Sentenza 4 luglio 2014
Massime • 1
In tema di scelta delle misure cautelari, ai fini della motivazione del provvedimento relativo alla misura della custodia cautelare in carcere, non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo, in tal modo, assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2014, n. 51260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51260 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 04/07/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 1046
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. - Consigliere - N. 19239/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA DO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa dal tribunale di Catania il 3.4.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. SPINACI Sante, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza emessa il 3.4.2014 il tribunale di Catania, in funzione di tribunale del riesame, confermava l'ordinanza con cui il tribunale di Catania, in composizione monocratica, in data 19.3.2014, aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di CA DO, imputato del reato di furto di abitazione aggravato.
2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Orazio Genovese, del Foro di Catania, il CA, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione all'art. 275 c.p.p., nn. 2 e 2 bis, in quanto, nell'affermare la sussistenza dell'esigenza di tutela della collettività, il tribunale catanese ha omesso di considerare la mancanza di precedenti penali a carico del CA, la circostanza che egli ha ammesso l'addebito e che trattandosi di un soggetto appena diciottenne potrà godere della sospensione condizionale della pena fino ad un massimo di due anni e sei mesi;
lamenta, inoltre, il ricorrente la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, poiché, sempre lo stesso tribunale del riesame, ma in diversa composizione, ha riformato l'ordinanza nei confronti del coimputato LI VI, sostituendo la misura cautelare degli arresti domiciliari originariamente imposta a quest'ultimo, con quella dell'obbligo di dimora, in relazione ai medesimi fatti, trattandosi di soggetto incensurato, al pari del CA, ma "ultraventunenne e con un carico pendente".
3. Il ricorso non può essere accolto.
Al riguardo occorre richiamare, sia pure brevemente, l'approdo interpretativo, condiviso da questo Collegio, al quale è giunta la giurisprudenza di legittimità, che da tempo ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de liberiate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame.
Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr, ex plurimis, Cass., sez. 4, 3.2.2011, n. 14726, D.R.). Orbene il tribunale del riesame di Catania, con motivazione approfondita ed immune da vizi, dopo avere ricostruito i fatti addebitati al CA (introdottosi, unitamente ad altri soggetti, all'interno di una privata abitazione, dalla quale avevano asportato numerosi oggetti), ha specificato le ragioni che militano a favore della sussistenza dell'esigenza cautelare di tutela della collettività (non contestata dal ricorrente) e della inadeguatezza di una misura cautelare meno afflittiva di quella prescelta dal giudice procedente a soddisfare tale esigenza, incentrate sulla gravità del reato e sulla negativa personalità del CA, quale si evince dalle specifiche modalità e circostanze dei fatti per cui si procede nei suoi confronti.
In particolare il tribunale del riesame ha evidenziato come proprio la preordinazione e la pianificazione di un delitto, che ha comportato la scelta dell'obiettivo e la predisposizione di mezzi atti allo scasso, la cui consumazione è stata caratterizzata, inoltre, da un elevato numero di beni rubati e dal notevole pregiudizio cagionato alla persona offesa, che ha subito, oltre al furto, anche il danneggiamento della propria abitazione, sono sintomatiche di una certa capacità criminale, che, in assenza di elementi sintomatici di resipiscenza del ricorrente, "dimostrano l'inadeguatezza di qualsiasi misura meno afflittiva". Siffatto percorso motivazionale appare del tutto conforme ai principi affermati in subiecta materia dal prevalente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione delle esigenze cautelari e della adeguatezza, ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 1, della misura scelta per soddisfarle, non può essere fondata su elementi meramente congetturali ed astratti, ma deve essere espressione di parametri concreti, inerenti al fatto, ed indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell'indagato (cfr. Cass., sez. 4, 06/12/2012, n. 17346), pur nel rispetto del principio del "minore sacrificio necessario", che impone al giudice di scegliere motivatamente la misura meno affittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari ravvisabili nella specie (cfr. Cass., sez. 4, 22/09/2011, n. 36265). Può, dunque, conclusivamente affermarsi che, in tema di scelta e adeguatezza delle misure cautelari, ai fini della motivazione del provvedimento di custodia in carcere non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice, come ha fatto il tribunale del riesame di Catania, indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la misura prescelta come quella misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo in tal modo assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive (cfr. Cass., sez. 6, 20/04/2011, n. 17313, rv. 250060). A fronte dell'esaustivo e coerente percorso motivazionale seguito dal tribunale del riesame, le critiche del ricorrente non colgono nel segno, ponendosi, anzi, ai confini dell'inammissibilità, in quanto con esse si contesta, in buona sostanza, la valutazione di merito operata dal giudice dell'impugnazione cautelare, mentre, con riferimento alla prospettata omessa valutazione della confessione, va rilevato che il motivo appare generico, in quanto, da un lato il ricorrente, in violazione del principio della cd. "autosufficienza del ricorso", non ha allegato ovvero trascritto integralmente il contenuto dell'interrogatorio reso in sede di udienza di convalida dell'arresto in cui sarebbe intervenuta la menzionata ammissione di responsabilità del CA, dall'altro l'eventuale confessione non costituisce, di per sè, un sintomo di resipiscenza. È, peraltro, patrimonio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, che in tema di esigenze cautelari, ai fini dell'affermazione della sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, il giudice può porre a fondamento della valutazione della personalità dell'indagato le stesse modalità del fatto da cui ha dedotto anche la sua gravità (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 5, 12/03/2013, n. 35265, rv. 255763), mentre, come correttamente rilevato dal tribunale del riesame, il giudizio prognostico in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena, che legittima il rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 2 bis, implica l'esclusione del pericolo di reiterazione del reato, dal momento che la concessione della sospensione è indefettibilmente correlata ad una previsione favorevole in ordine alla condotta futura del condannato (cf,, ex plurimis, Cass., sez. 5, 08/01/2010, n. 17691, rv. 247219; Cass., sez. u., 28.10.2010, n. 1235, rv. 248866). Del tutto inconferente è, infine, il riferimento alla diversa decisione adottata dal tribunale del riesame di Catania, in diversa composizione collegiale, nei confronti del coimputato LI, stante l'assoluta autonomia delle valutazioni operate all'interno di due distinti procedimenti cautelari personali.
4 Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2014