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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/11/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4730/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RA OB, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RA OB, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 18/11/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 8 - considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 05/03/2025 sentenza di separazione consensuale n. 263/2025, pubblicata in data 17/03/2025, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con reciproca libertà
di residenza e domicilio, impegnandosi fin d'ora a comunicarsi ogni mutamento di indirizzo;
2. la casa coniugale, sita in Prignano sulla Secchia (MO), Via Sassuolo 3° Tronco n. 3743,
di proprietà di entrambi (doc. 3) e sulla quale insiste un mutuo (doc. 3), viene assegnata al pagina 2 di 8 sig , il quale continuerà ad abitarla unitamente alle figli e Parte_1 Per_1
che ivi continueranno ad avere residenza. Per_2
3. gli arredi e i beni mobili della casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi,
vengono assegnati al sig;
Parte_1
4. La sig.ra in procinto di trasferirsi temporaneamente in Controparte_1
Argentina per accudire i genitori malati trasferirà altrove la propria residenza;
5. Entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento diretto delle figlie maggiorenni quando le stesse saranno con l'uno o con l'altro genitore e ciò sino all'autosufficienza e indipendenza delle figlie;
6. A titolo di mantenimento straordinario di e , i Sigg.ri Per_2 Per_1 Parte_1
e si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, delle
[...] Controparte_1
spese straordinarie, considerandosi tali quelle di cui al protocollo del Tribunale di
Modena approvato nella seduta del 25 settembre 2019, che di seguito si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e)
pagina 3 di 8 mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. Copia della documentazione delle spese straordinarie dovrà essere trasmessa a mezzo mail o whatsapp all'altro genitore entro l'ultimo giorno del mese cui fanno riferimento, in modo che entrambi i genitori possano portare in detrazione, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie in sede di dichiarazione fiscale.
7. La sig.ra , con la sottoscrizione del presente atto, allo scopo di Controparte_1
consentire la risoluzione della crisi coniugale e di favorire un accordo, si impegna e si obbliga, entro e non oltre tre mesi dall'omologa delle condizioni di separazione a trasferire a titolo gratuito al sig. la propria quota pari ad ½ della Parte_1
proprietà della casa familiare sita in Prignano sulla Secchia (MO), Via Via Sassuolo 3°
Tronco n. 3743 e identificata al NCEU del predetto Comune al: Foglio 12 con i mappali:
pagina 4 di 8 -232, sub 30, P. 1-2, cat A/2, cl. 2, vani 2,5, sup. cat. totale mq 62 – totale escluse aree scoperte mq 58, RC euro 121,37;
- 232 sub. 12, P. S1, cat. C/6, cl. 6, mq 16, sup. cat. totale mq 17, RC euro 41,32;
- 232 sub. 31, P.2, cat. C/2, cl. 4, mq 43, sup. cat. totale mq 51, RC 53,30;
La casa familiare è costituita da: - appartamento di 2,5 (due virgola cinque) vani catastali,
disposto sui piani primo e secondo, tra loro collegati da scala interna, tra i confini: garage di pertinenza a piano seminterrato di 16 (sedici) metri quadrati catastali, tra i confini:
corsia di manovra comune, cespiti di cui ai subb . 11 e 13, salvo altri;
locali ad uso soffitta e terrazzo al piano secondo di 43 (quarantatre) metri quadrati catastali, tra i confini;
appartamento di cui sopra, area cortiliva comune, vano scala comune, salvo altri. Il
compendio immobiliare è stato acquistato dai coniugi con rogito di compravendita a
Ministero del Notaio Dott., Rep. 8930 del 05/09/2018, Raccolta 7011, Persona_3
registrato a Modena il 18/09/2018 al n. 14404 1T, trascritto a Modena in data 18/09/2018,
Registro Particolare 17820 Registro Generale 26117. L'unità immobiliare in oggetto viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con annessi e connessi,
fissi ed infissi, adiacenze e pertinenze, usi, diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive se ed in quanto esistenti e con tutti i patti contenuti o richiamati nel citato atto di provenienza, che si hanno qui per integralmente riportati e trascritti dichiarando l'assegnatario di esserne pienamente a conoscenza;
La sig.ra Controparte_1
rinuncia ad ogni pretesa sul predetto immobile, nonché garantisce la proprietà e disponibilità della porzione immobiliare in oggetto, nonché la sua libertà da qualsiasi peso e/o ipoteca, privilegi anche fiscali. Le spese inerenti e conseguenti il rogito, ivi comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo gli onorari del Notaio e le eventuali imposte di registro, si intendono a carico interamente del sig. . Le parti Parte_1
pagina 5 di 8 dichiarano che l'atto notarile di trasferimento alla sig. (pari al Parte_1
50%) di comproprietà dell'immobile in oggetto sarà un atto pubblico meramente esecutivo dell'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito del presente procedimento di separazione personale consensuale, per cui lo stesso sarà esente dalle imposte di bollo, registro e da ogni altra tassa per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 del 10.5.1999 con la quale l'esenzione fiscale prevista per tutti gli atti, documenti e provvedimenti in tema di divorzio dall'art. 19 della legge 6.3.1987 n. 74
(a parziale integrazione della legge 1.12.1970 n. 898 e confermate, poi, da ultimo, dall'art. 1, commi 608 e 609, della L. 28.12.2013 n. 147) è stata estesa ai procedimenti di separazione personale dei coniugi.
8. Le parti stabiliscono, infine, che la sig.ra possa continuare a Controparte_1
dimorare presso la casa familiare per un periodo di mesi 6 dalla sottoscrizione del presente accordo. Nelle more del trasferimento lo stesso continuerà a contribuire nella misura del 50% a tutte le spese inerenti l'immobile, direttamente o indirettamente, alla casa coniugale
9. I coniugi dichiarano così di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, anche discendente direttamente e/o indirettamente dalla loro convivenza, dal rapporto matrimoniale, non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo e/o ragione con la sola eccezione del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte col presente ricorso e di quanto quivi disciplinato;
10. Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto potesse sopravvenire, i coniugi si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione nell'interesse prevalente.”
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie in data 07/01/2005 e Per_1
in data 11/03/2003; Per_2
pagina 6 di 8 - ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato a OR (ARGENTINA) il
07/12/2000 fra nato a [...] Parte_1
il 08/11/1972 e nata a [...] Controparte_1
il 27/12/1975 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di POTENZA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2003 - Atto n. 76 - Parte II Serie C;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 7 di 8 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4730/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RA OB, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RA OB, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 18/11/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 8 - considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 05/03/2025 sentenza di separazione consensuale n. 263/2025, pubblicata in data 17/03/2025, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con reciproca libertà
di residenza e domicilio, impegnandosi fin d'ora a comunicarsi ogni mutamento di indirizzo;
2. la casa coniugale, sita in Prignano sulla Secchia (MO), Via Sassuolo 3° Tronco n. 3743,
di proprietà di entrambi (doc. 3) e sulla quale insiste un mutuo (doc. 3), viene assegnata al pagina 2 di 8 sig , il quale continuerà ad abitarla unitamente alle figli e Parte_1 Per_1
che ivi continueranno ad avere residenza. Per_2
3. gli arredi e i beni mobili della casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi,
vengono assegnati al sig;
Parte_1
4. La sig.ra in procinto di trasferirsi temporaneamente in Controparte_1
Argentina per accudire i genitori malati trasferirà altrove la propria residenza;
5. Entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento diretto delle figlie maggiorenni quando le stesse saranno con l'uno o con l'altro genitore e ciò sino all'autosufficienza e indipendenza delle figlie;
6. A titolo di mantenimento straordinario di e , i Sigg.ri Per_2 Per_1 Parte_1
e si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, delle
[...] Controparte_1
spese straordinarie, considerandosi tali quelle di cui al protocollo del Tribunale di
Modena approvato nella seduta del 25 settembre 2019, che di seguito si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e)
pagina 3 di 8 mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. Copia della documentazione delle spese straordinarie dovrà essere trasmessa a mezzo mail o whatsapp all'altro genitore entro l'ultimo giorno del mese cui fanno riferimento, in modo che entrambi i genitori possano portare in detrazione, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie in sede di dichiarazione fiscale.
7. La sig.ra , con la sottoscrizione del presente atto, allo scopo di Controparte_1
consentire la risoluzione della crisi coniugale e di favorire un accordo, si impegna e si obbliga, entro e non oltre tre mesi dall'omologa delle condizioni di separazione a trasferire a titolo gratuito al sig. la propria quota pari ad ½ della Parte_1
proprietà della casa familiare sita in Prignano sulla Secchia (MO), Via Via Sassuolo 3°
Tronco n. 3743 e identificata al NCEU del predetto Comune al: Foglio 12 con i mappali:
pagina 4 di 8 -232, sub 30, P. 1-2, cat A/2, cl. 2, vani 2,5, sup. cat. totale mq 62 – totale escluse aree scoperte mq 58, RC euro 121,37;
- 232 sub. 12, P. S1, cat. C/6, cl. 6, mq 16, sup. cat. totale mq 17, RC euro 41,32;
- 232 sub. 31, P.2, cat. C/2, cl. 4, mq 43, sup. cat. totale mq 51, RC 53,30;
La casa familiare è costituita da: - appartamento di 2,5 (due virgola cinque) vani catastali,
disposto sui piani primo e secondo, tra loro collegati da scala interna, tra i confini: garage di pertinenza a piano seminterrato di 16 (sedici) metri quadrati catastali, tra i confini:
corsia di manovra comune, cespiti di cui ai subb . 11 e 13, salvo altri;
locali ad uso soffitta e terrazzo al piano secondo di 43 (quarantatre) metri quadrati catastali, tra i confini;
appartamento di cui sopra, area cortiliva comune, vano scala comune, salvo altri. Il
compendio immobiliare è stato acquistato dai coniugi con rogito di compravendita a
Ministero del Notaio Dott., Rep. 8930 del 05/09/2018, Raccolta 7011, Persona_3
registrato a Modena il 18/09/2018 al n. 14404 1T, trascritto a Modena in data 18/09/2018,
Registro Particolare 17820 Registro Generale 26117. L'unità immobiliare in oggetto viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con annessi e connessi,
fissi ed infissi, adiacenze e pertinenze, usi, diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive se ed in quanto esistenti e con tutti i patti contenuti o richiamati nel citato atto di provenienza, che si hanno qui per integralmente riportati e trascritti dichiarando l'assegnatario di esserne pienamente a conoscenza;
La sig.ra Controparte_1
rinuncia ad ogni pretesa sul predetto immobile, nonché garantisce la proprietà e disponibilità della porzione immobiliare in oggetto, nonché la sua libertà da qualsiasi peso e/o ipoteca, privilegi anche fiscali. Le spese inerenti e conseguenti il rogito, ivi comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo gli onorari del Notaio e le eventuali imposte di registro, si intendono a carico interamente del sig. . Le parti Parte_1
pagina 5 di 8 dichiarano che l'atto notarile di trasferimento alla sig. (pari al Parte_1
50%) di comproprietà dell'immobile in oggetto sarà un atto pubblico meramente esecutivo dell'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito del presente procedimento di separazione personale consensuale, per cui lo stesso sarà esente dalle imposte di bollo, registro e da ogni altra tassa per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 del 10.5.1999 con la quale l'esenzione fiscale prevista per tutti gli atti, documenti e provvedimenti in tema di divorzio dall'art. 19 della legge 6.3.1987 n. 74
(a parziale integrazione della legge 1.12.1970 n. 898 e confermate, poi, da ultimo, dall'art. 1, commi 608 e 609, della L. 28.12.2013 n. 147) è stata estesa ai procedimenti di separazione personale dei coniugi.
8. Le parti stabiliscono, infine, che la sig.ra possa continuare a Controparte_1
dimorare presso la casa familiare per un periodo di mesi 6 dalla sottoscrizione del presente accordo. Nelle more del trasferimento lo stesso continuerà a contribuire nella misura del 50% a tutte le spese inerenti l'immobile, direttamente o indirettamente, alla casa coniugale
9. I coniugi dichiarano così di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, anche discendente direttamente e/o indirettamente dalla loro convivenza, dal rapporto matrimoniale, non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo e/o ragione con la sola eccezione del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte col presente ricorso e di quanto quivi disciplinato;
10. Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto potesse sopravvenire, i coniugi si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione nell'interesse prevalente.”
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie in data 07/01/2005 e Per_1
in data 11/03/2003; Per_2
pagina 6 di 8 - ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato a OR (ARGENTINA) il
07/12/2000 fra nato a [...] Parte_1
il 08/11/1972 e nata a [...] Controparte_1
il 27/12/1975 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di POTENZA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2003 - Atto n. 76 - Parte II Serie C;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 7 di 8 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8