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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/11/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani –Sezione Unica Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia - Presidente Estensore -
Dott.ssa Sandra Moselli - Giudice -
Dott.ssa Emanuela Gallo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 280 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, come da procura agli atti, dall'Avv. Parte_1
LU TA, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
E
, rappresentata e difesa, come da procura agli atti, dall'Avv. Pietro CP_1
Fuzio giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 9/10/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
Al Pubblico Ministero è stata data puntuale comunicazione degli atti del procedimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 20/1/2021 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Andria il 27/7/2010 ( trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Andria al n.281, parte II, serie A, volume 1) e l'adozione dei seguenti provvedimenti consequenziali:
“A) conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre e diritto di visita del padre alle medesime condizioni concordate dai coniugi in sede di separazione al punto 2) dei “Patti e Condizioni” di cui al Ricorso per separazione consensuale del 13/11/2018, come omologate dal Presidente del Tribunale di Trani con Decreto del
05/02/2019, nel giudizio di separazione R.G. n.6081/2018.
B) Entrambi i genitori concorreranno a garantire al figlio minore il mantenimento, l'istruzione
e l'educazione, ed in proposito adotteranno congiuntamente le loro decisioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
C) Il sig. verserà, quale contributo economico per il mantenimento del figlio Parte_1 minore la somma mensile di Euro 300,00.
D) Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra l'ulteriore somma Parte_1 CP_1 di Euro 300,00 a titolo di assegno di divorzio, sino a quando la stessa non troverà una occupazione lavorativa .
E) I sigg.ri e contribuiranno, ognuno nella misura del 50%, Parte_1 CP_1 alle spese straordinarie in favore del figlio minore (tra le quali devono considerarsi senz'altro rientranti le spese mediche, di istruzione, gite e mense scolastiche, nonché sportive o ludiche) da concordarsi previamente tra i genitori (ad eccezione delle spese mediche urgenti).
F) Gli assegni familiari, ove sussistano i presupposti per la loro maturazione, spetteranno alla madre, in aggiunta alle somme sopra indicate a titolo di assegno divorzile e di contributo alle spese straordinarie.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. “
La resistente si costituiva con comparsa depositata il giorno 21/3/2021, chiedendo al
Tribunale l'adozione dei seguenti provvedimenti:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Andria in data 27.07.2010 tra e (trascritto nel registro degli Atti di Parte_1 CP_1
Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Andria al n. 281, parte II, Serie A, Vol. 1).
pagina 2 di 5 2) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre e diritto di visita del padre alle medesime condizioni concordate dai coniugi in sede di separazione al punto n. 2) dei “Patti e Condizioni” di cui al ricorso per separazione consensuale del 13.11.2018 (Proc. n. 6081/2018 R.G.), come omologate Tribunale di Trani con decreto del 11.02.2019 (Cron. 824/2019 Cron.), che qui si abbiano per riportate.
3) Prevedere che entrambi i genitori concorreranno a garantire al figlio minore il mantenimento, l'istruzione e l'educazione, ed in proposito adotteranno congiuntamente le loro decisioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
4) Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra quale contributo Parte_1 CP_1 economico per il mantenimento del figlio minore, la somma di Euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra la somma di Euro Parte_1 CP_1
300,00 a titolo di assegno di divorzio, da rivalutarsi anche in questo caso secondo gli indici ISTAT, sino a quando la stessa non avrà trovato una stabile e adeguata occupazione lavorativa.
6) Il sig. inoltre, verserà mensilmente alla stessa sig.ra un Parte_1 CP_1 contributo pari al 50% del canone di locazione relativo alla casa di abitazione ove la stessa sig.ra ed il figlio risiedono, sino a quando quest'ultima non avrà trovato una stabile e adeguata CP_1 occupazione lavorativa.
7) Il sig. provvederà inoltre in modo esclusivo alle spese straordinarie in Parte_1 favore del figlio minore da concordarsi previamente tra i genitori (tra le quali devono considerarsi senz'altro rientranti le spese mediche, di istruzione, gite e mense scolastiche, nonché sportive o ludiche), e ciò sino a quando la sig.ra non avrà trovato una stabile ed adeguata CP_1 occupazione, allorquando tali spese saranno suddivise al 50% tra i due genitori;
8) Gli assegni familiari, ove sussistano i presupposti per la loro maturazione, spetteranno alla madre, in aggiunta alle somme sopra indicate a titolo di assegno di mantenimento e di contributo alle spese straordinarie.
9) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio “.
La causa, ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9/10/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c..
pagina 3 di 5 Con note congiunte depositate in data 12/11/2025, i procuratori delle parti chiedevano la trasformazione del pendente divorzio da giudiziale in congiunto alle condizioni indicate nell'allegato accordo sottoscritto il 12/11/2025.
Con ordinanza del 21/11/2025 il giudice relatore disponeva la trasformazione del rito e riservava la decisione al Collegio.
La domanda congiunta, come trasformata, è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, giusta decreto di omologa n. 824/2019 del 5/2/2019 pubblicato in data 11/2/2019, emesso dal Tribunale di
Trani, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, relative ai rapporti tra le parti, i ricorrenti, evidenziando che dalla loro unione è nato il figlio (in Andria il 02/10/2013) Persona_1
ancora minorenne, hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui all'accordo del 21/11/2025 che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., Sentenza n. 642 del
16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme inderogabili e imperative, il
Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
La domanda congiunta, come trasformata, dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att. c.p.c.
Trattandosi di procedura su domanda congiunta, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni e con le integrazioni riportate in parte motiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Andria il 27/7/2010 pagina 4 di 5 fra e ( trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio Parte_1 CP_1
dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Andria al n.281, parte II, serie A, volume 1);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Trani nella camera di consiglio del 25/11/2025
IL PRESIDENTE Estensore
Dott. Francesco Pellecchia
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