Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/06/2002, n. 9232
CASS
Sentenza 25 giugno 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

L'irregolarità della comunicazione, all'avvocato della parte, dell'avviso dell'udienza di discussione dinanzi alla corte di cassazione è sanata dalla partecipazione del difensore alla discussione senza nulla eccepire.

Atteso il principio di unità dell'impugnazione - secondo il quale l'impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, le quali, pertanto, hanno sempre carattere incidentale -, nei procedimenti con pluralità di parti, avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, cui questo sia stato notificato, devono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e perciò nella forma delle impugnazioni incidentali; ne consegue che il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, in forza degli artt. 333 e 371 cod. proc. civ., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima, deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale. Nè la decadenza conseguente alla mancata osservanza di detto termine può ritenersi superata dall'eventuale osservanza del termine "esterno" di cui agli artt. 325 o 327 cod. proc. civ., atteso che la tardività o la tempestività, rispetto a quest'ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 cod. proc. civ.

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia, vertente tra un ente pubblico non economico (nella specie, una USL) ed un ente previdenziale, avente ad oggetto la sussistenza dell'obbligo contributivo, anche nel caso in cui sia contestata la configurabilità del rapporto di pubblico impiego in capo al lavoratore assicurato, attesa la necessaria distinzione tra rapporto previdenziale, che trova la propria fonte esclusiva nella legge, e rapporto di lavoro che trae origine da un atto negoziale o da un provvedimento amministrativo, e considerata altresì la natura soltanto incidentale degli accertamenti relativi al secondo.

Commentari3

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 1764 del 20
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. II, 20/01/2022, (ud. 07/07/2021, dep. 20/01/2022), n.1764 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente – Dott. GORJAN Sergio – Consigliere – Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere – Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 20034/2019 proposto da: COMUNE DI SPERLONGA, rappresentato e difeso dall'Avvocato CORRADO DE SIMONE, per procura speciale in calce al ricorso; – ricorrente – contro T.C., E M.A., rappresentati e difesi dall'Avvocato FRANCESCO DI CIOLLO, e dall'Avvocato …

     Leggi di più…

  • 2Appalto: la Cassazione chiarisce la nozione di nudus minister con un focus anche sulla responsabilità del D.L. (Cass. 27526/24)
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 22 aprile 2025

    1. Giova preliminarmente rilevare che il secondo ricorso (vale a dire quello della Global Srl) è stato tempestivamente proposto nel rispetto del termine previsto per il deposito del controricorso che, come noto, il ricorso successivo è tenuto a rispettare, anche se proposto in via autonoma, in virtù del principio di unità dell'impugnazione, perché ne sia possibile la necessaria conversione in ricorso incidentale (giurisprudenza costante: v. ex multis Cass. Sez. U. n. 7074 del 20/03/2017; Cass. n. 30775 del 26/11/2019; n. 28520 dell'8/11/2018; n. 2516 del 9/02/2016, n. 5695 del 20/03/2015; in precedenza v. Cass. Sez. U. n. 9232 del 25/06/2002; Cass. n. 25662 del 4/12/2014; n. 16501 del …

     Leggi di più…

  • 3Conto cointestato: cosa rischi con un debito verso la stessa banca?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 21 aprile 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/06/2002, n. 9232
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9232
Data del deposito : 25 giugno 2002

Testo completo