Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2025, n. 36685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36685 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da:
AS EA RI NZ
Cinzia Vergine
UB RI
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
-Presidente-
36685-25
94
Sent. n. sez. 1311/2025 CC - 22/10/2025 R.G.N. 22757/2025
AL BO
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Di MA AR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/04/2025 del Tribunale di Palermo
In caso di diffusione del presente provvedimento amattare la generalità e altri dati identificativi. a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto. disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AL BO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
IL FUNZIONARIO MARIO
Luana Mand
lette le conclusioni scritte depositate dall'Avv.to Mario Bellavista, difensore dell'indagato, con le quali, riportandosi ai motivi esposti nel ricorso, ne chiede l'accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24 aprile 2025 il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame presentata da AR Di MA avverso l'ordinanza emessa il 7 aprile 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo con la quale veniva applicata all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis, comma secondo n. 1, 609-ter, ultimo comma primo periodo, cod. pen. (capo a) per aver costretto ed indotto CA MA CA (nata nel 2011) a compiere e subire atti sessuali consistiti nel farsi toccare nelle parti intime, farsi praticare, almeno una volta, sesso orale e nell'avere avuto, con la stessa, rapporti sessuali completi con penetrazione, con l'aggravante del fatto commesso ai danni di minore di anni
quattordici; nonché in ordine al delitto di cui all'art. 600-ter cod. pen. per aver prodotto materiale pedopornografico utilizzando la minore indicata (capo b). 2 Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, affidandosi ad un unico composito motivo con il quale lamenta nullità dell'ordinanza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 275, commi 2-bis e 3 e art. 274 lett. c, cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
2.1 Deduce il ricorrente che il Tribunale del riesame non ha motivato circa la ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare individuata in relazione al pericolo di reiterazione del reato, pur riconoscendo la immediata confessione resa dall'indagato; l'atteggiamento collaborativo da lui assunto ed il profondo pentimento. Si osserva che il Tribunale non ha spiegato perché ravvisi l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato, tale da giustificare la misura carceraria in luogo di altra misura meno afflittiva, quale potrebbe essere quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
2.2 Si sottolinea che il sistema non prevede una presunzione assoluta di necessità di custodia cautelare e che nel caso in esame il Tribunale ha operato il vaglio di concretezza e attualità parametrandolo solo alla gravità indiziaria, in tal modo contravvenendo ai principi espressi sul punto dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte costituzionale (si cita e si riportano stralci di Corte cost., sent. n. 265 del 2010).
3. Il Sost. Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, avendo il giudice del riesame ampiamente e correttamente motivato sulla indispensabilità della misura custodiale in rapporto alle esigenze cautelari connesse alla gravità dei fatti e alla correlata presunzione legale.
4. Ha presentato conclusioni scritte il difensore del ricorrente che ha insistito nell'accoglimento del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'unico composito motivo si palesa infondato.
1.1 Va premesso che, per il delitto di violenza sessuale, qualora non ricorra la circostanza attenuante della minore gravità, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., vige una doppia presunzione cautelare, pur relativa, concernente, da un lato, la sussistenza delle esigenze cautelari e, dall'altro, l'adeguatezza della misura custodiale carceraria. Tale presunzione, in quanto speciale, è da ritenersi prevalente rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., con la conseguenza che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275,
2
comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (ex multis, Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, [...]; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, [...]).
1.2 Tanto premesso, ritiene il Collegio che le doglianze difensive, in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari con riferimento al pericolo di reiterazione, non siano in grado di elidere su un piano logico la particolare gravità dei fatti in contestazione ritenuta in via indiziaria. Secondo l'impostazione accusatoria, infatti, il fatto di reato per cui si procede, è commesso in danno di una minorenne, in evidente stato di fragilità ed appare compiuto dall'imputato giustificando il proprio operato con motivazioni (i sentimenti di amore provati per la giovane ragazza) che non elidono, né riducono la gravità dei fatti. Rispetto a tale addebito, si deve ritenere coerente il giudizio del Tribunale che ha ravvisato la sussistenza del pericolo, attuale e concreto, di reiterazione di analoghe condotte criminose, osservando come le modalità del fatto denotino l'incapacità dell'indagato di controllare i propri impulsi sessuali, l'insensibilità nel perseguimento dei propri fini, nonché la mancanza di resipiscenza e di ravvedimento, diversamente da quanto affermato dalla difesa che si è limitata a valorizzare il dato della ammissione dei fatti, riconducendoli a ragioni di ordine sentimentale, che non elidono le esigenze in esame. Il giudice della cautela ha dunque ravvisato la sussistenza di un concreto pericolo di incontro tra l'indagato e la vittima, tenendo in debita considerazione il piccolo contesto di riferimento in cui i fatti sono avvenuti, le abitudini familiari e la scarsa capacità del ricorrente di controllare i propri istinti. Nessuna censura può muoversi alla valutazione operata sul punto nell'ordinanza impugnata, che fa corretta applicazione dei principi giurisprudenziali, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo concreto-fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita ovvero di quelle "esterne all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto, che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva;
la valutazione prognostica, in particolare, non si estende alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (ex multis, Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, [...], Rv 282991-01; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, [...],
3
Rv 282891-01; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, [...], Rv. 271216 01; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269684-01; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977-01; Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, [...], Rv. 273994-01) ritenendosi che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente.
1.3 Infondata è inoltre la doglianza in merito alla adeguatezza della misura. Va osservato che, in tema di scelta delle misure cautelari, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., incombe sul giudice che emette o conferma, sia pure in sede di impugnazione, un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, il dovere di esplicitare specificamente le ragioni per le quali sono inadeguate le altre misure coercitive ed interdittive "anche se applicate congiuntamente" (Sez.3, n. 842 del 17/12/2015, dep. 12/01/2016, Rv.265964 01). Si è altresì affermato, sempre in tema di scelta delle misure cautelari, che, ai fini della motivazione del provvedimento relativo alla misura della custodia cautelare in carcere, non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo, in tal modo, assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive (Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014, [...], Rv. 261723. Va altresì ricordato che, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. può essere ritenuta quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell'indagato, sia possibile prevedere che lo stesso si sottrarrà all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio (Sez. 6, Sentenza n. 53026 del 06/11/2017, Crupi, Rv. 271686-01) Nella specie, l'ordinanza impugnata risulta adeguatamente motivata quanto alla illustrazione degli elementi sulla cui base la custodia cautelare in carcere è stata ritenuta l'unica misura idonea a fronteggiare le esigenze cautelari. In particolare, il Tribunale ha rimarcato la personalità negativa del ricorrente, che ha dato una scarsa dimostrazione di sapere controllare i propri istinti sessuali, manifestati per lungo tempo con una giovanissima minorenne;
neppure valutabile in senso favorevole all'indagato è la circostanza che il ricorrente abbia ricondotto
questi atti ad un legame affettivo con la ragazza, manifestando di non avere sufficiente consapevolezza della gravità delle condotte delittuose. Dalla valutazione complessiva degli elementi è stata tratta, conseguentemente e con motivazione immune da censure, la valutazione di adeguatezza della misura carceraria, unica in grado di contenere il pericolo della reiterazione criminosa, avendo i giudici di merito in termini congrui e non illogici -affermato che, nel caso di specie, gli arresti domiciliari non avrebbero consentito di prevenire trasgressioni alla misura autocustodiale, anche con eventuale braccialetto elettronico. Tale motivazione è, come detto, congrua e non manifestamente illogica, oltre che in linea con i principi di diritto summenzionati e si sottrae, quindi, a censure in questa sede.
3. Alla luce delle considerazioni espresse, il proposto ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4. Si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 22/10/2025.
Il Consigliere estensore
AL BO ER BO co
Il Presidente
AS EA
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
Depositata in Cancelleria
Il Presidente
Oggi,
12 NOV. 2025
IL FUNZIONARIO CUDZIARIO S
Luana Mu