente con le attività di intercettazione, con particolare riferimento ai luoghi della zona di spaccio richiamata nel capo di imputazione. Né i giudici di merito hanno adeguatamente valutato la circostanza, in atti pacifica, che l'imputato risiedeva nella zona prossima alle piazze di spaccio, oltre ad essere cugino, anche omonimo, di soggetto già giudicato e condannato per tali fatti. Anche per quanto attiene all'autovettura formalmente intestata all'imputato (Audi tg. ET779EZ), con la quale era stata eseguita una importazione di droga dall'Olanda da parte di RA VI, LA AN (cugino omonimo dell'odierno imputato) e PA EG, non è stato considerato che l'unica occasione in cui il prevenuto è risultato in qualche modo ricollegabile all'auto in questione è stata quella relativa al controllo effettuato il 21.10.2014, occasione in cui l'imputato era risultato in compagnia del cugino omonimo, nei pressi della sua residenza. 4. Si deve, inoltre, convenire con il ricorrente che la sentenza impugnata si è limitata a richiamare in motivazione il contenuto integrale dei dialoghi intercettati riportati nella sentenza di primo grado, omettendo di indicare quali passaggi abbiano assunto un significato nella logica della decisione che ha individuato l'imputato quale soggetto partecipe dell'associazione oggetto di contestazione. Tale carenza motivazionale ha anche determinato una irrimediabile contraddizione logica fra le sentenze di merito in ordine al ruolo assunto dall'imputato nel sodalizio criminoso in esame. 3 e Il Consiglie estensore Il Presidente Infatti, mentre il Tribunale aveva desunto, dai dialoghi intercettati, che il LA non rivestisse un ruolo predeterminato, limitandosi a mettere a disposizione del gruppo la sua autovettura ed intervenendo a dirimere questioni e conflitti all'interno della piazza di spaccio;
la Corte territoriale, per contro, ha attribuito al ricorrente il ruolo di spacciatore al minuto, di "turnista h24" della piazza di spaccio, ribaltando completamente la prospettiva del primo giudice, senza neanche dare conto delle ragioni di tale diversa conclusione (in apparente contrasto con la deposizione del teste Marziale), fondamentale ai fini di delineare l'effettivo contributo causale del prevenuto nel reato di che trattasi. 5. Il ricorrente, infine, ha fondatamente rilevato le incongruenze del percorso motivazionale della sentenza impugnata, con riferimento: i) all'asserito "considerevole numero di contatti (...) con la maggior parte dei componenti il gruppo associativo de quo", laddove le conversazioni captate e trasfuse nelle prime 50 pagine della sentenza del Tribunale vedano come colloquianti, nella quasi totalità dei casi, la madre e la sorella del prevenuto;
ii) agli asseriti "rapporti di intensa frequentazione accertati con i sodali quali QU PA ed QU AN e LA AN", laddove il teste Marziale aveva riferito di non aver mai trovato il LA nelle piazze di spaccio di riferimento, né mai era stato controllato insieme ai suddetti QU. 6. I segnalati vizi motivazionali della sentenza impugnata ne impongono l'annullamento con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 15 dicembre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ric:orso. E' presente per l'avvocato PERONE LEOPOLDO del foro di NAPOLI, difensore di EL IO il sostituto processuale avvocato Antonio Rizzo del foro di Napoli, come da nomina ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, il quale riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 5886 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 15/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28.9.2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna irrogata dal primo giudice a AN LA in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 meglio descritto in rubrica. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'asserita partecipazione del ricorrente al gruppo associato dedito al narcotraffico oggetto di contestazione al capo C). Si deduce che i giudici di merito abbiano erroneamente isolato il fatto partecipativo dal contesto associativo di riferimento, determinando una frattura logica anche con la sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Napoli nel parallelo giudizio abbreviato. La Corte territoriale travisa le prove, affermando, contrariamente al vero, che il ricorrente avrebbe avuto rapporti con la maggior parte dei componenti il gruppo associativo e omette di indicare quali passaggi delle conversazioni intercettate abbiano assunto un ruolo nella logica della decisione. Nei motivi di appello si era suggerita un'interpretazione delle conversazioni intercettate che fosse fedele a quanto evidenziato nella sentenza del GIP di Napoli, in cui era puntualmente descritto il modus operandi del sodalizio e circostanze fattuali antinomiche rispetto a quelle emerse a carico del prevenuto. La sentenza impugnata ha attribuito al ricorrente un apporto partecipativo al gruppo diverso da quello affermato nella sentenza di primo grado, operando un evidente travisamento della prova, sia quanto all'inesistente numero di contatti con i componenti del gruppo, sia quanto all'assenza di rapporti con i sodali QU PA ed QU AN, come riferito dal teste Marziale. Ulteriore elemento travisato è quello dell'autovettura asseritamente intestata al ricorrente, che sarebbe stata messa a disposizione del sodalizio, mentre dal controllo effettuato nella stessa vettura in occasione di un viaggio ad Amsterdam di altri imputati non era stata riscontrata la presenza del ricorrente;
detto veicolo, inoltre, tra il 2013 e il 2015 aveva avuto quattro diversi proprietari. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e coglie nel segno, laddove evidenzia le incongruenze logiche e il travisamento della prova in ordine ad elementi asseritamente indicativi della partecipazione del prevenuto al sodalizio criminoso. 2. La sentenza di appello è motivata in maniera estremamente succinta e non fornisce adeguata risposta alle censure proposte in sede di gravame di merito. 3. In particolare, non sono state in alcun modo valutate le dichiarazioni del teste Marziale, Luogotenente che aveva seguito l'intera attività di indagine, il quale dava atto della totale assenza di attività di perquisizione a carico dell'imputato nell'arco temporale coincidente con le attività di intercettazione, con particolare riferimento ai luoghi della zona di spaccio richiamata nel capo di imputazione. Né i giudici di merito hanno adeguatamente valutato la circostanza, in atti pacifica, che l'imputato risiedeva nella zona prossima alle piazze di spaccio, oltre ad essere cugino, anche omonimo, di soggetto già giudicato e condannato per tali fatti. Anche per quanto attiene all'autovettura formalmente intestata all'imputato (Audi tg. ET779EZ), con la quale era stata eseguita una importazione di droga dall'Olanda da parte di RA VI, LA AN (cugino omonimo dell'odierno imputato) e PA EG, non è stato considerato che l'unica occasione in cui il prevenuto è risultato in qualche modo ricollegabile all'auto in questione è stata quella relativa al controllo effettuato il 21.10.2014, occasione in cui l'imputato era risultato in compagnia del cugino omonimo, nei pressi della sua residenza. 4. Si deve, inoltre, convenire con il ricorrente che la sentenza impugnata si è limitata a richiamare in motivazione il contenuto integrale dei dialoghi intercettati riportati nella sentenza di primo grado, omettendo di indicare quali passaggi abbiano assunto un significato nella logica della decisione che ha individuato l'imputato quale soggetto partecipe dell'associazione oggetto di contestazione. Tale carenza motivazionale ha anche determinato una irrimediabile contraddizione logica fra le sentenze di merito in ordine al ruolo assunto dall'imputato nel sodalizio criminoso in esame. 3 e Il Consiglie estensore Il Presidente Infatti, mentre il Tribunale aveva desunto, dai dialoghi intercettati, che il LA non rivestisse un ruolo predeterminato, limitandosi a mettere a disposizione del gruppo la sua autovettura ed intervenendo a dirimere questioni e conflitti all'interno della piazza di spaccio;
la Corte territoriale, per contro, ha attribuito al ricorrente il ruolo di spacciatore al minuto, di "turnista h24" della piazza di spaccio, ribaltando completamente la prospettiva del primo giudice, senza neanche dare conto delle ragioni di tale diversa conclusione (in apparente contrasto con la deposizione del teste Marziale), fondamentale ai fini di delineare l'effettivo contributo causale del prevenuto nel reato di che trattasi. 5. Il ricorrente, infine, ha fondatamente rilevato le incongruenze del percorso motivazionale della sentenza impugnata, con riferimento: i) all'asserito "considerevole numero di contatti (...) con la maggior parte dei componenti il gruppo associativo de quo", laddove le conversazioni captate e trasfuse nelle prime 50 pagine della sentenza del Tribunale vedano come colloquianti, nella quasi totalità dei casi, la madre e la sorella del prevenuto;
ii) agli asseriti "rapporti di intensa frequentazione accertati con i sodali quali QU PA ed QU AN e LA AN", laddove il teste Marziale aveva riferito di non aver mai trovato il LA nelle piazze di spaccio di riferimento, né mai era stato controllato insieme ai suddetti QU. 6. I segnalati vizi motivazionali della sentenza impugnata ne impongono l'annullamento con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 15 dicembre 2022