Sentenza 13 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/01/2004, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 175, presso l'Avvocato RUGGERO VITALE rappresentato e difeso dall'avvocato BENEDETTO CALPONA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FI GI, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso l'avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 42/01 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 12/02/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Calpona che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Giacobbe che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del terzo motivo;
per l'accoglimento dei motivi primo e secondo con l'assorbimento del quarto motivo;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milazzo, sez. di Barcellona con sentenza del 29 settembre 1999, rigettava la domanda di EP IF, proprietario di alcuni terreni nel comune di S. UC del Mela, che dopo aver stipulato in data 18 marzo 1988, due distinte cessioni di detti immobili già occupati da detta amministrazione per la costruzione di un collettore primario e di un impianto depurativo, nonché di una strada di collegamento come da previsione del P.R.G., per il prezzo rispettivamente di L. 6.625.000 (realizzazione della strada) e di L. 3.325.000 (restante terreno), aveva chiesto il pagamento delle somme non ancora corrisposte dal comune di L.
3.776.999 e L. 2.066.250, in quanto entrambi i fondi erano stati in effetti acquisiti dall'amministrazione in conseguenza della c.d. occupazione espropriativa e perché il credito del IF si era estinto per il maturare della prescrizione quinquennale, eccepita dall'ente pubblico.
L'impugnazione dell'espropriato è stata accolta dalla Corte di appello di Messina, la quale con sentenza del 12 febbraio 2001 ha condannato il comune di S. UC del Mela a corrispondergli la somma di L.
5.842.500 con gli interessi legali dall'1 febbraio 1991, osservando: a) che lo stesso comune in occasione della stipula di entrambi i contratti di cessione aveva riconosciuto il diritto della controparte a percepire l'indennizzo, senza dedurre l'illegittimità del provvedimento e la già avvenuta acquisizione degli immobili sia pure per effetto dell'occupazione appropriativa;
b) che le parti avevano stipulato due vere e proprie cessioni (e non mere promesse di cessione), del tutto valide anche sotto il profilo formale;
sicché dal loro perfezionamento avvenuto il 18 marzo 1988 non era interamente decorso il termine di prescrizione del diritto al pagamento della relativa indennità; che è decennale e che nel caso era stato interrotto dalla controparte quanto meno mediante la citazione introduttiva del giudizio notificata alla controparte l'11 ottobre 1996.
Per la cassazione della sentenza, l'amministrazione comunale ha proposto ricorso per 4 motivi;
cui resiste EP IF con controricorso, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso, il comune di S. UC del Mela, deducendo violazione degli art. 12 della legge 865/1971 e 1325, 1418 e 2909 cod. civ. si duole che la Corte di appello abbia escluso nel caso il verificarsi della c.d. occupazione espropriativa, senza considerare che il primo giudice aveva accertato che l'irreversibile trasformazione degli immobili era avvenuta prima di entrambi gli atti di cessione, che le occupazioni temporanee erano inutilmente scadute rispettivamente nel mese di dicembre 1987 e dicembre 1989 senza l'emanazione del decreto ablativo e che conseguentemente, essendo passati in giudicato i suddetti accertamenti non impugnati dalla controparte l'effetto traslativo del diritto di proprietà sui beni era da ricondursi all'occupazione espropriati va e non al successivo contratto di cessione, stipulato quando già la titolarità degli immobili era stata acquisita da essa amministrazione;
sicché all'espropriato non spettava alcuna indennità per le cessioni, ma soltanto il risarcimento del danno soggetto alla prescrizione quinquennale decorrente dalla data di scadenza dell'occupazione legittima ed interamente maturata all'epoca della citazione. Con il secondo motivo, deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, lamenta che la Corte non abbia motivato in merito alla eccezioni di nullità delle cessioni formulate fin dal giudizio di primo grado ed erroneamente disattese per l'avvenuta stipula dei relativi contratti senza considerare che era del tutto irrilevante il comportamento tenuto da esso ente in tali circostanze, una volta che entrambe le convenzioni erano radicalmente nulla per carenza di oggetto, essendo stati gli immobili già trasferiti all'amministrazione espropriante. Con il terzo motivo, deducendo violazione degli art. 2934, 2935, 2947 e 2909 cod. civ. censura, infine, la sentenza impugnata per non avere tratto dall'accertamento dell'avvenuta occupazione acquisiti va degli immobili, la conseguenza di legge che la pretesa dell'espropriato non aveva più natura indennitaria, ma risarcitoria, con conseguente applicazione del termine breve previsto dall'art. 2947 cod. civ., nel caso pacificamente decorso nel quinquennio successivo alla scadenza dei due decreti di occupazione temporanea avvenuta rispettivamente nel dicembre 1987 e nel dicembre 1989.
I motivi sono infondati, anche se va interamente corretta ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ. la motivazione con cui i giudici di appello hanno riformato la sentenza del Tribunale di Milazzo e condannato il comune di S. UC del Mela al pagamento dell'indennità ancora dovuta in conseguenza delle cessioni concluse con atti del 18 marzo 1988.
Al riguardo il collegio deve rilevare, anzitutto, che l'accertamento compiuto dal primo giudice in ordine al verificarsi dell'occupazione espropriativa non è divenuto definitivo e non è quindi coperto da giudicato in quanto proprio tale capo della sentenza, come riferiscono sia la Corte di appello (pag. 3), sia la stessa amministrazione ricorrente (pag. 3 e 4) è stato impugnato dal IF il quale con il primo motivo di appello aveva insistito nell'assunto che l'effetto traslativo della proprietà degli immobili fosse invece riconducibile ai due contratti di cessione e che egli dunque avesse diritto a percepire l'intera indennità pattuita ivi con l'ente espropriante.
Pertanto il thema decidendum che al giudice di appello in conseguenza di questa censura veniva proposto, era proprio quello di stabilire se le cessioni suddette fossero valide ed efficaci comportando, per un verso il tasferimento della proprietà degli immobili all'amministrazione espropriante e, per converso attribuendo all'espropriato il diritto a percepire il prezzo convenuto ovvero se non lo fossero come ritenuto dal Tribunale perché prive della loro causa tipica (e, quindi, di oggetto) in quanto già in precedenza realizzata dal verificarsi dell'occupazione espropriativa con la conseguenza di escludere per la loro nullità ricollegabile alla carenza dei requisiti richiesti dall'art. 1325 n. 2 e 3 cod. civ. l'indennizzo richiesto dal IF che su di essi si fondava (Cass. 10925/1996). Siffatta indagine non era, peraltro preclusa, come mostra di ritenere la sentenza impugnata, dalla causa petendi posta dall'espropriato a sostegno della sua pretesa, costituita esclusivamente dalle menzionate cessioni, perché ciò comportava soltanto che ad entrambi i giudici di merito non era consentito di modificarla o addirittura di sostituirla, e che la Corte territoriale, dovendo conoscere del solo contenuto effettivo di detta richiesta, non poteva attribuire all'espropriato un bene diverso. Ma non impediva a detto giudice di verificare (anche di ufficio) le condizioni richieste dalla legge per la giuridica esistenza di detti contratti e di rilevarne la nullità proprio perché oggetto della controversia era l'applicazione di entrambe le convenzioni e la stessa era stata promossa dal IF per far valere un diritto scaturente dai due negozi ed attinenti all'esecuzione del rapporto che da essi deriva e che necessariamente ne presuppone la validità (Cass. 13628/2001; 117/1999; 2792/1998). Anche in tal caso, infatti, la loro validità configura causa petendi della pretesa avanzata dall'espropriato alla loro puntuale esecuzione da parte dell'amministrazione espropriante che il giudice e tenuto ad accertare in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti (Cass. 113/1999; 8258/1997;
1157/1996); e, d'altra parte, essa non poteva essere ritenuta per il fatto che il comune in sede di stipula di detti negozi non avesse fatto cenno alla sopravvenuta illegittimità del procedimento ablativo, riconoscendo invece il diritto della controparte a percepire l'indennizzo pattuito, posto che le due cessioni intanto potevano considerasi validamente stipulate in quanto se ne accertasse la conformità al modello legale che a siffatto contratto (rientrante nella categoria di quelli c.d. ad oggetto pubblico) attribuisce anzitutto l'effetto traslativo della proprietà dell'immobile all'amministrazione espropriante (che, dunque fino a quel momento non deve ancora essersi già verificato per altra via), ponendo nel contempo termine al procedimento ablativo senza la necessità dell'emanazione del decreto di espropriazione.
E, nel caso, detta conformità doveva essere riscontrata proprio in base agli accertamenti compiuti dalla Corte territoriale e ribaditi dalla stesso comune che detto ente era stato autorizzato ad occupare entrambi gli immobili con decreti n. 50 del 16 dicembre 1982 e n. 42 del 12 dicembre 1984 che avevano durata quinquennale (pag. 1 della sent.; 6 ed 11 del ricorso) e che erano dunque ancora in corso all'epoca in cui erano state stipulate le cessioni (18 marzo 1988):posto che il primo era stato automaticamente prorogato di un anno dall'art. 5 bis della legge 42 del 1985 e di ulteriori due anni dall'art. 14 del d.l. 54 del 1987, mentre l'efficacia del secondo non era ancora scaduta nel 1988 in base allo stesso termine finale indicato nel provvedimento, a prescindere dalla menzionate proroghe. Questa Corte, infatti, fin dalla nota decisione 1464 del 1983, resa a sezioni unite, ha costantemente affermato che l'acquisto del fondo del privato da parte della Pubblica Amministrazione per la c.d. "occupazione espropriativi", in dipendenza della radicale trasformazione del bene, con irreversibile destinazione nell'opera realizzata in conformità della dichiarazione di pubblica utilità, si verifica all'epoca di detta vicenda soltanto se l'immobile sia detenuto senza titolo (per mancanza di provvedimento autorizzativo ovvero per decorso dei termini in relazione ai quali l'occupazione si configurava legittima); mentre, quando intervenga, come nella fattispecie, nel corso del periodo di occupazione temporanea e d'urgenza, assume la rilevanza del suddetto fatto illecito, con le conseguenze indicate, solo alla inutile scadenza del medesimo periodo, e, quindi, a condizione che a tale data non sia ancora seguita l'espropriazione: atteso che, fino a quel momento, resta legittima la compressione del diritto di proprietà del privato e tutto quanto accade è improduttivo di danno (Cass. 3298/2000;
350/2000; 5879/1998; 4985/1998; 710/1995).
Ma nella fattispecie durante il periodo di occupazione legittima sono state stipulate le due cessioni, per cui, siccome la proprietà degli immobili era rimasta fino a quel momento al IF a prescindere dal fatto che fossero in costruzione (o fossero state già eseguite) le opere pubbliche programmate, e proprio in forza di ciascuna di esse che i fondi sono stati alienati all'amministrazione espropriante e che se ne è realizzata l'espropriazione sia pure attraverso lo strumento convenzionale previsto dall'art. 12 della legge 865/1971 in alternativa al decreto ablativo (che non doveva più essere emesso);
con la conseguenza che alla scadenza di ciascun periodo di occupazione, il comune di S. UC del Mela ne era già proprietario e l'occupazione acquisitiva non era più configurabile. Pertanto l'amministrazione espropriante era tenuta ad eseguire entrambe le convenzioni legittimamente stipulate e la decisione impugnata che l'ha condannata a corrispondere le indennità con esse pattuite all'espropriato risulta conforme a legge. Il che comporta il rigetto anche dell'ultimo motivo del ricorso relativo al regolamento delle spese dei due gradi del giudizio di merito poste a carico del comune, essendo lo stesso fondato sul presupposto che si è invece escluso, della nullità degli atti di cessione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna l'amministrazione ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del IF in complessivi Euro 1.000,00, oltre accessori e spese generali.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004