Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2011, n. 35355
CASS
Sentenza 12 maggio 2011

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Nel caso in cui la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche riguardi l'erogazione di mutui agevolati, il profitto realizzato dall'agente (che consiste nella percezione della somma mutuata dall'istituto finanziario) coincide con il danno patrimoniale subito dall'ente erogante, ed è equivalente all'importo del finanziamento indebitamente ottenuto. (La Corte ha precisato che l'eventuale restituzione all'istituto mutuante delle somme indebitamente percepite costituisce attività idonea a ridurre il danno conseguente al reato).

Commentario1

  • 1Art. 640-bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis) concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis) (SU, 20664/2017). Per oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, la differenza tra il reato di cui all'art. 640-bis e quello di cui all'art. 316-ter sta nella diversa attività cui è tenuto l'ente pubblico sostanzialmente ingannato dalla presentazione di falsa documentazione, nel senso che se l'attività è meramente ricognitiva e consiste nel fatto che l'ente erogatore si limita a prendere atto del contenuto della documentazione prodotta si versa nell'ipotesi di cui all'art. 316-ter mentre se è …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2011, n. 35355
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35355
Data del deposito : 12 maggio 2011

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