Sentenza 3 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2002, n. 11653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11653 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'A' *1 1653 /02 IN OME EL POPOLO MALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento danni da SEZIONE TERZA CIVILE atto illecito. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 8768/99 Dott. Angelo GIULIANO - Consigliere Dott. Italo PURCARO Consigliere Cron. 29261 Consigliere Rep. 3067 Dott. Fabio MAZZA Dott. Ennio MALZONE - Ud. 18/03/02 TALEVI Rel. Consigliere Dott. Alberto ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE N TENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. 55 MOSCUSO CARMELA, TORRE ANTONIO, TORRE SALVATORE, TORRE per diritti € 5 AGO AGO 2002 IL CANCELLIERE GASPARE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NOMENTANA 263, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO GUADAGNO, che li difende unitamente all'avvocato ALFIO CANCELLERIA PULVIRENTI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
BAYERISCHE ASSICURAZIONI S.P.A. ( già AMBROSIANA 6924136 ASSICURAZIONI s.p.a.), in persona del D.G. rag. Roberto Ruscio, elettivamente domiciliata in ROMA 2002 PIAZZA l'avvocato NURI APOLLODORO 26 presso 671 1 VENTURELLI, che la difende giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
RE SALVATORE;
- intimato -
avversO la sentenza n. 963/98 della Corte d'Appello di CATANIA, Sezione Promiscua emessa il 29/10/98, depositata il 12/12/98; RG.1125/1996; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato ALBERTO GUADAGNO;
udito l'Avvocato NURI VENTURELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NT MARTONE che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 13 ed il 19 Dicembre 1991 CU EL, OR NT, OR PA e OR AL, quali legittimi eredi della defunta OR LE, esponevano che in data 2/12/89 nel porticciolo di Acicastello la propria congiunta si trovava assieme a CA GR ed a AR UR, a bordo dell'autovettura Fiata Panda tg. CT 875401, condotta da quest'ultimo e di proprietà di AR AL;
la vettura e gli occupanti, a causa delle cattive condizioni meteorologiche e dei violenti marosi, venivano investiti da una forte ondata e trascinati in mare;
OR LE e lo stesso AR UR perdevano la vita. Ciò premesso, e ritenuto che la responsabilità dell'evento dannoso fosse da ascrivere a colpa del conducente l'autovettura, convenivano in giudizio AR AL e l'Ambrosiana Assicurazioni s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, per sentire dichiarare la responsabilità del conducente la Fiat Panda nella causazione del sinistro e per sentire condannare in solido i convenuti, il primo quale proprietario dell'autovettura, e la seconda quale Compagnia assicuratrice della r.c.a., al risarcimento di tutti i danni patiti da essi attori da liquidarsi secondo l'equo apprezzamento del Tribunale oltre alle spese del giudizio. Resistevano in giudizio l'Ambrosiana Assicurazioni s.p.a e AR AL. In particolare il AR assumeva che nessun addebito era possibile muovere allo stesso in termini di colpa e di responsabilità nella determinazione dell'evento dannoso;
mentre l'Ambrosiana s.p.a, premettendo che gli attori non potevano invocare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 C.C. essendo OR LE terza trasportata a titolo di cortesia nel veicolo assicurato, 3 deduceva che l'evento dannoso era da porsi, comunque, in relazione ad una ipotesi di caso fortuito che, come tale, escludeva ogni responsabilità del AR e conseguentemente dell'assicuratore. II tribunale di Catania, con sentenza 17.11.95 - 19.9.1996, riteneva che l'evento letale si fosse verificato per colpa del conducente della autovettura, AR UR;
da ciò faceva discendere la “... conseguenziale responsabilità patrimoniale del proprietario della vettura e della Compagnia assicuratrice dello stesso atteso che si verte in tema di azione diretta ex legge 990/1969....”. Condannava pertanto in convenuti in solido al pagamento della somma di £ 27.850.000 a favore rispettivamente di CU EL e di OR ON e della somma di £ 7.000.000 a favore rispettivamente di OR PA e OR AL, oltre interessi legali;
compensava le spese del giudizio. Avverso tale sentenza proponeva appello nei confronti di EL CU, ON OR, PA OR e AL OR, notificato altresì agli effetti dell'articolo 331 codice di procedura civile a AL AR, la Bayerische Assicurazioni s.p.a.. EL CU, ON OR, PA OR e AL OR, chiedevano il rigetto dell'appello e, in via incidentale, il risarcimento del danno patrimoniale e delle spese funerarie. AR AL non si costituiva. Con sentenza 29.10 - 12.12.1998 la Corte di Appello di Catania così provvedeva: દ in riforma della sentenza del tribunale di Catania del 19 settembre 1996 appellata dalla Bayerische Assicurazioni spa in via principale e da EL CU, ON OR, PA OR e AL OR in via incidentale, 4 rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da questi ultimi nei confronti della Bayerische Assicurazioni spa e di AR AL con l'atto di citazione notificato nei giorni 13 e 19 dicembre 1991. Condanna EL CU, ON OR, PA OR e AL OR alla restituzione pro quota in favore della Bayerische Assicurazioni spa delle somme ricevute in esecuzione della sentenza impugnata. Compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio..." Contro questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione CU EL, OR NT, OR AL e OR PA. Ha resistito con controricorso e con memoria la BAYERISCHE ASSICURAZIONI s.p.a. MOTIVI DELLA DECISIONE I tre motivi di ricorso vanno esaminati insieme in quanto connessi. I ricorrenti CU EL, OR NT, OR AL e OR PA, con il primo motivo di ricorso, denunciano: "Violazione, erronea e falsa applicazione della L. 990/69, L. 39/77, L. 142/92 e novellati e correlati agli artt. 2043, 2054, 3° comma c.c. e segg. poiché la vittima si trovava sulla vettura a titolo di trasporto di cortesia (contestato e mai provato)" esponendo le seguenti doglianze. La Corte, errando afferma che in favore del terzo trasportato non trova applicazione la presunzione di responsabilità del conducente (come pure del proprietario) stabilita dall'art. 2054 c.c.; in particolare nella stessa motivazione della sentenza (cfr. pag. 7 rigo 20) ritiene che deve essere rigettata la domanda proposta dai danneggiati (che pur hanno individuato la colpa del conducente) nei confronti della impresa con quale è assicurato il proprietario del veicolo, essendo 5 quest'ultimo esente dalla responsabilità per fatto altrui previsto dal citato art. 2054, 3° comma non applicabile alla ipotesi di trasporto a titolo di cortesia e non essendo stati neppure indicati elementi di colpa a lui personalmente riferibili, essenziali per l'affermazione della sua responsabilità. In altri termini per la Corte essendo "assicurato" il proprietario dell'auto e non il conducente, nel caso che venga accertata una colposa condotta soltanto di quest'ultimo, il trasportato non ha azione diretta contro l'assicuratore, non valendo in tal caso la responsabilità per fatto altrui, prevista dal citato art. 2054 comma 3a c. c. E ciò è assolutamente errato. I ricorrenti citano poi tra l'altro (evidentemente per invocarne l'applicazione) Cass. 16/6 - 26/10/1998 n. 10629. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano che La sentenza è errata per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto della stessa., prospettato dalle parti;
e violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 c.c.... " esponendo le seguenti doglianze. La Corte che per ragioni di priorità logico giuridica ha esaminato come primo motivo quello con cui l'appellante contesta l'applicabilità alla fattispecie delle "prescrizioni" di cui all'art. 2059 c.c. in quanto la vittima OR LE si trovava sull'auto a titolo di cortesia, ha ritenuto la censura fondata. Orbene, quanto sopra statuito è illogico ed errato e, se non è dovuto ad un refuso di battitura (2054 anziché 2059), esso è dovuto ad una falsa applicazione dell'art. 2059 c.c. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano “Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa il punto della controversia relativo al non accoglimento dell'appello incidentale” lamentando che la Corte di Appello ha ritenuto logico precludere e quindi rigettare la domanda degli eredi OR, formulata nell'appello incidentale, volta ad ottenere una più elevata liquidazione 6 dei danni. Il ricorso va accolto solo per quanto di ragione. Occorre anzitutto rilevare che la Corte d'Appello ha basato la sua decisione non sulla sussistenza o meno della possibilità per il trasportato di proporre azione diretta contro l'assicuratore, ma sulla sussistenza o meno dell'applicabilità delle presunzioni di cui all'articolo 205 c.c. qualora la vittima si trovi nell'auto a titolo di trasporto di cortesia (trattasi cioè di una questione che attiene non all'ammissibilità dell'azione contro un certo soggetto ma alla possibilità di provare la fondatezza della domanda tramite le presunzioni predette). Ciò premesso si osserva che mentre sotto il primo profilo (sussistenza o meno della possibilità per il trasportato di proporre azione diretta contro l'assicuratore), le doglianze dei ricorrenti sono inammissibili in quanto aventi ad oggetto una tesi che la Corte non ha esposto;
sotto il secondo profilo (sussistenza o meno dell'applicabilità delle presunzioni di cui all'articolo 2059 c.c. qualora la vittima si trovi nell'auto a titolo di trasporto di cortesia;
profilo che deve ritenersi parimenti oggetto di motivo di ricorso, come si evince tra l'altro dalla citazione della predetta Cass 10629/98) sono invece ammissibili e fondate. Infatti va confermato il seguente principio di diritto: "In materia di responsabilita' derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e quindi anche ai trasportati quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito. Consegue che il trasportato indipendentemente dal titolo del trasporto può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extra contrattuale del 7 conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno." (v. Cass. n. 04022 del 21/03/2001; e Cass. sopra cit. n. 10629 del 26/10/1998; cfr anche Cass. 00681 del 21/01/2000: "Il danneggiato a seguito di un sinistro stradale in cui sia rimasto coinvolto come trasportato, a titolo contrattuale o di cortesia, puo' chiedere il risarcimento sia nei confronti del conducente, sia nei confronti del proprietario del veicolo ove si trovava 2054 cod. civ., e percio' invocando la presunzione di colpa stabilita dall'art. extracontrattuale. Ne' rileva, per il facendo valere la responsabilita' riconoscimento della responsabilita' solidale del proprietario, che quella del conducente sia riconosciuta mediante il concreto accertamento della colpa, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., anziche' in via presuntiva, ai sensi dei primi due commi dell'art. 2054 cod. civ., in quanto la responsabilita' del proprietario, se non dimostra che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta', ovvero che il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno, e' volta a garantire il danneggiato".). Il ricorso va dunque accolto in quanto la Corte di Appello non ha applicato il principio di diritto ora esposto ma quello precedentemente seguito da questa Corte Suprema (cfr. tra le altre Cass. n. 02331 del 03/03/1998: “L'art. 1 della legge (sull'assicurazione obbligatoria) 24 dicembre 1969 n. 990, come modificato dall'art. 1 D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, conv. in legge 26 febbraio 1977 n. 39, pur avendo imposto la copertura assicurativa del trasportato a qualunque titolo, non ha comportato il venir meno della esclusione della presunzione di cui all'art. 2054 cod. civ. nell'ipotesi di trasporto a titolo di 8 DELLE ENTRATE ROMA 2 12 Registrato in data 6 OTT 2002 aria 4. 0 43540 140.10 002 * C CENT JAVIO A Dirigente Area Condizi TRATE M p. O (Dott.ssa Mara Crazia D R Il Responsabile Gervizio Au Gludiziari I (Dr. M. RACCIOHINI) cortesia.“). La doglianza concernente la citazione da parte della Corte di merito dell'art. 2059 c.c. non può essere accolta in quanto si è di fronte ad una chiaro lapsus calami, è infatti palese sulla base dell'oggetto di detto art. 2059 e del contesto della motivazione che ove si legge “2059" deve leggersi “2054” (ed è infatti quest'ultimo articolo che viene indicato nella massima di questa Corte Suprema citata dalla Corte di merito alla pagg. 6 e 7). La doglianza concernente il quantum (di cui al terzo motivo) deve infine ritenersi assorbita (ed il punto potrà eventualmente essere oggetto del giudizio di rinvio). La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto;
e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Catania. A detto Giudice di rinvio va rimessa anche la decisione in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa in relazione l'impugnata decisione e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Catania. Così deciso a Roma il 18.3.2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Jela fois АнилAlluto ne سونا 100TPT129,11 H. DIRETTORE CANCELLERIA Umberto Cicero 456T 30,99 Depositata in Cancelleria 03 AGO, 2002 TOT.160,10 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA oggi, A DI Umberto Cicero M E R P 305 N O E A