Sentenza 31 maggio 2007
Massime • 1
Il ricorso per cassazione (nella specie proposto dalla parte civile avverso sentenza di proscioglimento), che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), relativa a vizio di motivazione della sentenza impugnata non può essere proposto "per saltum" e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma terzo, del codice di rito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2007, n. 26350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26350 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 31/05/2007
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 872
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 43046/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
parte civile Scuola Italiana di Sci "Rocca Marmolada";
avverso la sentenza dibattimentale di proscioglimento emessa il 28.04.2005 dal Tribunale di Belluno in c.m. nel procedimento penale iscritto a carico di:
CS CS nato a [...] il [...];
imputato del reato continuato di esercizio abusivo della professione di maestro di sci ex art. 81 cpv., art. 348 c.p.;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal consigliere Dott. PAOLONI Giacomo;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per la conversione del ricorso in appello e la conseguente trasmissione degli atti alla competente Corte territoriale;
assenti, pur ritualmente avvisati, difensori della ricorrente parte civile e dell'imputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A conclusione di udienza preliminare, per la quale si costituiva parte civile l'originaria denunciarne parte danneggiata S.I.S. (Scuola Italiana di Sci) "Rocca Marmolada", il cittadino ungherese CS BA era rinviato a giudizio innanzi al Tribunale di Belluno in composizione monocratica per rispondere del reato di abusivo esercizio continuato della professione di maestro di sci, avendo lo stesso in più occasioni impartito lezioni di tale disciplina sportiva a gruppi di turisti ungheresi soggiornanti in località Malga Ciapela (provincia di Belluno). Reato commesso dal Natale 2000 al mese di marzo 2001.
All'esito di vasta istruttoria dibattimentale il Tribunale di Belluno con l'epigrafata sentenza pronunciata il 28.4.2005 mandava assolto il CS dall'imputazione ascrittagli per insussistenza del fatto reato. Avverso la sentenza interponeva, con l'ufficio del difensore fiduciario, diretto ricorso per cassazione la costituita parte civile S.I.S. in data 13.6.2005.
L'impugnazione proposta dalla parte civile è in tutta evidenza un ricorso immediato per cassazione (c.d. ricorso per saltum) ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 1, essendo stata presentata in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. 20.2.2006 n. 46 che, modificando (art. 1) l'art. 593 c.p.p., ha abolito la facoltà del pubblico ministero di appellare sentenze di proscioglimento, prevedendo (art. 10) una specifica disciplina transitoria per la sorte degli atti di appello proposti dal p.m. prima dell'entrata in vigore della novella legislativa (declaratoria di inammissibilità inoppugnabile da parte della Corte di Appello dell'appello del p.m., rimessione del p.m. nel termine di 45 giorni dalla notifica dell'ordinanza di inammissibilità per l'eventuale proposizione di ricorso per cassazione contro sentenze di proscioglimento di primo grado). Nulla la L. n. 46 del 2006 ha esplicitamente statuito sull'appellabilità o meno a fini di responsabilità civile delle sentenze di proscioglimento ad opera della parte civile, limitandosi a sopprimere dal disposto dell'art. 576 c.p.p., l'inciso "con il mezzo previsto per il pubblico ministero", qualificante i mezzi di impugnazione esperibili dalla parte civile.
Intervento, quest'ultimo, rivelatosi intuibilmente fonte di incertezze interpretative e di contrasti nella giurisprudenza di merito e di legittimità, segnatamente dubitandosi del permanere (pacificamente riconosciuto nel vigore dell'antecedente disciplina codicistica) del diritto della parte civile di appellare contro sentenze di proscioglimento dibattimentali.
Incertezze e dubbi oggi dissolti.
Come noto, con la recente sentenza 6.2.2007 n. 26 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della modifica normativa apportata all'art. 593 c.p.p., nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa appellare contro sentenze di proscioglimento, altresì estendendo la censura di incostituzionalità alla citata disposizione transitoria dettata dalla L. n. 69 del 2006, art. 10, nella parte in cui prevede la dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dal p.m, prima dell'entrata in vigore della suddetta legge. Con effetti di retroattività tipicamente propri delle sentenze dichiarative di incostituzionalità la Corte Costituzionale ha, in sostanza, ripristinato il potere del p.m. di proporre appello contro sentenze di proscioglimento. Il che ancora non consente alcuna inferenza in merito alla proponibilità o non di analogo appello della parte civile, in presenza (si è detto) dell'avvenuta e perdurante soppressione della regola di equiparazione dei mezzi di gravame della parte civile a quelli del p.m. (modifica dell'art. 576 c.p.p.). La Corte Costituzionale, investita anche della questione di incostituzionalità dell'art. 576 c.p.p., come modificato dalla L. n.46 del 2006, con ordinanza 6.2.2007 n. 32 ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione per l'assenza - proprio in ragione dei contrasti giurisprudenziali sul tema - di una interpretazione univocamente definita della novellata disposizione, costituente "diritto vivente" e suscettibile di essere sottoposta ad eventuale scrutinio di conformità alla Costituzione. Per altro il giudice delle leggi nell'ordinanza in parola ha fatto espresso richiamo alla pendenza ex art. 618 c.p.p., davanti alle Sezioni Unite penali di questa Corte della questione interpretativa del novellato art. 576 c.p.p., in rapporto al potere della parte civile di appellare contro sentenze di proscioglimento. Questione rimessa al vaglio delle Sezioni Unite per effetto delle diverse opzioni ermeneutiche delineate da più sezioni semplici della stessa Corte. Con sentenza del 29.3.2007 (motivazione in corso di deposito) le Sezioni Unite di questa S.C. hanno statuito (come da comunicazione provvisoria del CED - Cassazione) che, anche dopo le modificazioni dell'art. 576 c.p.p., ad opera della L. n. 46 del 2006, art.
6. la parte civile può proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio di primo grado. La parte civile può adesso, dunque, come poteva prima dell'entrata in vigore della L. n. 46/2006, proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento del giudizio di primo grado.
Tale pur estesa premessa è funzionale alla decisione del caso prospettato dall'odierno ricorso per cassazione della parte civile contro la sentenza 28.4.2005 del Tribunale di Belluno assolutoria dell'imputato CS BA.
Con il proposto mezzo di gravame la parte civile Scuola Italiana di Sci Rocca Marmolada, dopo aver chiarito di proporre impugnazione a tutela della professionalità dei maestri di sci bellunesi e - più in generale - dei canoni di formazione e affidabilità della categoria e della serietà dell'insegnamento della disciplina sciistica, muove alla sentenza del Tribunale di Belluno plurime censure di violazione della legge penale, sostanziale e processuale, di incompletezza dell'istruttoria dibattimentale, di mancanza, insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza. Censure sviluppate nell'articolazione di tre motivi di ricorso, che in prevalente - se non esclusiva- misura ineriscono ad una rilettura o reinterpretazione delle emergenze processuali del giudizio di primo grado direttamente attinenti al merito della regiudicanda e, quindi, a questioni di fatto sicuramente improponibili nel presente giudizio di legittimità. Se ne deve inferire, allora, che meritano accoglimento le conclusioni del Procuratore Generale di udienza che ha sollecitato la trasmissione degli atti alla Corte di Appello per il giudizio di secondo grado, previa conversione dell'attuale ricorso in appello ai sensi dell'art.569 c.p.p., comma 3. Del resto il dettato di tale norma è quanto mai chiaro, escludendo la proponibilità - attraverso il ricorso immediato o per saltum - di censure riguardanti asserite mancate assunzioni di prove decisive (art. 606 c.p.p., comma 1 lett. d) ovvero vizi della motivazione della decisione impugnata (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), tipologia di censure che, se dedotte,
determinano la conversione del ricorso in appello. È appena il caso di rilevare, anche sotto il profilo formale, che la ricorrente parte civile espressamente intitola il primo motivo di ricorso (oltre che a violazioni di legge) alla "manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione " ed il secondo motivo di ricorso (oltre che a violazioni di legge) alla "mancata assunzione di una prova decisiva". Per tanto il ricorso della parte civile non può che essere convertito in appello con conseguente trasmissione degli atti alla competente Corte di Appello di Venezia per il giudizio di merito di secondo grado (cfr. Cass. Sez. 6, ord. 10.1.2003 n. 3405, Avato, rv. 22356: "ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, relativa a carente motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, non può essere presentato per saltum ma deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, del codice di rito").
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, qualificata l'impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Venezia. Così deciso in Roma, il 31 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2007