Sentenza 25 giugno 2002
Massime • 3
L'irregolarità della comunicazione, all'avvocato della parte, dell'avviso dell'udienza di discussione dinanzi alla corte di cassazione è sanata dalla partecipazione del difensore alla discussione senza nulla eccepire.
Atteso il principio di unità dell'impugnazione - secondo il quale l'impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, le quali, pertanto, hanno sempre carattere incidentale -, nei procedimenti con pluralità di parti, avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, cui questo sia stato notificato, devono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e perciò nella forma delle impugnazioni incidentali; ne consegue che il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, in forza degli artt. 333 e 371 cod. proc. civ., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima, deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale. Nè la decadenza conseguente alla mancata osservanza di detto termine può ritenersi superata dall'eventuale osservanza del termine "esterno" di cui agli artt. 325 o 327 cod. proc. civ., atteso che la tardività o la tempestività, rispetto a quest'ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 cod. proc. civ.
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia, vertente tra un ente pubblico non economico (nella specie, una USL) ed un ente previdenziale, avente ad oggetto la sussistenza dell'obbligo contributivo, anche nel caso in cui sia contestata la configurabilità del rapporto di pubblico impiego in capo al lavoratore assicurato, attesa la necessaria distinzione tra rapporto previdenziale, che trova la propria fonte esclusiva nella legge, e rapporto di lavoro che trae origine da un atto negoziale o da un provvedimento amministrativo, e considerata altresì la natura soltanto incidentale degli accertamenti relativi al secondo.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/06/2002, n. 9232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9232 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Primo Presidente f.f. -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. STEFANOMARIA EVANGELISTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 11 PORDENONESE ORA AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 FRIULI OCCIDENTALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE DI PRIMA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'avvocatura centrale dell'Istituto stesso rappresentato e difeso dagli avvocati LEONARDO LIRONCURTI, ALDO BARTOLI, giusta procura del Notaio Franco Lupo, depositata in data 23 aprile 1996, in atti;
- resistente con procura -
contro
C.R.O. CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 05989/96 proposto da:
C.R.O. CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato BENIAMINO CARAVITA DI TORITTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO MARPILLERO, per il primo, giusta delega a margine del controricorso e ricorrente incidentale, per il secondo giusta procura speciale del Notaio dott. Guido Bevilacqua depositata in data 3/12/1998, in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'avvocatura centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati LEONARDO LIRONCURTI, ALDO BARTOLI, giusta procura del Notaio Franco Lupo, depositata in data 29 maggio 1997, in atti;
- resistente con procura -
nonché contro
UNITÀ SANITARIA N. 11 "PORDENONESE";
- intimato -
avverso la sentenza n. 1236/95 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 14/11/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
uditi gli Avvocati Enrico ROMANELLI, Antonino SGROI, per delega dell'avvocato Aldo BARTOLI, Tullio PADOVANI, per delega dell'avvocato Marco MARPILLERO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso incidentale, giurisdizione dell'A.G.O..
Svolgimento del processo
Presso la U.S.L. n. 11 di Pordenone operava, con sede in Aviano, un presidio denominato Centro di Riferimento Oncologico (CR.O.), che utilizzava, per i propri fini di ricerca, personale assegnatario di borse di studio o titolare di contratti di consulenza. L'INPS, sulla base degli esiti di un'indagine ispettiva, assumendo che questo personale, nonostante la diversa volontà espressa negli atti di assunzione, aveva, in realtà, fornito prestazioni di lavoro subordinato, chiedeva ed otteneva, dal Pretore di Pordenone, due decreti ingiuntivi per il pagamento, da parte della U.S.L., della somma di lire 1.165.327.000, e, da parte del Centro, della somma di lire 216.671.000, a titolo di contributi previdenziali omessi e relative sanzioni civili, per il periodo dal marzo 1985 al dicembre 1991.
La diversità dei titoli rispecchiava l'asserita diversità delle legittimazioni passive, poiché il C.R.O. era stato scorporato dall'organizzazione della U.S.L. ed aveva ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, con decorrenza dal 10 luglio 1990, di guisa che l'Istituto assicuratore, in relazione alla mutata titolarità dei rapporti di lavoro rilevanti ai fini delle obbligazioni contributive, aveva svolto le sue pretese, rispettivamente e separatamente, nei confronti del secondo ente per il periodo anteriore a tale data, nonché nei confronti del primo, per il periodo successivo.
Le opposizioni degli ingiunti venivano accolte dal Pretore, che rigettava le domande dell'I.N.P.S., il cui successivo gravarne al Tribunale di Pordenone trovava, però, parziale accoglimento, con sentenza depositata in cancelleria il 16 novembre 1995. I giudici di appello, in particolare e per quanto ancora rileva in questa sede, osservavano che:
- effettivamente i suddetti rapporti dovevano ritenersi di lavoro subordinato, essendosi svolti con modalità incompatibili con il nomen juris ad essi attribuito dalle parti e sintomatiche, invece, della subordinazione;
- era, in effetti, emerso dall'istruttoria espletata che i così detti "contrattisti" e "borsisti" venivano assunti per lo svolgimento di attività (quali la dattiloscrittura di testi;
l'inserimento in archivi elettronici di dati contenuti in documenti forniti da medici, i quali impartivano disposizioni sui lavori più urgenti in relazione alle esigenze delle ricerche in atto;
il prelievo di materiale bibliografico sempre segnalato dai ricercatori;
l'acquisto di materiali dai medesimi indicato;
il trasferimento su supporto magnetico di relazioni scientifiche curate dal personale medico) non qualificate, di livello meramente esecutivo, in funzione servente della ricerca scientifica affidata al Centro, - che tale svolgimento avveniva nell'osservanza di specifiche istruzioni impartite da personale direttivo, a sua volta dipendente dall'ente, nonché di precisi obblighi attinenti alle modalità, anche temporali, della prestazione;
- in relazione a siffatti rapporti, doveva, dunque, ritenersi sussistente l'obbligazione contributiva del datore di lavoro, ancorché non nella misura pretesa dall'I.N.P.S., perché la natura dei rapporti medesimi implicava il versamento dei contributi previdenziali alla C.P.D.E.L., per quanto riguardava la U.S.L., ed alle speciali Casse Pensioni presso il Ministero del tesoro, per quanto riguardava il C.R.O.; residuava un credito dell'Istituto appellante per i soli contributi assistenziali, pari al 34 per cento circa degli importi originariamente rivendicati;
- l'onere della contribuzione doveva essere suddiviso fra i due enti appellati, perché l'evento della sottrazione del C.R.O. alla struttura della U.S.L. - concretatosi nell'attribuzione al primo della personalità giuridica di diritto pubblico, in forza della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 9 agosto 1989, n. 18 e del relativo decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 aprile 1990, n. 168 - non integrava un fenomeno di successione universale, bensì di novazione soggettiva dei rapporti di lavoro iniziati con l'uno dei nominati soggetti e proseguiti con l'altro, successivamente alla sua formazione;
ciascuno di questi, pertanto, era e rimaneva titolare delle obbligazioni contributive riferibili ai rapporti di lavoro svoltisi alle rispettive dipendenze, sicché la data di codesta novazione costituiva anche il discrimine da osservarsi ai fini della ripartizione dei correlati adempimenti contributivi, i quali, pertanto, andavano posti, per il periodo dal marzo 1985 al giugno 1990, a carico della U.S.L, in un ammontare di lire 400.000.000, e, per il periodo successivo, a carico del C.R.O., in ammontare di lire 73.800.000.
Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso sia la U.S.L., con atto notificato al C.R.O. il 23 febbraio 1996 ed all'I.N.P.S il successivo 26 febbraio, sia il C.R.O., con atto notificato alla U.S.L. ed all'I.N.P.S. il 26 aprile 1996. L'INPS ha depositato la procura speciale conferita al proprio difensore. Il C.R.O. ha depositato una memoria difensiva.
All'udienza del 3 dicembre 1928, la discussione dei ricorsi veniva rinviata a data da destinarsi, in accoglimento di apposita istanza del difensore della USL, che chiedeva di essere ammesso a documentare l'avvenuto perfezionamento della procedura amministrativa di condono contributivo.
Lo stesso difensore, in effetti, con nota di deposito in data 3 aprile 2002, produceva in atti copia della domanda di condono con attestazione dell'avvenuto pagamento.
Alla successiva udienza del 5 aprile 2002 i ricorsi venivano trattati con la partecipazione dei difensori di entrambe le parti ricorrenti, nonché del difensore dell'INPS: in particolare, in sostituzione dell'Avv. Marpillero, per il ricorrente CRO, interveniva l'Avv. Padovani, il quale produceva la relativa delega (consentita dal mandato speciale rilasciato a margine del ricorso) e, pur reso edotto dalla Corte circa l'irregolarità della notificazione dell'avviso di udienza ai difensori indicati in tale mandato, espressamente precisava, con dichiarazione raccolta nel verbale di udienza, di non avere nulla da eccepire al riguardo.
Motivi della decisione
Il ricorso della U.S.L. n. 11 Pordenonese è affidato a quattro motivi.
Col primo, la difesa della ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., osserva che, in forza della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 9 agosto 1989, n. 18 e del D.P.G.R. 17 aprile
1990, n. 168, con l'attribuzione al C.R.O. di Aviano della personalità giuridica di diritto pubblico, fu disposto il trasferimento a quest'ultimo di tutti i rapporti giuridici già facenti capo alla U.S.L. n. 11 ed inerenti alle attività di gestione del Centro stesso, così dandosi luogo ad un fenomeno di successione a titolo particolare, estesa anche ai rapporti previdenziali relativi al personale passato alle dipendenze del nuovo ente, con la conseguenza che la ricorrente non era più titolare di alcuna legittimazione passiva rispetto alla domanda di adempimento delle obbligazioni inerenti ai detti rapporti.
Col secondo motivo, denunciando vizi di motivazione su punti decisivi della controversia, lamenta che i giudici di appello, nel ritenere la natura subordinata dei rapporti di lavoro in contestazione, non hanno attribuito il dovuto rilievo alla contraria volontà manifestata dalle parti con i relativi atti costitutivi;
hanno ignorato il disposto dell'art. 36 del d.P.R. n. 617 del 1980, che abilita gli istituti di diritto pubblico con fini di ricerca scientifica alla costituzione di rapporti precari di collaborazione, per mezzo di speciali contratti dei quali è espressamente prevista l'inidoneità a costituire vincoli di dipendenza;
hanno erroneamente dato rilievo alla circostanza che compiti sostanzialmente assimilabili a quelli dei borsisti e dei contrattisti venivano svolti anche da personale dipendente, nonché alla presenza di direttive ed istruzioni - sulle modalità anche temporali della prestazioni - che, essendo impartite dai sanitari preposti ai vari programmi di ricerca, erano sintomatiche dello stretto collegamento fra la collaborazione prestata dai suddetti lavoratori e l'attività di ricerca, propria del centro, piuttosto che di un vincolo di dipendenza. Col terzo motivo, denunciando ulteriori vizi d motivazione, lamenta l'omessa valutazione della circostanza, pur espressamente prospettata, che, durante il periodo dal 1985 al 1988, la collaborazione prestata da borsisti e contrattisti ebbe carattere volontario e non comportò l'erogazione di alcuna contribuzione in favore di questi ultimi.
Col quarto motivo, infine, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, deduce che l'avvenuto accertamento dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinati con enti pubblici, da un lato viola i criteri di ripartizione della giurisdizione fra giudice amministrativo e giudice ordinario, essendo riservata a quella esclusiva del primo la cognizione delle controversie in materia di pubblico impiego;
e, dall'altro lato, contrasta col disposto dell'art. 5 del d.l. 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, recante il divieto, per gli enti suddetti, di assunzione di nuovo personale, se non per pubblico concorso.
Osserva la Corte che all'ammissibilità di questo ricorso non osta la vicenda normativa che, nelle more del processo, ha determinato l'apertura di una fase liquidatoria delle U.S.L. e la sostituzione di queste con le nuove A.S.L.
Ben vero queste Sezioni Unite, con sentenza 6 marzo 1997, n. 1989 e successive conformi (v., fra le altre, Cass., sez. un., 30 novembre 2000, n. 1237, resa in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza sulla questione del rapporto fra le soppresse USL, e le neocostituite ASL) hanno posto in luce che, in base all'art. 6 l. 23 dicembre 1994 n. 724 - che ha stabilito (comma 1) che in nessun caso le regioni possono far gravare sulle aziende sanitarie locali di cui al d.lg. 30 dicembre 1992 n. 502, direttamente o indirettamente, i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali, la cui soggettività si perpetua ai soli fini liquidatoti (v. Cass. sez. un., 11 agosto 1997, n. 7482), attraverso apposite gestioni stralcio predisposte dalle Regioni stesse e con affidamento del relativo potere rappresentativo ad un Commissario liquidatore individuato nella persona del Direttore generale delle Aziende di nuova costituzione - è stata realizzata una successione ex lege a titolo particolare delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse unità sanitarie locali, con conseguente applicabilità del disposto dell'art. 111 cod. proc. civ.. E, prevedendosi, tuttavia, in questa norma che, se il trasferimento del diritto controverso avviene nel corso del processo per atto tra vivi - ipotesi cui è assimilabile quella testè descritta, nella quale non si verifica, come chiarito nelle ricordata sentenza n. 1989 del 1997, la definitiva perdita della soggettività del dante causa -, il processo stesso continua fra le parti originarie, se ne deve desumere la persistente legittimazione della U.S.L. in gestione liquidatoria ad impugnare la sentenza pronunciata nei suoi confronti: che è quanto avvenuto nel caso di specie, essendo stata la sentenza d'appello resa nei confronti della U.S.L. n. 11 Pordenonese e dalla medesima assoggettata a ricorso per cassazione.
Nè può rinvenirsi argomento contrario nella circostanza che, nell'intestazione di tale ricorso, l'espressa imputazione dell'impugnazione alla detta U.S.L. sia accompagnata dalla specificazione, "ora A.S.L. n. 6 'Friuli Occidentale'", che ben può intendersi come mezzo di riferimento all'apertura della suesposta fase liquidatoria ed alla conseguente contitolarità del potere rappresentativo del precedente e del nuovo ente in capo ad un organo di quest'ultimo.
D'altra parte, analoga specificazione si rinviene nel dispositivo della sentenza impugnata, sicché ove essa dovesse rilevare, non già nei termini riferiti, ma come significativa di una pretesa legittimazione della neocostituita A.S.L., sussisterebbe pur sempre simmetria fra pronuncia della condanna e relativa impugnazione ed a conclusioni sovrapponibili a quelle sopra raggiunte condurrebbe, comunque, l'operatività del principio per cui la legittimazione al ricorso per cassazione, o all'impugnazione in genere, spetta esclusivamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel grado del giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, atteso che con l'impugnazione non si esercita un'azione, ma un potere processuale che, per sua natura, può spettare soltanto a chi abbia partecipato al pregresso grado di giudizio (Cass. 18 maggio 1994, n. 4878; Id., 2 maggio 1994, n. 4220; Id., 24 febbraio 1995, n. 2119; Id., 27 agosto 1996, n. 7850). Ostacolo all'esame del medesimo ricorso non nasce, poi, neanche dal contenuto della documentazione prodotta con la nota di deposito in data 3 aprile 2002.
La ricorrente ha bensì documentato di avere presentato domanda di ammissione al cosiddetto "condono previdenziale" di cui all'art. 3 del d.l. n. 166 del 1966 e di avere provveduto al versamento delle somme necessarie per la regolarizzazione contributiva attinente alle posizioni assicurative in contestazione;
tanto, però, non produce l'auspicato effetto estintivo del giudizio, ne' cessazione della materia del contendere, essendo stati i descritti adempimenti accompagnati da "espressa riserva di ripetizione della somma pagata in relazione all'esito del ricorso in cassazione" (così testualmente la "dichiara ione" apposta a margine del secondo foglio del modello recante la domanda di regolarizzazione).
Non possono, infatti, ritenersi operanti i principi sanciti dalle Sezioni unite, con sentenza 15 maggio 1998 n. 4918, secondo cui: a) la normativa sulla regolarizzazione degli inadempimenti contributivi (cosiddetto condono) è intesa, non diversamente dalla analoga normativa in materia tributaria, a consentire l'immediata percezione di entrate altrimenti sospese e ad eliminare il contenzioso, con gli aggravi economici ed organizzativi ad esso collegati;
b) pur in difetto di espressa previsione di legge al riguardo, l'accoglimento della domanda di condono comporta il venire meno di ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo;
c) è priva di ogni effetto la riserva di accertamento negativo del debito eventualmente apposta dall'interessato alla domanda di condono, senza che sia perciò solo configurabile una lesione del diritto di difesa, atteso che chi ritenga di non essere tenuto all'obbligo contributivo conserva ogni possibilità di far valere le proprie ragioni, non essendo il condono una via obbligata, ma una opzione ampiamente discrezionale;
d) deve essere rigettata la domanda di accertamento negativo dell'obbligo contributivo proposta dopo l'adempimento degli obblighi derivanti dalla disciplina sul condono, mentre, per i giudizi pendenti, ove tale adempimento avvenga in corso di causa, dovrà dichiararsi la cessazione della materia del contendere, e ove il beneficiario del condono si sia avvalso della facoltà di dilazionare il pagamento, il giudice dovrà limitarsi a definire il procedimento in corso con un provvedimento meramente processuale, così da non pregiudicare l'originaria pretesa dell'ente in caso di decadenza del soggetto obbligato dai benefici del condono. Invero, a seguito della specifica nuova disciplina introdotta dall'art. 81, comma 9, legge 23 dicembre 1998 n. 448 - applicabile, quale "jus superveniens", anche ai giudizi in corso con effetto retroattivo (Cass. 13 luglio 2000, n. 9306), - le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli effetti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'art. 4 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, conv. in legge 28 maggio 1997 n. 140, e di altri precedenti disposizioni di legge, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito: conseguentemente la domanda di condono, fatta con riserva di ripetizione, non comporta il venire meno di ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo e non esonera il giudice adito dal potere - dovere di provvedere sull'azione dell'interessato diretta all'accertamento negativo del suo debito contributivo (Cass. 8 giugno 1999, n. 5655; Id., 13 febbraio 2001, n. 2055; Id., 19 giugno 2001, n. 8297). Al ricorso della U.S.L. deve essere riunito, ai sensi dell'art. 335, cod. proc. civ., siccome proposto contro la medesima sentenza,
il ricorso del Centro di riferimento oncologico di Aviano, affidato a cinque motivi, recanti, rispettivamente, denuncia di: 1) violazione degli artt. 36 del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 617 ("Ordinamento, controllo e funzionamento degli I.R.C.C.S.") e 42, settimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 2) nullità della sentenza impugnata derivante da mancata ammissione di prova testimoniale ritualmente richiesta;
3) violazione degli artt. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 488, come modificato dall'art. 6 bis della legge 18 marzo 1993, n. 67; 136 della Costituzione;
2222 cod. civ.; 1362 e ss.
cod. civ;
nonché vizi di motivazione;
4) violazione della legge 8 maggio 1991, n. 274, sull'ordinamento delle Casse pensioni degli
Istituti di previdenza del Ministero del tesoro;
nonché contraddittorietà della motivazione;
5) violazione della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 9 agosto 1989, n. 18 e del decreto di riconoscimento della personalità giuridica del C.R.O.. Con riguardo a questo ricorso (la cui trattazione è consentita per avere il difensore del ricorrente partecipato alla discussione senza nulla eccepire, come esposto in parte narrativa, circa la regolarità della notificazione dell'avviso di udienza: 4 dicembre 1990, n. 11609), la Corte deve, peraltro, provvedere alla declaratoria di inammissibilità.
Esso risulta proposto come ricorso autonomo, sebbene posteriore, perché notificato il 26 aprile 1996, a quello della U.S.L., la cui ultima notificazione (eseguita all'I.N.P.S. e da assumere come riferimento ai fini della determinazione del dies a quo per il computo del termine di deposito, ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ., nonché di quello per l'eventuale proposizione di ricorsi incidentali, ai sensi del combinato disposto degli art. 370 e 371, stesso codice) reca la data del 26 febbraio 1996.
Orbene, è orientamento giurisprudenziale consolidato, che va ulteriormente ribadito, non ravvisando la Corte validi motivi per discostarsene, quello per cui, atteso il principio dell'unità dell'impugnazione - secondo il quale l'impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, le quali, pertanto, hanno sempre carattere incidentale - nei procedimenti con pluralità di parti, avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, cui questo sia stato notificato, devono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e perciò nella forma delle impugnazioni incidentali;
con la conseguenza che il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, in forza degli art. 333 e 371 cod. proc. civ., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima, deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale (cfr., ex plurimis, Cass., sez. un. 14 dicembre 1992, n. 12942, nonché Cass. 19 luglio 1995, n. 7822; Id., 1 dicembre 1994, n. 10284; Id., 1 luglio 1994, n. 6241; Id., 11 agosto 1994, n. 7373; Id., 29 luglio 1994, n. 7135). Quando l'impugnazione di cui si tratta - quella, cioè, che, per essere successiva alla prima, risulti ipso facto, assoggettata alla forma incidentale - non sia stata proposta nell'osservanza del termine proprio di tale forma, non può la conseguente decadenza ritenersi superata da eventuale osservanza del termine "esterno" di cui agli artt. 325 o 327 cod. proc. civ., venendo in rilievo la tardività o la tempestività, rispetto a quest'ultimo, ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 334, stesso codice.
Ne consegue che il Centro di riferimento oncologico di Aviano, avendo ritualmente e tempestivamente ricevuto presso il procuratore costituito nel pregresso giudizio di merito la notificazione del ricorso della U.S.L. n. 11 di Pordenone, doveva, a pena di inammissibilità, proporre la propria impugnazione nell'osservanza del termine suddetto, che risulta, invece, nella specie, superato, essendo la data del 26 aprile 1996 ampiamente posteriore alla scadenza del quarantesimo giorno successivo a quello del 26 febbraio 1996, in cui, come riferito, si colloca l'ultima notificazione del detto ricorso.
Dichiarata l'inammissibilità del ricorso del C.R.O. e procedendo, quindi, all'esame di quello della U.S.L. n. 11 di Pordenone, osserva la Corte che pregiudiziale scrutinio si impone relativamente al quarto dei motivi in cui esso si articola, ivi sollevandosi una questione di giurisdizione, per il cui esame i descritti ricorsi sono stati assegnati alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 142, disp. att. cod. proc. civ..
La questione non ha fondamento.
Ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., la giurisdizione si determina dalla domanda, valutata in base al criterio del "petitum" sostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della "causa petendi", che è costituita dall'intrinseca natura della posizione soggettiva, dedotta in giudizio, individuata dal giudice e determinata in relazione alla sostanziale protezione ad essa accordata dal diritto positivo in astratto, non essendo all'uopo rilevante la prospettazione della parte (c.d. "petitum" formale).
Alla stregua di questo criterio, è agevole rilevare che oggetto della controversia è l'accertamento della sussistenza non già di rapporti di impiego pubblico, ma di rapporti previdenziali inerenti ai primi, la cui configurabilità, in quanto costituente soltanto un presupposto dell'obbligazione contributiva. in contestazione, è tema di cognizione meramente incidentale da parte del giudice cui spetta, ratione materiae, la giurisdizione sui secondi.
Tale è, in effetti, il senso della ripetuta affermazione della Corte, secondo la quale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra un ente pubblico non economico ed un ente previdenziale, avente ad oggetto la sussistenza dell'obbligo contributivo, anche nel caso in cui sia contestata la configurabilità del rapporto di pubblico impiego in capo al lavoratore assicurato, attesa la necessaria distinzione fra rapporto previdenziale, che trova la propria fonte esclusiva nella legge, e rapporto di lavoro che trae origine da un atto negoziale o da un provvedimento amministrativo, e considerata altresì la natura soltanto incidentale degli accertamenti relativi al secondo (cfr., ex plurimis, Cass., sez. un., 3 febbraio 1996, n. 916; Id. 5 febbraio 1991, n. 1076, specificamente concernenti le controversie nei confronti delle U.S.L.; nonché Cass., sez. un., 21 novembre 1997, n. 11623; Id., 24 marzo 1995, n. 3445; Id., 27 aprile 1995, n. 4674;
Id., 5 agosto 1994, n. 7263; Id., 13 luglio 1993, n. 7704). Per completare, poi, l'esame dell'ulteriore profilo di censura sviluppato col motivo di ricorso in esame, deve porsi in luce che in questo contesto argomentativo, appare inconferente il richiamo al divieto di costituzione di rapporti di impiego pubblico senza lo strumento del pubblico concorso, in quanto un consimile effetto costitutivo non può ritenersi connesso alla sentenza impugnata, concernente, giusta le osservazioni che precedono, la sola questione dell'esistenza di obbligazioni contributive dell'ente ricorrente, impregiudicata restando, invece, quella dell'effettiva esistenza dei rapporti di lavoro, qui solo incidentalmente scrutinata. Il sopra esposto motivo di ricorso è, pertanto, infondato in ogni suo aspetto, conseguendo, poi, al suo rigetto la declaratoria della giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Esaurito in tali sensi lo scrutinio della questione di competenza delle Sezioni unite, ai sensi dell'art. 142 disp. att. Cod. proc. civ., l'esame dei residui motivi dell'unico ricorso ammissibile, ossia di quello proposto dalla USL, compete, ratione materiae, ex art. 19 della legge 11 agosto 1973, n. 533, alla Sezione lavoro, cui vanno, pertanto, restituiti gli atti per l'ulteriore corso del giudizio e per il regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara l'inammissibilità di quello proposto dal Centro di Riferimento Oncologico di Aviano e rigetta il quarto motivo di quello proposto dalla U.S.L. n. 11 Pordenonese. Dichiara la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Rimette gli atti alla Sezione Lavoro, per l'ulteriore corso del giudizio e per il regolamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2002