Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2014, n. 39771
CASS
Sentenza 27 maggio 2014

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Massime1

Nell'ipotesi in cui si proceda ad intercettazione di conversazioni tra presenti ad opera della polizia giudiziaria è sempre necessaria l'autorizzazione del giudice anche se uno degli interlocutori ne è consapevole, in quanto la sua rinuncia alla riservatezza non rende lecita l'intercettazione ad opera di un terzo che è rimasto estraneo al colloquio.

Commentario1

  • 1Registrazione di conversazione fra presenti sempre ammessa (Cass. 15627/2016)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    La registrazione di un colloquio anche all'insaputa dell'interlocutore è azione libera e lecita, non necessita di autorizzazione, ed il risultato è considerato documento, quindi come tale acquisibile e valutabile nel procedimento penale; ciò anche quando avviene su consiglio del proprio legale. Corte di Cassazione SEZIONE V SENTENZA n. 15627 / 2016 (ud. 27/01/2016) 14-04-2016 avverso la sentenza n. 7265/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 04/05/2015; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN; Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Agnello Rossi che ha concluso per il rigetto del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2014, n. 39771
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39771
Data del deposito : 27 maggio 2014

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