Sentenza 27 maggio 2014
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui si proceda ad intercettazione di conversazioni tra presenti ad opera della polizia giudiziaria è sempre necessaria l'autorizzazione del giudice anche se uno degli interlocutori ne è consapevole, in quanto la sua rinuncia alla riservatezza non rende lecita l'intercettazione ad opera di un terzo che è rimasto estraneo al colloquio.
Commentario • 1
- 1. Registrazione di conversazione fra presenti sempre ammessa (Cass. 15627/2016)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
La registrazione di un colloquio anche all'insaputa dell'interlocutore è azione libera e lecita, non necessita di autorizzazione, ed il risultato è considerato documento, quindi come tale acquisibile e valutabile nel procedimento penale; ciò anche quando avviene su consiglio del proprio legale. Corte di Cassazione SEZIONE V SENTENZA n. 15627 / 2016 (ud. 27/01/2016) 14-04-2016 avverso la sentenza n. 7265/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 04/05/2015; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN; Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Agnello Rossi che ha concluso per il rigetto del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2014, n. 39771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39771 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 27/05/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 879
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 30573/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI NC N. IL 29/08/1959;
ER NELLO N. IL 11/02/1962;
avverso la sentenza n. 1739/2008 CORTE APPELLO di SALERNO, del 07/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per il rigetto del ricorso RR e per UE: annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Ancamola SI anche in sost. dell'avv. Calabrese Vincenzo.
RITENUTO IN FATTO
RR NC e UE LO ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, in data 7-12- 2012, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. RR deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, poiché la declaratoria di responsabilità si basa soltanto sulle dichiarazioni, estremamente generiche ed approssimative, rese dai collaboranti De VO BR, TI AG e TI SI. Questi ultimi due, peraltro, hanno riferito soltanto de relato. E infatti per le medesime vicende che vedono coinvolto il RR, gli imputati del processo celebratosi di fronte al Tribunale di Nocera Inferiore (di cui il presente costituisce uno stralcio) sono stati assolti per insussistenza del fatto, proprio per l'intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti. In una circostanza, TI AG ha perfino negato di essere a conoscenza di un'attività di vendita di stupefacente da parte di RR NC. Ma anche il De VO ha soltanto riferito di sapere che RR aveva un piccolo giro di clienti, ai quali rivendeva lo stupefacente, senza specificare null'altro.
2.1.Con il secondo motivo, si lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art 73, comma 5, in considerazione delle modalità di commissione dei fatti, chiaramente improvvisate ed estemporanee, e del ristretto mercato al quale lo stupefacente era destinato. UE LO deduce, con il primo motivo, violazione degli artt. 159, 178 e 179 cod. proc. pen. poiché le ricerche preordinate all'emissione del decreto di irreperibilità non sono state effettuate in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., compreso quello in cui l'imputato esercitava attività lavorativa, anche se non risultante dagli atti. Inoltre si eccepisce la violazione degli artt. 417 e 429 cod. proc. pen. poiché l'imputazione è indeterminata, non essendo indicati con precisione il tempus e il locus commissi delicti nonché il quantitativo di stupefacente presumibilmente acquistato dal UE.
3.1.Con il secondo motivo, il UE rappresenta che, come si desume da una nota del Tribunale di Nocera Inferiore del 4-12-2012, le trascrizioni delle intercettazioni ambientali espletate erano state inviate alla DDA di Salerno già in data 5-5-2005 e quindi molto prima che venisse emessa, il 10-7-2007, la sentenza di primo grado, che pertanto si fonda sulle risultanze di intercettazioni inesistenti all'interno del fascicolo.
3.2.Con il terzo motivo, si eccepisce inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali espletate non mediante impianti installati presso la Procura, senza che il PM abbia motivato circa l'impossibilità di utilizzare tali impianti. La polizia giudiziaria, infatti, aveva piazzato le microspie nell'abitazione del ON all'insaputa di quest'ultimo, che pertanto non era a conoscenza dell'attività di captazione in corso, onde la fattispecie rientra appieno nella nozione di intercettazione.
3.3. Con il quarto motivo, si deduce vizio di motivazione in merito all'attendibilità del collaborante ON, il quale ha ammesso di avere spostato e disattivato le videocamere e le microspie installate dalla polizia giudiziaria presso la sua abitazione, dimostrandosi così inaffidabile. Del resto, le videoregistrazioni dimostrano soltanto la presenza del UE presso l'abitazione del ON e nulla più. Inoltre quest'ultimo ha riferito soltanto di aver ceduto cocaina a varie persone, tra cui il UE, senza specificare il luogo, il periodo, le modalità di pagamento e di consegna, il quantitativo od altri dati rilevanti.
3.4. Con il quinto motivo, si rileva contrasto di giudicati, in quanto, con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, in data 17-5- 2002, passata in giudicato ed acquisita agli atti, sono stati assolti, per insussistenza del fatto, tutti gli imputati, fra cui il ON. Orbene, se ON è stato assolto, per insussistenza del fatto, dall'addebito relativo alle cessioni di cocaina ai soggetti ritenuti acquirenti, tra cui il UE, non si comprende come quest'ultimo possa essere condannato per i relativi acquisti.
3.5. Con l'ultimo motivo, viene lamentata la mancata concessione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, nonostante dalle dichiarazioni del ON, che viene indicato dagli altri coimputati come spacciatore al minuto, si evinca che i quantitativi erano scarsi, tanto che UE avrebbe voluto barattare la droga con catenine d'oro.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo del ricorso del RR è fondato. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez U., 13-12-1995, Clarke, Rv. 203428). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve pertanto essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da antinomie e da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo", indicati, in termini specifici ed esaustivi, dal ricorrente, nei motivi posti a sostegno del ricorso, in misura tale da risultare radicalmente inficiata sotto il profilo della razionalità (Cass. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516).
1.1.Nel caso in disamina, l'apparato logico posto a base delle statuizioni emesse non è esente da vizi, non evincendosi con chiarezza, dal plesso argomentativo costituito dalla saldatura tra gli apparati motivazionali delle sentenze di primo e di secondo grado, sulla base di quali argomentazioni i giudici di merito siano pervenuti all'asserto relativo alla sussistenza di un sostrato probatorio idoneo a valicare la soglia del ragionevole dubbio e a supportare adeguatamente la declaratoria di responsabilità in ordine al capo A). Quest'ultima si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni di alcuni collaboranti. Al riguardo, un consolidato orientamento giurisprudenziale ha stabilito che, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità, a mente del disposto dell'art. 192 c.p.p., comma 3, il giudice deve, in primo luogo, sciogliere il problema della credibilità del dichiarante, in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità, alla genesi remota e prossima della sua decisione di confessare e di accusare i complici. In secondo luogo, deve verificare l'intrinseca attendibilità della chiamata in correità, alla luce di connotati come la precisione, la coerenza, la costanza, la spontaneità, la verosimiglianza, la ricchezza di particolari. Infine il giudice deve esaminare i riscontri estrinseci. L'esame va compiuto seguendo quest'ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa (Sez. U. 21-10-1992, Marino, Rv. 192465; Cass. 16-4-1998, Civardi, Rv. 210734;
Cass. 3-9-1998, Balbo, Rv. 211525).
1.2.In questa prospettiva, non può non rilevarsi come difetti, nel caso di specie, un'adeguata disamina delle dichiarazioni accusatorie, condotta secondo le suindicate cadenze argomentative, essendosi la Corte territoriale limitata a rilevare come il De CO abbia riferito, in maniera attendibile, di consegne di stupefacenti effettuate da lui personalmente al RR. Tali dichiarazioni sarebbero riscontrate da quelle degli altri collaboranti, asseritamente connotate da precisione, coerenza e logicità, avendo i chiamanti in correità fornito spunti precisi sulla base dei quali valutare la condotta dell'imputato. L'apparato giustificativo del decisum non può però ridursi alla semplice descrizione delle risultanze acquisite, dovendo il giudice elaborare razionalmente il materiale probatorio disponibile e dare puntuale risposta alle argomentazioni difensive (Sez. 6, 11-2-2008, n. 34042/07, Napolitano). La valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni processualmente rilevanti, da qualunque parte esse provengano, esige infatti un'accurata disamina, anche in ordine agli interessi e ai moventi che possono aver mosso un dichiarante a formulare affermazioni di un determinato tenore e a tutte le circostanze che abbiano eventualmente influito sul suo atteggiamento assertivo (Sez. U. 4-2-1992, Ballan, Cass. pen 1992, 2662). La Corte territoriale avrebbe dunque dovuto chiarire le ragioni per le quali ha ritenuto inattendibile la prospettazione difensiva secondo la quale le dichiarazioni dei collaboranti non erano sufficientemente credibili. Questa prospettazione era perfettamente in linea con le risultanze acquisite, atteso che il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza, irrevocabile, n. 1304/02, acquisita agli atti del giudizio di merito, aveva assolto gli imputati di quel processo, del quale il presente costituisce uno stralcio, per insussistenza del fatto, in relazione alle medesime vicende che vedono coinvolto il RR NC, proprio alla luce dell'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. Su questa problematica la Corte d'appello tace completamente. Viceversa, qualora la prospettazione difensiva sia estrinsecamente riscontrata da alcuni dati oggettivi, il giudice deve farsi carico di confutarla specificamente, dimostrandone in modo rigoroso l'inattendibilità, attraverso un adeguato apparato argomentativo. Dunque la Corte territoriale avrebbe dovuto spiegare, in modo congruo, le ragioni per le quali riteneva di annettere credibilità alle dichiarazioni dei collaboranti, attraverso una penetrante e dettagliata analisi di quanto da essi riferito.
1.3.Più in generale, occorre osservare come il giudice sia tenuto ad interrogarsi in merito alla plausibilità di spiegazioni alternative alla prospettazione accusatoria, qualora esse vengano additate dall'oggettività delle acquisizioni probatorie. La regola di giudizio compendiata nella formula dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" impone infatti al giudicante l'adozione di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria, volto a superare l'eventuale sussistenza di dubbi intrinseci a quest'ultima, derivanti, ad esempio, da autocontraddittorietà o da incapacità esplicativa, o estrinseci, in quanto connessi all'esistenza di ipotesi alternative dotate di apprezzabile verosimiglianza e razionalità (Sez. 1 24-10-2011, n. 4111, Rv. n. 251507). Può infatti addivenirsi a declaratoria di responsabilità, in conformità al canone dell'"oltre il ragionevole dubbio", soltanto qualora la ricostruzione fattuale a fondamento della pronuncia giudiziale espunga dallo spettro valutativo soltanto eventualità remote, astrattamente formulagli e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e dell'ordinaria razionalità umana (Sez. 1 n. 17921 del 3-3-10, Rv. 247449; Sez. 1 n. 23813 dell'8-5-09, Rv. n. 243801; Sez. 1, n. 31456 del 21-5-08, Rv. n. 240763). La condanna al di là di ogni ragionevole dubbio implica, conseguentemente, che, laddove venga prefigurata una ipotesi alternativa, siano individuati gli elementi di conferma della prospettazione fattuale accolta, in modo che risulti l'irrazionalità del dubbio derivante dalla sussistenza dell'ipotesi alternativa stessa (Sez. 4, n. 30862 del 17-6-11, Rv. n. 250903; Sez 4, n. 48320 del 12-11-09, Rv. n. 245879). Obbligo che, nel caso sub iudice, non può dirsi adempiuto dalla Corte d'appello, che si è trincerata dietro l'apodittica affermazione relativa alla sufficienza degli elementi acquisiti a costituire prova piena della penale responsabilità dell'imputato.
Viceversa, sulla base dei criteri appena esposti, il giudice di merito avrebbe dovuto ricostruire, con precisione, l'accaduto, in stretta aderenza alle risultanze processuali, e verificare se queste ultime, valutate non in modo parcellizzato ma in una prospettiva unitaria e globale, potessero essere ordinate in una costruzione razionale e coerente, di spessore tale da prevalere sulla versione difensiva e da approdare sul solido terreno della verità processuale (Cass. 25-6-1996, Cotoli, Rv. n. 206131). Non può pertanto affermarsi che i giudici di secondo grado abbiano preso adeguatamente in esame tutte le deduzioni difensive ne' che siano pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico- giuridico immune da vizi, sotto il profilo della razionalità, sulla base di apprezzamenti di fatto esenti da connotati di contraddittorietà o di manifesta illogicità e di un apparato logico coerente con una esauriente analisi delle risultanze agli atti (Sez. U. 25-11-1995, Facchini, rv203767).
1.4.La sentenza impugnata va dunque annullata. D'altronde, non appare possibile, in un eventuale giudizio di rinvio, acquisire nuovi e significativi elementi di giudizio, attese le connotazioni fattuali della regiudicanda e del sostrato probatorio riscontrabile nel caso di specie, adeguatamente lumeggiate, nella loro materialità, nel giudizio di merito, onde l'annullamento va disposto senza rinvio (Sez. U. 30-10-2002, Carnevale, Cass. pen. 2003, 3276) perché il fatto non sussiste. Tale epilogo decisorio determina l'ultroneità della disamina dell'ulteriore motivo di ricorso.
2.Per quanto attiene al ricorso del UE, la disamina prenderà le mosse dall'analisi del terzo motivo, che è fondato, in quanto le intercettazioni sono effettivamente inutilizzabili. Assume il ricorrente che il ON non fosse a conoscenza dell'effettuazione delle intercettazioni all'interno della sua abitazione e che dunque l'attività espletata nel caso di specie rientri appieno nella nozione di intercettazione, con conseguente applicabilità degli artt. 266 ss. cod. proc. pen. e, segnatamente, dell'art. 268 c.p.p., comma 3, in merito al necessario espletamento delle operazioni captative mediante gli impianti installati presso la procura della Repubblica, a meno che il pubblico ministero motivi adeguatamente in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dalla norma stessa per l'utilizzo di impianti esterni. La Corte d'appello ritiene invece che si esuli, nel caso di specie, dalla nozione di intercettazione poiché uno degli interlocutori, il ON, era consapevole dell'effettuazione delle operazioni di captazione. Sia il ricorrente che la Corte d'appello muovono dunque dal presupposto che ci si trovi in presenza di una intercettazione soltanto qualora tutti gli interlocutori siano inconsapevoli dello svolgimento dell'attività di captazione. Questo presupposto è erroneo.
2.1.Come è noto, l'attuale codice di rito, come, del resto, il previgente, non definisce la nozione di intercettazione. Una puntuale definizione di intercettazione è però desumibile dalla giurisprudenza, secondo la quale le intercettazioni disciplinate dagli artt. 266 ss. cod. proc. pen. consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti, attuata da un terzo che rimanga estraneo alla stessa - e, in particolare, dalle Autorità inquirenti -, mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del carattere riservato del colloquio. La nozione di intercettazione presuppone quindi che il captante sia estraneo alla conversazione ed operi attraverso l'uso di strumenti tecnici particolarmente invasivi ed insidiosi, idonei a captare i contenuti del colloquio (Sez. U. 28-5-2003, Torcasio, Rv. n. 225465). D'altronde, anche la Corte costituzionale si è pronunciata nel senso che la disciplina delle intercettazioni si applica soltanto a quelle tecniche che consentano ad un terzo di apprendere, nel momento stesso in cui viene espresso, il contenuto di una conversazione o di una comunicazione, contenuto che, per le modalità con le quali quest'ultima si svolge, sarebbe altrimenti inaccessibile (C. cost. 11- 3-1993 n. 81). Alla luce di tale definizione, si è posto il problema di stabilire se il concetto di intercettazione postuli che la captazione avvenga all'insaputa di tutti i partecipanti al colloquio o anche soltanto di uno di essi. A favore di quest'ultima opzione ermeneutica, si è rilevato, in dottrina, in via generale, che il diritto alla segretezza appartiene individualmente ad ognuno degli interlocutori, sicché la rinuncia dell'uno non può comportare il venir meno della tutela nei confronti dell'altro. Sotto un diverso profilo, si è valorizzato il dato normativo costituito dalla possibilità di procedere ad intercettazione per il reato di molestia o disturbo alle persone, col mezzo del telefono (art. 266, comma 1, lett. f), in relazione al quale, di norma, il controllo telefonico viene disposto su sollecitazione della persona offesa. Ne deriva che, nell'ipotesi in cui si proceda ad intercettazione di conversazioni tra presenti, ad opera della polizia giudiziaria, si applica la disciplina di cui agli artt. 266 ss. cod. proc. pen. anche se uno degli interlocutori sia consapevole della captazione, in quanto la sua rinuncia alla riservatezza non rende lecita l'intercettazione ad opera di un terzo che sia rimasto estraneo al colloquio (Cass., Sez. 2, n. 16590 del 22-11-2001, Rv. 224677). L'ipotesi della captazione di conversazioni tra presenti effettuata direttamente dalla polizia giudiziaria, con propri mezzi, mediante la collocazione di un'apparecchiatura di registrazione nei locali in cui è previsto il colloquio, si differenzia infatti sia dall'ipotesi di registrazione effettuata ad opera di uno degli interlocutori sia dall'ipotesi di captazione effettuata dal cosiddetto "agente segreto attrezzato per il suono", configurando una vera e propria intercettazione, senza che possa assumere rilievo la considerazione che uno dei partecipanti al colloquio sia a conoscenza dell'attività svolta dalla polizia giudiziaria. L'intercettazione consiste dunque nella captazione di comunicazioni che si svolgono fra terze persone, realizzata senza impedirne la prosecuzione e senza che gli interlocutori, o almeno uno di essi, ne siano a conoscenza (Sez U. n 6 del 23 febbraio 2000, D'Amuri, Giur. It. 2001, 1707).
2.2.Dalle considerazioni appena formulate discende che non ha alcun rilievo che il ON fosse o meno consapevole dello svolgimento delle operazioni di captazione, perché queste ultime erano comunque da qualificarsi come intercettazione, ai sensi degli artt. 266 ss. cod. proc. pen.. Rilievo dirimente, in tal senso, è che le operazioni erano gestite dalla polizia giudiziaria - e non dal collaboratore - e si svolgevano attraverso apposite apparecchiature, atte a captare, in tempo reale, la comunicazione (Sez. U. 28-5-2003, Torcasio, cit.). Ne deriva che la disciplina in tema di intercettazioni telefoniche avrebbe dovuto essere applicata integralmente, con conseguente necessità che le operazioni di captazione venissero espletate mediante gli impianti installati presso la Procura, a meno che questi ultimi fossero insufficienti o inidonei, esistessero eccezionali ragioni di urgenza e il pubblico ministero disponesse, con provvedimento adeguatamente motivato in merito alla sussistenza di tali presupposti, l'utilizzo di impianti esterni. In mancanza di ciò, le intercettazioni sono inutilizzabili, a norma dell'art. 271 c.p.p., comma 1. 3.Strettamente connessa alle argomentazioni appena formulate è l'analisi della problematica di cui al quinto motivo del ricorso del UE, che è anch'esso fondato. Ritiene infatti la Corte d'appello che la piattaforma probatoria a carico del UE si fondi sulle dichiarazioni del ON e sulle risultanze delle intercettazioni ambientali espletate presso l'abitazione di quest'ultimo. L'inutilizzabilità delle predette intercettazioni comporta però il venir meno dell'unico riscontro alle dichiarazioni accusatorie rese dal ON, che peraltro è stato assolto dall'accusa di aver posto in essere le cessioni di cocaina ai soggetti coinvolti nella vicenda, tra cui il UE. Da ciò deriva lo sgretolarsi del sostrato probatorio su cui si fonda la proposizione accusatoria nei confronti non solo del UE ma anche del RR, in virtù dell'effetto estensivo di cui all'art. 587 cod. proc. pen., trattandosi di motivi non esclusivamente personali.
4.La sentenza impugnata e quella di primo grado, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, il 10 luglio 2007, nei confronti di UE LO e, per effetto estensivo, anche nei confronti di RR NC, vanno dunque annullate senza rinvio perché il fatto non sussiste. Quest'epilogo decisorio comporta l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi del ricorso del UE.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella di primo grado emessa dal tribunale di Nocera Inferiore il 10.7.2007 nei confronti di UE e per effetto estensivo, anche nei confronti di RR, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 27 maggio 2014. Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2014